Tipologia: Ipotesi CIRL
Data firma: 8 gennaio 2024
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2026
Parti: Regione Piemonte, Uncem, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroidustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, Piemonte
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Art. 1 Ambito di applicazione (rif. artt. 1 e 2 CCNL)
Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazioni (rif. art. 3 CCNL)
Art. 3 Diritti sindacali (rif. artt. 4 e 5 CCNL)
Art. 4 Contributi per l’assistenza contrattuale. Delega sindacale
Art. 5 Garanzie occupazionali (rif. art. 48 CCNL)
Art. 6 Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL)
Art. 7 Festività (rif. art. 11 CCNL)
Art. 8 Ferie (rif. art. 12 CCNL)
Art. 9 Permessi straordinari (rif. artt. 38 e 51 CCNL)
Art. 10 Mensilità aggiuntive (13ae 14) (rif. art. 14CCNL)
Art. 11 Mezzi di trasporto e centri di raccolta (rif. artt. 15 e 54 CCNL)
Art. 12 Uso del mezzo proprio e rimborso chilometrico (rif. art. 54 CCNL)
Art. 13 Missioni e trasferte (rif. art. 16 CCNL)
Art. 14 Congedo matrimoniale (rif. art. 17 CCNL)
Art. 15 Formazione professionale (rif. art. 21 CCNL)
Art. 16 Istruttori forestali (rif. art. 49 CCNL)
Art. 17 Classificazione e inquadramento. Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere (rif. artt. 35 e 49 CCNL)
Art. 18 (Caposquadra)
Art. 19 Salario integrativo regionale (rif. artt. 39 e 52 CCNL)
Art. 20 Indennità di funzione agli impiegati forestali (rif. art. 36 CCNL)
Art. 21 Indennità di mensa (rif. art. 58 CCNL)
Art. 22 Assicurazioni sociali, anticipazione e integrazione trattamenti (rif. artt. 60 e 61 CCNL)
Art. 23 Conservazione del posto (rif. art. 62 CCNL)
Art. 24 Attrezzi di lavoro ed equipaggiamento personale (rif. artt. 22 e 55 CCNL)
Art. 25 Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro (rif. art. 59 CCNL)
Art. 26 Ambiente e salute e indennità per lavori disagiati (rif. art. 9, 22 e 53 CCNL)

 

Art. 27 Sicurezza sul lavoro (rif. art. 22 CCNL)
Art. 28 Attività di spegnimento degli incendi boschivi e in caso di calamità naturali (rif. artt. 56 e 57 CCNL)
Art. 29 Corresponsione dei salari e degli stipendi
Art. 30 Norma finale di rinvio
Art. 31 Applicazione
Allegato A Regolamento delle trattenute per contributo assistenza contrattuale
Allegato B - Retribuzioni lorde addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria
Appendice al contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la Regione Piemonte da applicare ai dipendenti della Regione Piemonte

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Attività
Art. 3 Comitato tecnico regionale
Art. 4 Diritti sindacali (rif. art. 3 CIR)
Art. 5 Garanzie occupazionali (rif. art. 5 CIR)
Art. 6 Orario di lavoro (rif. art. 6 CIR)
Art. 7 Festività (rif. art. 7 CIR)
Art. 8 Permessi straordinari (rif. art. 9 CIR)
Art. 9 Centri di raccolta (art. 11 CIR)
Art. 10 Trattamento di missione e trasferta (rif. art. 13 CIR)
Art. 11 Istruttori forestali (rif. art. 15 CIR)
Art. 12 Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere (rif. art. 17 CIR)
Art. 13 Caposquadra (rif. art. 18 CIR)
Art. 14 Indennità di funzione agli impiegati (rif. art. 20 CIR)
Art. 15 Indennità di mensa (rif. art. 21 CIR)
Art. 16 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rif. art. 27 CIR)


Ipotesi di contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la Regione Piemonte riferito al CCNL 2021-2024

Il giorno 8 gennaio 2024 in Torino, nella sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 sono convenuti per la sottoscrizione della seguente ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del Piemonte: […] la Regione Piemonte […], Uncem Piemonte […], le Organizzazioni Sindacali Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […]
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la Regione Piemonte riferito al CCNL 2021-2024

Art. 1 Ambito di applicazione (rif. artt. 1 e 2 CCNL)
1. Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro (di seguito CIR) integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 9 dicembre 2021 (di seguito CCNL) e si applica nell'ambito territoriale piemontese alle attività e ai rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e gli Enti di cui all’art. 1 del CCNL.
2. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.l, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, il CCNL, l'accordo si applica nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, , così come previsto dall’art.7 bis del decreto legge n.120 del 2021, convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2021, n.155.
3. Al presente contratto viene aggiunta una appendice applicabile alla sola Regione Piemonte al fine di nomare specifiche situazioni peculiari della Regione stessa.
4. In caso di affidamento da parte dell'amministrazione pubblica di lavori di cui al comma 1, il capitolato prevede, con clausola sanzionatoria, l'applicazione del CCNL vigente e del presente CIR.

Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazioni (rif. art. 3 CCNL)
1. Ai sensi di quanto disposto dal tredicesimo comma, lett. o) dell'articolo 2 del CCNL è costituito l'osservatorio regionale, composto dalle parti firmatarie del presente CIR, con compiti consultivi, di indirizzo e monitoraggio sulle politiche forestali.
2. L'Osservatorio è costituito da 3 rappresentanti della Regione Piemonte, 2 rappresentanti delle Unioni montane, 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali così suddivisi:
- due rappresentanti della Flai-Cgil,
- due rappresentanti della Fai-Cisl,
- un rappresentante della Uila-Uil;
ne fanno parte altresì, previa designazione degli organismi di appartenenza, 2 membri del Comitato Tecnico Regionale per le foreste e il legno, 1 del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari (DIISAFA). È presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e foreste e si riunisce due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di ciascuna rappresentanza.
3. È istituito altresì il Comitato paritetico regionale, per lo svolgimento a livello regionale dei compiti di cui all'art. 3, primo comma lett. A) del CCNL.
4. Il Comitato paritetico regionale è composto da:
- due rappresentanti della Flai-Cgil,
- due rappresentanti della Fai-Cisl,
- un rappresentante della Uila-Uil,
- un rappresentante di Uncem,
- tre rappresentanti dell’Erite Regione Piemonte, ed è presieduto dall’Assessore regionale con delega per gli addetti forestali (o suo delegato).
5. Il CPR si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di febbraio ed entro la fine di settembre. Il CPR può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti di cui almeno due in rappresentanza della Regione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
6. Il CPR fornisce l’interpretazione autentica del presente CIR, esperisce i tentativi di risoluzione delle problematiche collettive e individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello aziendale e svolge, in quanto compatibili con il livello regionale, gli altri compiti previsti dall'articolo 3, lett. A del CCNL.
7. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a valutare la costituzione dell’Ente bilaterale di settore.

Art. 3 Diritti sindacali (rif. artt. 4 e 5 CCNL)
1. Ad integrazione delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 del CCNL le parti concordano quanto segue:
a) riunioni in azienda: il limite di 13 ore annue previsto per le riunioni in azienda è da intendersi quale limite individuale annuale, non superabile anche quando il lavoratore sia occupato durante l’anno in più unità produttive o presso diversi datori di lavoro;
b) permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970): […]
c) permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari (art. 30, L. n. 300/1970): […]
d) distacchi sindacali: […]
2. I lavoratori in distacco sindacale nazionale non possono accedere ai corsi di formazione previsti dal datore di lavoro.
3. I dati sull’impiego dei permessi sindacali sono esaminati in sede di Comitato paritetico regionale.

Art. 5 Garanzie occupazionali (rif. art. 48 CCNL)
1. Il datore di lavoro può procedere all’assunzione di operai a tempo determinato (OTD), compatibilmente con i limiti previsti dalla legislazione vigente in tema di lavoro a tempo determinato […]

Art. 6 Orario di lavoro (rif. artt. 9 e 50 CCNL)
1. L’orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della legge n. 37 del 16 febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
2. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma precedente è considerato straordinario.
3. L’orario di lavoro degli impiegati è articolato, di norma, in 8 ore dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì. Su richiesta dell’impiegato al datore di lavoro e compatibilmente con l’esigenza di garantire la funzionalità dei servizi, può essere applicato l’orario flessibile settimanale, con possibilità di prestare fino a nove ore di lavoro dal lunedì al giovedì e al venerdì un minimo di quattro ore a completamento dell’orario settimanale. Con separati accordi aziendali tra le parti, può essere prevista e disciplinata la possibilità di consentire la prestazione lavorativa in telelavoro.
4. L’orario di lavoro degli operai è articolato in 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, di norma dalle 8.00 alle 17.00, e 7 ore al venerdì, di norma dalle 8.00 alle 16.00, con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00. La definizione di diverse articolazioni dell’orario di lavoro degli operai è demandata ad accordi aziendali tra le OO.SS. e gli enti datori di lavoro stipulanti il presente CIR, al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta ferma la previsione di una pausa pranzo pari ad un’ora e nel caso di orario continuato pari a mezz’ora.
5. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell’articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti attingendo dal monte-ore cumulativo individuale, secondo quanto stabilito in accordi aziendali. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell’anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.
6. Il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è considerato orario di lavoro.
7. Le parti concordano di demandare ad accordi tra OO.SS. e datore di lavoro l’eventuale aumento della percentuale di posti destinabili al rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dall’articolo 6 del CCNL, che non dovrà comunque superare il 15% degli operai a tempo indeterminato.

