Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 26 gennaio 2024
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarieta, Legacoop Sociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs
Settori: Cooperative Sociali
Fonte: https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2024/01/ACCORDO-RINNOVO-CCNL-COOP.-SOCIALI-26.01.2024.pdf


Sommario:


CCNL Cooperative Sociali - Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarieta, Legacoop Sociali e Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs hanno raggiunto in data odierna l'intesa sull’allegata ipotesi di rinnovo contenente le modifiche al CCNL 21 maggio 2019. Le parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle OOSS alla consultazione dei lavoratori e dalle Associazioni Datoriali ai propri organi di rappresentanza.

Le parti stipulanti provvederanno a sciogliere la riserva entro trenta giorni.
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo si è proceduto al rinnovo del CCNL 21 maggio 2019 e, fatte salve le decorrenze particolari previste peri singoli istituti, le modifiche normative ed economiche apportate al CCNL decorrono dalla data scioglimento della riserva.
Convenzionalmente il presente CCNL decorre dal 01/01/2023 ed avrà vigore fino 31/12/2025.
[…]
I successivi testi, comprese le linee guida, costituiscono parte integrante del presente accordo e riguardano le seguenti materie:
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Persone svantaggiate
- Art. 9bis Osservatorio paritetico nazionale sugli appalti
- Art. 25 Rapporti di lavoro a termine
- Art. 47 Inquadramento del personale
- Art. 57 Reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura
- Art. 63 Maternità
- Art. 77 Gradualità
- Art. 79bis Quattordicesima mensilità
- Art. 85 Abiti da lavoro
- Art. 87 Assistenza sanitaria integrativa
Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali refusi o errori materiali saranno corretti in sede di stesura definitiva del presente CCNL.
Roma, 26 gennaio 2024

Premessa
Le Parti Firmatarie consapevoli dell’importanza del presente CCNL ritengono strategico rafforzare l’attenzione sulla qualità e l’importanza del lavoro sociale, in considerazione della numerosità delle lavoratrici e dei lavoratori ai quali tale CCNL va applicato, in ragione dell'importanza del ruolo della cooperazione sociale nei servizi rivolti alle persone, alle famiglie ed alle comunità, spesso in condizioni di svantaggio, difficoltà o necessità rilevanti. Pertanto, nella convinzione che il lavoro sociale vada valorizzato e tutelato, le parti firmatarie:
■ intendono farsi promotrici di una vasta azione di dialogo e confronto con tutti i livelli della PA al fine di promuovere e coniugare legalità e diritti nel sistema degli appalti pubblici;
■ considerano irrinunciabile la garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro, regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza nei luoghi di lavoro anche al fine di rispondere al dettato costituzionale dell’art. 36;
■ considerano fondamentale, anche per la misurazione della qualità del sistema degli appalti, la valorizzazione del lavoro e delle professionalità;
■ Valutano opportuno e necessario lo sviluppo di azioni positive volte ad evitare distorsioni applicative sulle materie d'intervento dell’Osservatorio sugli appalti di cui all’articolo 9bis del presente accordo.
■ Operano congiuntamente al fine di perseguire la riduzione della precarietà e la continuità retributiva ed occupazionale;
■ Intendono valorizzare il contributo fornito dalla cooperazione di inserimento lavorativo quale strumento di sostegno delle fragilità e di superamento delle disuguaglianze.

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali, così come normate dal decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sanitario, socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b) svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Per le attività elencate al punto d) o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL, possono applicare in alternativa il CCNL di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.
L’ambito di applicazione è pertanto riconducibile a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
• servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni
• comunità alloggio per minori;
• centro di informazione e di orientamento;
• centri di aggregazione giovanili;
• servizi di animazione territoriali;
• servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;
• centri di accoglienza integrazione sociale;
• comunità alloggio per persone disabili;
• centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
• SAD e ADI;
• centri diurni per anziani ed anziane;
• gestione di strutture protette;
• centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza;
• attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;
• attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
• gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
• gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;
• gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.
In relazione ai servizi sanitari, le attività sono segnatamente riconducibili a: servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile; servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche; servizi di assistenza domiciliare integrata.
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice e di socio-lavoratore.

