Tipologia: CIRL
Data firma: 25 luglio 2022
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Associazione Regionale Consorzi Forestali, Ersaf, Regione Lombardia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, Lombardia
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Parti stipulanti
Premessa
Art. 1 - (Sfera di applicazione)
Art. 2 - (Contrattazione aziendale)
Art. 3 - (Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale)
Art. 4 - (Stabilizzazione di manodopera)
Art. 5 - (Garanzia occupazionale per gli operai a tempo determinato)
Art. 6 - (Riassunzione operai a tempo determinato)
Art. 7 - (Stagionalità delle attività)
Art. 8 - (Apertura dei cantieri)
Art. 10 - (Anticipo spettanze malattia ed infortunio operai e conservazione del posto)
Art. 11 - (Classificazione degli operai)
Art. 12 - (Orario di lavoro)
Art. 13 - (Fondo ore)
Art. 13 bis - (Permessi straordinari)
Art. 14 - (Formazione professionale)
Art. 15 - (Prevenzione degli infortuni e malattie professionali - Ambiente di lavoro - Igiene - Sicurezza)
Art. 16 - (Spegnimento incendi)

 

Art. 17 - (Indennità per i capi e indennità di mansione)
Art. 18 - (Lavori pesanti e nocivi)
Art. 19 - (Lavori in acqua)
Art. 20 - (Lavori disagiati)
Art. 21 - (Indennità chilometrica ed ubicazione dei centri di raccolta)
Art. 22 - (Rifugio ad uso mensa e ricovero)
Art. 23 - (Diritti sindacali)
Art. 24 - (Contributo di assistenza contrattuale regionale)
Art. 25 - (Reperibilità)
Art. 26 - (Buono mensa)
Art. 27 - (Salario integrativo regionale)
Art. 27 bis - Incentivi
Art. 28 - (Indennità attrezzi)
Art. 29 - (Previdenza integrativa)
Art. 30 - (Stampa contratto)
Art. 31 - (Decorrenza e durata del contratto)
Allegato A
Allegato B Accordo RLS, 3 ottobre 2001


Contratto regionale di lavoro per la Lombardia per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della regione Lombardia 25 luglio 2022

Parti stipulanti
Associazione Regionale Consorzi Forestali […], Ersaf Lombardia […], Regione Lombardia […] e Fai-Cisl Lombardia […], Flai-Cgil Lombardia […], Uila-Uil Lombardia […]
Le parti, in data odierna, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto regionale di lavoro per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, avente scadenza 31 dicembre 2019 e a tutt'oggi ancora in vigore.
Decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.
Eventuali decorrenze diverse sono stabilite nei singoli articoli contrattuali.

Art. 1 - (Sfera di applicazione)
Il presente contratto integra il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-Forestale e idraulica-agraria del 9 dicembre 2021 e si applica ai rapporti indicati nell'art. 1 e relativa dichiarazione a verbale dello stesso CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria del 9 dicembre 2021 instaurati ed eseguiti in Lombardia.
Il presente Contratto Integrativo Regionale disciplina il rapporto di lavoro tra i dipendenti e le Comunità Montane, gli Enti Pubblici, i Consorzi Forestali, le Aziende Speciali e altri Enti che con finanziamento Pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperativa o enti di imprese di altra natura, che svolgono in prevalenza le attività dell'art. 1 del CCNL e dell'art. 2 del regolamento regionale n. 8/2010 (tipologia dei lavori) ed eventuali integrazioni.

Art. 2 - (Contrattazione aziendale)
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti concordano sulla eventuale possibilità di una negoziazione aziendale, anche per particolari e specifici progetti o interventi, finalizzata all'istituzione del premio di risultato secondo i criteri previsti dall’accordo del 23 luglio 1993 in materia di contrattazione.
Resta inteso che in caso di istituzione del premio di risultato, l’importo minimo erogato a tale titolo non potrà essere inferiore a quanto previsto come salario integrativo del contratto regionale vigente. Così come eventuali importi superiori a titolo di premio di risultato assorbono il salario integrativo del contratto regionale vigente.

