Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.
G.U. 15 febbraio 2024, n. 38

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 45, 46, e 47;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina sulle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di trasferimento delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 11 ottobre 2021 con il quale è stata istituita l'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto-legge 24 maggio 2023, n. 48, recante «Disposizioni urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Visto il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) «... a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...» di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè la soppressione di ANPAL «... a decorrere dalla medesima data ...»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»;
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali il 5 settembre 2023 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 ottobre 2023 e depositato in data 8 novembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
 

Adotta

il seguente regolamento:
 

Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 1
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto, nell'ambito del quale opera il Consigliere diplomatico;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio legislativo;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.
3. La durata massima degli incarichi di cui al comma 2, nonchè quella del Consigliere diplomatico e del portavoce, ove nominato, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 4 e 10, è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità, in ogni momento, di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario, e, comunque, in caso di incarichi su proposta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, non può essere superiore alla permanenza in carica del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato proponenti. Gli incarichi dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, inclusi gli incarichi dei Vice Capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo e quelli di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione, restano fermi fino alla scadenza del mandato del Ministro, fatte salve le cause di cessazione o revoca anticipata previste dai rispettivi decreti di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di cui al comma 2, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico, dal Portavoce, ove nominato, e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 12, comma 1, e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
 

Art. 2
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
2. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi del richiamato comma 10 ed è attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
3. L'Ufficio di Gabinetto può essere articolato in distinte aree organizzative, con provvedimento del dirigente di livello generale preposto al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto.
4. L'Ufficio di Gabinetto, in particolare, cura:
a) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, previa sottoposizione degli stessi al Capo di Gabinetto;
b) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio legislativo, ove necessario. Le risposte relative al sindacato ispettivo sono elaborate previa acquisizione degli elementi informativi da parte dei competenti Uffici ministeriali e sono inoltrate al Capo di Gabinetto che le sottopone all'attenzione del Ministro;
c) la gestione delle proprie risorse umane;
d) la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione;
e) la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
f) l'istruttoria volta all'adozione, da parte del Capo di Gabinetto, dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa acquisizione delle valutazioni della Direzione generale competente per materia.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto, con il supporto del Consigliere diplomatico, cura il coordinamento dell'attività internazionale, assicurando il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonchè il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 

Art. 3
Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
2. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, riferendone al medesimo Ministro, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Capi Dipartimento. In particolare, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Capi Dipartimento e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Il Capo di Gabinetto, inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c) ed e), assicura la pianificazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorità politiche anche di rilievo europeo, nonchè il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti.
4. Il Capo di Gabinetto può nominare fino a due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, che possono essere scelti anche tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.
5. Il Vice Capo di Gabinetto che abbia funzioni vicarie è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto; il Vice Capo di Gabinetto senza funzioni vicarie è nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto. Entrambi gli incarichi sono conferiti per la durata massima del mandato del Ministro e possono essere revocati in qualsiasi momento.
 

Art. 4
Consigliere diplomatico del Ministro

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo.
2. Il Consigliere diplomatico è nominato con decreto del Ministro, previa intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
3. Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalità dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e in raccordo con i competenti Uffici del Ministero, promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.
 

Art. 5
Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.
3. Il Capo della Segreteria svolge anche altri compiti specifici assegnatigli dal Ministro.
 

Art. 6
Segreteria particolare del Ministro

1. Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Segretario particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchè i rapporti personali del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
 

Art. 7
Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico, quali convegni, conferenze e tavole rotonde.
2. L'attività di supporto di cui al precedente comma 1 è svolta in raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, con i dipartimenti e le direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro.
3. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
 

Art. 8
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti del Ministero e degli uffici dirigenziali generali, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa.
2. L'Ufficio legislativo, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento;
c) fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sull'interpretazione delle norme di competenza del Ministero;
d) segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero;
e) svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico;
f) ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e dei dipartimenti, nonchè, limitatamente alle questioni interpretative che presentano profili di interesse generale, delle direzioni generali;
g) svolge funzione di assistenza di natura tecnico-giuridica e cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la Conferenza unificata, nonchè con le autorità amministrative indipendenti, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato;
h) sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale;
i) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, gli adempimenti in materia di aiuti di stato.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
4. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e di cui almeno uno scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.
5. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; il Vice Capo senza funzioni vicarie è nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico è conferito per la durata massima del mandato governativo e può essere revocato in qualsiasi momento.
 

