REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
Dott. ZECCA Gaetanino
Dott. FOTI Giacomo
Dott. D'ISA Claudio
Dott. BIANCHI Luisa

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) P.N. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 2558/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 02/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza in data 9 giugno 2004 il Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, in composizione monocratica, dichiarava P.N , nella di lui qualità di legale rappresentante della ditta B.g. s.r.l., colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2, contestato nel capo a) della originaria imputazione (nella imputazione modificata alla udienza del 12.5.2004) ed inoltre del reato di lesioni colpose, sub b) e lo condannava, rispettivamente, alla pena di un mese di arresto, nonché a quella di mesi tre di reclusione.

Il *** G.R. e S.F., dovendosi montare le persiane di un immobile, si trovavano, in comune di ***, a bordo del cestello di una piattaforma aerea tipo P. 25, recando con loro una persiana e qualche attrezzo di lavoro, quando, a causa della rottura improvvisa dell'attacco tra il tubolare del secondo sfilo e il braccio fisso snodo (cioè della rottura del braccio in corrispondenza del giunto di congiunzione dei due bracci estensibili) la piattaforma rovinava a terra, da una altezza di parecchi metri, ed il primo riportava lesioni guaribili in sei mesi ed il secondo in sette.

Il mezzo coinvolto nel sinistro era una piattaforma aerea tipo P 25 costruita dalla ditta B.g. s.r.l. montata su un veicolo speciale Iveco Fiat 109.

Disposta indagine peritale, il primo giudice rilevava che l'elevatore costruito dalla azienda del prevenuto era stato usato in materia corretta ed aveva ceduto per un difetto di progettazione, consistente nella insufficiente resistenza di alcune saldature.

Proposto appello dall'imputato, veniva disposta una nuova indagine peritale e; all'esito, il giudice confermava la condanna dell'imputato per il reato di lesioni colpose dichiarando la intervenuta estinzione per prescrizione dell'addebito contravvenzionale.

Riteneva il giudice che delle due ipotesi formulate dal perito, dovesse ritenersi provata quella secondo cui la causa dell'incidente era da rinvenire nella mancata eliminazione presso la ditta dell'imputato dei danni derivati dall'incidente avvenuto un mese prima.

L'altra ipotesi, quella che l'incidente fosse stato causato dai carichi ripetuti cui era stata sottoposta la gru, era stata già dal perito considerata poco probabile, pure se non totalmente escludibile, atteso che la macchina era di recente costruzione ed era rimasta integra atteso che, aggiungeva il giudice, all'esito della diligente istruttoria effettuata non erano risultati elementi che potessero rivelare che la macchina era stata logorata per essere stata usata in situazioni di sovraccarico. La Corte determinava la pena per il reato di lesioni colpose in un mese di reclusione convertito, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, in euro 1040,00 di multa, confermando nel resto.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con un primo motivo lamenta la violazione dell'articolo 40 c.p. e il difetto di motivazione in quanto la Corte di Firenze non avrebbe sufficientemente motivato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto che causa dell'incidente fosse la "embolia tecnica" della macchina cioè l'eccessiva fatica a cui questa era stata sottoposta; non si sono inoltre indicate le ragioni per le quali si è data preferenza alla tesi del difetto di riparazione.

Con un secondo motivo ci si duole che, nonostante l'espressa richiesta di eliminare la sospensione condizionale della pena, ove la pena fosse stata convertita in pena pecuniaria, la Corte abbia invece confermato la sentenza di primo grado.

L'esame dei motivi di ricorso, non manifestamente infondati specie per quanto attiene al secondo motivo, è precluso dalla decorrenza del termine di prescrizione del contestato reato che impone la dichiarazione di estinzione del reato, non riscontrandosi la sussistenza di alcun presupposto per una declaratoria più favorevole all'imputato ex articolo 129 c.p.p., comma 2.

Ed invero i fatti per cui si procede sono stati commessi il *** e dunque il termine di prescrizione, ex articolo 157 vecchio testo c.p., comma 1, n. 4 e articoli 159 e 160 vecchio testo c.p., è decorso il 6.5.2007, non riscontrandosi sospensione alcuna computabile ai fini di che trattasi.

P.Q.M.


LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.