Tipologia: CCNL
Data firma: 14 gennaio 2024
Validità: 15.01.2024 - 14.01.2027
Parti: Unimpresa, Uniap e Confail, Fialc-Confail, Upla/Confcontribuenti-Unisindacale
Settori: Commercio-Turismo, Settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio
Fonte:
cnel


Sommario:

 

Premessa
Nota esplicativa su "Reti d'impresa"
Nota esplicativa su "L'impresa Turistica"
Titolo I - Sfera di applicazione - Decorrenza e durata - Contrattazione
Art. 1 - Sfera di applicazione - Lavoro Agile - Smart Working
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 4 - Livelli di contrattazione - rinnovo
Art. 5 - Istituti per la produttività
Titolo II - Bilateralità - Fondo Previdenza Complementare - Fondo Sanitario
Art. 6 - Ente Bilaterale nazionale - Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato
Art. 7 - MBA Mutua Unimpresa- Assistenza Sanitaria Integrativa, Previdenza Complementare
Art. 8 - Omissione delle quote
Art. 9 - Formazione
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 10 - Classificazione
Art. 11 - Mansione del lavoro
Art. 12 - Mansione promiscue
Art. 13 - Passaggi di livello
Titolo IV - Il nuovo mercato del lavoro - Gli istituti
Art. 14 - Mercato del lavoro
Art. 15 - Soglie numeriche lavoratori somministrati
Art. 16 - Part time weekend
Art. 17 - Disciplina del lavoro a tempo determinato e Aziende di stagione
Art. 18 - Limiti quantitativi
Art. 19 - Nuove attività
Art. 20 - Sostituzione e affiancamento
Art. 21 - Stagionalità
Art. 22 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Art. 23 - Cause di forza maggiore
Art. 24 - Diritto di precedenza
Art. 25 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 26 - Lavoro extra e di surroga
Titolo V - Appalto di servizi
Art. 27 - Appalto di servizi
Titolo VI - Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 28 - Assunzione e documentazione
Art. 29 - Preavviso di Licenziamento e Dimissioni
Art. 30 - Indennità sostitutiva del preavviso
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 31 - Orario normale settimanale
Art. 32 - Durata massima dell'orario di lavoro
Art. 33 - Riposo giornaliero
Art. 34 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 35 - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 36 - Flessibilità
Art. 37 - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 38 - Orario di lavoro dei minori
Art. 39 - Riposo dei minori
Art. 40 - Recuperi
Art. 41 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 42 - Lavoro notturno
Art. 43 - Lavoratori notturni e straordinario
Art. 44 - Riposo settimanale
Art. 45 - Modalità di godimento del riposo settimanale
Art. 46 - Lavoro domenicale
Titolo VIII - Festività - Ferie - Permessi
Art. 47 - Festività
Art. 48 - Determinazione del periodo di ferie
Art. 49 - Modalità di fruizione
Titolo IX - Aspettativa, congedi diritto allo studio
Art. 50 - Aspettativa
Art. 51 - Congedo per matrimonio
Art. 52 - Congedo per motivi familiari
Art. 53 - Permessi per elezioni
Art. 54 - Lavoratori Studenti
Art. 55 - Diritto allo studio
Art. 56 - Permessi per sostenere gli esami
Titolo X - Norme di comportamento
Art. 57 - Doveri del lavoratore
Art. 58 - Sanzioni disciplinari
Art. 59 - Comportamenti sanzionabili
Art. 60 - Assenze non giustificate
Art. 61 - Corredo e abiti di servizio
Titolo XI - Trattamento economico
Art. 62 - Retribuzione e paga base
Art. 63 - Retribuzione di fatto
Art. 64 - Retribuzione mensile
Art. 65 - Quota giornaliera
Art. 66 - Quota oraria
Art. 67 - Corresponsione della retribuzione
Art. 68 - Scatti di anzianità- Formazione di Anzianità
Art. 69 - Indennità di funzione
Art. 70 - Obblighi di adeguamento ai parametri retributivi e contributivi dei contratti di settore
Art. 71 - Tredicesima mensilità
Art. 72 - Premio di Produttività
Art. 73 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 74 - Prospetto paga
Titolo XII - Gravidanza e puerperio
Art. 75 - Congedo di maternità e di paternità
Titolo XIII - Malattie ed infortuni
Art. 76 - Malattia
Art. 77 - Verifiche sanitarie
Art. 78 - Cambio indirizzo
Art. 79 - Prescrizioni mediche.
Art. 80 - Certificato di guarigione
Art. 81 - Presenza presso domicilio
Art. 82 - Periodo di comporto
Art. 83 - Conservazione del posto
Art. 84 - Denuncia della malattia
Art. 85 - Trattamento economico
Art. 86 - Trattamento economico apprendista
Art. 87 - Infortunio
Art. 88 - Trattamento economico infortunio
Art. 89 - Trattamento economico infortunio dell'apprendista
Art. 90 - Anticipazione indennità INAIL
Titolo XIV - Pubblici esercizi
Capo I Classificazione del personale

