PROTOCOLLO ATTUATIVO
SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA


TRA
PREFETTURA DI TORINO
PREFETTURA DI ALESSANDRIA
PREFETTURA DI ASTI
PREFETTURA DI BIELLA
PREFETTURA DI CUNEO
PREFETTURA DI NOVARA
PREFETTURA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA
PREFETTURA DI VERCELLI
E
CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE

PREMESSO CHE

- tra il Ministero dell’Interno e CONFIMI INDUSTRIA è stato sottoscritto un Protocollo di legalità per rafforzare il partenariato pubblico-privato ed intensificare i controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell’impresa e nel mercato del lavoro;
- il Ministero dell’Interno ritiene che il sistema CONFIMI INDUSTRIA possa contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d’impresa mediante l’attivazione di misure di salvaguardia finalizzate a contrastare l’azione delle organizzazioni criminali nell’ambito delle attività economiche, e che - unitamente all’azione coordinata delle pubbliche Autorità - possa in tal senso assistere e sostenere le imprese;
- CONFIMI INDUSTRIA, nel contesto dei suoi scopi istituzionali di rappresentanza, ha da tempo avviato una serie di attività e iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, che impediscono la crescita dell’economia ed il rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni. In quest’ambito, CONFIMI INDUSTRIA promuove, presso le imprese associate, l’adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, in particolare nell’ambito degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture.
 

LE PREFETTURE E LE ASSOCIAZIONI ELENCATE IN EPIGRAFE
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Prefetture firmatarie e CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalle imprese che aderiscono all’Intesa secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.
 

ARTICOLO 2
Impegni dell’Associazione regionale (o della macro area interregionale) e delle Associazioni provinciali o di categoria

1. CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE si impegna a:
• promuovere, presso le imprese associate, l’adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
• promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità;
• informare le proprie associate che l’adesione al presente Protocollo comporta l’assunzione degli impegni infra descritti e, in particolare, la sottoposizione all’accertamento antimafia volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi e di tentativi di infiltrazione mafiosa;
• pubblicare sul sito istituzionale CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE:
• nell’area pubblica, l’ “Elenco delle imprese aderenti al Protocollo”;
• nell’area riservata, l’ “Elenco dei fornitori”, comunicato da ciascuna impresa aderente al Protocollo.
2. Le Associazioni provinciali o di categoria:
• ricevono le richieste da parte delle associate che intendono iscriversi nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo di cui all’articolo 5, comma 1.
Per l’adesione al Protocollo, le imprese autorizzano l’associazione provinciale/di categoria a richiedere alla Prefettura competente il rilascio dell’informazione liberatoria antimafia. A tal fine, comunicano i dati relativi ai soggetti indicati dall’articolo 85 del Codice antimafia e rilasciano l’autorizzazione all’acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia;
• ricevono, da parte delle imprese già iscritte nel suddetto elenco, le richieste di rilascio della documentazione antimafia per i loro fornitori o appaltatori, relativamente ai contratti superiori a determinate soglie o aventi ad oggetto attività sensibili, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8. Ciò al fine di poter iscrivere gli operatori nella lista dei fornitori (vendors’ list). A seguito del ricevimento delle suddette richieste, le Associazioni verificano se:
a) sono stati debitamente comunicati tutti i dati necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del Codice antimafia;
b) nei confronti dell’operatore è già stata presentata analoga richiesta, nonché l’esito degli accertamenti;
c) il valore della prestazione è superiore alla soglia di 20.000 euro (o nel caso di prestazioni continuative o periodiche è superiore a 50.000 euro a semestre), al di sopra della quale si prevede l’inserimento dell’operatore nella lista fornitori;
• trasmettono alla Prefettura competente per territorio solo le istanze relative a soggetti non ancora “censiti” o per i quali la documentazione antimafia non è in corso di validità, e di ciò informano, per via telematica, l’impresa richiedente. Nei casi in cui l’Associazione, all’esito delle preliminari verifiche di cui al precedente capoverso, lett. a) e b), riscontri che nei confronti del soggetto “da scrutinare” è già stata rilasciata una comunicazione o un’informazione ancora in corso di validità (in quanto emessa in data non antecedente, rispettivamente, ai sei mesi o all’anno), inserisce immediatamente tale operatore economico nell’elenco dei fornitori, dandone notizia per via telematica all’interessato ed all’impresa richiedente.
 

