REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo Sebastian
Dott. CAMPANATO Graziana
Dott. MARZANO Francesco
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar
Dott. PICCIALLI Patrizia

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) D.C.L., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 1610/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 24/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Marini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di D.C.L. in ordine al reato di cui all'articolo 590 c.p. commesso il ***; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello.


2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi.

2.1. Violazione di legge essendo stato ritenuta l'esistenza di profilo di colpa specifica in riferimento ad una mera circolare ministeriale, che non è fonte di diritto.

2.2. Violazione di legge, essendo stato erroneamente ritenuto che la detta circolare faccia anche riferimento alla produzione in stabilimento di elementi prefabbricati, mentre essa è in realtà riferita alle lavorazioni in cantiere.

2.3 Violazione di legge per ciò che attiene all'interpretazione della ridetta circolare: la fase di tesatura va riferita solo alla procedura relativa di ogni singolo cavo e non all'attività nel suo complesso.

2.4 Vizio della motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la circostanza della presenza di due operatori non è elemento decisivo ai fini della dinamica dell'evento, ben potendo lo stesso evento verificarsi anche qualora dietro la paratia vi fosse stato un unico uomo.

2.5 Vizio della motivazione, non essendo stato spiegata l'incidenza eziologia della condotta colposa dell'imputato. Non si spiega come una diversa condotta dell'imputato avrebbe potuto evitare l'evento.

In breve, si assume, è mancata l'indagine sulla cosiddetta causalità della colpa.

2.6. Erronea valutazione della prova: l'azienda opera in due stabilimenti, con autonomia anche finanziaria dei diversi settori.

In tale situazione non può non presumersi la sussistenza di una delega di responsabilità anche in assenza di un atto scritto; né può essere posto a carico dell'imputato, presidente del consiglio di amministrazione, un obbligo di continua vigilanza.


3. Il reato è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che, considerate le sospensioni del processo, il termine massimo di legge è spirato il 4 gennaio 2009. La pronunzia deve essere conseguentemente annullata senza rinvio per ciò che attiene alle statuizioni penali. Il gravame è invece infondato per ciò che riguarda le statuizioni civili.

3.1. Il fatto è stato ricostruito nei seguenti termini dal giudice di merito. Era in corso la realizzazione di una trave prefabbricata in cemento armato lunga 32 metri e a tal fine si stava provvedendo alla predisposizione di un'armatura composta da oltre 50 cavi d'acciaio. La maggior parte dei cavi era stata predisposta da altra squadra di lavoratori. La squadra di cui faceva parte la vittima D.D. stava tendendo gli ultimi cavi. Tale procedura aveva luogo inserendo un capo dei cavi in appositi morsetti.

Essi venivano quindi tesati attraverso l'azionamento di un martinetto che si trovava al capo opposto. Il D.D., insieme ad altro lavoratore, si trovava in prossimità del martinetto. Mentre erano in corso le procedure, un cavo precedentemente tesato dall'altra squadra si staccò, si aprì ed andò a colpire il D.D. cagionandogli gravi lesioni personali.

La pronunzia da atto che, nonostante lo svolgimento di consulenza tecnica e lo sviluppo di una completa istruttoria, non è stato possibile stabilire con sicurezza le cause del distacco del cavo dalla boccola alla quale era fissato. In conseguenza, si ritiene che non siano provati i contestati profili di colpa afferenti alla trascurata gestione degli apparati utilizzati per le procedure di cui si è detto.

Residua, tuttavia, un decisivo profilo di colpa afferente alla violazione dell'articolo 13 di circolare ministeriale in materia che, nella fase di tesatura, prescrive che il personale debba rimanere lontano dalla pista ad esclusione della sola persona che esegue le operazioni di tesatura.
La pronunzia chiarisce che la presenza di due persone in prossimità del martinetto era imposta dalla necessità di azionare tale pesante apparato. Tuttavia, l'osservanza della detta circolare avrebbe imposto di far allontanare il secondo operatore appena la sua presenza non fosse più strettamente necessaria all'azionamento del martinetto ridetto. Tale procedura era pure prevista dal documento sulla valutazione dei rischi, che prevedeva l'assenza di lavoratori nell'area di pretensionamento. Al contrario, il lavoratore infortunato era presente in loco nonostante non si fosse in una fase in cui la sua assistenza era strettamente necessaria per l'azionamento del martinetto. Tale presenza era il frutto di una scorretta metodica della lavorazione e non di una occasionale contingenza; ed è quindi riferibile alla sfera di responsabilità dell'imputato quale Presidente del consiglio di amministrazione.

Tale valutazione si sottrae alle indicate censure.

Priva di pregio è la tesi giuridica secondo cui una norma cautelare non possa promanare da atti non legislativi. Sin da epoca storica ed ancora nel vigente codice è previsto che la colpa può consistere anche nella violazione di "regolamenti, ordini e discipline" e, dunque, anche nella violazione di atti amministrativi che disciplinano lo svolgimento di una determinata attività pericolosa.

D'altra parte, la richiamata circolare ministeriale non fa che enunciare una regola di basilare prudenza in una fase delicata della lavorazione consistente, come si è visto, nella tesatura di lunghi cavi. In una situazione di tale genere è del tutto naturale che la presenza di personale sia limitata alle fasi della lavorazione che la richiedono e sia ridotta al minor numero possibile. Tale regola di prudenza, del resto, era pure enunciata nel documento per la valutazione dei rischi. Se tale regola fosse stata applicata, argomenta implicitamente la Corte territoriale, l'evento sarebbe stato evitato poiché il lavoratore non si sarebbe trovato nella posizione pericolosa, atteso che sua presenza (come ritenuto con accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede) non era in quel momento necessaria.

Tale trascurata gestione della procedura di tesatura può essere ricondotta alla sfera di responsabilità dell'imputato, atteso che non si trattava di contingenza isolata ma di metodica usuale nello stabilimento.

Infine, del tutto priva di pregio e contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte è la deduzione difensiva secondo cui può essere posta in essere una delega di funzioni in assenza di un provvedimento formale.

Il ricorso deve essere dunque rigettato quanto alle statuizioni civili.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso.