Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 2024
Validità: 31.01.2024 - 30.01.2027
Parti: Confimitalia-Ciu, Confsaau-Ciu e Confael, Snalp-Confsal, Confael Terziario
Settori: Commercio, Turismo e Servizi
Fonte: cnel

Sommario
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Decorrenza, durata e ultravigenza del CCNL
Titolo I - Aspetti generali
Art. 1 Inscindibilità
Art. 2 Disposizioni
Titolo II - Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 Sindacato
Art. 4 RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 5 Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) e i Suoi Poteri
Art. 6 Diritto d’affissione
Art. 7 Assemblea e Referendum
Art. 8 Rappresentanza dei Lavoratori
Art. 9 Trattenuta sindacale
Titolo III - Livelli di contrattazione
Art. 10 Livelli di Contrattazione
Art. 11 Contrattazione Collettiva
Art. 12 Contrattazione aziendale
Art. 13 Contrattazione di secondo livello
Art. 14 Distribuzione CCNL
Art. 15 Efficacia
Titolo IV - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 16 Mobilità e Mercato del Lavoro
Titolo V - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 17 Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
Art. 18 Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
Art. 19 Istituti del nuovo mercato del lavoro
Titolo VI - Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 20 Lavoro a tempo parziale: Definizione e Disciplina
Art. 21 Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Art. 22 Lavoro a tempo parziale post Partum
Art. 23 Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
Titolo VII - Lavoro a tempo determinato
Art. 24 Lavoro a Tempo Determinato: Assunzione-Durata massima-Proroghe e Rinnovi-Diritti-Limiti
Art. 25 Tredicesima mensilità
Art. 26 Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Titolo VIII - Lavoro ripartito
Art. 27 Lavoro Ripartito: Definizione
Titolo IX - Lavoro a chiamata
Art. 28 Lavoro a chiamata: Definizione
Art. 29 Lavoro a chiamata: forma e comunicazioni
Art. 30 Lavoro a chiamata: condizioni
Art. 31 Lavoro a chiamata: indennità di disponibilità
Art. 32 Lavoro a chiamata: divieti e condizioni
Titolo X - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 33 Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Art. 34 Telelavoro (Tipologia - Formazione ed Organizzazione)
Art. 35 Telelavoro: protezione dei dati
Art. 36 Telelavoro: tempo di lavoro
Art. 37 Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Art. 38 Telelavoro: telecontrollo
Art. 39 Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 40 Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Art. 41 Lavoro Intermittente: definizione
Art. 42 Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Art. 43 Lavoro Intermittente: trattamento economico
Art. 44 Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
Art. 45 Disponibilità ed attesa di chiamata nel Lavoratore Intermittente:
Art. 46 Lavoro intermittente: divieti e condizioni
Titolo XI - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 47 Assunzione
Art. 48 Visita medica preassuntiva
Titolo XII - Mansioni del lavoratore
Art. 49 Mansioni Promiscue
Art. 50 Mutamento di mansioni e “Factotum”
Titolo XIII -Orario di lavoro
Art. 51 Orario di lavoro: definizione
Art. 52 Orario di lavoro: sospensione
Art. 53 Orario di lavoro discontinuo o lavoro d’attesa
Titolo XIV - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 54 Personale non soggetto a limitazione d’orario
Titolo XV - Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 55 Riposo giornaliero
Art. 56 Riposo settimanale
Titolo XVI - Permessi
Art. 57 Permessi
Titolo XVII - Festività e festività abolite
Art. 58 Festività
Art. 59 Festività abolite
Titolo XVIII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 60 Intervallo per la consumazione dei pasti
Titolo XIX - Congedo per matrimonio
Art. 61 Congedo per matrimonio
Titolo XX - Volontariato
Art. 62 Volontariato
Titolo XXI - Lavoratori studenti
Art. 63 Lavoratori studenti
Titolo XXII - Maternità - Congedi parentali
Art. 64 Gravidanza e puerperio
Art. 65 In conformità con le normative vigenti al momento della redazione del CCNL
Titolo XXIII - Ferie
Art. 66 Ferie
Titolo XXIV - Malattia od infortunio non professionali
Art. 67 Malattia od infortunio non professionali
Titolo XXV - Malattia e/o infortunio professionali
Art. 68 Disciplina Malattia ed Infortunio Professionali
Titolo XXVI - Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 69 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Titolo XXVII - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 70 Polizze infortuni professionali od extraprofessionali

 

Titolo XXVIII - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 71 TFR
Art. 72 Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Art. 73 Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Titolo XXIX - Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Art. 74 Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Titolo XXX - Impianti di video sorveglianza
Art. 75 Impianti di video sorveglianza
Titolo XXXI - Obbligo di fedeltà - patto di non concorrenza
Art. 76 Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
Titolo XXXII - Diritti del lavoratore
Art. 77 Diritti del lavoratore
Art. 78 Corresponsione della retribuzione
Titolo XXXIII - Cessione - trasformazione dell’azienda
Art. 79 Cessione - trasformazione dell’azienda
Titolo XXXIV - Ente Bilaterale: Definizione e Finalità
Art. 80 Ente Bilaterale
Art. 81 Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Art. 82 Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Art. 83 Omissioni delle Aziende - Responsabilità
Titolo XXXV - Composizione delle controversie
Art. 84 Composizione delle controversie
Titolo XXXVI - Previdenza complementare
Art. 85 Previdenza complementare
Titolo XXXVII - Patronati
Art. 86 Patronati
Titolo XXXVIII - Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 87 Contributo d’Assistenza Contrattuale
Titolo XXXIX - Privacy
Art. 88 Privacy
Titolo XL - Sfera di competenza
Art. 89 Sfera di Competenza
Art. 90 Quadri
Art. 91 Quadri: orario part-time speciale
Art. 92 Quadri: formazioni e aggiornamento ed assegnazione della qualifica
Art. 93 Quadri: assistenza sanitaria
Titolo XLI - Classificazione unica
Art. 94 Classificazione Unica
Art. 95 Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi
Art. 96 Scala classificazione Settore Turismo
Titolo XLII - Periodo di prova
Art. 97 Periodo di prova
Titolo XLIII - Tabelle retributive
Art. 98 Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Art. 99 Tabelle retributive Settore Turismo
Titolo XLIV - Trattamento economico
Art. 100 Trattamento economico
Art. 101 Indennità di cassa
Art. 102 Aumenti periodici d’anzianità
Titolo XLV - Lavoro ordinario festivo - notturno
Art. 103 Lavoro Ordinario
Art. 104 Lavoro Notturno
Art. 105 Lavoro Festivo Notturno
Titolo XLVI - Lavoro straordinario
Art. 106 Lavoro straordinario
Titolo XLVII - Trasferimento - trasferta - distacco o comando
Art. 107 Trasferimento - trasferta - distacco o comando
Art. 108 Trasferimento
Art. 109 Trasferta
Art. 110 Distacco
Art. 111 Modificabilità della presente disciplina
Titolo XLVIII - Apprendistato
Art. 112 Natura e disciplina generale
Art. 113 Durata
Art. 114 Disciplina previdenziale
Art. 115 Malattia Infortuni
Art. 116 Assunzione
Art. 117 Assunzione Apprendisti
Art. 118 Il Periodo di Prova
Art. 118/B Proporzione Numerica
Art. 119 Competenze degli Enti Bilaterali
Art. 120 Trattamento normativo
Art. 121 Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 122 Doveri dell’Apprendista
Art. 123 Diritti dell’apprendista
Art. 124 Rinvio
Titolo XLIX - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 125 Indumenti - attrezzi di lavoro
Titolo L - Codice Disciplinare
Art. 126 Doveri del Lavoratore
Art. 127 Disposizioni Disciplinari
Art. 128 Codice disciplinare
Titolo LI - Risoluzione del rapporto di lavoro - preavviso
Art. 129 Recesso del Datore di lavoro
Art. 130 Rinvio
Art. 131 Recesso del Lavoratore
Art. 132 Periodo di preavviso
Titolo LII - Risarcimento danni
Art. 133 Risarcimento danni
Titolo LIII -Allineamento contrattuale
Art. 134 Lavoratori provenienti da altro CCNL
Titolo LIV - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 135 Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Titolo LV - Clausole di miglior favore
Art. 136 Clausole di miglior favore
Titolo LVI - Deposito del Contratto
Art. 137 Registro dei contratti