Art. 2 Persone svantaggiate
Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali".
Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa nel suo complesso rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo, formativo e di sviluppo della singola persona svantaggiata, nonché a verificare il grado di crescita delle capacità lavorative delle persone svantaggiate presenti nelle cooperative.
Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell'inserimento.
I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9, laddove costituiti, o da costituirsi entro e non oltre tre mesi assumono l'onere di sollecitare presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:
- servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
- di assistenza alla persona e alla famiglia;
- di trasporto;
- di formazione;
- di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
- di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.
Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento:
A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.
B) I Comitati misti paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:
1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL);
2) contratti a tempo determinato;
3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro;
4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).
C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.
Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto precedente.
D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.
E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate.
F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese sociali si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
Le parti, in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell'inserimento lavorativo, convengono di effettuare un confronto sull'intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

Art. 9 bis Osservatorio paritetico sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali
Le parti firmatarie, introducono nel presente CCNL, l’Osservatorio paritetico Nazionale sugli appalti e gli Osservatori paritetici Regionali sugli appalti, con l’obiettivo di realizzare una rete che consenta di strutturare adeguati monitoraggi per la corretta applicazione delle norme sugli appalti e sugli affidamenti alla cooperazione sociale, nonché proporre soluzioni e correttivi.
Tali Osservatori dovranno funzionare in stretta connessione con il Comitato misto paritetico nazionale e territoriale ed essere costituti entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL.
Osservatorio paritetico nazionale sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali
L’ Osservatorio paritetico nazionale sarà costituito da 12 componenti, 6 di parte sindacale e 6 di parte datoriale, senza oneri o costi di funzionamento.
Potrà inoltre essere nominato un componente supplente per ciascun componente effettivo.
I componenti andranno a costituire il Coordinamento dell’Osservatorio che individuerà al proprio interno - con metodo paritetico - un Coordinatore e un Vice Coordinatore, rispettivamente designati in forma congiunta dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie, che restano in carica per tre anni.
Funzionamento
Il Coordinamento, che si avvale delle sedi e della strumentazione ordinaria delle parti firmatarie, si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale.
Il coordinamento potrà essere convocato ulteriormente su richiesta di almeno 6 membri effettivi.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno 50% dei componenti di parte datoriale e di 50% dei componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il coordinamento nazionale in occasione della prima riunione provvederà a dotarsi di un regolamento di funzionamento.
Il coordinamento nazionale potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di:
- un ufficio di staff con funzioni strettamente operative (convocazioni, verbali d'incontro, report con previsione di una relazione annuale sull'attività svolta, predisposizione e invio di comunicazioni esterne, etc.):
- legali e altri esperti designati dalle Associazioni e Organizzazioni/promotrici, con funzioni di consulenza e supporto;
Compiti
L’Osservatorio, avvalendosi degli Osservatori paritetici regionali, dovrà:
- monitorare l'applicazione, del presente CCNL da parte degli appaltatori;
- acquisire tutte le informazioni utili rispetto a quanto realizzato dagli Osservatorii territoriali per valorizzare i percorsi virtuosi di:
o monitoraggio dei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti pubbliche;
o monitoraggio delle procedure nel sistema degli appalti pubblici e la puntuale esecuzione dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti nei confronti delle società esecutrici;
L’Osservatorio potrà
