Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 ottobre 1995
Validità: 01.10.95 - 31.12.1998
Parti: Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Fnae-Anse-Cna, Fiae-Casa, Claai e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Prima Parte
Politica per gli investimenti e l'occupazione.
Politica industriale.
Politiche del lavoro.
Seconda Parte
1. Snellimento e standardizzazione delle procedure.
2. Mantenimento rigoroso dei Programmi Triennali delle OO.PP. e adeguamento dei flussi finanziari.
3. Rilancio degli investimenti per l'adeguamento del paese agli standard comunitari.
4. Revisione dell'attuale sistema creditizio.
5. Creare un quadro di certezze che consenta la ripresa dell'edilizia privata.
6. Rilanciare la strategia del project financing.
Sistemi di concertazione e di informazione
A. Sistema di concertazione
• Livello nazionale.
• Livello regionale.
• Livello territoriale.
B. Sistema di informazione
Sistema contrattuale
1. Livello nazionale.

2. Livello regionale.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
1. Livello nazionale.
• Indennità di vacanza contrattuale.
2. Livello regionale.

Protocollo sul sistema delle casse edili
Rappresentante per la sicurezza
Trasferta
A) Norme generali
Periodo di prova
Addetti ai lavori discontinui
Chiarimento a verbale.
Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
Ferie
Lavoro a tempo parziale
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di difficoltà aziendali e di crisi del mercato
Previdenza complementare
Provvedimenti disciplinari
Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 24 - Gruppo C.
Accordi locali
Classificazione dei lavoratori
Occupazione femminile e tutela della maternità
Lavoratori extracomunitari
Sicurezza del lavoro
Dichiarazione congiunta.
Sfera di applicazione
Aumenti retributivi
Decorrenza e durata


Verbale di accordo

Addì, 27 ottobre 1995, in Roma tra l'Anaepa-Confartigianato, l'Assoedili-Fnae-Anse-Cna, Fiae-Casa, Claai e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 15 novembre 1991 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia e affini.

Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Fnae-Anse-Cna, Fiae-Casa, Claai e Sindacati nazionali dei lavoratori edili Feneal-Uil - Filca-Cisl - Fillea-Cgil, convengono, nel consolidare una linea di proposta per una politica di settore diretta a restituire all'artigianato delle costruzioni il ruolo che esso deve assolvere per lo sviluppo economico del Paese e per la ripresa dell'occupazione.
Nel Protocollo Governo - Confederazioni sindacali - Confederazioni imprenditoriali del 23.7.93 è riconosciuto il ruolo del settore delle costruzioni per il rilancio del mercato interno e per la necessità di recuperare il ritardo accumulato dal Paese nella dotazione di infrastrutture rispetto agli altri paesi europei.
In coerenza con il citato Protocollo, le Confederazioni artigiane Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Fnae-Anse-Cna, Fiae-Casa, Claai e Sindacati nazionali dei lavoratori edili ritengono che il dialogo e la concertazione tra le parti sociali del settore sulle politiche e sulla legislazione sul mercato dell'edilizia possa consentire l'individuazione di obiettivi comuni da rappresentare e verificare con continuità in sede governativa attraverso un tavolo trilaterale e in collegamento con le altre forze imprenditoriali del settore.
Al fine di rendere strutturali e permanenti le sedi del confronto, le Associazioni nazionali artigiane e i Sindacati nazionali edili si avvarranno di un sistema di concertazione disciplinato dal contratto nazionale, attraverso sessioni semestrali supportate dai rapporti dell'Osservatorio settoriale sul mercato delle costruzioni.
In questo quadro, si ritiene di articolare il presente Protocollo in due parti:
- la prima contiene l'individuazione di una serie di aree tematiche e di principi fondamentali che comportano impegni di medio-lungo termine del Governo e che rendono necessaria una progressiva attualizzazione e verifica;
- la seconda seleziona, all'interno dei su citati principi, alcune urgenti e fondamentali azioni al fine di consentire al settore di superare l'emergenza economico-produttiva ed occupazionale.

Prima Parte
Politiche del lavoro.

1. Nelle politiche del lavoro elementi fondamentali sono la modifica e nuova definizione della struttura del costo del lavoro, l'azione diretta a contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva, gli strumenti a sostegno della mobilità e flessibilità nell'impiego delle risorse umane, gli interventi finalizzati a percorsi di qualificazione e riqualificazione delle stesse risorse umane.
[...]
3. È necessario definire le azioni e gli strumenti necessari a combattere l'area dell'evasione contributiva in modo di porre le imprese in condizione di parità concorrenziale anche attraverso un sistema di agevolazioni e penalizzazioni in grado di far emergere il lavoro sommerso ed abusivo.
[...]

Seconda Parte
Sistemi di concertazione e di informazione

Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A. Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

Livello nazionale.
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità della occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

Livello regionale.
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane e indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili e affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.