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio, turismo e servizi

Il giorno 31 gennaio del 2024 presso la sede di Confimitalia in via Adolfo Ravà 106 in Roma, tra le associazioni datoriali: Confimitalia: la Confederazione Imprese Italiane Confimitalia *** (aderente a Ciu […]) […], Confsaau: la Confederazione Sindacale Agenti e Autonomi Uniti, *** (aderente a Ciu […]) […] e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti: Confael *** Confederazione Autonoma Lavoratori […], Snalp Confsal *** […], Confael Terziario […], è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti di Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi, valido in tutto il territorio nazionale.

Titolo I - Aspetti generali
Art. 2 - Disposizioni

Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) regola uniformemente i rapporti di lavoro su tutto il territorio italiano, per le imprese del settore e le attività affini, nonché per il personale impiegato. Include anche le modalità di lavoro speciali e gli stage. Le clausole di questo contratto sono interdipendenti e devono essere applicate nella loro totalità, a meno di deroghe specifiche concordate a livello secondario di negoziazione.
L'azienda è tenuta a mettere in atto tutti gli accordi contrattuali, inclusi gli enti bilaterali e la formazione interprofessionale. I contributi versati agli enti bilaterali sono obbligatori e costituiscono parte del compenso dovuto ai lavoratori. In caso di mancato versamento, il datore di lavoro è responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni previste e deve corrispondere al lavoratore l'importo equivalente.
L'applicazione del CCNL è riservata alle imprese che sono in regola con i versamenti dei contributi Co.As.Co. e che rispettano tutte le disposizioni del CCNL. Per accedere ai vantaggi offerti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, come finanziamenti e incentivi fiscali, è necessario che le imprese si impegnino a implementare completamente il CCNL e gli eventuali contratti integrativi di secondo livello, nel rispetto delle leggi previdenziali e fiscali vigenti.

Titolo II - Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Sindacato

Le Parti sottolineano l'essenzialità dell'engagement dei lavoratori nelle attività sindacali, in conformità con quanto stabilito dalla Legge 300/70. È disposto che il montante di ore a disposizione per tali iniziative sia impiegato entro il 31 dicembre di ogni anno solare. Qualora ciò non avvenga, si incorrerà nella decadenza del diritto all'uso di queste ore residue, le quali non sono soggette a compensazione attraverso indennità pecuniarie.

Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Presso ogni singola unità produttiva dell’Azienda, i Lavoratori possono istituire la 'Rappresentanza Sindacale Aziendale' (RSA), iniziativa supportata dalle Associazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). La RSA sarà regolamentata secondo quanto stabilito dalla Legge del 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5 Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) e i Suoi Poteri
La Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) è istituita per tutelare i lavoratori di aziende escluse dall'articolo 19 della Legge 300/70 e per assicurare l'efficacia della contrattazione di secondo livello. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL possono nominare la RST congiunta o separatamente.
La RST detiene il diritto all'informazione, il controllo dell'adempimento dell'apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e l'autorità contrattuale in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione e allineamento contrattuale, così come la contrattazione di secondo livello come delineato dall'articolo 15. Gli accordi stipulati dalla RST devono essere inviati alla competente Commissione Bilaterale dell'Ente Bilaterale.
[…]
Le prerogative della RST includono il diritto di accesso ai locali aziendali con preavviso di tre giorni lavorativi, il diritto di affissione, il diritto di convocare assemblee non retribuite fuori dall'orario di lavoro e la capacità di sottoscrivere accordi sindacali aziendali.
In aggiunta, nelle aziende con più di cinque dipendenti, in occasione di contrattazione di secondo livello o in situazioni di crisi aziendale, i lavoratori hanno il diritto di riunirsi nell'unità produttiva, fuori dall'orario lavorativo, fino a un massimo di due ore annue retribuite.

Art. 6 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) possiede il diritto di affissione di comunicazioni, pubblicazioni e documenti relativi a tematiche sindacali e lavorative. È compito del Datore di lavoro assicurare la disponibilità di spazi adeguati per tali affissioni, i quali devono essere facilmente accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva. Le comunicazioni affisse devono trattare unicamente argomenti di interesse sindacale o lavorativo, inclusi annunci relativi ai servizi forniti dagli Enti Bilaterali. Prima della loro affissione, è necessario che copie di queste comunicazioni siano inviate in via preventiva alla Direzione aziendale per informazione.

Art. 7 - Assemblea e Referendum
In aziende con più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno il diritto di tenere assemblee nel proprio luogo di lavoro al di fuori dell'orario lavorativo, e durante l'orario lavorativo per un massimo di 10 ore retribuite all'anno. La programmazione dell'assemblea deve essere comunicata con almeno 48 ore di preavviso. Il contingente orario assegnato per l'assemblea deve essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la perdita del diritto a queste ore, che non sono convertibili in indennità. Le assemblee devono svolgersi in maniera compatibile con le necessità operative dell'azienda. […]

Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori
I sindacati che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) esercitano la loro capacità contrattuale in conformità con le rispettive competenze e diritti. Rimane essenziale confermare il consenso dei lavoratori coinvolti in ogni negoziazione contrattuale specifica con le controparti. Parallelamente, la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) conduce le negoziazioni per tematiche di livello aziendale seguendo le linee guida stabilite in questo contratto e in linea con le direttive generali dei sindacati firmatari.