Art. 3 - (Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale)
Nel quadro del sistema di informazioni previsto dall’art. 3 del CCNL 9 dicembre 2021, il Comitato paritetico regionale è così composto:
3 membri designati dalle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, in ragione di 1 membro per ciascuna Organizzazione;
- 1 rappresentante dell'associazione regionale dei Consorzi forestali;
- 1 rappresentante dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF);
- 1 rappresentante della Regione Lombardia.
Il Comitato si avvale anche della presenza di un membro designato dalla regione Lombardia con funzione di coordinamento.
Il Comitato è operativo presso la sede di Regione Lombardia, si riunisce di norma una volta ogni due mesi, convocato da Regione Lombardia che presiede il Comitato, oppure ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta. Il Comitato, inoltre, si riunisce entro 20 giorni dalla richiesta di una delle parti per quanto previsto alle successive lett. b), c), d), e) ed almeno 2 volte all’anno per quanto previsto alla lett. a).
Le adunanze sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti. Su ogni questione di cui è investito, il Comitato decide sempre in via definitiva con il voto della maggioranza dei membri presenti.
Esso svolge le funzioni di:
a) acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del CCNL 9 dicembre 2021;
b) fornire l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
c) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
d) condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione;
e) analisi dei fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore. Questi devono avere definito specifici percorsi formativi finalizzati a creare le figure professionali di Operatore forestale e operatore forestale responsabile;
[…]
h) analisi dei flussi occupazionali e la dinamica delle assunzioni;
[…]
Al Comitato paritetico è demandata la segnalazione all’assessorato regionale degli inadempimenti contrattuali delle aziende che applicano il contratto regionale.
Il Comitato svolge anche funzioni di indirizzo con i seguenti compiti:
- del percorso formativo di "operatore forestale responsabile" e di eventuali altri corsi in relazione alle necessità specifiche;
- sviluppare in modo imprenditoriale ed aziendale il lavoro in cantiere con modalità di gestione innovative del personale impiegato, anche attraverso la messa a punto di organizzazione congiunta e finanziariamente compartecipata di corsi all'interno un sistema di misurazione di obiettivi e risultati;
- creare, a livello sperimentale, un sistema di rilevamento in tempo reale delle attività e delle presenze sui cantieri, da ampliarsi eventualmente a tutto il territorio regionale;
- garantire elevati standard di sicurezza sul cantiere, anche incrementando l'efficienza e la sicurezza del lavoro attraverso l’acquisizione di attrezzature moderne ed adeguati Dispositivi di Protezione Individuale fomiti dal datore di lavoro e l’impegno da parte dei lavoratori ad utilizzarli nella maniera più adeguata;
- fidelizzare il personale esistente attraverso la possibilità di acquisire e convalidare le proprie competenze;
[…]
- realizzazione di uno studio di fattibilità per la costituzione di un organismo bilaterale;
[…]
Questi elementi costituiranno obiettivi misurabili, ogni anno e alla fine della durata del presente contratto ne dovrà essere verificata la realizzazione anche nell’ottica di un ulteriore sviluppo nel corso degli anni successivi.
Istituire all’interno del comitato paritetico Regionale una commissione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per analisi e monitoraggio della situazione in essere.
[…]
Chiarimento a verbale
Sulla scorta della positiva sperimentazione dell'istituzione del Comitato paritetico, se ne chiede una sua piena valorizzazione e rafforzamento, sia in ordine all’attività dell'Osservatorio regionale del legno previsto dalla L.R. n. 80/1989, art. 16, comma 2, sia in ordine ad un sistema di informazione sull'attività forestale nella regione anche attraverso la disponibilità di un adeguato sistema informativo.
A tale scopo le parti si attivano affinché il Comitato paritetico sia componente dell’Osservatorio di cui sopra.