Art. 9
Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il personale addetto alle funzioni proprie dell'Ufficio stampa e il Capo dell'Ufficio medesimo devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce.
 

Art. 10
Portavoce

1. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.
 

Art. 11
Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato e sono nominati, con decreto del Ministro, su richiesta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato degli stessi.
3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica l'articolo 13, comma 7.
4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.
 

Art. 12
Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, è stabilito complessivamente in novanta unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è assegnato agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Ministro. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, resta fermo il contingente già assegnato agli uffici di diretta collaborazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro il contingente complessivo di novanta unità, di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite del venti per cento del predetto contingente e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio, esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione esperti e consulenti a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nelle materie di competenza del Ministero, nominati con decreto del Ministro, il cui incarico non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha nominati, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro, per il venir meno del rapporto fiduciario.
5. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale in numero non superiore a uno di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto e a cinque di livello non generale, di cui in numero massimo di tre presso l'Ufficio di Gabinetto, tra i quali il dirigente del Centro di costo Gabinetto, e due presso l'Ufficio legislativo. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono attribuiti con decreto del dirigente dell'Ufficio di Gabinetto di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2 del presente decreto, e possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale ultimo caso, essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.
6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, assegnando unità di personale delle aree assistenti e operatori del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7.
 

Art. 13
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
c) per il Capo della Segreteria, il Segretario particolare del Ministro, il Consigliere diplomatico, nonchè per i Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa è da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del presente decreto;
e) per il Portavoce una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio, e comunque non superiore al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Al Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo è corrisposto il seguente trattamento economico:
a) in caso di pubblico dipendente, oltre al trattamento economico fondamentale percepito presso l'amministrazione di provenienza, una indennità pari al 25% del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
b) in caso di soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, trattamento pari a quello riconosciuto agli esperti di cui al decreto del Ministro 12 novembre 2019 n. 161;
c) in caso di dirigente di livello dirigenziale non generale del Ministero, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, spetta esclusivamente l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di cui al comma 5.
3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del medesimo comma 1.
4. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale è corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
6. Nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compenso connesso ai rapporti di collaborazione è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre 2019, n. 161. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tre fasce retributive la cui assegnazione per ciascun Ufficio di diretta collaborazione è determinata dal Ministro con proprio provvedimento. L'assegnazione della predetta indennità al personale beneficiario è determinata, sulla base della distribuzione delle fasce retributive, con provvedimento del Capo di Gabinetto o, in caso di nomina del direttore generale dell'Ufficio di Gabinetto, con provvedimento del medesimo, sentiti il Capo di Gabinetto e i responsabili degli altri Uffici di cui all'articolo 1, comma 2.
 

Art. 14
Modalità di gestione

1. La gestione delle risorse umane e degli stanziamenti di bilancio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonchè ogni adempimento datoriale delegabile, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dirigente di livello generale di cui all'articolo 2, comma 2, preposto al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», o, in mancanza, al Capo di Gabinetto, che possono delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dei competenti Uffici del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi con riferimento, in particolare, ai trattamenti economici individuali e alle indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e alle spese da imputare ai capitoli di bilancio a gestione unificata.
 

Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 15
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonchè quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'OIV è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi incluso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta.
4. La nomina dell'OIV è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
5. Al Presidente dell'OIV è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
6. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
 

Art. 16
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, e individuato tra il personale di cui al successivo comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale non superiore a sei unità, incluso il responsabile, che rientra nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di cui alla tabella A.
4. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7, in quanto l'OIV non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
5. Agli oneri derivanti alla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e della Struttura tecnica si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.
 

Capo III
Organizzazione degli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 17
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo, è articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati undici uffici di livello dirigenziale generale, come di seguito articolati:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, in tre uffici di livello dirigenziale generale;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cinque uffici di livello dirigenziale generale;
c) il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi in tre uffici di livello dirigenziale generale.
3. Presso il Ministero, inoltre, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è previsto un posto di funzione dirigenziale di livello generale il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pari a sessantacinque posti funzione, di cui cinque incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del presente decreto e, complessivamente, undici presso gli Uffici di staff dei Dipartimenti e quarantanove presso le Direzioni generali.
 