Art. 91 - Classificazione del personale
Capo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 92 - Figure Professionali
Art. 93 - Compensi- Obbligo di Riservatezza- Estinzione del Rapporto
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 94 - Periodo di Prova
Art. 95 - Risoluzione anticipata del contratto a termine
Art. 96 - Trattamento
Capo IV - Orario di lavoro
Art. 97 - Distribuzione dell'orario di lavoro
Art. 98 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 99 - Maggiorazione per lavoro notturno
Art. 100 - Lavoratori notturni
Art. 101 - Maggiorazione per lavoro straordinario
Art. 102 - Maggiorazione per festività
Art. 103 - Ferie
Capo V - Trattamento economico dei percentualisti
Art. 104 - Indennità di contingenza
Art. 105 - Percentuale di servizio
Art. 106 - Percentuale di servizio ristoranti e similari
Art. 107 - Percentuale di servizio bar caffè e similari
Art. 108 - Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
Art. 109 - Sistemi di calcolo percentuale
Art. 110 - Disposizioni varie
Art. 111 - Percentuale per familiari datore di lavoro
Art. 112 - Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti e dei lavoratori extra e di surroga
Art. 113 - Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
Art. 114 - Mensilità supplementari
Art. 115 - Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Capo VI - Malattia ed infortunio
Art. 116 - Malattia
Art. 117 - Infortunio
Capo VII - Pulizia dei locali
Art. 118 - Pulizia dei locali e del posto di lavoro
Capo VIII - Norme per i locali notturni
Art. 119 - Locali notturni

 

Art. 120 - Percentuale di servizio
Art. 121 - Ulteriori disposizioni
Capo IX - Norme per ristoranti e buffets di stazione

Art. 122 - Ristoranti e buffets di stazione
Art. 123 - Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto
Capo X - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Art. 124 - Disposizioni per la ristorazione collettiva
Art. 125 - Cambi di gestione - finalità
Art. 126 - Trattamenti salariali integrativi
Art. 127 - Gestione dei permessi retribuiti
Art. 128 - Sciopero nelle mense ospedaliere
Capo XI - Refezione
Art. 129 - Refezione
Capo XII - Accordi settoriali
Art. 130 - Accordi settoriali
Titolo XV - Strutture alberghiere
Capo I - Classificazione del personale

Art. 131 - Classificazione del personale
Capo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 132 - Figure Professionali
Art. 133 - Compensi - Obbligo di riservatezza- Estinzione del rapporto
Capo III - Classifica esercizi alberghieri
Art. 134 - La classifica degli esercizi alberghieri
Capo IV - Stagiaires
Art. 135 - Disciplina applicabile agli stagiaires
Capo V - Contratti a termine e aziende di stagione
Capo VI - Orario di lavoro

Art. 136 - Distribuzione orario settimanale
Art. 137 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 138 - Lavoro notturno
Art. 139 - La distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause di lavoro notturno da parte dei contratti integrativi
Art. 140 - Lavoratori notturni
Art. 141 - Lavoro straordinario
Capo VII - Festività
Art. 142 - Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Capo VIII - Ferie
Art. 143 - Il prolungamento del periodo di ferie
Capo IX - Elementi economici
Art. 144 - Paga base aziende alberghiere minori
Art. 145 - Calcolo dei ratei
Capo X - Malattia
Art. 146 - Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio
Capo XI - Infortunio
Art. 147 - Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul lavoro
Capo XII - Norme per gli ostelli
Art. 148 - Norme per gli Ostelli
Capo XIII - Norme per le residenze turistico alberghiere
Art. 149 - Norme per le residenze turistico alberghiere
Capo XIV - Norme per i centri benessere
Art. 150 - Norme per i centri benessere
Capo XV - Norme per gli approdi turistici
Art. 151 - Classificazione del personale
Art. 152 - Disposizioni di raccordo
Titolo XVI - Complessi turistici - ricettivi dell'aria aperta
Capo I - Classificazione del personale

Art. 153 - Classificazione del personale
Capo II - Contratti a termine e aziende di stagione
Capo III - Orario di lavoro

Art. 154 - Distribuzione orario settimanale
Art. 155 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 156 - Lavoro notturno
Art. 157 - Lavoratori notturni
Art. 158 - Lavoro straordinario
Art. 159 - Festività
Art. 160 - periodo di ferie
Capo IV - Festività
Art. 161 - Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Capo V - Elementi economici
Art. 162 - Paga base aziende minori
Capo VI - Malattia
Art. 163 - Trattamento economico applicabile in caso di malattia e infortunio
Capo VII - Infortunio
Art. 164 - Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul lavoro
Capo VIII - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 165 - Normativa di riferimento
Art. 166 - Profili professionali-Autonomia del collaboratore-Luogo e coordinamento della prestazione
Art. 167 - Compensi-Obbligo di riservatezza-Estinzione del rapporto
Titolo XII - Imprese di viaggi e turismo
Capo I - Classificazione del personale

Art. 168 - Classificazione del personale
Capo II - Contratti a termine e aziende di stagione
Capo III - Orario di lavoro

Art. 169 - L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui, di attesa, o custodia
Art. 170 - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 171 - Lavoro straordinario
Capo IV - Festività
Art. 172 - Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Capo V - Ferie
Art. 173 - Periodo di ferie
Capo VI - Missioni e trasferimenti
Art. 174 - Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferta del lavoratore
Art. 175 - Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore capo famiglia con congiunti a carico
Art. 176 - Trattamento economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore che non sia capo famiglia, o senza congiunti a carico
Art. 177 - Disposizioni particolari applicabili in caso di trasferimento del lavoratore
Art. 178 - Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di distacco, o comando, del lavoratore
Capo VII - Trattamenti salariali integrativi
Art. 179 - Paga Base Agenzie Minori
Art. 180 - Provvigioni
Art. 181 - Indennità di cassa
Art. 182 - Scatti di anzianità
Art. 183 - Mensilità supplementari
Capo VIII - Malattia
Art. 184 - Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio
Capo IX - Infortunio
Art. 185 - Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul lavoro
Art. 186 - Sospensione dal lavoro
Titolo XVIII - Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico
Capo I - Classificazione del personale

