Tipologia: Bozza Accordo
Data firma: 24 ottobre 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Rana/Confindustria e CN Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil/RSU
Settori: Agroindustriale, Rana
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Relazioni industriali
Armonizzazioni
Mercato lavoro
Orario di lavoro
Appalti

 

Sicurezza sul lavoro
Premio di partecipazione ai risultati
Buono carburante
Decorrenza e durata


Bozza di verbale di accordo

Addì 24 ottobre 2022, presso la sede di Confindustria Verona, tra il Pastificio Rana spa […], assistiti da Confindustria Verona […] e il Coordinamento nazionale Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil […], […]le RSU degli stabilimenti di San Giovanni Lupatoto (VR), Paratico (BS), Pavia (PV), Gaggiano (MI) e Moretta (AL), si conviene quanto segue:

Relazioni industriali
Le Parti ritengono essenziale sviluppare e rafforzare un efficace e partecipativo sistema di relazioni industriali, basato sul coinvolgimento sistematico e strutturato sui temi di reciproco interesse, al fine di migliorare l’efficienza aziendale, l’organizzazione del lavoro, il benessere lavorativo delle persone e la produttività del Gruppo Rana.
Tutto ciò premesso le relazioni sindacali saranno articolate su due livelli:
A) Coordinamento Nazionale costituito dalle Rsu Fai, Flai e Uila dei vari stabilimenti e dalle OO.SS. Nazionali e territoriali stipulanti il presente accordo.
B) Livello di sito costituito dalle RSU, assistite dalle strutture territoriali delle OO.SS.
Coordinamento Sindacale Nazionale
Viene istituito un Coordinamento Sindacale Nazionale delle RSU Fai Flai e Uila, composto da n. 14 componenti delle RSU dei siti produttivi italiani, assistito nell’esercizio delle sue funzioni dalle Segreterie Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale e il presente accordo. I nominativi delle RSU facenti parti del Coordinamento saranno comunicati all’azienda dalle Segreterie Nazionali, in maniera unitaria e in forma scritta, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo. Le successive eventuali variazioni nella composizione dovranno essere comunicate dalle Segreterie Nazionali all’azienda in tempi congrui e in forma scritta.
Il Coordinamento Nazionale è l’organo di rappresentanza sindacale di riferimento per materie di carattere generale che riguardano trasversalmente le attività del Gruppo; tramite esso le Parti condividono l’obiettivo di addivenire a una responsabilizzazione e a un maggior coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. nelle scelte aziendali, anche al fine di una omogeneizzazione delle diverse norme presenti nei vari siti.
Il coordinamento Nazionale è interlocutore nei confronti dell’Azienda per le tematiche connesse a:
si conviene quanto segue:
- andamenti e prospettive industriali e commerciali (bilancio);
- investimenti e occupazione;
- formazione e professionalità;
- organizzazione del lavoro (ivi compresi i criteri generali di flessibilità produttiva);
- struttura del Premio di Partecipazione ai Risultati;
- infortuni, sicurezza e ambiente.
Il Coordinamento Sindacale Nazionale si riunirà, di norma, 2 volte all’anno per affrontare e discutere le tematiche su esposte. Il Gruppo Rana si farà carico delle spese sostenute dalle RSU per prendere parte a tali incontri, secondo quanto previsto dalla policy aziendale, e delle relative agibilità sindacali. Per tali riunioni verranno riconosciuti permessi sindacali aggiuntivi.
L’ordine del giorno del Coordinamento Sindacale Nazionale sarà trasmesso con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la riunione.
Relazioni a livello di sito
Si effettueranno incontri a livello di sito tra la direzione aziendale e le RSU, di norma con cadenza mensile, per esaminare congiuntamente le seguenti materie:
- definizione del calendario annuo in tema di organizzazione del lavoro (turni e orario);
- informativa sull’andamento dei parametri annuali di sito del PPR;
- informativa su investimenti, prospettive occupazionali, situazione inquadramenti del sito;
- aspetti legati alla salute e alla sicurezza a livello di sito;
- specifiche materie e/o esigenze maturate a livello di sito;
- stabilizzazioni.
Le riunioni informative di sito dovranno essere calendarizzate con almeno 5 giorni di anticipo, salvo urgenza delle Parti, e potranno essere richieste anche dalle RSU interessate o dalle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
Visto tutto quanto su esposto, le Parti condividono l’efficacia e l’importanza del codice etico aziendale che in caso di modifica sarà oggetto di illustrazione ed esame congiunto con il coordinamento nazionale.