Art. 18
Capi dei Dipartimenti

1. I Capi dei Dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3. Il Capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.
 

Art. 19
Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali

1. I Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti si riuniscono, anche in modalità telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è convocata e presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di Gabinetto. La convocazione, da effettuarsi periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale, può avvenire anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti. In ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della Conferenza, i relativi esiti possono essere trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, è assicurato dal Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
 

Art. 20
Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

1. Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero nelle seguenti aree:
a) coordinamento delle attività connesse alla gestione dei Fondi, nazionali ed europei attinenti alle politiche sociali;
b) coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente;
c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali;
d) tutela dei minori;
e) promozione e regolazione del Terzo settore;
f) coordinamento delle misure finanziarie a sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore;
g) diffusione dell'informazione in materia di Terzo settore e promozione della cultura del volontariato, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
h) promozione, sviluppo e coordinamento delle politiche per l'inserimento nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale degli stranieri immigrati;
i) promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
l) programmazione e gestione delle risorse per le politiche migratorie;
m) promozione e sviluppo di attività di tutela e inclusione dei minori stranieri, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati e i minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza, in raccordo con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati;
n) coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza;
o) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale;
p) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria e valutazione e attuazione di altre opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati negli ambiti di competenza del Dipartimento;
q) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore delle politiche sociali e di inclusione finanziati dall'Unione europea;
r) svolgimento delle attività di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
s) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero, cura i rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale per la promozione delle politiche di inclusione sociale e delle altre materie di competenza del Dipartimento;
t) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
u) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
v) supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, ai comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza;
z) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza e degli altri atti strategici nazionali;
aa) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
bb) collaborazione con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
cc) rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
dd) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
ee) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
3. Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e quattordici uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi tre posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola il Dipartimento per le politiche sociali, migratorie e del terzo settore sono i seguenti:
a) Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;
b) Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti;
c) Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
 

Art. 21
Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà

1. La Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi;
b) svolge l'attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidità;
c) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
d) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
e) è responsabile dell'attuazione dell'assegno di inclusione e, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, delle misure di inclusione sociale previste dalla normativa vigente;
f) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione;
g) è responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
h) gestisce i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità;
i) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
l) promuove e monitora le politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza, nonchè per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
m) per quanto di competenza, promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità;
n) è responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;
o) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, l'attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
p) cura, in collaborazione con la Direzione per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e gli incentivi all'occupazione, l'attuazione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa;
q) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
r) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
s) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
t) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
u) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
v) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
z) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 22
Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti

1. La Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) effettua, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, e programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, in raccordo con le competenti amministrazioni dello Stato;
b) promuove, sviluppa e cura le politiche attive, l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, sentita la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, in raccordo con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati;
c) monitora il mercato del lavoro dei migranti in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e, in collaborazione con la medesima Direzione generale, cura l'interconnessione dei sistemi informativi in materia di politiche migratorie;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo, per quanto di competenza;
e) programma e gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie attribuite al Ministero;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
g) in raccordo con le competenti amministrazioni, promuove e sviluppa iniziative relative alla tutela dei minori stranieri e dei minori stranieri accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, incluso il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati e delle relative modalità di soggiorno nel territorio nazionale, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM);
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
i) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
m) cura la cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
n) stipula accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, in collaborazione con la Direzione generale delle politiche attive, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;
o) provvede alla valutazione, all'approvazione e al monitoraggio dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
p) coordina, con funzioni di segreteria, le attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attività dei relativi Gruppi di lavoro, inclusa la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
s) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
t) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 23
Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