Art. 8 - (Apertura dei cantieri)
[…]
I lavoratori che vengono assunti per la prima volta a tempo determinato, sono sottoposti ad un periodo di prova che permetta di definire anche alla luce delle attività di formazione professionale svolta e attestata, le competenze raggiunte ai fini della sicurezza e in funzione dell’attribuzione dell’indennità di caposquadra.

Art. 12 - (Orario di lavoro)
L'orario di lavoro ordinario, stabilito in 39 ore settimanali dall’art. 9 del CCNL 9 dicembre 2021 è ripartito in cinque giornate lavorative nella misura di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.
Di norma la pausa pranzo sarà della durata di un'ora da individuarsi di comune accordo a livello aziendale fra le ore 12.00 e le ore 14.00, fatto salvo accordi sindacali diversi in materia di collocazione e/o durata.
La giornata del sabato non viene considerata festiva e quindi eventuali prestazioni lavorative svolte in tale giornata, oltre le ordinarie 39 ore settimanali, verranno compensate con le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL 9 dicembre 2021 per il lavoro straordinario non festivo.
D'intesa tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali potrà essere fissata anche una diversa distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, con possibilità di prevedere anche la settimana lunga, in considerazione di particolari esigenze tecniche ed operative dei datori di lavoro.
L'orario di lavoro avrà inizio e termine dal centro di raccolta. In ogni caso, se il tempo trascorso in viaggio supera i 90 minuti tra l’andata e il ritorno, tra il comune di residenza ed il centro di raccolta, a stima della direzione lavori e d’intesa con le RSA-RSU il tempo eccedente viene considerato effettivo orario di lavoro.
In sede aziendale possono essere concordati criteri di flessibilità in entrata e uscita.
Il tempo di viaggio di coloro che sono addetti alla guida ed alla manutenzione dei mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze nei cantieri, dal luogo di ritiro del mezzo, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro, fatto salvo accordi diversi di miglior favore fra le parti a livello aziendale. Le aziende si impegnano a stipulare adeguata copertura assicurativa relativa ai conducenti per danni nei confronti di terzi.

Art. 13 - (Fondo ore)
A far data dal 1° gennaio 2004 viene istituito un Fondo ore individuale per l’accantonamento, su base volontaria, delle ore straordinarie richieste dall'azienda, così come previsto dall’art. 50 del CCNL 9 dicembre 2021
Le ore accantonate nel Fondo individuale, per un massimo di 39 annue, potranno essere utilizzate come permessi individuali previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno tre giorni.
La richiesta si intenderà accolta fatte salve comprovate esigenze lavorative comunicate da parte dell'azienda al lavoratore almeno 24 ore prima l’inizio del permesso e in ogni momento per ragioni di calamità e di soccorso.
Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accordo fra le parti a livello aziendale e fermo restando quanto previsto dall’art. 59 del CCNL vigente, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie.
L'azienda attiverà il Fondo previa richiesta scritta del lavoratore che deve intervenire entro il 28 febbraio di ogni anno per il personale assunto a tempo indeterminato ed entro un mese dall'assunzione per il personale assunto a tempo determinato.
Le ore accantonate si intendono per l'intera retribuzione ordinaria fermo restando il riconoscimento nel mese di competenza della maggiorazione prevista per la prestazione straordinaria.
Alla fine di ogni armo e/o stagione le eventuali ore accantonate e non utilizzate dovranno essere retribuite.
Il Fondo ha carattere sperimentale e le parti si impegnano a monitorarne l'andamento in termini di accesso e funzionamento, riservandosi di concordare alla fine del primo biennio di durata del presente contratto, in caso di valutazione positiva, le eventuali modifiche e/o la conferma in via definitiva del Fondo istituito. Tale monitoraggio si avvarrà di incontri di verifica locali da convocarsi previa richiesta di una delle parti.