Art. 8 Ferie (rif. art. 12 CCNL)
[…]
3. Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno in cui sono maturate. Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, le ferie non siano state fruite nel corso dell’anno, dovranno esserlo entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 6 del CCNL.

Art. 15 Formazione professionale (rif. art. 21 CCNL)
1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono obiettivo rilevante e prioritario, le parti concordano sulla necessità di programmare percorsi formativi attraverso l’avvio o l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento, oltre a programmi formativi, mirati ai lavoratori e agli RLS, volti a migliorare la conoscenza e l’applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il datore di lavoro tiene informati i lavoratori, attraverso apposite comunicazioni sui corsi di formazione programmati e garantisce pari opportunità di accesso ai corsi medesimi.

Art. 18 (Caposquadra)
1. L'incarico di caposquadra può essere attribuito a operai inquadrati nel V livello a tempo indeterminato, salvo che per le squadre istituite per esigenze esclusivamente stagionali, per le quali il capo squadra può essere anche un lavoratore OTD.
2. Il caposquadra svolge la funzione di preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
3. L’incarico di caposquadra è attribuito a seguito di selezione comparativa interna al personale in possesso di requisiti di esperienza, professionalità, capacità gestionale ed anzianità di servizio.
L'incarico ha carattere temporaneo e può essere revocato fornendo motivata giustificazione.
4. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto si conviene che, nei casi di assenza temporanea del caposquadra, le relative funzioni vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Al lavoratore così individuato è corrisposta un'indennità fissa pari ad euro 6,00 per ogni giornata di sostituzione del caposquadra.

Art. 24 Attrezzi di lavoro ed equipaggiamento personale (rif. artt. 22 e 55 CCNL)
1. A tutti i lavoratori sono fomiti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale è fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.

Art. 26 Ambiente e salute e indennità per lavori disagiati (rif. art. 9, 22 e 53 CCNL)
1. In applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 22 del CCNL sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose;
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere.
5. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere e per le ore residue devono essere adibiti ad altre attività. I lavori in acqua sono quelli effettuati in via continuativa o prevalente con i piedi immersi in acqua, neve o melma, che richiedano l'uso di adeguati D.P.I. L'indennità prevista dall'art. 53 del CCNL è corrisposta limitatamente all'effettiva durata dell'attività lavorativa svolta in acqua.
6. L'indennità prevista dall'art. 53, lett. b) del CCNL è corrisposta limitatamente all'effettiva durata del lavoro svolto in alta montagna, escluso quindi il tempo occorrente per raggiungere o allontanarsi dal cantiere con mezzi di trasporto.

Art. 27 Sicurezza sul lavoro (rif. art. 22 CCNL)
1. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dagli stessi, verifica le situazioni di rischio, controlla il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni e segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
3. Per la disciplina dell'attività degli RLS all'interno dell'azienda si rinvia all'allegato G del CCNL .

Art. 28 Attività di spegnimento degli incendi boschivi e in caso di calamità naturali (rif. artt. 56 e 57 CCNL)
1. Tenuto conto che le attività di spegnimento incendi boschivi e di protezione civile sono organizzate su basi di volontariato, agli operai che vengono chiamati a svolgere dette attività o a partecipare ad esercitazioni ed addestramento per lo svolgimento delle stesse è riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del CCNL.

Art. 30 Norma finale di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CIR si fa riferimento al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2021/2024 sottoscritto in Roma in data 9 dicembre 2021.

Appendice al contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la Regione Piemonte da applicare ai dipendenti della Regione Piemonte

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente appendice si applica agli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte per i quali il CIR è integrato dalle disposizioni seguenti.

Art. 2 Attività
1. Gli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte eseguono le attività di cui all'articolo 1 del CCNL e quelle ad esse connesse, in particolare:
- sorveglianza e interventi di prevenzione idrogeologica;
- manutenzione degli alvei fluviali di competenza regionale;
- opere di ingegneria naturalistica;
- interventi forestali in caso di calamità naturali a supporto delle attività d'emergenza;
- interventi per la prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione di aree forestali danneggiate e di ripristino nelle fasi di post-emergenza;
- sistemazione e manutenzione di sentieri e piste forestali;
- manutenzione di fabbricati e impianti di proprietà regionale;
- manutenzione e gestione di parchi e giardini di proprietà regionale;
- produzione di piante forestali nei vivai regionali;
- difesa fitosanitaria, ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate;
- altre attività previste dalla normativa regionale vigente.