1. La Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;
b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) cura, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore;
d) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
e) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5, e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
f) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
g) coordina le attività del Consiglio nazionale del terzo settore;
h) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa;
i) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
l) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
m) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
n) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
o) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
q) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
r) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 24
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero, ferme restando le competenze del Ministero della salute, nelle seguenti aree:
a) indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche del lavoro e della formazione, con particolare riguardo alle attività collegate al piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli altri soggetti svantaggiati, fermo restando le competenze delle regioni e province autonome;
b) promozione, coordinamento e gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonchè di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo;
c) indirizzo, promozione e programmazione delle politiche per l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani;
d) gestione di programmi sperimentali di politiche attive del lavoro, anche cofinanziati con Fondi europei;
e) definizione degli standard di servizio in materia di servizi per il lavoro;
f) vigilanza degli enti di formazione professionale, degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati, dell'INL, dell'INAPP, di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
g) promozione, coordinamento e sperimentazione, in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
h) accreditamento, in accordo con le regioni e le provincie autonome, dei servizi per il lavoro;
i) incentivi all'occupazione, gestione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e degli altri interventi e fondi previsti dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione;
l) ammortizzatori sociali e altre misure di sostegno al reddito;
m) applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
n) attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
o) tutela delle condizioni di lavoro e attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro;
p) rappresentanza e rappresentatività sindacale;
q) contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro;
r) archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
s) conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro;
t) pari opportunità di genere nel mondo del lavoro;
u) progettazione, sviluppo e gestione coordinata dei sistemi informativi del lavoro, in raccordo con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
v) programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali;
z) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale per la promozione delle politiche del lavoro e delle altre materie di competenza del Dipartimento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero;
aa) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
bb) sistema previdenziale pensionistico;
cc) nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e designazione dei componenti ministeriali degli organi collegiali degli enti privati;
dd) esame dei documenti di bilancio e dei bilanci tecnici degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati;
ee) vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati;
ff) ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione dei finanziamenti degli istituti di patronato;
gg) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
hh) supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, ai comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza;
ii) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza e degli altri atti strategici nazionali;
jj) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
kk) collaborazione con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
ll) rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
mm) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
3. Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale generale e venticinque uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi tre posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono i seguenti:
a) Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
b) Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;
c) Direzione generale degli ammortizzatori sociali;
d) Direzione generale per le politiche previdenziali;
e) Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.
 

Art. 25
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
c) svolge, d'intesa con i Ministeri competenti, le attività inerenti alle crisi aziendali;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera nazionale di parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità;
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;
h) effettua, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);
i) detiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
l) effettua, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;
p) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;
q) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
r) cura la gestione del diritto di interpello di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
s) coadiuva il Capo dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarità dei rapporti di lavoro;
t) rende il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione degli organismi paritetici nel repertorio degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
u) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
v) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
z) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
aa) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
bb) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 26
Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, che si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro in materia di politiche attive per il lavoro;
b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
c) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato;
d) attua gli interventi in materia di copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formativa ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
e) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
f) coordina la gestione delle misure di politica attiva, del collocamento mirato e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
g) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
i) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito;
l) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
m) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
n) garantisce la ripartizione delle risorse del bilancio dello Stato alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
o) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro;
p) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione di tutti i sistemi informativi in materia di lavoro, sviluppati in attuazione di normative nazionali, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
q) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione del portale dei servizi per il lavoro;
r) fornisce indirizzi generali per l'organizzazione dei servizi per il lavoro a livello regionale e delle provincie autonome;
s) definisce gli standard dei servizi per l'impiego pubblici e privati, ivi comprese la definizione della metodologia di profilazione degli utenti;
t) fornisce indirizzi per l'accreditamento dei servizi per il lavoro e gestisce l'albo informatico delle agenzie per il lavoro;
u) si occupa delle politiche europee di mobilità dei lavoratori, ivi compresa la rete Eures;
v) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, alla tenuta del sistema informativo della formazione professionale e alla tenuta dell'albo nazionale degli enti accreditati alla formazione professionale;
z) coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
aa) cura l'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale;
bb) gestisce il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;
cc) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
dd) coadiuva il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'INAPP e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
ee) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
ff) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
gg) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
hh) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
ii) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 27
Direzione generale degli ammortizzatori sociali

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali, che si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;
d) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
e) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonchè la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
f) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
g) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
h) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;
i) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
l) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
m) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
n) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
o) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
p) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
q) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 28
Direzione generale per le politiche previdenziali

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali, che si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti previdenziali, pubblici e privati;
b) vigila, sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, sugli enti previdenziali pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INPS;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi dell'INPS degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente alle diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS;
l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonchè, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale;
2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità, nonchè l'approvazione delle relative delibere;
5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
6) il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
n) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
o) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;
p) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, il Capo dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
s) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
t) gestisce il contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
 