Mercato lavoro
[…]
Si concorda che la percentuale di contratti a termine e somministrazione a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato non potrà superare il 35% calcolato a livello aziendale.
In casi di urgenza e necessità, dettati da esigenze di mercato non procrastinabili, il limite di cui sopra potrà essere rivisto previo specifico accordo con le Segreterie Nazionali e Provinciali di Fai, Flai e Uila, tenuto conto del percorso di stabilizzazione condiviso tra le parti.

Orario di lavoro
L’Azienda potrà disporre di lavoro straordinario nel limite di 80 ore annue pro capite, per soddisfare esigenze di mercato non evadibili con la normale capacità produttiva.
Secondo la previsione del CCNL, la preventiva illustrazione delle motivazioni di cui sopra sarà fornita dall’Azienda alle RSU di sito entro il venerdì della settimana antecedente il sabato di prestazione. Qualora esigenze straordinarie dovessero differire la comunicazione al lunedì della medesima settimana del sabato di prestazione, ai lavoratori interessati sarà riconosciuto un gettone presenza di € 55 lordi, in aggiunta alle maggiorazioni in essere, già comprensivo di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e di legge.
Quale condizione di miglior favore, l’Azienda eviterà il ricorso alla prestazione straordinaria nel turno del sabato notte, con l’intento di agevolare il recupero psico-fisico dei lavoratori.
Rimangono poi in vigore le tempistiche attuali per quanto riguarda la comunicazione del ricorso alla flessibilità degli orari, di cui all’art. 30 del CCNL applicato in Azienda.
Qualora, nell’incontro per la programmazione annuale degli orari di lavoro, previsto dall’art. 30 del medesimo CCNL, tali opportunità offerte dal CCNL a titolo di flessibilità non si prefigurassero sufficienti per soddisfare le comprovate esigenze tecniche, organizzative e distributive del Gruppo, l’Azienda comunicherà l’introduzione dell’orario a 18 turni su 6 giorni con riposo a scorrimento, fermo restando chiaramente il limite delle 40 ore settimanali.
Per contemperare al meglio le esigenze di vita e lavoro, l’Azienda concorderà a livello di sito la distribuzione in blocchi di 6 o di 8 ore del monte ore di flessibilità previsto dal CCNL.
L’aumento occupazionale conseguente a quanto disposto nel presente capitolo sarà di almeno 30 lavoratori, nell’arco della vigenza del presente accordo, per le assunzioni dei quali si procederà secondo i criteri già su esposti.

Appalti
La Direzione Aziendale si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del CCNL Industria Alimentare, a comunicare tempestivamente alle RSU l’eventuale stipula di contratti di appalto che abbiano ricadute in termini di occupazione e di prevedere, l’adozione di una clausola sociale, nonché ricorrere all’applicazione dei CCNL del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a tutela dei lavoratori nei contratti di appalto che saranno stipulati. Le Parti condividono, inoltre, di ritenere un elemento essenziale dell’appalto “genuino” il pieno rispetto, oltre che delle norme di legge e contrattuali, di tutte le buone prassi di igiene e sicurezza del lavoro.

Sicurezza sul lavoro
L’attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro e alimentare è da sempre una priorità per il Gruppo Rana.
In questo contesto le Parti riconoscono che informazione, formazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono gli ambiti su cui intervenire per una migliore prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e per l’effettivo miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Con tali obiettivi, le Parti condividono di prevedere ulteriori momenti informativi, aggiuntivi alla riunione periodica prevista dal D.lgs. 81/2008, tra Direzione e RLS, finalizzati ad informare questi ultimi sulle iniziative in atto in tema di sicurezza, sull’andamento degli infortuni, sulla situazione sanitaria e per la valutazione di eventuali istanze dei RLS.
Si condivide, al fine di agevolare e rafforzare l’attività dei RLS, di prevedere ulteriori 8 ore annue pro-capite di permessi retribuiti aggiuntivi per gli RLS e la configurazione di una mail aziendale per il dialogo tempestivo tra RLS, RSPP e delegati del datore di lavoro.
Si prevede di calendarizzare la giornata della Sicurezza il 28 aprile di ogni anno, così come istituito dall’ILO, per promuovere iniziative in tutti i siti e negli uffici, volte a sensibilizzare il personale nei confronti di questa tematica.
Le Parti condividono di proseguire ed implementare l’opera di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, sensibilizzando sia i responsabili ai vari livelli, che i lavoratori e le lavoratrici, quale principio cardine su cui improntare una migliore cultura della sicurezza.