ARTICOLO 3
Lista dei fornitori (vendors’ list)

1. L’iscrizione nella lista dei fornitori (vendors’ list) riguarda solo i contratti sottoscritti dall’impresa richiedente successivamente alla data di adesione al Protocollo ed esclusivamente il c.d. ciclo passivo dell’impresa aderente, ossia le relazioni commerciali con i propri fornitori, e non anche quelle con i clienti/committenti.
2. L’iscrizione nella lista dei fornitori ha validità di un anno.
3. La richiesta di rinnovo, presentata dall’impresa interessata nel termine di cui all’articolo
6, comma 1, lett. f), è corredata dall’autocertificazione dell’assenza di motivi automaticamente ostativi ai sensi dell’articolo 67 del Codice antimafia.
 

ARTICOLO 4
Impegni della Prefettura capoluogo di regione e delle Prefetture capoluogo di provincia

1. La Prefettura capoluogo di regione si impegna a:
a) monitorare l’attuazione del Protocollo a livello regionale;
b) assicurare l’attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture della regione per l’ottimale applicazione del Protocollo.
2. La Prefettura capoluogo di provincia:
a) effettua le verifiche antimafia, propedeutiche al rilascio della comunicazione o informazione antimafia, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
b) riferisce l’esito di tali verifiche all’Associazione provinciale o di categoria di competenza per i successivi adempimenti;
c) verifica, a campione, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le autocertificazioni rilasciate ai fini del rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, dando comunicazione degli esiti di tali accertamenti all’Associazione provinciale di competenza.
3. A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori “scrutinati”, la comunicazione che la Prefettura invia all’Associazione richiedente è priva di qualsiasi riferimento ai suddetti dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all’articolo 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l’Ufficio antimafia della medesima Prefettura.
 

ARTICOLO 5
Procedura di adesione al Protocollo da parte dell’impresa

1. L’iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo è volontaria e può essere effettuata solo a seguito del rilascio dell’informazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura competente.
2. A tal fine, l’impresa trasmette all’Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura, la richiesta, formulata dal competente Organo deliberativo, di iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo di cui al comma 1, unitamente ai dati relativi ai soggetti indicati dall’articolo 85 del Codice antimafia per il rilascio dell’informazione antimafia, e all’autorizzazione all’acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia.
3. Se l’impresa richiedente risulta già iscritta nelle white list, l’iscrizione è in corso di validità e non sono intervenute modificazioni negli assetti proprietari e gestionali, la Prefettura, per provvedere all’iscrizione, consulta, comunque, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
4. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, laddove gli accertamenti disposti siano ancora in corso, l’Associazione, previa verifica da parte della Prefettura dell’assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, effettuata attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, provvederà ad iscrivere provvisoriamente l’impresa nell’elenco pubblicato sul proprio sito.
5. All’esito degli accertamenti info-investigativi disposti, il Prefetto, ove non siano emersi motivi automaticamente ostativi o tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia l’informazione antimafia liberatoria e dispone l’iscrizione definitiva dell’impresa nell’elenco di cui al comma 1, dandone comunicazione all’Associazione competente affinché provveda alla pubblicazione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo sul sito istituzionale CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE.
6. L’iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo ha validità di un anno. La richiesta di rinnovo, presentata dall’impresa interessata, è corredata dalla documentazione prescritta dall’articolo 85 del Codice antimafia per il rilascio dell’informazione antimafia.
7. Le comunicazioni tra l’impresa, l’Associazione e la Prefettura avvengono per posta elettronica certificata.
8. La presenza delle imprese nell’elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell’Interno e CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall’utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell’esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo.
 