Art. 187 - Classificazione del personale: disposizioni generali
Capo II - Contratti a termine e aziende di stagione
Capo III - Orario di lavoro

Art. 188 - Orario di lavoro settimanale - Disposizioni generali
Art. 189 - Orario di lavoro settimanale - Disposizioni per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante
Art. 190 - Orario di lavoro settimanale - Regime di flessibilità
Art. 191 - Lavoro notturno
Art. 192 - Lavoratori notturni
Art. 193 - Lavoro straordinario
Capo IV - Festività
Art. 194 - Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Capo V - Ferie
Art. 195 - Periodo di ferie
Capo VI - Missioni e trasferimenti
Art. 196 - Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferta del lavoratore
Art. 197 - Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore capo famiglia con congiunti a carico
Art. 198 - Trattamento economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore che non sia capo famiglia, o senza congiunti a carico
Titolo XIX - Sale bingo
Art. 199 - Normativa
Art. 200 - Classificazione del personale
Art. 201 - Retribuzione
Art. 202 - Indennità
Art. 203- Orario di lavoro - Pause
Art. 204 - Lavoro interinale
Art. 205 - Istituti nomati
Titolo XX - Archivio contratti - Norme finali
Art. 206 - Archivio contratti
Art. 207 - Norma di rinvio
Art. 208 - Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fonarcom
Art. 209 - Unicoasco - Contributi per assistenza contrattuale (codice W510)
Allegati


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio.

Il giorno 14 Gennaio 2024 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Barberini, 95 a conclusione delle trattative avviate il 09 Ottobre 2023 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Barberini n. 95, […], Uniap, con sede legale in Roma, Via Nomentana 873 […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], Fialc - Confail- Federazione Italiana Autonoma lavoratori Commercio, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], Upla/Confcontribuenti - Unisindacale Pensionati Lavoratori ed Autonomi aderente a Confcontribuenti, con sede legale in Palermo alla via Duce Della Verdura, 33- […], è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, composto da 20 titoli, 209 articoli.
L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.

Premessa
Il presente CCNL, di durata triennale, tanto per la parte economica che per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori dei settori ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici, inoltre, si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.
Le Organizzazioni Firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'imprese aderenti, in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'unione Europea e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione negoziate nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali firmatarie, affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziate nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale;
- di livello aziendale. .
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa.
Le Parti si danno atto che la forte crisi economica internazionale, e in particolare dell’Area euro, che sta coinvolgendo pesantemente il nostro Paese, richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che contribuiscano a realizzare le opportune convergenze per la crescita, per l'occupazione e per la difesa del potere d'acquisto dei salari.

Nota esplicativa su "Reti di imprese"
Fare una rete di imprese significa stipulare un accordo di collaborazione tra imprese con un contratto di rete. È un modello di business alternativo che lascia anche autonomia soggettiva a ciascuna impresa della rete. Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli obbiettivi comuni, come:
• scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche;
• collaborare nell'ambito delle rispettive imprese;
• esercitare in comune attività di impresa.
Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale di adattamento degli obblighi giuridici.
Le reti di imprese possono:
• avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune e, in tal caso, ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica iscrivendosi al Registro Imprese;
• partecipare alle gare dei bandi pubblici.
Perché fare una rete di imprese?
La rete di imprese può consentire alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la propria individualità.
In particolare:
• incrementare produttività e competitività;
• condividere conoscenze e competenze;
• sviluppare maggiore potenzialità innovativa, creatività e dinamicità;
• facilitare l'internazionalizzazione e inserirsi in nuovi mercati;
• certificare la qualità del proprio processo produttivo;
• razionalizzare i costi di gestione.
È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna impresa che vi partecipa e sviluppo per il territorio in cui opera.


Nota esplicativa su "L’Impresa Turistica"
L'impresa Turistica.

Nell'ordinamento Italiano manca una definizione puntuale di "impresa turistica" in quanto la competenza a disciplinare tale settore economico è riconosciuta nel nostro ordinamento costituzionale alle regioni poiché si ritiene che esse siano più facilmente in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini che vi operano. Tuttavia all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (legge quadro di riforma della legislazione nazionale del turismo) le imprese turistiche sono definite come "quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione turistica" Negli ultimi anni si è, pertanto, verificato un ampliamento del concetto di impresa turistica, il quale non è più limitato al vecchio approccio che riconosceva come tale solo gli alberghi, i motel, i villaggi turistici, i campeggi, le residenze turistiche, ecc. ma si è ampliato fino a ricomprendervi anche tutte le attività economiche che fanno parte dei sistemi turistici locali. Le imprese che operano nel settore del turismo sono tenute, come qualsiasi altra impresa, ad iscriversi nel Registro delle imprese poiché tale iscrizione è condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