Titolo III - Livelli di contrattazione
Art. 10 - Livelli di Contrattazione

Le Parti si accordano per regolamentare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro e di stimolare la crescita economica attraverso il miglioramento dell'efficienza e, dove possibile, l'incremento delle retribuzioni. La contrattazione collettiva si articola su due livelli:
1. Il primo livello concerne il Contratto Collettivo Nazionale specifico per il settore di riferimento.
2. Il secondo livello riguarda il Contratto Integrativo, che può essere sia Territoriale che Aziendale, sempre riferito al settore specifico.

Art. 11 - Contrattazione Collettiva
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) riconosce il diritto del datore di lavoro di organizzare la propria attività produttiva avendo come base la prevedibilità dei costi del lavoro. Le Parti stabiliscono che il CCNL debba garantire a tutti i lavoratori del settore, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio nazionale, la sicurezza di percepire trattamenti economici e normativi minimo garantiti. Il CCNL mira anche a fornire un quadro sicuro e regolamentato per le relazioni industriali, sia a livello nazionale che a livello territoriale o aziendale.

Art. 12 - Contrattazione aziendale
Le parti riconoscono l'importanza di disporre di strumenti contrattuali flessibili, capaci di adattarsi all'eterogeneità e all'evoluzione del contesto economico. È loro desiderio che la contrattazione a livello aziendale sia promossa in tutti gli ambienti lavorativi dove ciò sia praticabile, fornendo, dove necessario, strumenti contrattuali collettivi integrativi in sostituzione della contrattazione diretta. Tuttavia, si sottolinea che la contrattazione a livello aziendale detiene una posizione prioritaria, essendo considerata più efficace nella gestione locale delle questioni contrattuali, specialmente in circostanze eccezionali. In tali casi, può accadere che la contrattazione aziendale conduca a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva, se ciò si rivela necessario per la tutela dell'occupazione.

Art. 13 - Contrattazione di secondo livello
Il Contratto Integrativo di secondo livello, con validità triennale, si svolgerà a livello territoriale o aziendale. Questo contratto tratterà principalmente argomenti non coperti dal CCNL vigente, con un focus particolare sull'implementazione di un sistema di retribuzione variabile basato su indicatori come produttività e redditività, che possono essere valutati anche congiuntamente.
Per incentivare la contrattazione di secondo livello, le parti concorderanno linee guida per definire schemi di incentivi variabili, come bonus per la produzione, la presenza o la qualità, considerando anche l'Elemento Perequativo Regionale (EPR).
[…]

Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 17 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato

In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

Art. 18 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche
A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e s.m. con tutele crescenti per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo indeterminato (art. 21) o a tempo indeterminato ex L. 183/2014 e D.Lgs. 23/2015 (art. 22 co. 1) è demandata alla discrezionalità del datore di lavoro.

Art. 19 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Le diverse forme di impiego previste dal presente CCNL sono le seguenti:
1. Part-time: L’orario di lavoro è ridotto rispetto alla norma, articolato giornalmente (orizzontale), settimanalmente o mensilmente (verticale), o in periodi definiti dell’anno (ciclico). La combinazione di queste modalità è possibile. Il contratto di lavoro part-time deve essere redatto per iscritto, altrimenti è nullo.
2. Tempo determinato: L’impiego a tempo determinato può essere istituito per 12 mesi senza necessità di motivazioni, come previsto dalla Legge 96/2018, o per ragioni specifiche tecniche, produttive, organizzative o di sostituzione. Sono previste restrizioni, comprese quelle relative al rinnovo e alla reiterazione del contratto. Qualsiasi discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato è proibita, fatta eccezione per l’adeguamento proporzionale della retribuzione. Anche questo contratto richiede la forma scritta, pena la nullità.
3. Lavoro a tempo ripartito: Questo tipo di impiego si verifica quando due lavoratori (coobbligati) si impegnano alternativamente a fornire la prestazione lavorativa, escludendo la loro presenza simultanea. L'impegno di ciascuno deve essere chiaramente definito. Il contratto di lavoro a tempo ripartito richiede la forma scritta, pena la nullità.
4. Lavoro a chiamata: Questa forma contrattuale permette al lavoratore di essere impiegato a discrezione del datore di lavoro, entro certi limiti prestabiliti, sia a tempo determinato che indeterminato. La forma scritta è obbligatoria, pena la nullità.
5. Somministrazione di lavoro: Un soggetto autorizzato (il somministratore) stipula un contratto di somministrazione con un’altra entità (l’utilizzatore). La forma scritta è essenziale, pena la nullità.
6. Telelavoro: Il telelavoro si distingue per il fatto che l'attività lavorativa si svolge in un luogo diverso dalla sede aziendale, che può essere la casa del lavoratore, previa autorizzazione dell'azienda. La remunerazione di norma segue un criterio di economia, ovvero è calcolata sul tempo lavorato. Il contratto di telelavoro deve essere redatto per iscritto, pena la nullità, e l'azienda deve istruire il lavoratore sulla sicurezza del luogo di lavoro come prescritto dalla Legge 81/2008 e seguenti.
7. Lavoro intermittente: In questa modalità contrattuale, il lavoratore si rende disponibile per prestazioni non continue o periodiche, utilizzabili dal datore di lavoro secondo necessità. Tale contratto può essere stipulato anche a tempo determinato e deve essere redatto per iscritto, pena la nullità, seguendo le normative specifiche del CCNL, inclusi particolari vincoli di età.

Titolo IX - Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale: Definizione e Disciplina

[…] La conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa necessita del mutuo accordo delle parti, privilegiando la richiesta del lavoratore basata su motivazioni personali, familiari o produttive gravi, in modo da bilanciare le necessità del lavoratore con quelle organizzative dell'impresa.

Art. 22 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Per agevolare l'assistenza ai figli fino al terzo anno di vita, le aziende accetteranno le domande di passaggio da full-time a part-time, nei limiti seguenti, basandosi sulla fungibilità della richiesta presentata da uno dei genitori:
- In unità produttive con 10-20 dipendenti a tempo indeterminato, è concesso il diritto alla riduzione oraria a un lavoratore.
- Con 20-50 dipendenti, a due lavoratori.
- Per unità con oltre 50 dipendenti, al 4% del personale.
Il datore di lavoro valuterà le richieste considerando le necessità organizzative e la sostituibilità dei dipendenti, seguendo l'ordine di arrivo delle domande.
La richiesta di part-time va inoltrata con almeno 30 giorni di preavviso e deve specificare l'intervallo temporale richiesto per l'orario ridotto.
Il periodo di part-time non può superare i 12 mesi; oltre tale termine, solo l'approvazione di una nuova domanda consentirà di continuare con tale orario.

