REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio
Dott. MARZANO Francesco
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
Dott. MAISANO Giulio
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco

 - Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) G.F. p. civile;
contro
M.M. N. IL *** C/ imputato;
avverso la sentenza n. 2251/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIA, del 29/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Geraci che ha chiesto l'annullamento con rinvio.


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistola ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di M.M. in ordine al reato di cui all'articolo 589 cod. pen. in danno di G.E., commesso il ***, per non aver commesso il fatto.

Il fatto è stato ricostruito nei seguenti termini. Nel corso di lavori di collegamento aereo alla rete telefonica in prossimità di linea elettrica ad alta tensione, non si provvedeva all'adozione delle misure idonee ad evitare il contatto con i conduttori elettrici; nè si provvedeva a formare ed informare in ordine ai rischi specifici il lavoratore che, in conseguenza, utilizzava impropriamente una scala metallica, entrava in contatto con la linea elettrica e ne subiva folgorazione letale.

La pronunzia impugnata si articola sui seguenti punti.

- La vittima è venuta meno a seguito di infortunio sul lavoro.

- M.C., socia accomandataria della I***. s.a.s., incaricata dell'esecuzione delle opere, ha patteggiato la pena.

- La posizione del socio accomandante M.M. è stata definita con decreto di archiviazione del 22 marzo 2005.

- Successivamente, a seguito di esposto in data 17 febbraio 2006 dei familiari della vittima, il Pubblico ministero ha nuovamente iscritto il nominativo del M. nel registro degli indagati ed ha disposto indagini.

- All'esito di tali investigazioni lo stesso P.M. solo in data 5 febbraio 2008 ha chiesto la formale riapertura delle indagini che è stata concessa dal Gip il giorno seguente.

- Gli atti d'investigazione compiuti prima della autorizzazione riapertura delle indagini sono inutilizzabili. Tale circostanza è tuttavia priva di decisivo rilievo ai fini del giudizio, posto che le stesse nuove investigazioni nulla aggiungono alle acquisizioni conseguite in precedenza.

- La richiesta di rinvio a giudizio si fonda sull'attribuzione all'indagato delle vesti di preposto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- Dalla veste di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione non emergono obblighi giuridici la cui violazione abbia avuto alcuna rilevanza ruolo nello sviluppo degli accadimenti. Tale organismo, infatti, ha solo ruolo consultivo e di ausilio tecnico nei confronti del datore di lavoro, aiutandolo nell'individuazione dei rischi, fermo restando che tutti gli obblighi prevenzionistici gravano sullo stesso datore di lavoro o sui suoi delegati. Nel caso in esame il reato è configurato come conseguenza della violazione degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento che gravano sul datore di lavoro.

Per contro non risultano carenze o errori del SPP nella segnalazione delle situazioni di rischio connesse alle lavorazioni in prossimità di linee elettriche ad alta tensione. In ogni caso, non possono essere trasferiti sul SPP compiti che invece fanno capo al datore di lavoro ed ai suoi delegati.

- Quanto ad altre possibili posizioni di garanzia, emerge da clausola contrattuale che il fornitore dichiara di nominare come responsabile della sicurezza M.M..
Tale atto, cui il M. è rimasto estraneo, non è sufficiente a configurare una delega nei suoi confronti. Egli, infatti, non risulta aver mai accettato formalmente l'incarico.

- Infine, quanto alla veste di preposto, non vi è prova alcuna che egli avesse assunto la veste in questione. Proprio per questo, la sua posizione era stata a suo tempo archiviata. L'imputato era socio accomandante e dipendente con compiti di operaio addetto all'installazione di linee telefoniche, e con compiti altresì di gestione e direzione dei lavori nei casi di interventi complessi.
Nel caso specifico, però, secondo quanto emerge dalla stessa informativa della ASL, le lavorazioni prevedevano lavori semplici, per i quali non era stato fatto alcun sopralluogo e non era prevista direzione dei lavori.


2. Ricorre per cassazione la parte civile, deducendo diversi motivi.

2.1. Con il primo si lamenta che erroneamente è stata dichiarata l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti prima dell'autorizzazione formale. In ogni caso, ove per effetto di tale Inutilizzabilità il giudice si fosse trovato in una situazione di indecidibilità del caso, avrebbe dovuto sollecitare il P.M. allo svolgimento di ulteriori approfondimenti investigativi ai sensi dell'articolo 421 bis cod. proc. pen.. Ed avrebbe dovuto altresì considerare la possibilità di acquisire pienamente le prove nel dibattimento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, alla luce delle deposizioni dei lavoratori L., B. e P., emerge che il M. capeggiava il servizio; dava ordini o direttive; quel giorno consegnò agli operai incaricati dell'intervento che diede luogo al sinistro il foglio di lavoro e spiegò ciò che avrebbero dovuto fare proprio all'operaio poi deceduto.