Titolo I Sfera di applicazione - Decorrenza e durata - Contrattazione
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa nei settori:
1. Resort, Relais, Residence, villaggi turistici, alberghi, pensioni, ostelli, affittacamere e "B&B";
2. attività di agriturismo;
3. Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, campeggi, parchi divertimenti, Acqua park,
4. Centri termali, SPA e centri benessere, imprese ricettive;
5. Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni, fiere e congressi;
6. Pubblici esercizi;
7. Stabilimenti balneari;
8. Agenzie di viaggi e turismo;
9. Tour operator;
10. Travel agent;
11. Information point;
12. Turismo culturale e spettacolo;
13. Agenzie di animazione;
14. Turismo creativo;
15. Incoming e outgoing;
16. Ristorazione e intrattenimento;
17. Porti ed approdi turistici;
18. Rifugi alpini;
19. Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.
Lavoro Agile - Smart Working
Il lavoro agile è possibile per quelle figure lavorative per cui l'azienda, nell'ambito della propria organizzazione del lavoro, ritiene applicabile tale modalità di lavoro. L'Ente Bilaterale EBINPMI può essere investito di tale tematica per specifici accordi.
Le Parti convengono di applicare quanto previsto dall'Accordo Interconfederale dell'11 maggio 2020 allegando, come parte integrante del presente CCNL, il testo base di un verbale di accordo (Allegato 1) e l'informativa INAIL sulla sicurezza nel lavoro agile (Allegato 2)

Art. 4 - Livelli di contrattazione - rinnovo
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:
• contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore;
• contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto territoriale o contratto aziendale.
Contrattazione di 1° livello
La contrattazione collettiva di 1° livello riconosce il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
[…]
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
1. attività della Commissione Nazionale di certificazione, conciliazione e arbitrato dei contratti di lavoro;
2. OPN Organismo paritetico nazionale
3. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
4. apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015 e s.m.e i.;
5. attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
7. costituzione delle RSU dei dipendenti;
8. disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196.
Contrattazione di 2° livello
Livello regionale, provinciale e aziendale.

La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di concerto con le RSA o RSU - laddove costituite - e della direzione aziendale. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA/RSU con semplice comunicazione scritta alla controparte. In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
a) Territoriale:
1. rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
2. determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
3. articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodali;
4. approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 92 del 18/7/2012 e dal T.U. apprendistato;
5. programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
6. casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
7. eventuali mensilità ulteriori rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
8. gestione del trattamento del TFR, anche attraverso l'adesione a fondi speciali costituiti dai firmatari del presente contratto, indirizzato alla previdenza complementare;
9. stipula di polizze integrative sanitarie, anche su scala extraterritoriale, per i lavoratori e nucleo familiare:
10. la sottoscrizione dei "contratti di prossimità", potranno essere formalizzati a livello regionale, provinciale e aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
b) Aziendale
1. definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. contratti a termine;
5. gestione delle crisi aziendali;
6. organizzazione delle ferie;
7. innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
8. individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
9. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. determinazione annuale dell'entità economica del "premio di produzione", comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
11. Welfare Aziendale;
12. Formazione 4.0.
13. Contratti di solidarietà espansiva e difensiva, così come previsto dal D.Lgs 148/2015 - Jobs Act;
14. Assegnazioni a mansioni inferiori, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali.

Art. 5 - Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
• lavoro straordinario;
• lavoro supplementare;
• compensi per clausole elastiche e flessibili;
• superminimo ad personam;
• lavoro a turno;
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
• lavoro notturno;
• premi variabili di rendimento;
• ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la redditività aziendale, la produttività, l'innovazione, la qualità, la competitività, l'efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'Articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva.
[…]

Titolo II Bilateralità- Fondo previdenza complementare - Fondo sanitario
Art. 6 - Ente Bilaterale nazionale - Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato

Le Parti stipulanti hanno costituito l'Ente Bilaterale nazionale EBIN. PMI ed ha le seguenti finalità:
a) incremento dell'occupazione;
b) realizzare corsi di formazione professionali;
c) svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro e dei vari comparti dei settori del presente contratto;
d) ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
e) emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
f) esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
g) promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali;
h) costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche, sotto forma di rendita e di formazione di capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
i) realizzare iniziative di carattere sociale;
j) seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
k) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L' Ente Bilaterale Nazionale è dotato di una commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato dei contratti con il compito di dirimere eventuali controversie individuali o collettive.
[…] L'Ente garantirà l'attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale e provvederà inoltre al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione.
[…]
In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l'Ente Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.
Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato […]

Art. 9 - Formazione
[…]
Diritto alla formazione del RLS
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i..
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. La formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nell'ambito dei lavori dell'organismo Bilaterale Nazionale - EBIN.PMI le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’OPN EBIN.PMI e, attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore a disposizione.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.
Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., le riunioni periodiche, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
[…]

Titolo IV Il nuovo mercato del lavoro - Gli istituti
Art. 14 - Mercato del lavoro

Le Parti avendo regolamentato gli istituti contrattuali di cui ai punti successivi si attiveranno per renderli tutti sempre compatibili con eventuali nuove norme attuative derivanti dai decreti legislativi di seguito riportati
Disposizioni normative introdotte dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act e, in particolare, dai seguenti decreti attuativi:
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183";
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ";
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della ' normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" da intendersi tutti integralmente richiamati dalle I disposizioni introdotte dall’accordo stato-regione del 7 luglio 2016.