Art. 29
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni, ferme restando le competenze attribuite in materia al Ministero della salute anche in riferimento all'attività e alle risorse finanziarie di INAIL:
a) vigila, indirizza e coordina, anche sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, l'attività dell'INAIL;
b) cura le procedure di nomina degli organi dell'INAIL, nonchè dei comitati e della Commissione scientifica per l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali operanti presso l'INAIL;
c) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INAIL;
d) gestisce il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, nonchè per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese;
e) cura l'attività istruttoria, l'esame e il monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi INAIL;
f) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
i) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti;
l) cura le attività connesse alle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati;
m) cura la tenuta del repertorio degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) coadiuva il Capo Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali, il Capo dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
s) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
t) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 

Art. 30
Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi

1. Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree:
a) programmazione strategica del Ministero;
b) politica finanziaria ed economica, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
c) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione;
d) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti;
e) programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri Dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata;
f) predisposizione e cura degli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
g) gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale;
h) amministrazione generale, spese strumentali, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008;
i) gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica;
l) cura dei rapporti amministrativi con le società di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la società di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
m) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;
n) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;
o) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore lavoro e politiche sociali;
p) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi di lavoro, di servizi per l'impiego e politiche sociali a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza dei lavoratori e a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche sociali, migratorie e del terzo settore;
q) coordinamento statistico, rapporti con il Servizio statistico nazionale, gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche;
r) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;
s) coordinamento, in collaborazione con l'Ufficio stampa, delle attività in materia di comunicazione istituzionale, comprese la redazione del Piano annuale, e in relazione alla quale svolge nei confronti dell'utenza le iniziative di promozione della conoscenza dell'attività del Ministero, attraverso i siti web istituzionali e le piattaforme social e anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno 2000, n. 150; promozione di eventi e manifestazioni;
t) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione;
u) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano Integrato di Attività e Innovazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione e della performance;
v) sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più Direzioni generali del Ministero;
z) attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero;
aa) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
bb) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
cc) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento e degli altri atti strategici nazionali;
dd) supporto alle attività del Ministro in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione delle attività del Ministero;
ee) coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza;
ff) attività dell'Autorità di Audit;
gg) attività di audit interno orientata al miglioramento della gestione;
hh) cura dei rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
ii) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
ll) gestione del contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
mm) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano cinque uffici di staff di livello dirigenziale non generale, di cui uno per l'Autorità di Audit, uno per il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e uno per la comunicazione istituzionale.
3. Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e ventuno uffici di livello dirigenziale non generale, compresi cinque posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le politiche del personale e dei servizi generali;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica;
c) Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca.
5. Nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi opera l'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2021.
 

Art. 31
Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali

1. La Direzione generale delle politiche del personale e dei servizi generali, che si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale e a tutte le strutture organizzative del Ministero:
a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati; l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano;
b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;
c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;
d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale, nonchè organizzazione delle competenze;
e) cessazioni dal servizio;
f) mobilità, comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale;
g) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
h) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali;
i) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo;
l) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree;
m) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima;
n) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;
o) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;
p) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;
q) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Università e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;
r) gestione delle attività di segreteria tecnica e organizzativa della Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali;
s) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;
t) cura del contenzioso relativo alla gestione del personale del Ministero e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile;
u) organizzazione, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD);
v) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione;
z) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
2. Presso la Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, opera la Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S.
 

Art. 32
Direzione per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica

1. La Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) formazione dei documenti di programmazione e di bilancio, in attuazione delle linee di indirizzo definite dal Ministro;
b) attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione e assestamento;
c) coordinamento del sistema di contabilità economico-analitica per centri di costo in aderenza alle norme di contabilità pubblica e del regolamento di autonomia finanziaria, definizione delle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi;
d) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con tutte le strutture del Ministero;
e) servizio di economato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi non informatici e gestione dell'Ufficio del Consegnatario dei beni non informatici;
f) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali di tutti i Dipartimenti;
g) svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante;
h) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;
i) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento;
l) coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici;
m) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici;
n) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) rapporti con l'Agenzia del demanio;
p) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione generale;
q) gestione del contenzioso e degli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
r) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
 

