REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale


composta dagli ilLmi signori Magistrati:
dott. Ciro Petti Presidente
1. dott. Agostino Cordova
2. dott. ssa Claudia Squassoni
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da *** n. a Montecatini Terme il *** avverso la sentenza del 10.3.2009 del tribunale di Pistoia, sez. Monsummano terme
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *** era imputato del reato p. e p. dagli artt. 5 e 12 co. 1 d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 perché, quale socio accomandatario della ditta *** di *** con sede in Montecatini Terme via ***, e quindi quale datore di lavoro, ometteva di sottoporre a visite preventive e periodiche per adibizione al lavoro notturno il lavoratore *** occupato al lavoro in qualità di portiere di notte, in totale carenza assicurativa, nel periodo compreso fra 1'1.3.2003 ed il 15.10.2005, dal lunedì alla domenica nell'orario andante dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con un giorno di riposo settimanale, così violando in particolare l'art. 5 dello stesso d.lgs n. 532/99 (in Montecatini Terme, nel periodo compreso fra 1'1.3.2003 ed il 15.1 0.2005).

Il tribunale di Pistoia, sez. di Monsummano terme, con sentenza del 10 marzo 2009 riteneva provata la responsabilità penale dell'imputato e lo condannava al pagamento di un'ammenda di € 1.549,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, articolato in un unico motivo con cui si deduce l'avvenuta abolitio criminis ad opera del d.lgs. n. 81 del 2008, è infondato.

L'art. 5 d.lgs. 26 novembre 1999 n. 532, recante disposizioni in materia di lavoro notturno a tutela della salute dei lavoratori, prevede che i lavoratori notturni debbano essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti e ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; accertamenti che nel caso di specie sono mancati.

La sanzione è prevista dal successivo art. 12 che stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5; decreto questo che è stato abrogato dall'art. 304 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti.

Ma il rinvio dell'art. 12 cit. ha natura recettizia e quindi si riempie di contenuto con la portata precettiva dell'art. 89, comma 2, lett. a), cit. al momento dell'entrata in vigore del medesimo art. 12 senza che le vicende normative successive - quale l'abrogazione della norma - possano influenzare il richiamo operato dall'art. 12, come sarebbe se si trattasse di rinvio formale.

La conseguenza è appunto che, una volta che la portata precettiva dell'art. 12 si è integrata, completandosi, a mezzo del travaso di contenuto dall'art. 89, comma 2, lett. a), le successive vicende di quest'ultimo sono irrilevanti.

L'art. 89, comma 2, lett. a), contemplava che il datore di lavoro ed il dirigente erano puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni; tale previsione di sanzione - inglobata nell'art. 12 per il richiamo recettizio che contiene - rimane insensibile alla successiva abrogazione dell'art. 89 - insieme al d.lgs. 626 del 1994 - ad opera dell'art. 304 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 12 febbraio 2010