Art. 15 - Soglie numeriche lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione ad un'impresa aderente al presente CCNL non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
(Lavoratori dipendenti)         (Contratti flessibili)
                Da 0 a 5                     n°4
                Da 6 a 10                   n°7
                Da 11 a 20                 n° 11
                Da 21 a 35                 n° 11
                Da 21 a 35                 n°16
                Da 35 a 50                 n°26
Per ogni scaglione di 100     ulteriori 15
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti articoli, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fin le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 17 - Disciplina del lavoro a tempo determinato e Aziende di stagione
Le parti stipulanti il presente CCNL, riconoscono che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
[…]

Art. 18 - Limiti quantitativi
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:
• temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
• impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
• adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
• supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
• per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
Nelle imprese da 1 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Nelle imprese che occupano più di 5 dipendenti, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 25% del personale in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.

Art. 20 - Sostituzione e affiancamento
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
• lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
• lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
• lavoratori impegnati in attività formative;
• lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo
parziale.
Divieto e limiti di apposizione del termine
È in ogni caso vietata la stipulazione del contratto a termine:
[…]
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.

Art. 22 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
La contrattazione collettiva di 2° Livello, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale.
Le Parti, inoltre, confermano che è possibile per le imprese turistiche stagionali - che osservano un periodo di inattività nel corso dell'anno - di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato in modalità stagionale, in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività "programmatoria" o comunque ''preparatoria'1 nei mesi in cui non è prevista l'apertura al pubblico.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguardano le mansioni ricomprese nel presente CCNL di settimo, sesto, quinto e quarto Livello, nei limiti indicati dal precedente articolo 18. Le parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, Parte seconda, del D.Lgs. n. 368/2001 le parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti.
Nell'ambito delle informazioni rese sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.

Art. 23 - Cause di forza maggiore
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.

Art. 25 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Si potrà ricorrere a contratti di somministrazione nei seguenti casi:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.
In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro il 15% per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le imprese di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.

Art. 26 - Lavoro extra e di surroga
Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:
• banquetting;
• meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
• attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
• prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
• prestazioni rese in occasione delle festività;
• ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy. Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.

Titolo V Appalto di servizi
Art. 27 - Appalto di servizi

L'impresa, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
1. attività che vengono conferite in appalto;
2. lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
4. esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante. Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
L'impresa potrà rivolgersi alla commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino o definire eventuali accordi di conciliazione. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Titolo VI Costituzione e tipologia del rapporto di lavoro
Art. 28 - Assunzione e documentazione

[…] Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del personale sanitario di fiducia dell'impresa per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. […]

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 31 - Orario normale settimanale

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali,
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati, ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 32 - Durata massima dell'orario di lavoro
Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.

Art. 33 - Riposo giornaliero
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

Art. 34 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto dal presente Contratto.

Art. 35 - Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto dal presente Contratto. In ogni impresa dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.

Art. 36 - Flessibilità
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle imprese potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dai precedenti articoli e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dai precedenti articoli non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dagli stessi articoli non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dei precedenti articoli non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU/RSA o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.

Art. 37 - Diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che le imprese o i gruppi di imprese che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera impresa o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui ai precedenti articoli, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'impresa e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

Art. 38 - Orario di lavoro dei minori
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni.

Art. 39 - Riposo dei minori
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Art. 40 - Recuperi
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 41 - Intervallo per la consumazione dei pasti
È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.

Art. 42 - Lavoro notturno
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto dal presente Contratto.

Art. 43 - Lavoratori notturni e straordinario
Il periodo di lavoro notturno, è quello specificato per ciascun comparto dal presente Contratto.
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere.
I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli articoli predisposti dal presente contratto.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 532 del 1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione istituita dalle Parti firmatarie il presente CCNL.
I contratti di 2° livello possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le imprese provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999.
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro.
Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto dal presente Contratto.

Art. 44 - Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 45 - Modalità di godimento del riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire;
• l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle imprese che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
• la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.

Art. 46 - Lavoro domenicale
In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale.

Titolo X Norme di comportamento
Art. 57 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'impresa per il controllo delle presenze; nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
f) non ritornare o trattenersi nei locali dell'impresa al di fuori dell'orario di lavoro prestabilito, eccetto che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa stessa. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali;
[…]
i) rispettare le altre disposizioni regolamentari interne rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro, in quanto connesse alla organizzazione aziendale, nonché ogni altra disposizione emanata dall’impresa per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Art. 58 - Sanzioni disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di lavoro effettivo;
e) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragione di legge.
[…]