- predisporre comunicazioni, note, pareri su temi richiesti dagli Osservatori regionali,
- predisporre e diffondere note, pareri documenti, relazioni, studi e approfondimenti e quanto riterrà più opportuno per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- svolgere un attento e costante monitoraggio dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di appalti, al fine di individuarne gli aspetti più critici ed elaborare possibili soluzioni migliorative;
- promuovere e realizzare iniziative informative, seminari e convegni sui temi oggetto di intervento;
- proporre e sottoscrivere, attraverso le parti firmatarie del presente CCNL, forme di collaborazione con organismi, Istituzioni o Enti ritenuti strategici per il perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Osservatori paritetici regionali sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali
Ciascun Osservatorio paritetico regionale sarà costituito da dodici componenti, sei di parte sindacale e sei di parte datoriale, senza oneri o costi di funzionamento.
Potrà inoltre essere nominato un componente supplente per ciascun componente effettivo.
I componenti andranno a costituire il Coordinamento dell’Osservatorio che individuerà al proprio interno - con metodo paritetico - un Coordinatore e un Vice Coordinatore, rispettivamente designati in forma congiunta dalle Associazioni cooperative e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie, che restano in carica per tre anni.
Funzionamento
Il Coordinamento, che si avvale delle sedi e della strumentazione ordinaria delle parti firmatarie, si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale.
Il coordinamento potrà essere convocato ulteriormente su richiesta di almeno sei membri effettivi.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno il 50% dei componenti di parte datoriale e di 50% dei componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il coordinamento territoriale in occasione della prima riunione provvederà a dotarsi di un regolamento di funzionamento (in conformità e coerenza con quanto previsto dal regolamento nazionale).
Il coordinamento regionale potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di:
- un ufficio di staff con funzioni strettamente operative (convocazioni, verbali d'incontro, report con previsione di una relazione annuale sull'attività svolta, predisposizione e invio di comunicazioni esterne, etc.):
- legali e altri esperti designati dalle Associazioni e Organizzazioni promotrici, con funzioni di consulenza e supporto.
Compiti
Ciascun Osservatorio potrà:
- monitorare l'applicazione, del presente CCNL da parte degli appaltatori;
- acquisire le informazioni e i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti pubbliche;
- monitorare le procedure nel sistema degli appalti pubblici e la puntuale esecuzione dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti nei confronti delle società appaltatrici;
- predisporre comunicazioni, note, pareri sulle materie di intervento dell'Osservatorio, nonché segnalazioni di anomalie in fase di gara o svolgimento dell'appalto e degli accreditamenti nei confronti delle stazioni appaltanti, delle rappresentanze delle autonomie locali, dell'ANAC e di ogni altra istituzione competente;
- svolgere un attento e costante monitoraggio dell'evoluzione normativa regionale e giurisprudenziale in materia di accreditamenti e appalti, al fine di individuarne gli aspetti più critici ed elaborare possibili soluzioni migliorative;
- promuovere e realizzare iniziative informative, formative e progettuali, seminari e convegni sui temi oggetto di intervento dell'Osservatorio.
Inoltre, ciascun Osservatorio regionale potrà:
- predisporre e diffondere note, pareri documenti, relazioni, studi e approfondimenti e quanto riterrà più opportuno per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- incrociare i propri dati e la risultanza delle proprie attività con l'Osservatorio sulla cooperazione presso la ITL, per gli aspetti di interesse comune;
- interfacciarsi, ove necessario, con la Pubblica amministrazione per contestare e/o segnalare eventuali anomalie in fase di gara o svolgimento dell'appalto o nell’ambito dell’accreditamento;
- proporre e sottoscrivere attraverso le parti territoriali firmatarie del presente CCNL forme di collaborazione con organismi, Istituzioni o Enti locali ritenuti strategici per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Osservatorio e stipulare con essi protocolli d'intesa o qualunque altro atto per convenire e regolare forme di reciproca collaborazione.
Ciascun Osservatorio paritetico regionale trasferirà all’Osservatorio Paritetico Nazionale i verbali di ciascuna riunione e la sintesi annuale delle proprie attività, nonché la propria composizione e tutti i materiali approvati.