Art. 23 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La procedura di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i dipendenti genitori di persone con disabilità o problemi di tossicodipendenza, riconosciute come tali dal servizio sanitario di riferimento, deve essere attuata seguendo le stesse linee guida precedentemente descritte. Il grado di orario part-time concesso influirà sul calcolo del numero totale o della percentuale massima permessa per tale conversione.

Titolo X - Lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Lavoro a Tempo Determinato: Assunzione - Durata massima - Proroghe e Rinnovi - Divieti-Limiti

[…]
È vietato l'uso del contratto a termine nei casi di:
[…]
- Da datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
La mancata conformità con queste regole porta alla trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato.
I contratti a termine devono rispettare un limite percentuale rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato: non possono eccedere il 20% dei dipendenti fissi registrati al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Se l'attività inizia durante l'anno, questo limite si calcola in base ai lavoratori a tempo indeterminato presenti al momento dell'assunzione. Se si utilizzano anche contratti in somministrazione, la soglia massima ammissibile si eleva al 30% dell'organico aziendale, calcolato come sopra.
Un'azienda che impiega esclusivamente contratti di somministrazione può raggiungere il limite del 30%. Tuttavia, esistono eccezioni a questa regola per:
- Imprese start-up innovative;
- Attività stagionali;
- Produzioni specifiche per spettacoli, programmi radio e televisivi;
- Sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti;
- Assunzione di lavoratori di età superiore ai 50 anni;
- Università, istituti pubblici di ricerca e istituti culturali.

Titolo XII - Lavoro a chiamata
Art. 32 - Lavoro a chiamata: divieti e condizioni

In base all'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2015, l'impiego di lavoratori in regime di lavoro a chiamata è vietato nelle seguenti situazioni:
1. Se il datore di lavoro non ha eseguito l'obbligatoria valutazione dei rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/2008;
[…]

Titolo XIII - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 33 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni

Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento, fermo restando i limiti imposti dalla Legge e dal contratto.

Art. 34 - Telelavoro (Tipologia - Formazione ed Organizzazione)
Il Contratto di Telelavoro, che consente lo svolgimento delle attività lavorative da casa del lavoratore o da un luogo esterno all'ambiente aziendale, è una soluzione flessibile che favorisce l'equilibrio tra la vita professionale e quella personale, risultando particolarmente adatto per impiegati, genitori di minori di 12 anni, persone con disabilità, o chi assiste familiari anziani o malati. Per incentivare questa modalità di lavoro, sono previste agevolazioni specifiche.
Il Telelavoro è una forma organizzativa del lavoro a distanza facilitata dalla tecnologia informatica e da una rete di comunicazione che collega il lavoratore alla sede lavorativa o studio. Pur essendo geograficamente distante, il telelavoratore resta soggetto alla disciplina del lavoro e all'organizzazione aziendale, con gli stessi diritti e doveri dei colleghi in sede, inclusa la sottomissione ai poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro.
Esistono diverse tipologie di Telelavoro:
1. Domiciliare: eseguito nella casa del telelavoratore;
2. Mobile: effettuato mediante dispositivi portatili;
3. Remotizzato o a distanza: svolto in uffici attrezzati al di fuori sia dell'abitazione che degli uffici aziendali;
4. Misto: parte del lavoro si svolge presso la società.
Il Telelavoro è adatto ai dipendenti a tempo pieno o parziale e può essere a tempo determinato o indeterminato. La postazione di telelavoro non costituisce una unità aziendale autonoma.
Il Telelavoro è volontario sia per il datore che per il lavoratore e può essere introdotto durante il rapporto di lavoro. La reversibilità al lavoro tradizionale può essere regolata dalla contrattazione collettiva o dagli accordi individuali. La società deve fornire al telelavoratore tutte le informazioni necessarie, comprese le modalità di comunicazione e le norme disciplinari applicabili.
Inoltre, i telelavoratori hanno diritto a formazione adeguata, fornita dall'azienda o da strutture formative paritetiche, sulle tecnologie utilizzate e sulle dinamiche del telelavoro.
La postazione di telelavoro, comprese le spese per installazione, manutenzione, gestione e sicurezza, nonché la copertura assicurativa, sono a carico dell'azienda. In caso di recesso immotivato del telelavoratore entro tre anni, una parte proporzionale delle spese di postazione potrebbe essere addebitata al telelavoratore. L'azienda copre anche i costi per usura, danneggiamento o perdita di dati, a meno che non siano causati da negligenza grave o dolo del telelavoratore.

Art. 36 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il telelavoratore ha la facoltà di organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro. Pertanto, non si applicano a questa figura professionale le disposizioni relative all'orario di lavoro contenute nel Decreto Legislativo 66/2003.

Art. 37 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore, proporzionalmente al lavoro effettuato, gode degli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei lavoratori che esercitano la loro attività in azienda nelle stesse funzioni e/o con la stessa qualifica. Ha inoltre diritto a pari opportunità di formazione e sviluppo professionale rispetto ai colleghi in sede. Se il lavoratore transita al telelavoro durante il corso del rapporto di lavoro, mantiene le stesse condizioni economiche precedentemente acquisite, a fronte di una professionalità, quantità di lavoro e tempo impiegato equivalenti.

Art. 38 - Telelavoro: telecontrollo
L'azienda può implementare sistemi di telecontrollo sulla prestazione lavorativa dei telelavoratori solo previa stipula di un accordo sindacale. Questi strumenti devono essere conformi al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rispettare le normative sulla privacy e le leggi in vigore. È imperativo che i dispositivi di controllo, sia quantitativi che qualitativi, non siano utilizzati senza la conoscenza dei telelavoratori.

Art. 39 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Qualsiasi incertezza o dubbio riguardante gli strumenti di lavoro, le questioni disciplinari e la responsabilità sarà risolta dalla Commissione Bilaterale istituita in accordo con le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Art. 40 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
La Contrattazione Aziendale di secondo livello è incaricata di esaminare e specificare le seguenti questioni:
1. L'implementazione di iniziative per prevenire o mitigare l'isolamento del telelavoratore dal contesto lavorativo, garantendo il mantenimento dei contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali;
2. La gestione del carico di lavoro e l'applicazione di eventuali strumenti di telecontrollo;
3. La definizione di fasce orarie di reperibilità del telelavoratore;
4. La specificazione degli strumenti necessari per consentire al telelavoratore una gestione autonoma e efficace del proprio tempo di lavoro;
5. La regolamentazione del diritto alla reversibilità, ossia la possibilità per il telelavoratore di ritornare a una modalità di lavoro in presenza in azienda.

