PROTOCOLLO D’INTESA
SULLA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE E SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSO CHE

In data 22 luglio 2020 è stato siglato il protocollo d’intesa in materia di pari opportunità nel lavoro e per la lotta alle discriminazioni di genere tra l’Ufficio di Consigliera di Parità e le OO.SS. CGIL, CISL E UIL che si allega in copia e che costituisce parte integrante del presente atto;
L’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, stabilisce che “le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce, umiliazioni e aggressioni in contesto lavorativo”;
La molestia si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona o di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
La Direttiva 2002/73/CE definisce i concetti di “molestie” e di “molestie sessuali”, concetti recepiti dall’art. 26 del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
E’, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
I comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
Il reciproco rispetto della dignità altrui all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni virtuose e di successo e deve costituire una priorità in ogni ambito anche con l’adozione di buone prassi;
Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
 

LE PARTI SI IMPEGNANO

- A condividere il “Protocollo d’intesa in materia di pari opportunità nel lavoro e per la lotta alle discriminazioni di genere tra l’Ufficio di Consigliera di Parità e le OO.SS.” siglato in data 22.07.2020 e a recepirne il contenuto;
- A condividere il presente “Protocollo sulla lotta alle discriminazioni di genere e sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” e a porre in essere ogni azione utile e necessaria per promuovere le pari opportunità e per garantire una più ampia applicazione della normativa antidiscriminatoria nel mondo del lavoro;
- A dare un'ampia diffusione al Protocollo soprattutto portandolo a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Al fine di gestire le suddette situazioni, le parti concordano e promuovono l’adozione del modello di dichiarazione, che si allega al presente protocollo riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda, ferma restando la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti del Protocollo;
- Promuovere iniziative di informazione e formazione all’interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dei contratti che consentano di far emergere i benefici conseguenti ad un’adeguata attenzione al tema;
- Individuare strutture esterne presso le quali la lavoratrice/il lavoratore vittima di molestie o di violenza possono liberamente (anche con procedure informali) rivolgersi;
- Istituire un tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo, che attraverso la rilevazione e la valutazione del fenomeno, che abbia come compito sia la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione e contrasto; Si impegnano, in ordine al Protocollo siglato con le OO.SS. in data 22.07.2020 e condiviso dalle Associazioni Datoriali, a monitorare le situazioni di eventuale disparità salariali di genere.
Le parti danno atto che il presente accordo potrà essere sottoscritto da altri soggetti presenti sul territorio rappresentativi del mondo datoriale e delle associazioni di categoria.

Rovigo, 11 novembre 2020

Allegati:
• Dichiarazione “ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007;
“Protocollo d’intesa in materia di pari opportunità nel lavoro e per la lotta delle discriminazioni di genere tra l’Ufficio di Consigliera di Parità e le OO.SS.” siglato in data 22.07.2020.

Allegato 1
 

DICHIARAZIONE

 

“ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007


L’azienda ...................................................................... ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.

Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.
 

Firma del datore di lavoro

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