ARTICOLO 6
Obblighi dell’impresa aderente

1. Con l’iscrizione definitiva nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa assume i seguenti obblighi:
a) comunicare all’Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le consequenziali verifiche, le eventuali modifiche all’assetto proprietario e gestionale intervenute successivamente all’iscrizione;
b) inserire, nella lista dei propri fornitori, gli operatori economici che forniscono prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro, salvo il caso di prestazioni continuative o periodiche per il quale tale limite è elevato a 50.000 euro a semestre;
c) acquisire, prima della sottoscrizione dei contratti con i fornitori, la documentazione antimafia richiesta a seconda della tipologia di contratto e del valore della prestazione, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 8. Nel caso di contratti aventi ad oggetto attività sensibili richiamate nel medesimo articolo 8, l’impresa si impegna a richiedere il rilascio della informazione antimafia per il fornitore, indipendentemente dal valore del contratto;
d) comunicare all’Associazione di appartenenza i dati di cui all’articolo 85 del Codice antimafia per ciascuno dei propri fornitori, ai fini della successiva verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso la richiesta di rilascio della comunicazione ovvero dell’informazione antimafia, e dell’inserimento nella relativa lista dei fornitori;
e) comunicare all’Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le consequenziali verifiche, le eventuali modifiche intervenute nell’assetto proprietario e gestionale della società fornitrice successivamente alla sua iscrizione nella relativa lista;
f) mantenere aggiornata la lista dei fornitori, richiedendo, 60 giorni prima della scadenza dell’iscrizione, il rinnovo della documentazione antimafia;
g) introdurre, nei contratti stipulati con i propri fornitori e partners commerciali, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di una comunicazione antimafia e/o di un’informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
h) denunciare all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori;
i) non avvalersi, nell’ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l’attribuzione di commesse o appalti.
2. Nei casi di urgenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 3, del Codice antimafia, l’impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza dell’informazione antimafia liberatoria, dandone preventiva comunicazione all’Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. Il contratto, tuttavia, è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
3. Nei casi di contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti per i quali è sufficiente il rilascio della comunicazione antimafia, l’impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza del provvedimento prefettizio liberatorio, dandone preventiva comunicazione all’Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. A tale comunicazione deve essere allegata la dichiarazione con la quale il soggetto privato da sottoporre ad accertamento antimafia attesta l’insussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
4. CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE vigila sulla puntuale osservanza degli obblighi assunti dall’impresa aderente con l’iscrizione definitiva nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, secondo quanto previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto con il Ministero dell’Interno.
 

ARTICOLO 7
Obblighi dell’operatore economico ai fini dell’inserimento nella lista dei fornitori

1. Ai fini dell’iscrizione nella lista dei fornitori, ferme restando le soglie di valore indicate dal successivo articolo 8, l’operatore economico si impegna a:
a) autorizzare l’acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia;
b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti indicati dall’articolo 85 del Codice antimafia;
c) attestare la regolarità contributiva e fiscale consegnando copia del modello DURC, laddove tale documento non sia già richiesto per legge e non sia acquisibile d’ufficio;
d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del contratto;
f) denunciare all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori;
g) non avvalersi, nell’ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l’attribuzione di commesse o appalti;
h) nei soli appalti pubblici, quando cioè l’impresa aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, ricevere espressa autorizzazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti, ai sensi dell’articolo 105 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50).
2. L’assunzione di tali impegni da parte del contraente prescinde dal fatto che questi abbia formalmente aderito al Protocollo e dalla sua stessa appartenenza al sistema CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE.
3. A garanzia del rispetto degli adempimenti sopra indicati, l’impresa aderente al Protocollo deve inserire nei contratti con i fornitori apposite clausole risolutive espresse, ex articolo 1456 del Codice civile.
 