Art. 25 Rapporti di lavoro a termine
In relazione con quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2015, che prevede quale forma comune di rapporto di lavoro il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., nel rispetto delle successive norme contrattuali, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal testo di legge.
1) Apposizione del termine, durata massima, causali […]
2) Clausola di stabilizzazione […]
3) Numero massimo di lavoratori a tempo determinato

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per impresa.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (di cui al punto 4 del presente articolo)
c) per lo svolgimento di attività stagionali;
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
e) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 L. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, di cui all’articolo 2 del presente CCNL.
4) Apposizione del termine per ragioni sostitutive
Oltre a quanto previsto dal punto 1) del presente articolo è inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti, a titolo esemplificativo, per malattia, maternità, infortunio, congedi, aspettative in genere, concessione di lavoro a tempo parziale a termine, e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se assenti soltanto per una parte dell'orario di lavoro.
[…]
5) Apposizione del termine per lo svolgimento di attività stagionali
Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l’individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività.
Si intendono stagionali, oltre a quelle definite nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività
• connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l’impresa;
• concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.
Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, 21, comma 3 e 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.
Si riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle attività legate ai seguenti servizi:
• centri estivi, campi scuola, e attività di accoglienza nei servizi a carattere residenziale durante la chiusura delle scuole;
• potenziamento della ristorazione in coincidenza con particolari momenti dell’anno (estivi o invernali);
• attività di servizi in territori interessati da flussi turistici.
I contratti di lavoro a termine stipulati in presenza di attività stagionali, come indicato al punto 3) non sono soggetti ai limiti di cui agli artt. 19, comma 2 - 21, comma 2 - 23, comma 2 lett. c) del DLGS 81/2015 e s.m.i.
Nei casi di cui al precedente comma si procederà all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel quale sarà specificata la “stagionalità” quale causale di apposizione del termine.
In relazione a quanto definito al comma 1 del presente articolo, la contrattazione territoriale di secondo livello potrà definire ulteriori attività stagionali, tenendo conto della specifica sfera di applicazione definita dall’accordo stesso.
Per le imprese inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura e per i lavoratori considerati agricoli dalla vigente legislazione rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.
6) Successione dei contratti […]

Art. 57 Reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura secondo un’apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di €. 77,47.
Laddove il servizio preveda la presenza dell’operatore nelle ore notturne si specifica che, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, il servizio si articola come di seguito:
a. si considera orario di lavoro retribuito, secondo quanto previsto dall'art.51 comma 1, dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00 al di là della prestazione di servizio effettivo;
b. oltre a quanto previsto nel primo comma, è riconosciuta un’indennità di 20 euro per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità ricomprese dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall’art. 53.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, l’individuazione delle attività e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura, nonché il numero di presenze notturne massime, vengono definiti nell’ambito del rapporto tra le parti firmatarie del presente CCNL a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in accordi aziendali e territoriali.

Art. 63 Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Dichiarazione congiunta:
le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore del decreto legislativo 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità e sui congedi parentali.

Art. 85 Abiti da lavoro
L’impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all’anno, quando necessario, il cui costo è a carico dell’impresa, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura. È parimenti a carico del datore di lavoro il lavaggio dell’abito da lavoro ove sussista un rischio di carattere biologico.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL per i lavoratori individuati al comma 1 il tempo di vestizione e svestizione riconosciuto come orario di lavoro è di complessivi 15 minuti. Le operazioni di vestizione e svestizione dovranno svolgersi all’interno o all’esterno dell’erario o del turno di lavoro, anche nei servizi dove è necessaria la continuità assistenziale.
Le modalità di gestione dei tempi di vestizione, se dovuti, sono rinviate a livello territoriale o aziendale. Fino alla sottoscrizione degli accordi relativi, la fruizione dell’istituto sarà garantita dividendo equamente il contingente di minuti fra inizio e fine all'interno del turno di lavoro.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi territoriali in essere.