Art. 42 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere redatto per iscritto e deve specificare:
[…]
f) Le misure di sicurezza specifiche necessarie a seconda del tipo di attività contrattualizzata.
Il datore di lavoro deve inoltre informare annualmente le rappresentanze sindacali aziendali, se presenti, sull'utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
[…]

Art. 46 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L'impiego del lavoro "a chiamata" è proibito dall'azienda nelle seguenti circostanze:
[…]
2. Se il datore di lavoro non ha completato la valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
[…]

Titolo XIV - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Visita medica preassuntiva

Prima dell'assunzione, il lavoratore può essere sottoposto a una visita medica preliminare finalizzata a verificare la sua idoneità generale al lavoro. Questo controllo è diverso dalla valutazione di idoneità specifica alla mansione specifica, come previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
La visita medica preassuntiva può essere effettuata a discrezione del datore di lavoro dal Medico Competente, da uno specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
Nel caso in cui il lavoratore sollevi dubbi sulla propria idoneità fisica per le mansioni assegnate, egli sarà sottoposto a una visita medica da parte del Medico Competente o a verifiche effettuate da enti pubblici o università.

Titolo XVI - Orario di lavoro
Art. 51 - Orario di lavoro: definizione

Secondo l'articolo 2 del Decreto Legislativo 66/2003, l'orario di lavoro comprende ogni periodo in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorative o a disposizione del datore di lavoro. La durata standard del lavoro è di 48 ore settimanali, distribuite su 5, 6 o 7 giorni. Specifiche articolazioni dell'orario possono includere:
- Su 5 giorni: 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con possibili variazioni negoziate tramite contrattazione di secondo livello.
- Su 6 giorni: distribuzione equa delle 48 ore su sei giorni, con possibile lavoro domenicale e relative maggiorazioni retributive.
- Su 7 giorni: prevista una giornata di riposo compensativo.
Interruzioni non lavorative, come pause e tempi di trasferimento, non sono considerate parte dell'orario di lavoro.
L'azienda può adottare schemi di orario flessibili, come la Banca delle Ore, per rispondere a esigenze lavorative impreviste o fluttuazioni nella domanda, minimizzando l'uso di strumenti onerosi.
Per attività che richiedono continuità, è possibile concordare tramite contrattazione collettiva disposizioni speciali per l'orario lavorativo, inclusa la considerazione della domenica come giorno lavorativo e deroghe sui periodi di riposo e lavoro straordinario. In caso di turni di lavoro, i lavoratori sono tenuti a rispettarli, anche se specifici per certi servizi o reparti.

Art. 53 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o lavoro d’attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 48 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5,6 o 7 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro […]

Titolo XVII - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 54 - Personale non soggetto a limitazione d’orario

Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
[…]
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento, potranno concordarne il recupero. In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Titolo XIX - Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 55 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. vigilanza degli impianti e custodia;
7. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.

Art. 56 - Riposo settimanale
In accordo con le normative vigenti, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore, oltre al riposo giornaliero di 11 ore, solitamente coincidente con la domenica. Le parti riconoscono la possibilità di adottare, attraverso la contrattazione di secondo livello, modalità alternative per il godimento del riposo settimanale rispetto a quanto stabilito nel presente CCNL, in particolare:
1. Per facilitare l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo oltre la domenica, soprattutto per aziende che non osservano la chiusura settimanale.
2. Per venire incontro alle necessità di bilanciamento tra vita professionale e personale o familiare dei lavoratori.
In tali casi, il riposo settimanale può essere preso in periodi superiori a una settimana, a condizione che la durata complessiva del riposo, calcolata ogni 14 giorni o secondo altro intervallo definito dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda in media ad almeno 24+11 ore per ogni 7 giorni di lavoro effettivo.
Le parti concordano, in modo transitorio, che in attesa della definizione degli accordi di secondo livello, il numero di riposi che possono essere presi in intervalli superiori a una settimana per anno è limitato a 20.
Se il riposo viene posticipato oltre il settimo giorno senza un accordo di secondo livello, al lavoratore sarà corrisposta una compensazione di 10 euro per ogni settimana di rinvio, fino a un massimo di 2 settimane al mese

Titolo XXII - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 60 - Intervallo per la consumazione dei pasti

Il periodo dedicato alla pausa per il pasto, salvo differenti intese all'interno della contrattazione aziendale, è compreso tra un minimo di 30 minuti e un massimo di due ore. Tale intervallo viene definito di comune accordo tra il datore di lavoro e i dipendenti, tenendo conto delle necessità operative dell'azienda e cercando di armonizzarle, per quanto possibile, con quelle personali o familiari dei lavoratori.

Titolo XXVI - Maternità - Congedi parentali
Art. 64 - Gravidanza e puerperio

Durante la gravidanza e fino al completamento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha il diritto e l'obbligo di seguire le disposizioni legali relative al congedo maternità. Prima del periodo in cui il lavoro è proibito, deve presentare al datore di lavoro e all'ente previdenziale un certificato medico che indichi la data prevista del parto.
Dopo il parto, per accedere ai benefici legati al puerperio, deve fornire entro 30 giorni il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva come previsto dalla legge.
Il congedo maternità dura 5 mesi, iniziando dall'ottavo mese di gravidanza e finendo tre mesi dopo il parto. La legge permette alla lavoratrice di prolungare il lavoro fino alla fine dell'ottavo mese e di estendere di conseguenza il congedo post-partum, purché ne faccia richiesta entro il settimo mese e presenti la documentazione necessaria secondo il D.Lgs. 151/2001.
[…]

Titolo XXVII - Ferie
Art. 66 - Ferie

[…]
Il diritto alle ferie è inalienabile e non può essere rinunciato. […]

Titolo XXIX - Malattia e/o infortunio professionali
Art. 68 - Disciplina Malattia ed Infortunio Professionali

Condizioni
È necessario comunicare l'assenza dal lavoro, a meno di un legittimo impedimento, entro le prime quattro ore dall'orario di inizio previsto. Il dipendente è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, anche se minore. In caso di mancato rispetto di questo obbligo e se tale omissione impedisce al datore di lavoro di presentare tempestivamente la denuncia all'INAIL o alle autorità competenti, il datore di lavoro sarà sollevato da ogni responsabilità per il ritardo. Il dipendente, in assenza di validi motivi di impedimento, sarà considerato non giustificato, con la possibilità che si applichino le sanzioni contrattuali o altre conseguenze legali per il ritardo o la mancata comunicazione.
[…]

Titolo XXXIII - Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Art. 74 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro

Le parti che hanno sottoscritto questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si impegnano a migliorare le condizioni lavorative, promuovendo la ricerca e l'adozione di misure efficaci per salvaguardare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori dipendenti. Queste misure dovranno essere conformi alle migliori pratiche tecniche, alla legislazione attuale e alle direttive dell'Unione Europea in materia di prevenzione dei rischi.