Art. 14 - (Formazione professionale)
Al fine di favorire una sempre più elevata qualificazione professionale nonché la riqualificazione dei lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti intendono realizzare, nel vigente quadro normativo regionale, organici programmi di formazione professionale i cui contenuti verranno determinati sentiti gli enti competenti in materie forestali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e promossi presso la regione Lombardia.
Nei programmi dei corsi di formazione dovranno essere incluse anche nozioni di pronto soccorso ed antinfortunistica, in applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
I corsi di formazione professionale, che si attiveranno, dovranno garantire una formazione continua di almeno 20 ore annue per tutti i lavoratori forestali e saranno effettuati in periodi dell’anno che rendano compatibile l'esercizio formativo con l'attività lavorativa.
AI fine di rendere esigibile e continuativa la formazione professionale, le parti si impegnano a cogliere tutte le opportunità offerte dalle vigenti disposizioni legislative, nonché a promuovere tutte le iniziative che si potranno esercitare attraverso il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Corsi aggiuntivi, riservati a lavoratori forestali in disoccupazione speciale, potranno essere attivati previo accordo da stipularsi a livello locale.

Art. 15 - (Prevenzione degli infortuni e malattie professionali - Ambiente di lavoro - Igiene - Sicurezza)
A chiarimento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 9 dicembre 2021, si conviene che:
1. il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in relazione alle particolari mansioni svolte, i "Dispositivi di protezione individuale" nonché le istruzioni operative ed i mezzi di protezione collettivi individuati nel piano attuativo delle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottato dal datore di lavoro stesso in attuazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. il datore di lavoro programmerà corsi di formazione per il primo soccorso;
3. tutti gli assunti presso gli enti forestali, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto in costanza di rapporto di lavoro, ad una giornata retribuita quale permesso per visita medica. Tale permesso è da intendevi frazionabile in due mezze giornate;
4. le indagini previste alla lett. a) del punto 5 dell’art. 22 del CCNL 9 dicembre 2021 verranno effettuate con le modalità ed i tempi prescritti dal predetto D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. per l'effettuazione delle visite mediche di cui al 1° comma dell’art. 22 del CCNL 9 dicembre 2021 i datori di lavoro si avvarranno del medico competente che opererà in conformità al piano attuativo citato al precedente punto 1 e si assumeranno i relativi oneri. La dotazione minima degli indumenti di lavoro da fornire ai lavoratori è correlata alle mansioni da svolgere. Detti indumenti dovranno essere concordati dalle parti a livello di ogni singolo ente e dovranno essere consegnati ad ogni lavoratore, all'inizio del rapporto di lavoro e dovranno essere tenuti in stato di efficienza a cura degli interessati. Al termine dei cantieri verranno riconsegnati alla direzione gli scarponi e le tute anti-taglio se richiesto.
6. il datore di lavoro doterà il capo squadra o il lavoratore, che anche in situazioni momentanee, sia riferimento per altri lavoratori, dei seguenti strumenti che permettano eventuali chiamate di emergenza, in caso di pericolo o di espletamento delle proprie funzioni: scheda telefonica e telefono cellulare. Qualora ai suddetti lavoratori non venisse fornita scheda telefonica e cellulare, a titolo di compensazione per l’utilizzo del telefono personale, verrà corrisposta un’indennità giornaliera di euro 2.
7. all’inizio di ogni cantiere, l’azienda dovrà comunicare all'RLS il nominativo del caposquadra o del lavoratore che sia momentaneamente di riferimento e l'ubicazione del cantiere stesso.
8. la figura del preposto deve coincidere, nel limite del possibile, con quella del capo- squadra. Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezione RLS si demanda all'accordo regionale del 3 ottobre 2001 (Allegato B).