Art. 59 - Comportamenti sanzionabili
In via esemplificativa e non esaustiva, incorre nei provvedimenti disciplinari dell’ammonizione verbale, dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 3 giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
d) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
e) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle imprese;
f) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
g) esegua con negligenza gli adempimenti formali e documentali richiesti in osservanza di norme di sicurezza pubblica;
[…]
i) non osservi le disposizioni di legge e le misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposte dall’impresa, quando la mancanza non cagioni danni alle persone;
[…]
k) esegua lavori per proprio conto nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro;
l) dimostri lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
m) ponga in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
n) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti, non gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'impresa;
[…]
p) si presenti al lavoro in stato di alterazione, dovuto all'assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti, che non determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
q) simuli malattia o altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di lavoro.
L'ammonizione verbale e l'ammonizione scritta sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Di norma, l'ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la multa e la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa ed alla sospensione anche in assenza di recidiva.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare e per giusta causa si applica per le seguenti mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre 3 giorni consecutivi;
b) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
c) grave insubordinazione verso i superiori;
d) grave danneggiamento al materiale aziendale;
e) inosservanza al divieto di fumare ove ciò possa comportare pregiudizio alla incolumità, alla salute ed alla sicurezza degli impianti;
[…]
h) risse o diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
j) danneggiamento volontario, o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video
sorveglianza aziendale;
k) esecuzione di lavori all'interno dell'impresa per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
[…]
l) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle Commissioni di certificazione ai sensi dell'articolo 70 e ss. del D.lgs. n. 276/2003;
[...]
p) gravi atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, posti in essere per ledere la libertà e la dignità delle persone che li subiscono, compresi i comportamenti persecutori e vessatori;
q) presentarsi al lavoro in grave stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti; o essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza dell’impresa o, per il personale viaggiante, stradale;
r) gravi e reiterate violazioni (compresa la recidiva) punibili con sanzioni conservative, degli obblighi previsti dalle norme disciplinari;
s) abbandono del posto di lavoro da parte del personale, nei casi in cui ciò possa implicare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
t) reiterato rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento;
u) gravi negligenze nello svolgimento dei compiti e delle mansioni affidate;
[…]
x) manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
y) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti gravi, che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'impresa.
In caso di grave violazione delle norme disciplinari, la Direzione aziendale potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni.
[…]

Art. 61 - Corredo e abiti di servizio
[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.

Titolo XII Gravidanza e puerperio
Articolo 75 - Congedo di maternità e di paternità.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di usufruire dei congedi previsti dalla normativa vigente T.U. 151 del 2001.
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 151/2001, e fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
2. Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 87 - infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge.
Il lavoratore infortunato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro su qualsiasi infortunio, anche per gli infortuni di lieve entità.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato invio e dal ritardo stesso.
L'assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall'INAIL.

Titolo XIV Pubblici esercizi
Capo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 92 - Figure Professionali

Vengono individuate le figure professionali che potranno essere oggetto di prestazioni occasionali gestite con le caratteristiche dell'autonomia operativa e esclusione della dipendenza funzionale e gerarchica.
1. attività di alto contenuto tecnologico:
• capo servizio catering;
2. attività di controllo e coordinamento:
• esperto di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio
3. attività specializzate:
• addetto con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione, alle attività di barista provvedendo anche alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature.
4. attività amministrative:
• magazziniere, intendendosi per tale colui che abbia la conoscenza delle attività tecnico-amministrativa;
5. attività d'ordine:
• personale di fatica e/o pulizia.
In relazione all'oggetto del contratto, il Collaboratore è tenuto a gestire la propria attività entro il termine prestabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro.
Il Collaboratore incaricato di svolgere le mansioni indicate nel contratto individuale dal Committente è considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente determinare la collocazione temporale della propria prestazione, ferma restando la possibilità per il Committente di individuare determinate fasce orarie di utilizzo delle attrezzature/strumenti aziendali.
[…]
Il Collaboratore può decidere, anche nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione ed in quali giorni lavorare; a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera.
Resta ferma la possibilità per le parti del contratto individuale di stabilire nel reciproco interesse:
- La preventiva individuazione - su base settimanale o mensile - da parte del Collaboratore di uno o più giorni e della relativa fascia oraria in cui intenda rendere la prestazione;
- L'avviso (senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione/autorizzazione) del Collaboratore al Committente di eventuale non presenza nel giorno e nella fascia oraria identificati in modo tale da consentire al Committente di organizzarsi;
- Le preventive indicazioni da parte del Committente sulle modalità di gestione degli spazi etc.
Il Committente può indicare nel contratto la sede nella quale il Collaboratore dovrà svolgere - nel rispetto delle norme di sicurezza ivi adottate - la propria prestazione.
L’utilizzo degli strumenti di proprietà del Committente dovrà essere strettamente connesso con l'attività lavorativa; è fatto divieto al Collaboratore di un uso diverso da quello per cui sono stati messi a disposizione.
Il Committente all'inizio del rapporto di collaborazione (e, se necessario, anche durante lo stesso) potrà fornire indicazioni ed istruzioni di massima al Collaboratore sull'attività da svolgere e su come effettuare la prestazione.
Nell'eventualità in cui siano stati adottati specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, etc.) gli stessi saranno consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente contratto collettivo.
È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare sia l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.

Capo IV - Orario di lavoro
Art. 97 - Distribuzione dell’orario di lavoro

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Art. 98 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Capo VII - Pulizia dei locali
Art. 118 - Pulizia dei locali e del posto di lavoro

Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo VIII - Norme per i locali notturni
Art. 119 - Locali notturni

Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Art. 121 - Ulteriori disposizioni
Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri. Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore da fissare con Accordi Integrativi provinciali.

Capo IX - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 122 - Ristoranti e buffets di stazione

Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.195.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali.

Capo XI - Refezione
Art. 129 - Refezione

Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Capo XII - Accordi settoriali
Art. 130 - Accordi settoriali

Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle imprese che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.