Titolo XXXVI - Diritti del lavoratore
Art. 77 - Diritti del lavoratore

Le parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere un ambiente lavorativo basato sul rispetto e la correttezza reciproca, rigettando ogni forma di discriminazione o condotta inappropriata legata al genere, all'origine etnica, alle convinzioni personali o che possa danneggiare la dignità individuale. Si impegnano inoltre ad adottare i principi contro le molestie sessuali definiti dal Decreto Legislativo n. 145 del 30 maggio 2005, considerando molestie sessuali ogni comportamento indesiderato di natura sessuale, manifestato fisicamente, verbalmente o con altre azioni, che intenda o che di fatto violi la dignità di lavoratrici e lavoratori, creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire discriminazioni o molestie sessuali e per promuovere e diffondere una cultura di rispetto della persona all'interno dell'ambiente di lavoro.

Titolo XXXVIII - Ente Bilaterale: Definizione e Finalità
Art. 80 - Ente Bilaterale

L'Ente Generale Bilaterale, costituito dalle parti datoriali e sindacali del contratto collettivo nazionale di lavoro, opera in base all'articolo 2 del D.Lgs. 276/2003. Lo statuto dell'Ente regola prestazioni e servizi derivanti dal contratto, rispettando le leggi e gli accordi, salvo successive normative o accordi. Le finalità dell'Ente includono:
1. Formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008 e relative normative, per la sicurezza sul lavoro e la qualificazione professionale, anche in ambito di apprendistato.
[…]
4. Monitoraggio della parità di trattamento tra lavoratori, evitando discriminazioni.
5. Conciliazione e certificazione, come previsto dal D.Lgs. 276/2003.
6. Costituzione di un Organismo Paritetico per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008.
7. Interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e risoluzione di controversie.
8. Creazione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio delle iniziative in materia di occupazione.
9. Gestione di contributi obbligatori, conformemente ai regolamenti.
10. Emanazione di regolamenti per le attività perseguite dalle parti sociali.
11. Implementazione di ulteriori iniziative legalmente previste.
12. Costituzione di Enti Bilaterali Territoriali per coordinare e verificare le attività a livello territoriale.
13. Creazione di un Fondo per la formazione.

Titolo XLIV - Sfera di Competenza
Art. 89 - Sfera di Competenza

Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:
A. Codice Ateco 45 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

1. commercio di autoveicoli
2. manutenzione e riparazione di autoveicoli
3. commercio di parti e accessori di autoveicoli
4. commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
B. Codice Ateco 46 - Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
1. intermediari del commercio
2. commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
3. commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
4. commercio all’ingrosso di beni di consumo finale
5. commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT
6. commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
7. commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti
8. commercio all'ingrosso non specializzato
C. Codice Ateco 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
1. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
2. commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
3. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
4. commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
5. commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
6. commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
7. commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
8. commercio al dettaglio ambulante
9. commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
D. Codice Ateco 49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
1. trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
2. trasporto ferroviario di merci
3. altri trasporti terrestri di passeggeri
4. trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
5. trasporto mediante condotte
E. Codice Ateco 50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua
1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
2. Trasporto marittimo e costiero di merci
3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
F. Codice Ateco 51 - Trasporto aereo
1. Trasporto aereo di linea di passeggeri
2. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
3. Trasporto aereo di merci
4. Trasporto spaziale
G. Codice Ateco 52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
5. magazzinaggio e custodia
6. attività di supporto ai trasporti
H. Codice Ateco 53 - Servizi postali e attività di corriere
1. attività postali con obbligo di servizio universale
2. altre attività postali e di corriere
I. Codice Ateco 55 - Alloggio
1. alberghi e strutture simili
2. alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
3. aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
4. altri alloggi
J. Codice Ateco 56 - Attività dei servizi di ristorazione
1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile
2. Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
3. Bar e altri esercizi simili senza cucina
K. Codice Ateco 58 - Attività editoriali
1. Edizione di libri
2. Pubblicazione di elenchi
3. Pubblicazione di mailing list
4. Edizione di quotidiani
5. Edizione di riviste e periodici
6. Altre attività editoriali
L. Codice Ateco 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
1. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
2. Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
3. Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
4. Attività di proiezione cinematografica
5. Edizione di registrazioni sonore
6. Edizione di musica stampata
7. Studi di registrazione sonora
M. Codice Ateco 60 - Attività di programmazione e trasmissione
1. Trasmissioni radiofoniche
2. Programmazione e trasmissioni televisive
N. Codice Ateco 61 - Telecomunicazioni
1. Telecomunicazioni fisse
2. Telecomunicazioni mobili
3. Telecomunicazioni satellitari
4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA
O. Codice Ateco 63 - Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
1. elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
2. altre attività dei servizi d'informazione
P. Codice Ateco 68 - Attività Immobiliari
1. compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
2. affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
3. attività immobiliari per conto terzi
Q. Codice Ateco 73 - Pubblicità e Ricerche Di Mercato
1. pubblicità
2. ricerche di mercato e sondaggi di opinione
R. Codice Ateco 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
1. attività di design specializzate
2. attività fotografiche
3. traduzione e interpretariato
4. altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA
S. Codice Ateco 77 - Attività di noleggio e leasing operativo
1. noleggio di autoveicoli
2. noleggio di beni per uso personale e per la casa
3. noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
4. concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
T. Codice Ateco 79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
1. attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
2. altri servizi di prenotazione e attività connesse
U. Codice Ateco 80 - Servizi di vigilanza e investigazione
1. servizi di vigilanza privata
2. servizi connessi ai sistemi di vigilanza
3. servizi investigativi privati
V. Codice Ateco 81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio
1. servizi integrati di gestione agli edifici
2. attività di pulizia e disinfestazione
3. cura e manutenzione del paesaggio
W. Codice Ateco 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
1. attività di supporto per le funzioni d'ufficio
2. attività dei call center
3. organizzazione di convegni e fiere
4. servizi di supporto alle imprese n.c.a.
X. Codice Ateco 85 - Istruzione
1. Altri servizi di 'istruzione
2. attività di supporto all'istruzione
Y. Codice Ateco 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale
1. strutture di assistenza infermieristica residenziale
2. strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
3. strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
4. altre strutture di assistenza sociale residenziale
Z. Codice Ateco 88 - Assistenza sociale non residenziale
5. assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
6. altre attività di assistenza sociale non residenziale
AA. Codice Ateco 90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento
1. attività creative, artistiche e di intrattenimento
BB. Codice Ateco 93 - Attività ricreative e di divertimento
1. Parchi di divertimento e parchi tematici
2. Altre attività ricreative e di divertimento
3. Attività ricreative in spiaggia;
4. Noleggio di cabine, armadietti, ombrelloni, lettini, sedie, ecc.
CC. Codice Ateco 94 - Attività di organizzazioni associative
1. attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
2. attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
3. attività di altre organizzazioni associative
DD. Codice Ateco 96 - Altre attività di servizi per la persona