Art. 16 - (Spegnimento incendi)
Fermo restando la disciplina dettata in materia dalle leggi regionali 20 ottobre 1972, n. 33 e 20 giugno 1975, n. 2, agli operai che partecipano alle operazioni di spegnimento degli incendi compete, limitatamente alle ore in cui sono stati adibiti a tale attività, la fornitura dei necessari mezzi di protezione nonché la corresponsione, in aggiunta alla retribuzione, dell'indennità prevista dall'art. 57 del CCNL 9 dicembre 2021.

Art. 17 - (Indennità per i capi e indennità di mansione)
[…]
A seguito di incarichi attribuiti a singoli operai che comportino specifiche responsabilità ovvero il coordinamento di altri operai non riconducibili alla funzione di capo-squadra o coordinatore (compresi ai preposti) verrà riconosciuta un’indennità di mansione del 17% del salario minimo conglobato e del valore dell'integrativo regionale.
[…]

Art. 18 - (Lavori pesanti e nocivi)
Sono considerati lavori pesanti:
- per il personale comandato dal datore di lavoro all'utilizzo esclusivo della motosega;
- lavori in frana;
- lavoro con martello demolitore;
- trasporto manuale di materiale pesante per personale addetto a tale lavoro per più di un'ora;
- la spicconatura continua di zone rocciose;
- il taglio del bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- lavoro con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- potatura o abbattimento di piante sotto o nelle vicinanze di elettrodotti.
Si rimanda a livello di ogni singolo ente, previo accordo con le Organizzazioni sindacali territoriali, l'individuazione di cantieri con notevole pendenza per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di prodotti fitosanitari (classificati dalle leggi vigenti in molto tossici, tossici, nocivi ed altri preparati), nonché la disinfestazione manuale, con raccolta pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante.
Gli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero ai lavori di cui ai precedenti commi hanno diritto, a norma dell'art. 9, 5° comma, del CCNL 7 dicembre 2010, ad una riduzione dello stesso pari a due ore, fermo rimanendo l’importo della retribuzione giornaliera.
Nel caso di trasporto manuale di materiale pesante per più di un'ora ma per una durata inferiore all'intero orario giornaliero ordinario di lavoro, la riduzione di orario verrà proporzionata in relazione alla effettiva durata del trasporto manuale di materiale pesante.
L’utilizzo di mezzi meccanici - decespugliatoli, motoseghe, escavatori e trattori - in zone particolarmente disagevoli, ovvero in cantieri con pendenze, dirupi, cave e mulattiere, previo accordo con le OOSS firmatarie del presente contratto saranno considerati lavori pesanti e nocivi.

Art. 19 - (Lavori in acqua)
Sono considerati lavori in acqua, quelli effettuati con i piedi immersi in acqua o neve superiori a 12 centimetri e in melma superiore a 5 centimetri.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per una durata massima di 5 ore al giorno, cui deve seguire un'ora di riposo retribuita, fermo rimanendo che per le ore residue gli stessi operai saranno addetti ad altre attività e ferma restando altresì la retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 20 - (Lavori disagiati)
Agli operai addetti ai lavori in territori situati a partire da 1.500 m, la maggiorazione sarà elevata al 15%, fermo restando il 10% per altitudini inferiori.
A tutti i lavoratori in piattaforma o che svolgono lavorazioni ad alta esposizione per cui è necessario l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale di terzo livello, sarà corrisposta un’ulteriore maggiorazione oraria del 10% in aggiunta a quelle già esistenti.
Entrambe le percentuali sono da calcolarsi sul valore del minimo retributivo nazionale conglobato e sul valore del salario integrativo regionale.
Nei casi di pernottamento in baita o in rifugio, previo accordo a livello aziendale, saranno riconosciute le maggiorazioni in ordine ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.
Nella contrattazione aziendale verranno stabilite le indennità di disagio relative alle trasferte per gli operai che per esigenze di cantiere siano costretti al pernottamento.