ARTICOLO 8
Inserimento nella lista dei fornitori: soglie di valore dei contratti

1. Per i contratti il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), non riguardanti le c.d. “attività sensibili” di cui al successivo comma 4, non esiste alcun impegno per l’impresa aderente e non occorre inserire nella vendors’ list i relativi fornitori.
2. Per i contratti il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è superiore a 20.000 o a 50.000 euro a semestre (nel caso di prestazioni continuative o periodiche), ma inferiore alle seguenti soglie:
- appalti di lavori 3.000.000 €
- subappalti e sub-contratti di lavori 1.500.000 €
- appalti di servizi e forniture 900.000 €
- subappalti e sub-contratti di servizi e forniture 450.000 €
non riguardanti le c.d. “attività sensibili” di cui al successivo comma 4, i fornitori sono inseriti nella vendors’ list previo rilascio della comunicazione antimafia.
3. Per i contratti il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è superiore alle soglie indicate al comma 2, e per quelli riguardanti le c.d. “attività sensibili” di cui al successivo comma 4, i fornitori sono inseriti nella vendors’ list previo rilascio della informazione antimafia.
4. In fase di prima applicazione del presente Protocollo attuativo e in attesa di verificare la possibilità di rendere accessibile, ancorché in via indiretta, la Banca dati nazionale della documentazione antimafia alle associazioni di categoria che abbiano sottoscritto protocolli di legalità con il Ministero dell’Interno, le verifiche antimafia per l’inserimento nelle vendors’ list saranno limitate alle imprese che esercitano nei settori riguardanti le c.d. “attività sensibili” di cui al comma 3. Tali settori sono i seguenti: trasporto di materiali a discarica anche per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o bitume; fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania nei cantieri.
5. L’inserimento nella vendors’ list per i settori sopra indicati avverrà, anche nella fase di prima applicazione del Presente Protocollo previo rilascio dell’informazione antimafia.
6. La richiesta di comunicazione o informazione antimafia non occorre nel caso di iscrizione del fornitore in una white list.
7. La Commissione di legalità di cui all’art. 9 potrà individuare modifiche o integrazioni ai settori sopra individuati anche in relazione alla fase di prima applicazione del Protocollo e fissare nuove soglie, stabilendo, in base ad esse, la tipologia della documentazione antimafia da rilasciare. Le modifiche e le integrazioni sono approvate dalle parti quale atto aggiuntivo al presente Protocollo.
 

ARTICOLO 9
Commissioni per la legalità

1. Le Parti firmatarie stabiliscono, presso la Prefettura capoluogo di regione, la costituzione della Commissione per la legalità regionale o interregionale. La Commissione è composta da rappresentanti delle Prefetture interessate, di cui uno con funzioni di coordinatore, e di CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE.
2. I rappresentanti delle Associazioni provinciali o di categoria aderenti al Protocollo sono chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione per la legalità regionale o interregionale nei casi in cui vengano trattate questioni che concernono i loro associati.
3. Le Parti possono decidere di costituire sottosezioni provinciali, composte da propri rappresentanti locali e coordinate dal Prefetto territorialmente competente, aventi il compito di esaminare le problematiche emergenti in sede di attuazione del Protocollo e di riferire i risultati conseguiti, su base annuale, alla Commissione per la legalità regionale o interregionale.
4. La Commissione regionale o interregionale coordina e monitora l’attuazione del Protocollo e svolge azione di impulso, a livello provinciale, per una sempre maggiore adesione delle imprese al circuito di legalità promosso dall’Intesa sottoscritta a livello nazionale tra il Ministero dell’Interno e CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE.
5. La Commissione regionale o interregionale si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, se ne ravvisi la necessità.
6. La Commissione regionale o interregionale, acquisite le relazioni annuali sull’attività svolta dalle sottosezioni provinciali, ove costituite, redige annualmente la relazione sullo stato di attuazione del protocollo nella regione o nella macro area interregionale, sull’attività svolta e sui risultati conseguiti e la trasmette alla Commissione nazionale per la legalità.
 

ARTICOLO 10
Durata del protocollo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri tre anni.
2. L’eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso.

Torino, 31 gennaio 2018