Titolo L - Lavoro straordinario
Art. 106 - Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, al di fuori delle deroghe e delle eccezioni previste dalla legge o in caso di flessibilità come la Banca delle Ore o per recupero di ritardi o assenze autorizzate, è quello svolto oltre l'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto. Il datore di lavoro può richiedere lavoro straordinario fino a un massimo di 250 ore annuali, rispettando i limiti giornalieri e settimanali di lavoro imposti dalla legge e/o dal contratto.
Il lavoro straordinario, entro i limiti contrattuali, è obbligatorio per il lavoratore a meno che non sussistano comprovate circostanze personali che ne impediscono l'esecuzione. L'azienda può richiedere lavoro straordinario sia per necessità urgenti e occasionali sia per esigenze specifiche del settore, oltre ai casi di deroga consentiti dalla legge.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato dal datore di lavoro o da un suo delegato. […]

Titolo LII - Apprendistato
Art. 112 - Natura e disciplina generale

L'apprendistato è una forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha l'obiettivo di fornire formazione e favorire l'occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato può essere suddiviso in tre categorie principali:
a) Apprendistato per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore e certificati di specializzazione tecnica superiore;
b) Apprendistato professionalizzante;
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto concerne la regolamentazione di base del contratto di apprendistato, si fa riferimento al Capo V, articoli 41 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Art. 113 - Durata
Il contratto di apprendistato prevede un periodo minimo di sei mesi, a meno di specifiche disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 8, e nell'articolo 44, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2015. La durata massima del contratto di apprendistato deve essere determinata in conformità con le indicazioni di una tabella, che presumibilmente fornisce dettagli in base al tipo di apprendistato e/o al settore specifico di applicazione.

Inquadramento Finale

Durata Primo Periodo

Durata Secondo Periodo

Durata Totale

1° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

2° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

3° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

4° Livello

18 mesi

18 mesi

36 mesi

5° Livello

16 mesi

16 mesi

32 mesi

6° Livello

15 mesi

15 mesi

30 mesi

7° Livello

14 mesi

14 mesi

28 mesi


Art. 114 - Disciplina previdenziale
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato, si applicano le norme previdenziali e assistenziali stabilite dal Decreto Legislativo n. 167/2011 e dalle sue successive modifiche e integrazioni. Gli apprendisti sono assicurati per:
a. Invalidità, vecchiaia e superstiti.
[…]
c. Malattia e maternità.
d. Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
[…]

Art. 116 - Assunzione
Il contratto di apprendistato può essere stipulato con lavoratori che hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, con la possibilità di assunzione fino al giorno prima del trentesimo compleanno. È anche possibile stipulare il contratto con diciassettenni che abbiano ottenuto una qualifica professionale secondo la Legge n. 53 del 28 marzo 2003. La durata del contratto è stabilita dall'articolo 154 in funzione della qualificazione da raggiungere, ma non può eccedere i 36 mesi. La qualifica finale dell'apprendista è determinata dall'articolo 133 del presente CCNL.
Per l'assunzione di apprendisti, il contratto deve essere redatto per iscritto e specificare:
a. Il periodo di prova.
b. I dettagli della mansione, luogo e orario di lavoro.
c. La durata del periodo di apprendistato.
d. Il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale.
e. Il piano formativo individuale, che deve seguire le direttive dei contratti collettivi e della normativa regionale.
f. La definizione della qualifica professionale secondo la Legge n. 53/2003 (per il contratto di tipo b).
g. La registrazione della formazione nel libretto formativo dell'apprendista.
1. Ancora la definizione della qualifica professionale secondo la Legge n. 53/2003.
2. Un monte ore di formazione annuale non inferiore a 120 ore, la cui regolamentazione è di competenza delle regioni e delle province autonome in accordo con il Ministero del Lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione e le associazioni di datori di lavoro e lavoratori.
3. La presenza di un tutor aziendale con le competenze adeguate.
4. Il compenso dell'apprendista non deve essere basato su tariffe a cottimo e il datore di lavoro non può recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 118/B – Proporzione numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Art. 119 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le parti contraenti evidenziano l'importanza della formazione esterna nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, che deve avvenire presso enti riconosciuti da organismi pubblici o enti bilaterali. Questi ultimi sono anche indicati come referenti per la verifica di conformità dei contratti di apprendistato.
Si sottolinea l'impegno dell'organismo bilaterale nazionale nel contribuire alla definizione dei profili professionali, dei contenuti formativi e degli standard minimi di competenza, focalizzandosi sull'integrazione dell'apprendista nel contesto professionale.
Per il conseguimento della qualificazione, l'apprendista parteciperà a formazione teorica, sia attraverso corsi esterni sia interni, su argomenti legati alla qualifica da ottenere, seguendo un programma di 80-120 ore medie annue retribuite, variabili a seconda del titolo di studio posseduto e della sua rilevanza per l'attività lavorativa.
Se l'apprendista ha già un titolo di studio post-obbligo o una qualifica professionale pertinente, la formazione si riduce a 60 ore medie annue retribuite. Le modalità di erogazione della formazione, modulare e sia esterna sia interna, verranno definite dall'ente bilaterale, includendo una formazione obbligatoria sulla sicurezza e prevenzione infortuni per 120 ore.
Gli apprendisti precedentemente impegnati in altri contratti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni diverse, avranno una formazione adeguata alle loro precedenti esperienze, attestando la formazione già ricevuta.
L'apprendista è obbligato a partecipare con impegno alle attività formative e, in caso di interruzione del rapporto prima della conclusione, il datore di lavoro deve certificare la formazione svolta, se richiesto dall'apprendista.

Art. 120 - Trattamento normativo
L'apprendista ha il diritto di ricevere, salvo diversa indicazione, lo stesso trattamento normativo riservato ai lavoratori della stessa qualifica per cui sta svolgendo il tirocinio. Le ore dedicate alla formazione rientrano nell'orario di lavoro e pertanto vengono retribuite. Qualsiasi formazione che si svolga al di fuori dell'orario di lavoro normale sarà compensata secondo la retribuzione oraria ordinaria dell'apprendista. Sulla busta paga, è preferibile che la voce relativa a tale formazione retribuita venga indicata separatamente come "formazione retribuita".

Art. 121 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi seguenti nei confronti dell'apprendista:
5. Fornire o assicurarsi che venga fornito all'apprendista l'insegnamento necessario per sviluppare le competenze richieste dalla qualifica professionale e dal contratto di apprendistato.
6. Non impiegare l'apprendista in lavorazioni pagate a cottimo o in forme di incentivazione simili.
7. Non utilizzare l'apprendista per lavori pesanti o non attinenti alle mansioni per cui è stato assunto, che superino le sue capacità fisiche o non siano correlati alla formazione professionale.
8. Concedere i permessi retribuiti necessari per sostenere gli esami finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9. Concedere permessi, senza deduzioni dalla retribuzione, per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione complementare e per i relativi esami, fino a un massimo di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno.
10. Per gli apprendisti minorenni, informare regolarmente la famiglia o i tutori legali sui progressi dell'apprendista.
In riferimento al punto 3, non sono considerati lavori pesanti quelli che si svolgono in supporto al tutor o al lavoratore qualificato, le attività di riordino del posto di lavoro e i compiti normalmente assegnati al sesto livello del presente CCNL, a condizione che siano accessori e non preponderanti rispetto alle mansioni previste dalla qualifica dell'apprendista.

Art. 122 - Doveri dell'Apprendista
L'apprendista è tenuto a:
1. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal tutor, dal datore di lavoro o da chi è incaricato della sua formazione professionale, impegnandosi al massimo nell'apprendimento.
2. Svolgere il proprio lavoro con grande diligenza.
3. Partecipare con assiduità e impegno ai corsi di formazione complementare.
4. Rispettare le norme disciplinari stabilite dal contratto collettivo e le regole dei regolamenti interni dell'azienda, purché questi non siano in conflitto con le disposizioni contrattuali o di legge.
Anche se già in possesso di un titolo di studio, l'apprendista deve frequentare i corsi di formazione complementare. È inoltre obbligato, se richiesto, a partecipare a eventuali incrementi di orario previsti dal sistema della Banca delle Ore e a prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite di un'ora al giorno e fino a un massimo di quattro ore nel giorno di riposo settimanale.

Art. 123 - Diritti dell'Apprendista
L'apprendista ha il diritto di ricevere la formazione e l'assistenza necessarie per il suo sviluppo professionale, secondo quanto definito nel piano formativo individuale. Inoltre, l'apprendista non può essere impiegato in:
a) Lavoro straordinario o supplementare che superi le 120 ore all'anno. Questo limite non include il tempo dedicato alla formazione retribuita che avviene fuori dall'orario di lavoro ordinario.
b) Lavoro a turno notturno o festivo, specialmente per quegli studi o aziende che operano 24 ore su 24.

Art. 124 - Rinvio
Le parti, in considerazione delle recenti modifiche legislative relative all'apprendistato e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati nel testo corrente, fanno riferimento all'Accordo Interconfederale allegato al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Questo accordo integrativo fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti su come gestire gli aspetti dell'apprendistato non direttamente disciplinati nel CCNL principale.

Titolo LIII - Indumenti - attrezzi di lavoro
Art. 125 - Indumenti - attrezzi di lavoro

Se ai lavoratori viene richiesto di indossare divise speciali o altri indumenti specifici, le spese relative sono a carico dell'azienda. Questo si applica anche agli indumenti di sicurezza o per motivi igienico- sanitari, in conformità con la legislazione vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'azienda deve anche fornire tutti gli attrezzi e strumenti necessari per lo svolgimento del lavoro. I lavoratori sono responsabili della cura e della buona manutenzione di tutto ciò che viene fornito dall'azienda e non possono effettuare modifiche senza autorizzazione. Qualsiasi modifica non autorizzata può portare l'azienda, dopo una formale contestazione, a chiedere un risarcimento per i danni subiti dalle retribuzioni del lavoratore.
[…]

Titolo LIV - Codice disciplinare
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 126 - Doveri del Lavoratore
Il lavoratore è tenuto a eseguire le proprie funzioni con la massima dedizione e diligenza, secondo le seguenti direttive:
a. Rispettare l'orario di lavoro fissato e seguire le procedure per la registrazione delle presenze.
b. Attuare fedelmente le istruzioni ricevute dal datore di lavoro o dai supervisori, in conformità alle norme di lavoro, alla legge vigente e al presente CCNL.
c. Ricevere e accettare le comunicazioni ufficiali del datore di lavoro, a meno di validi motivi.
[…]
g. Non accedere o permanere nei locali aziendali al di fuori dell'orario di lavoro senza valide ragioni di servizio o senza autorizzazione.
h. Utilizzare le apparecchiature informatiche e telefoniche aziendali solo nei limiti consentiti.
[…]
j. Adempiere a tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro vigenti in azienda, nel rispetto delle prerogative organizzative e disciplinari del datore di lavoro, delle leggi in vigore e del presente CCNL.

Art. 127 - Disposizioni Disciplinari
Se un lavoratore non rispetta i doveri professionali, può essere soggetto a una serie di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dell'infrazione e alle circostanze specifiche:
a. Rimprovero verbale per infrazioni minori.
b. Rimprovero scritto.
c. Multa fino a un massimo di 4 ore di retribuzione oraria normale.
d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
e. Licenziamento disciplinare.
[…]
Per esempio, una multa può essere applicata per ritardi ripetuti, negligenza nel lavoro, rifiuto di seguire le regole del posto di lavoro, assenze non giustificate per un'intera giornata o presentarsi al lavoro sotto l'influenza di alcol o droghe.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione può essere applicata per danni causati intenzionalmente alle proprietà aziendali, recidiva in stato di ubriachezza o uso di sostanze psicotrope al lavoro, e per ripetute violazioni delle regole.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, può essere applicato per assenze prolungate senza giustificazione, gravi violazioni delle regole o abuso di fiducia, tra gli altri.
Il licenziamento per giusta causa, senza preavviso, può essere utilizzato per comportamenti che causano un'irreversibile lesione del rapporto fiduciario, come divulgare informazioni riservate, compiere atti di violenza, molestie sessuali, o danneggiamenti volontari.
[…]


Le parti stipulanti desiderano garantire la loro completa e indiscussa proprietà del testo contrattuale e vietano qualsiasi inserimento totale o parziale in altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) senza previa autorizzazione esplicita dalle parti firmatarie, riservandosi il diritto di intraprendere azioni legali per tutelare tali diritti. Tuttavia, gli enti istituzionali (come il CNEL), le banche dati e i lavoratori delle aziende soggette a questo CCNL sono autorizzati a utilizzare liberamente il presente testo, inclusa la possibilità di memorizzarlo su supporti cartacei o informatici.

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