Art. 21 - (Indennità chilometrica ed ubicazione dei centri di raccolta)
[…]
Le parti sono impegnate ad effettuare una verifica approfondita congiunta della legislazione vigente in materia di trasporto con mezzi privati di strumenti di lavoro e di materiali infiammabili e a dame ampia informativa ai lavoratori.
[…]

Art. 22 - (Rifugio ad uso mensa e ricovero)
In applicazione dell'art. 58 del CCNL 9 dicembre 2021, i datori di lavoro dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero, presso ciascun cantiere di lavoro. Detti rifugi possono essere costituiti anche da strutture mobili o tende da campo.

Art. 23 - (Diritti sindacali)
I lavoratori, presenti alle assemblee sindacali sono da considerarsi in servizio, sia che esse siano tenute nell’ambito delle unità produttive ove operano che in locali pubblici o privati della zona, previa comunicazione scritta da parte delle rappresentanze sindacali territoriali o dalle RSA/RSU. I lavoratori dovranno firmare la presenza sia in entrata che in uscita dall'assemblea.
Durante i permessi retribuiti, dalle rappresentanze sindacali, compete la normale retribuzione tabellare (come se lavorasse) maggiorata dalle indennità spettanti riferite al cantiere di lavoro.
Le parti concordano nel recepire la normativa nazionale in termini di RSA/RSU, anche per l'utilizzo delle ore di permessi sindacali riservate ai rappresentanti.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto possono nominare, nei limiti previsti dalla legge, i propri Rappresentanti sindacali aziendali anche tra gli operai a tempo determinato limitatamente alla durata del rapporto di lavoro costituito con gli stessi.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4, lett. C) del CCNL 9 dicembre 2021, si concorda quanto segue: il limite previsto dalla lett. a) dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, già elevato di tre ore mensili dal predetto art. 4, è ulteriormente elevato di altre due ore mensili;
i permessi spettanti ai Rappresentanti sindacali aziendali con rapporto di lavoro a tempo determinato sono proporzionati in relazione alla durata del rapporto.
Il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione una sede idonea alla effettuazione delle assemblee sindacali.

Art. 25 - (Reperibilità)
In caso di lavori invernali per pulizia e messa in sicurezza di strade e piazzali dalla neve, di incendi o di calamità naturali previste dall’art. 56 del CCNL 9 dicembre 2021 i datori di lavoro potranno chiedere ai lavoratori di essere reperibili.
Le modalità di organizzazione delle squadre e della reperibilità dovranno essere definite in programmi concordati con le Organizzazioni sindacali in sede locale.
In ogni caso tali programmi dovranno indicare:
il/i periodo/i di maggior rischio al fine di limitare temporalmente l’attivazione dell’istituto della reperibilità; i recapiti telefonici cui i lavoratori in reperibilità sono tenuti ad essere sempre rintracciabili, nell’ambito del comune di residenza o comune vicino;
l'elenco dei centri di raccolta che i lavoratori dovranno raggiungere in caso di chiamata con l'indicazione dei tempi massimi intercorrenti fra la chiamata e la presentazione in servizio.
I lavoratori in reperibilità hanno diritto all'indennità prevista dall’art. 56 del CCNL 9 dicembre 2021 per 24 ore durante i giorni festivi e per la differenza fra queste ed il normale orario di lavoro nei giorni feriali o comunque lavorati; hanno diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale utilizzo del mezzo di trasporto proprio, in caso di chiamata, nella misura stabilita dall'art. 57 del CCNL 9 dicembre 2021.
Nei casi di chiamata l'indennità di reperibilità spetta sino al momento di presentazione del lavoratore al centro di raccolta; da tale momento di entrata in servizio al lavoratore spetta la retribuzione maggiorata cosi come definita dall’art. 57 del CCNL 9 dicembre 2021.

Art. 28 - (Indennità attrezzi)
Il datore di lavoro deve fornire in ogni modo gli attrezzi manuali di uso comune. Il lavoratore ne deve fare un uso diligente e restituirlo alla chiusura dei cantieri.