Titolo XV Strutture alberghiere
Capo II - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 132 - Figure Professionali

Vengono individuate le figure professionali che potranno essere oggetto di prestazioni occasionali gestite con le caratteristiche dell'autonomia operativa e esclusione della dipendenza funzionale e gerarchica
1 attività di alto contenuto tecnologico
• capo settore amministrativo;
2 attività di controllo e coordinamento
• Portiere - centralinista
3 attività specializzate
• addetto con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione, alle attività di barista provvedendo anche alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature.
4 attività amministrative
• magazziniere
• esperto di contabilità aziendale
5 attività d'ordine
• personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
• cameriere ai piani.
In relazione all'oggetto del contratto, il Collaboratore è tenuto a gestire la propria attività entro il termine prestabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro.
Il Collaboratore incaricato di svolgere le mansioni indicate nel contratto individuale dal Committente è considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente determinare la collocazione temporale della propria prestazione, ferma restando la possibilità per il Committente di individuare determinate fasce orarie di utilizzo delle attrezzature/strumenti aziendali.
[…]
Il Collaboratore può decidere, anche nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione ed in quali giorni lavorare; a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera.
Resta ferma la possibilità per le parti del contratto individuale di stabilire nel reciproco interesse:
- La preventiva individuazione - su base settimanale o mensile - da parte del Collaboratore di uno o più giorni e della relativa fascia oraria in cui intenda rendere la prestazione;
- L'avviso (senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione/autorizzazione) del Collaboratore al Committente di eventuale non presenza nel giorno e nella fascia oraria identificati in modo tale da consentire al Committente di organizzarsi;
- Le preventive indicazioni da parte del Committente sulle modalità di gestione degli spazi etc.
Il Committente può indicare nel contratto la sede nella quale il Collaboratore dovrà svolgere - nel rispetto delle norme di sicurezza ivi adottate - la propria prestazione.
L'utilizzo degli strumenti di proprietà del Committente dovrà essere strettamente connesso con l'attività lavorativa; è fatto divieto al Collaboratore di un uso diverso da quello per cui sono stati messi a disposizione.
Il Committente all'inizio del rapporto di collaborazione (e, se necessario, anche durante lo stesso) potrà fornire indicazioni ed istruzioni di massima al Collaboratore sull'attività da svolgere e su come effettuare la prestazione.
Nell'eventualità in cui siano stati adottati specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, etc.) gli stessi saranno consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente contratto collettivo.
È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare sia l’esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.

Capo IV - Stagiaires
Art. 135 - Disciplina applicabile agli stagiaires

Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle strutture alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo VI - Orario di lavoro
Art. 136 - Distribuzione orario settimanale

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.

Art. 137 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.

Capo V - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 139 - La distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause di lavoro notturno da parte dei contratti integrativi

I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.

Art. 140 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.

Art. 141 - Lavoro straordinario
[…]
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Capo XIV - Norme per i centri benessere
Art. 150 - Norme per i centri benessere

Le Parti concordano di affidare all'Ente bilaterale l’esame delle problematiche concernenti i Centri benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health through water e similari in seno alle strutture alberghiere.

Capo XV - Norme per gli approdi turistici
Art. 152 - Disposizioni di raccordo

Per quanto non espressamente stabilito dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo XV Strutture alberghiere.

Titolo XVI Complessi turistici - ricettivi dell’aria aperta
Capo III - Orario di lavoro
Art. 154 - Distribuzione orario settimanale

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Art. 155 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Art. 157 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.

Capo VIII - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 165 - Normativa di riferimento

Con l'art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015, il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al comma, 1 dell'art. 2, per i quali, dunque, trova applicazione la disciplina del lavoro autonomo, al requisito chetali contratti siano stipulati nell'ambito ed in esecuzione di accordi collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano una disciplina specifica riguardo al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Le Parti sociali che sottoscrivono il presente accordo collettivo nazionale, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative proprie delle imprese del comparto Complessi Turistico-Ricettivi dell’Aria Aperta, che aderiscono al presente CCNL, prevedono una regolamentazione specifica per i lavoratori che nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, svolgono attività di alto contenuto tecnologico, attività di controllo e coordinamento, attività specializzate, attività amministrative ed attività d'ordine.

Art. 166 - Profili professionali - Autonomia del Collaboratore- Luogo e Coordinamento della prestazione
Si individuano le seguenti figure professionali:
• Direttore di campeggio o villaggio turistico
• Animatore
• Portiere/Centralinista
• Addetto ai campi sportivi ed ai giochi.
In relazione all’oggetto del contratto, il Collaboratore è tenuto a gestire la propria attività entro il termine prestabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro.
Il Collaboratore incaricato di svolgere le mansioni indicate nel contratto individuale dal Committente è considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente determinare la collocazione temporale della propria prestazione, ferma restando la possibilità per il Committente di individuare determinate fasce orarie di utilizzo delle attrezzature/strumenti aziendali.
[…]
Il Collaboratore può decidere, anche nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione ed in quali giorni lavorare; a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera.
Resta ferma la possibilità per le parti del contratto individuale di stabilire nel reciproco interesse:
• La preventiva individuazione - su base settimanale o mensile - da parte del Collaboratore di uno o più giorni e della relativa fascia oraria in cui intenda rendere la prestazione;
• L'avviso [senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione/autorizzazione) del Collaboratore al Committente di eventuale non presenza nel giorno e nella fascia oraria identificati in modo tale da consentire al Committente di organizzarsi;
• Le preventive indicazioni da parte del Committente sulle modalità di gestione degli spazi etc.
Il Committente può indicare nel contratto la sede nella quale il Collaboratore dovrà svolgere - nel rispetto delle norme di sicurezza ivi adottate - la propria prestazione.
L'utilizzo degli strumenti di proprietà del Committente dovrà essere strettamente connesso con Fattività lavorativa; è fatto divieto al Collaboratore di un uso diverso da quello per cui sono stati messi a 1 disposizione.
Il Committente all'inizio del rapporto di collaborazione (e, se necessario, anche durante lo stesso) potrà fornire indicazioni ed istruzioni di massima al Collaboratore sull'attività da svolgere e su come effettuare la prestazione.
Nell'eventualità in cui siano stati adottati specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, etc.) gli stessi saranno consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente contratto collettivo.
È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare sia l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.