Oltre a ciò, sulla base dell'articolo 9 del contratto d'appalto emerge il ruolo di "responsabile dei lavori" cui dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni legali scritte o verbali.

Ancora, erroneamente il Gup ritiene che i compiti demandati all'imputato quale responsabile del SPP siano estranei all'area dell'illecito. Si trascura completamente di considerare il ruolo cruciale svolto dal M., che formava le squadre e dirigeva i lavori. Egli aveva quindi assunto, in ogni caso, di fatto la veste di garante.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta che erroneamente si è ritenuto che l'evento sia estraneo alla sfera dell'imputato quale responsabile del SPP e comunque responsabile di fatto delle lavorazioni: egli avrebbe dovuto comunque assicurare la formazione del lavoratore e dotarlo di strumenti adeguati, quali la scala in legno e scarpe adeguate al rischio.


3. Il primo motivo è infondato. Sono invece fondati il secondo ed il terzo.

3.1 Quanto alla prima censura, è sufficiente considerare che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ad es, Cass. V, 24/2/2004, Rv. 227747) è corretta la dichiarazione di inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini. D'altra parte, soprattutto, tale inutilizzabilità non ha avuto alcun peso nel giudizio, posto che il Giudice assume che le nuove indagini non hanno conferito alcun apporto probatorio ulteriore.

3.2 Il secondo ed il terzo motivo, pur confondendo in parte diverse questioni, sono nel loro nucleo fondati quando affermano che vi è prova del fatto che l'imputato era dipendente con ruolo anche dirigenziale e di preposto, che aveva in concreto assunto.

La censura che risulta palesemente fondata è quella che riguarda la valutazione compiuta dal Gup a proposito della posizione di garanzia del M. quale dipendente della società che eseguiva i lavori.
Come si è prima esposto, la pronunzia esclude che la lavorazione affidata al dipendente deceduto coinvolgesse la responsabilità dell'imputato.
Tale valutazione fa riferimento al ruolo di lavoratore subordinato; e pone in luce come tale qualifica implicasse non solo la partecipazione alle lavorazioni al pari degli altri dipendenti, ma anche un ruolo di gestione e direzione dei lavori quando ve ne fosse necessità. Dunque, dal tenore della sentenza emerge una sfera responsabilità a cavallo tra quella di preposto e quella di dirigente, coerente con le piccole dimensioni e la struttura familiare dell'azienda.

La sentenza giunge ad escludere che tale veste determini un ruolo di garanzia poiché, si afferma, le lavorazioni erano semplici e non venne svolto alcun ruolo direzionale. Tale affermazione si basa sul travisamento della prova acquisita agli atti, che questa Corte suprema ha esaminato al fine di riscontare il vizio dedotto. Infatti, dalla deposizione del teste L.R. in data *** emerge che l'imputato, la mattina in cui accaddero i fatti, dispose la lavorazione a seguito della quale scaturì l'infortunio letale, diede istruzioni sul lavoro da compiere ed interloquì al riguardo anche con il lavoratore deceduto cui fornì specifiche spiegazioni sul da farsi. Tale dato probatorio di altissimo rilievo è stato completamente pretermesso dal Giudice dell'udienza preliminare. Esso da un lato si mostra coerente con il ruolo contrattuale in seno all'azienda che, come esposto dal giudice di merito, implicava anche un incarico di direzione e sovraintendenza incompatibile con la veste di semplice operaio; e dall'altro è consonante con il ruolo delineato nel contratto d'appalto. Ne emerge, in breve, che il M. esercitò in concreto il ruolo di cui si parla, giacché programmò ed organizzò la lavorazione e diede puntuali istruzioni al dipendenti. Dunque, sia sul piano contrattuale che su quello dell'effettuale svolgimento del ruolo demandatogli, emerge, allo stato delle acquisizioni disponibili, che l'imputato era titolare di una posizione di garanzia che cumulava i ruoli di preposto e dirigente. D'altra parte, sempre alla luce della richiamata deposizione, emerge che il ridetto M. non si preoccupò minimamente di fornire istruzioni sulle cautele da adottare a causa della presenza della linea elettrica, nè esercitò alcuna azione di controllo e vigilanza, così ponendo in essere una condotta che appare non priva di rilievo ai fini della configurazione della colpa.

Conclusivamente, il Gup ha compiuto un'analisi incompleta e non del tutto fedele delle emergenze in atti, trascurando acquisizioni di decisivo rilevo e dando quindi luogo al vizio di travisamento della prova di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera e); ed ha mancato altresì di proiettare prognosticamente tali acquisizioni nella sede dibattimentale, deputata alla completa e genuina acquisizione della prova.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio, ai fini di una nuova, esaustiva ed integrata valutazione della vicenda alla stregua della regola di giudizio che presiede all'udienza preliminare.
 

P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia.