Tipologia: Contratto decentrato normativo
Data firma: 19 gennaio 2024
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Parco Nazionale Arcipelago Toscano e RSU, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uilpa
Comparti: P.A., Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)
Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)
Articolo 3 (Sistema delle relazioni sindacali)
Articolo 4 (Ambito della contrattazione integrativa)
Articolo 5 (Obiettivi della contrattazione integrativa)
Articolo 6 (Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Titolo II - Trattamento economico del personale disciplina delle indennità
Articolo 7 (Principi generali)
Articolo 8 (Indennità condizioni di lavoro)
Titolo III - Progressioni economiche orizzontali
Articolo 9 (Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria)
Articolo 10 (Valorizzazione del personale)

 

Articolo 11 (Finanziamento delle progressioni orizzontali)
Articolo 12 (Pubblicazione Bandi e procedura)
Articolo 13 (Criteri di selezione per l’attribuzione dei punteggi)
Titolo III - Premialità
Articolo 14 (Differenziazione del premio individuale)
Titolo IV - Specifici istituti
Articolo 15 (Flessibilità)
Articolo 16 (Welfare integrativo)
Articolo 17 (Incentivi funzioni tecniche)
Titolo V - Destinazione fondo risorse decentrate
Articolo 18 (Destinazione fondo)
Titolo VI - Lavoro agile
Articolo 19 (Lavoro agile)
Allegati


Contratto decentrato normativo del personale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per gli anni 2023 - 2024 - 2025

Oggi, 19 gennaio 2024, a Portoferraio, presso il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano le delegazioni trattanti di cui all’art. 7 del CCNL 12/02/2018, nelle persone di: per la parte pubblica: il Direttore […], per la RSU: […], per le OO.SS.: […] la Fp Cgil di Livorno, […] la Cisl Fp, […] la Uilpa

Premessa
Ai sensi degli articoli 7 e 8 del Contratto di Comparto sottoscritto in data 12/02/2018, si fa presente che l'Ente è articolato su sede unica per cui in esso si trattano le materie elencate all’articolo 7 comma 6 del suddetto contratto, con valenza triennale, ai sensi dell’articolo 8.
Il Fondo Risorse Decentrate è costituito dalle risorse previste dall’articolo 76 del CCNL Funzioni Centrali 12/02/2018 e successive modificazione ed integrazioni.
Le risorse che costituiscono il Fondo Risorse Decentrate sono preventivamente individuate e verificate con cadenza annuale; tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti, vengono utilizzate per le finalità di cui all’art. Art. 77 “Utilizzo Fondo risorse decentrate” comma 2 del CCNL 2016-2018.
Con la contrattazione integrativa si procede a definire criteri e procedure di utilizzazione del fondo stesso, nell’ambito delle finalità suddette.
Nell'ambito della contrattazione integrativa annuale si provvede in particolare ad individuare le somme destinate alle progressioni economiche del personale nell'ambito dell'area, quelle necessarie a remunerare particolari posizioni di lavoro, indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, trattamenti economici riconosciuti ai titolari di posizioni organizzative e quelle destinate alla erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all'apporto individuale ed organizzativo, in relazione ai risultati conseguiti in termini di performance organizzativa ed individuale.

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)

Il presente contratto integrativo decentrato si applica a tutto il personale dipendente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano di qualifica non dirigenziale e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale, e inquadrati nelle aree Assistenti e Funzionari.

Articolo 3 (Sistema delle relazioni sindacali)
Il sistema delle relazioni sindacali è stimato quale asse portante per l’innovazione, la qualificazione e il cambiamento della Pubblica Amministrazione sia sotto l’aspetto partecipativo che formativo di tutto il personale dipendente, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione e alle strategie dell'Organo di Governo dell’Ente.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi della correttezza, buona fede e trasparenza ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Ferma restando la disciplina delle relazioni sindacali stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l’Amministrazione valorizza il ruolo delle relazioni sindacali nei seguenti ambiti:
a. contribuire ad armonizzare nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, speditezza, economicità e trasparenza, sanciti dalla legge 241/90 con il benessere organizzativo e la crescita professionale del personale, s secondo principi di solidarietà, informazione, prevenzione e superamento dei conflitti, crescita sociale;
b. contribuire ad assicurare un assetto organizzativo moderno, flessibile, professionale, adeguato alle esigenze del territorio e rispondente alle esigenze della programmazione politico-amministrativa, orientato al rispetto della persona del lavoratore, alle sue attitudini ed al suo ruolo, fondato sui principi cardine dell'autonomia e della responsabilità;
c. assicurare la rappresentanza e la tutela dei lavoratori e dei loro specifici interessi in rapporto con le scelte, i programmi, le strategie e le azioni dell'Organo di Governo, nel rispetto del vigente sistema legislativo delle competenze, dei ruoli istituzionali e secondo il metodo del dialogo e del confronto previsto dal CCNL;
d. concorrere positivamente alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente alla dignità del lavoro al servizio della P.A., superando le tensioni e la disparità, assicurando lo sviluppo e la partecipazione ai percorsi di carriera e di crescita professionale, la concorsualità e la trasparenza delle procedure, l'effettiva rispondenza fra ruolo e responsabilità assegnate, anche con lo sviluppo di proposte e/o studi propri circa la qualità dei servizi, le migliori modalità di soddisfacimento dell'utenza, l’indicazione di esperienze di valore significativo nell'ambito della promozione di convegni e di incontri sul lavoro pubblico.
Per ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se richiesto dai presenti, dovrà essere steso sintetico verbale degli argomenti trattati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazione. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo. Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell'incontro dandone comunicazione scritta ai soli componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l'ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta di norma non oltre venti giorni dopo l'incontro precedente anche a mezzo di posta elettronica.

Articolo 6 (Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
O In accordo e con la collaborazione del responsabile per la sicurezza e con il medico competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, le condizioni di lavoro di coloro che percepiscono indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano il videoterminale.
L'Amministrazione si impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solamente il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla normativa in materia di sicurezza.
L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il rappresentante per la sicurezza in applicazione della vigente normativa e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e di rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Titolo II - Trattamento economico del personale disciplina delle indennità
Articolo 7 (Principi generali)

Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità”.
Le indennità definite dal D.P.R. 5 maggio 1975 n°146 e successivamente richiamate dall’art 32 comma 2 del CCNL 14/02/1999 e seguenti, sono da ultimo previste dalla lettera d) del comma 6 dell’articolo 7 del vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali, hanno la finalità di compensare particolari attività, prestazioni o disagi a cui il personale, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, può essere sottoposto.
Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non spettano in caso di assenza dal servizio - fatto salvo quanto espressamente previsto nella disciplina dei singoli istituti del presente contratto - e sono riproporzionate in caso di prestazione ad orario ridotto.
Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.
L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità. Deve essere data informativa e confronto sul tema alle RSU e alle organizzazioni sindacali.
Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del Direttore.
Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per il rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time ed agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.

Articolo 8 (Indennità condizioni di lavoro)
Ai sensi dell’art. 54 “Indennità di specifiche responsabilità” del CCNL 2019-2021, le parti confermano una "indennità condizioni di lavoro" forfettaria per rischio e/o disagio e/o maneggio di valori di cassa […]

Titolo IV - Specifici istituti
Articolo 15 (Flessibilità)

In considerazione della mancata apertura per buona parte dell'anno di bar e ristoranti in prossimità della sede dell'Ente e della mancanza di un servizio mensa a fronte del quale vengono riconosciuti specifici buoni pasto, si estende la flessibilità per la pausa pranzo da un massimo di 60 minuti a 90 minuti, a copertura del tempo necessario allo spostamento per quanti preferiscono consumare il pasto presso strutture esterne.
Si prevede inoltre la possibilità di estendere la flessibilità individuali in presenza di specifiche necessità individuali specificamente documentate, previa autorizzazione individuale.

Titolo VI - Lavoro agile
Articolo 19 (Lavoro agile)

Le parti, riconoscendo il valore del lavoro agile come istituto finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, concordano sulla opportunità di garantire l'utilizzo di detto istituto contrattuale al fine di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività istituzionali.
L'amministrazione si impegna a garantire al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.