Art. 33
Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca

1. La Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali;
b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane;
c) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche;
d) definizione ed implementazione di metodi e soluzioni informatiche per la valorizzazione del patrimonio informativo del Ministero;
e) promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana;
f) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonchè all'accessibilità;
g) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione;
h) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero in materia di lavoro e politiche sociali;
i) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, in collaborazione con gli altri dipartimenti;
l) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, consegnatario dei beni informatici;
m) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
n) sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet;
o) individuazione dei fabbisogni tecnologici del Ministero in raccordo con gli altri Dipartimenti;
p) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, delle soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di tutti i sistemi informatici in materia di lavoro, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
q) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, delle soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di tutti i sistemi informatici in materia di politiche sociali, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
r) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con gli altri dipartimenti e con gli enti esterni al Ministero;
s) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) attività di supporto e coordinamento per le attività statistiche e di ricerca di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni pubbliche;
u) adempimenti degli obblighi in materia statistica; promozione di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici; pubblicazioni statistiche in materia di mercato del lavoro e politiche sociali;
v) coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni generali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
z) attività di ricerca in materia di lavoro e politiche sociali, in raccordo con le direzioni generali competenti;
aa) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione generale;
bb) cura delle relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
cc) gestione del contenzioso e degli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
dd) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
2. Il titolare dell'incarico di Direzione generale di cui al presente articolo assume le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione digitale.
 

Capo IV
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 34
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
 

Art. 35
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di staff dei Capi Dipartimento, come previsto nell'articolo 17, comma 4, del presente decreto.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A, è compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.
4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero.
6. Oltre al contingente di cui al precedente comma 3, vanno considerate ulteriori nove unità, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, così ripartite: cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; quattro dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL.
7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 

Capo V
Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione

Art. 36
Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre posizioni di livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello non generale e centotredici unità di personale non dirigenziale.
2. Con le modalità di cui all'articolo 34 è individuato il personale trasferito ricompreso nelle posizioni dirigenziali e non dirigenziale di cui al comma 1, nonchè il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL.
3. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel Ministero e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'ANPAL, ove superiore, e quelle riconosciute presso il Ministero.
4. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza. Il Ministero può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività necessarie a garantire la continuità dei rapporti già in capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni di pagamento a valere sui capitoli di spesa, nonchè sui conti correnti aperti presso la tesoreria.
5. I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati dall'ANPAL per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trasferiti in proprietà al Ministero. I beni di cui al primo periodo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio di chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione dei beni oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilità erariale. Le risorse di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro. Dalla data di soppressione il Ministero subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso.
6. Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici già instaurati da ANPAL, al fine garantire la piena operatività, nonchè le corrette modalità di cessione o cessazione dei contratti in essere con il relativo subentro del Ministero, presso la struttura cui è affidata la gestione delle spese comuni e per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvede sulla base di elenco dettagliato che dove essere fornito da ANPAL, rispetto ai rapporti giuridici già instaurati.
7. Per le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, presso le contabilità speciali intestate all'ANPAL per la gestione dei fondi europei, si procede, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle attività di subentro e alla rettifica di intestazione al Ministero che individua i nuovi funzionari delegati.
 

Art. 37
Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie

1. È trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unità, unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalità di cui all'articolo 34, è individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie.
 

Art. 38
Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP e disposizioni transitorie

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonchè per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'INAPP fino ad un massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
2. In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuità amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, continuano ad essere svolte dal personale trasferito dall'ANPAL.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
4. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
 

Art. 39
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance».
 

Art. 40
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2963
 

Tabella A

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENTI

 

DIRIGENTI 1^ FASCIA

15 *

DIRIGENTI 2^ FASCIA

65 **

AREA FUNZIONARI

782

AREA ASSISTENTI

492

AREA OPERATORI

23

TOTALE COMPLESSIVO

 1377

* oltre a tale contingente vanno considerate ulteriori 9 unità ai sensi dell’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e dell’art. 21 comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012 n. 214, così ripartite: n. 5 dirigenti di 1^ fascia componenti del collegio dei sindaci dell’INPS;
n. 4 dirigenti di 1^ fascia componenti del collegio dei sindaci dell’INAIL.

** n. 6 dirigenti di seconda fascia, a decorrere dall’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.