Titolo XVII Imprese di viaggi e turismo
Capo III - Orario di lavoro
Art. 169 - L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui, di attesa, o custodia

La durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
• custodi;
• guardiani diurni e notturni;
• portieri;
• telefonisti;
• uscieri ed inservienti;
• addetti ai transfert;
• autisti;
• ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Art. 170 - Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'ispettorato del Lavoro.

Titolo XVIII Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico
Premessa: ambito di applicazione

Il presente titolo si applica alle imprese che svolgono servizi di trasporto ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.
Ai fini della disciplina che segue, sono considerate tali le attività di trasporto o servizi direttamente o indirettamente connesse al settore del turismo, sia in proprio che per conto delle altre imprese di cui al Titolo I del presente CCNL.
A titolo esemplificavo, rientrano nella definizione le imprese esercenti, separatamente o promiscuamente, attività di trasporto di turisti e/o trasporto merci (es.: bagagli], sia tramite servizi di linea regolari di trasporto persone a qualsiasi titolo esercitati sia mediante noleggio autobus con conducente; noleggio auto con o senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro genere (es.: scooter, biciclette etc.); noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, servizi di trasporto persone mediante imbarcazioni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo esercitati in specchi d'acqua lagunari, lacustri e marittimi; servizi ai turisti e/o di assistenza ai passeggeri (es.: informazioni, accoglienza e ricevimento presso località turistiche, guida turistica etc.); autorimessa, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato.

Capo III - Orario di lavoro
Art. 188 - Orario di lavoro settimanale - Disposizioni generali

La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è così stabilita:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per I conducenti auto;
c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni; d) 40 ore per il rimanente personale.
Data la peculiarità del comparto, l’orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito in cinque o sei giornate lavorative, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in cinque giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.

Art. 189 - Orario di lavoro settimanale - Disposizioni per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante
Ai fini del computo dell'orario di lavoro per i conducenti di autobus e il personale viaggiante, valgono le disposizioni di cui al presente articolo.
L'orario di lavoro comprende, oltre ai tempi di guida o di servizio durante il viaggio, anche i tempi per le opere di piccola manutenzione e pulizia, per il carico/scarico dei bagagli dei passeggeri.
1 tempi impiegati per la consumazione del pasto, che comunque non possono eccedere la durata di un’ora, si considerano come periodi non retribuiti.
L'azienda nel fissare i turni di lavoro nell'ambito della flessibilità di orario di cui al secondo comma del precedente articolo, garantirà che tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo nei limiti di due ore.

Art. 190 - Orarlo di lavoro settimanale - Regime di flessibilità
Le imprese che svolgono attività di noleggio auto senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro genere (es.: scooter, biciclette etc.); noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, potranno adottare un regime di flessibilità oraria in base alle disposizioni che seguono, stante la peculiarità del comparto che può affrontare periodi di maggiore o minore servizio durante uno o più periodi dell’anno. Nei periodi di maggior richiesta di servizio, le aziende di cui al comma 1 potranno realizzare orari settimanali prolungati rispetto al limite di 48 ore settimanali e fino al massimo di 72 ore per ciascun anno solare.
Alle ore di lavoro così prestato corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
[…]
L'impresa comunicherà preventivamente alle RSU/RSA e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate inflessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.

Art. 192 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.

Titolo XIX Sale bingo
Art. 199 - Normativa

Le Parti: considerato che il Ministero delle Finanze con il Decreto 31 gennaio 2000 e successiva decretazione ha introdotto norme per la istituzione del gioco e regolamentazione del Bingo e che l'attività di cui sopra, svolta dalle società a seguito di autorizzazione del Ministero delle Finanze, prevede specifiche modalità di esecuzione del gioco Bingo; che tale attività non rientra nella sfera di applicazione già disciplinata da vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da sale Bingo, con decorrenza 15 Gennaio 2020 le norme contrattuali del seguente CCNL per i dipendenti delle imprese dei settori di cui al titolo del presente Contratto con le modifiche di seguito riportate.

Art. 203 - Orario di lavoro - Pause
Le Parti convengono che tra le materie demandate alla contrattazione di secondo livello è compresa la disciplina delle pause.

Art. 204 - Lavoro interinale
Nell'ambito delle specificità del settore e al fine di favorire l'avvio dell'attività ed il reperimento di manodopera con adeguata formazione professionale, anche in considerazione del contributo che verrebbe apportato allo sviluppo di nuova occupazione, le Parti concordano per la sola fase di avvio dell'attività e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi che è consentita l’assunzione, da parte delle imprese, di due lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.
Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i livelli dal terzo al quinto di cui alla Tabella precedente è consentita l'assunzione di 3 lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.
[…]

Art. 205 - Istituti normativi
Per tutti gli altri aspetti normativi si concorda di applicare ai lavoratori delle sale Bingo quanto, per singoli istituti, viene regolamentato nella Parte Speciale al comparto "Pubblici Esercizi".