Cassazione Penale, Sez. 7, 11 gennaio 2024, n. 1340 - Reato aggravato dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 23/11/2023

 

FattoDiritto

 


Rilevato che gli imputati M. e V. hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 13 novembre 2014 (di condanna per il reato di cui agli artt.589, 41 cod. pen. commesso in Giugliano in Campania il 16 maggio 2011);

ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (illogicità dell'affermazione di responsabilità e giudizio di bilanciamento) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, d, p. 2017, Galtellì, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della ampia e articolata motivazione rinvenibile nella sentenza;

considerato, in particolare, che il reato contestato agli imputati è aggravato dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, onde corretto appare il giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito;

che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023