Art. 3 Comitato tecnico regionale
1. Per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello aziendale è istituito il Comitato tecnico regionale (CTR).
2. Al CTR sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive e individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello aziendale;
b) proporre i criteri per l’individuazione o la modifica dei centri di raccolta e degli ambiti territoriali;
c) ogni altra questione espressamente rinviata dal CIR.
3. Il CTR opera inoltre quale organismo di confronto tra le OO.SS. e l’ente Regione quale datore di lavoro per l’esame degli aspetti tecnici riguardanti, anche a livello territoriale provinciale, l’organizzazione del lavoro, la tipologia degli interventi, i livelli occupazionali, le esigenze formative, la sicurezza sul lavoro. Nell'ambito del CTR sono formulate inoltre proposte al datore di lavoro in merito alle tematiche di cui al primo periodo, nonché per la definizione del calendario annuale dei lavori, delle festività e delle assunzioni del personale OTD.
4. Il CTR è composto da:
- due rappresentanti della Flai-Cgil,
- due rappresentanti della Fai-Cisl,
- un rappresentante della Uila-Uil,
- tre rappresentanti della Regione ed è presieduto dal dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di gestione degli addetti forestali (o suo delegato).
Al CTR possono partecipare con funzione consultiva ulteriori rappresentanti delle OO.SS. qualora sia necessario per esprimere proposte o problematiche specifiche delle singole aree territoriali.
5. Il CTR si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di marzo ed entro la fine di settembre. Il CTR può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti di cui almeno due in rappresentanza della Regione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Le deliberazioni assunte all’unanimità risultanti dal verbale hanno efficacia vincolante tra le parti.

Art. 4 Diritti sindacali (rif. art. 3 CIR)
1. Ad integrazione delle disposizioni del CIR le parti concordano quanto segue:
a) riunioni in azienda:
l’ordine del giorno dell’assemblea retribuita, il luogo e l’orario del suo svolgimento con l’elenco nominativo degli eventuali dirigenti sindacali esterni che vi partecipano, sono inoltrati alla Regione con almeno 48 ore di anticipo da parte dell’organizzazione sindacale proponente.
b) rappresentanze sindacali:
per la definizione del numero dei rappresentanti sindacali per i lavoratori dipendenti dall’Ente Regione, l’unità produttiva è individuata nell’intero territorio regionale; in considerazione dell'organizzazione aziendale per aree territoriali, i dirigenti RSA/RSU sono individuati in un massimo di 7 per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuna area territoriale provinciale qui specificata: Alessandria-Asti, Cuneo, Biella-Vercelli, Novara-VCO, Torino;
c) permessi sindacali retribuiti (art. 23 L. 300/1970): […]
d) distacchi sindacali: […]

Art. 5 Garanzie occupazionali (rif. art. 5 CIR)
1. La Regione Piemonte assume gli operai forestali a tempo determinato secondo quanto previsto nel piano del fabbisogno approvato dalla Giunta regionale, compatibilmente con i limiti previsti dalla legislazione vigente in tema di lavoro a tempo determinato. […]

Art. 6 Orario di lavoro (rif. art. 6 CIR)
1. L’orario di lavoro degli operai addetti ai cantieri forestali ha inizio nel momento in cui viene raggiunto il centro di raccolta, come individuato ai sensi dell’articolo 11 del CIR e dell'articolo 10 della presente appendice. È comunque garantita una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro dal lunedì al giovedì e di sei ore il venerdì.
2. Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro e può confluire nel monte ore di cui al comma 6 dell'art. 5 del CIR per un massimo di trenta ore all’anno o essere retribuito nei limiti del numero massimo di ore stabilito ogni anno dall’amministrazione, sentito il Comitato tecnico regionale.
3. L'orario di lavoro degli impiegati e ha decorrenza flessibile tra le ore 8,00 e le ore 10,00 con pausa pranzo, della durata minima di 30 minuti e massima di un’ora e mezza da fruire tra le 12,00 e le 14.00.
4. La Regione, d'intesa con le OO.SS., provvederà a disciplinare il rapporto di lavoro a tempo parziale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del CCNL e ad adeguare conseguentemente i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere.
5. La definizione di diverse articolazioni dell’orario di lavoro degli operai è demandata ad accordi aziendali con le OO.SS. al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta ferma la previsione di una pausa mensa pari ad un’ora e nel caso di orario continuato pari a mezz’ora.
6. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell’articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti per un massimo di trenta ore all’anno, da attingere dal monte-ore cumulativo individuale. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell’anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.

Art. 16 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rif. art. 27 CIR)
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 in modo adeguato all'organizzazione regionale, le parti convengono che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono individuati nel numero massimo complessivo di 16, ripartiti nel numero di 2 per provincia.
2. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 a ciascun RLS spettano 45 ore di permesso retribuito all'anno.