Livello territoriale.
- nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato e alle piccole imprese;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.

B. Sistema di informazione
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriali artigiane su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i consorzi artigiani con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di lire, aggiudicatari di opere di significativa rilevanza a livello territoriale, al fine di una valutazione congiunta, alle rappresentanze sindacali territoriali, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e occupazionali dei Consorzi;
- struttura e andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Le parti si impegnano a intensificare la loro azione perché da parte degli enti competenti si impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale e aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle norme.

Sistema contrattuale
1. Livello nazionale.

Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire il contratto collettivo del settore.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- il sistema di classificazione;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene;
- le azioni positive per le pari opportunità;
- gli Enti paritetici;
- la costituzione di eventuali fondi di categoria;
- altre materie tipiche del CCNL.

2. Livello regionale.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali.
Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.

Protocollo sul sistema delle casse edili
Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini, le Organizzazioni nazionali di categoria dell'artigianato delle costruzioni (Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Fnae-Anse della Cna, Fiae-Casa, Claai) e le Organizzazioni nazionali di categoria dei lavoratori edili (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) confermano che il sistema delle Casse Edili Artigiane è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia contrattuale dei settori e delle imprese di cui alla sfera di applicazione - Disciplina Generale del presente CCNL.
Allo scopo di verificare la situazione in atto ed esaminare i problemi connessi all'attuazione del su richiamato art. 43 anche alla luce delle interrelazioni con altri sistemi di Casse Edili, le Parti concordano di istituire, entro 15 giorni dalla stipula dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL, una Commissione nazionale con lo scopo di affrontare e risolvere i suddetti problemi nel rigoroso rispetto dell'autonomia contrattuale e degli impegni sottoscritti con il presente CCNL.
Una prima verifica del lavoro della Commissione sarà effettuata entro il 31.12.95.
Le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 109 dell'11.2.94, sull'obbligo che i diversi organismi paratetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti, concordano di darne piena e immediata attuazione.
A tal fine le Parti confermano la necessità di giungere alla definizione di un Protocollo d'intesa tra i soggetti costituenti i diversi sistemi di Casse Edili per avviare la razionalizzazione delle procedure al fine di favorire l'effettivo reciproco riconoscimento tra i sistemi stessi.
In proposito, le Parti concordano che i principi e il dettato dell'art. 37 della legge n. 109 hanno valore interpretativo e non innovativo e in tal senso vanno applicati e contrattualmente attuati.
Nota a verbale.
Le Parti, in relazione a quanto previsto dal comma 2, concordano di definire quanto prima la periodicità dei lavori della Commissione al fine di risolvere, in tempi solleciti, i problemi inerenti alla completa attuazione dell'art. 43 del presente CCNL.

Rappresentante per la sicurezza
1. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3. L'esercizio delle attribuzioni, di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori della industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 626/94.
7. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al Punto 9.
8. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso le Casse Edili Artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente, di cui £. 8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10. A livello regionale le Parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL.
11. La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22 del D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.
14. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.
15. Alla formazione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 626/94 del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94.
Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
17. A tal fine, entro il 30.6.96, le Parti procederanno a una verifica circa l'attuazione di quanto convenuto con il presente articolo.

Addetti a lavori discontinui
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6.12.1923 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Accordi locali
L'art. 42 (Accordi locali) viene sostituito dal seguente:
Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
"Alle Organizzazioni regionali e territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula del CCRIL, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale di cui al Documento 3. Il CCRIL, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, comma 3, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna;
[...]
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24;
[...]
Ricorrendo i presupposti della trasferta, le Organizzazioni predette potranno prevedere, in presenza di territori montani e di zone economicamente deboli o disagiate, un'indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità di alta montagna, di concorso alle spese di trasporto e dell'indennità di mensa.
[...]
Alle Organizzazioni regionali è inoltre demandato di provvedere:
[...]
4) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
5) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39;
[...]
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Organizzazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
[...]

Classificazione dei lavoratori
Inserire alla fine dell'art. 78:
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente Contratto, le Organizzazioni nazionali contraenti costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Organizzazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri,

Occupazione femminile e tutela della maternità
[...]
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nonché per la tutela del lavoratore padre, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extra-comunitari.

Sicurezza del lavoro
All'art. 82, lett. A), alla parte "Sedi e strumenti di confronto", aggiungere il seguente comma:
"I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza".
All'art. 82, lett. A), nella parte "Sedi e strumenti di confronto", al secondo capoverso, sostituire la data del 31.12.91 con la data 31.12.95.

Sfera di applicazione
Nella Disciplina Generale del CCNL 15.11.91 il primo capoverso, fino ai due punti, è sostituito dal seguente:
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8.8.85, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel settore delle costruzioni edili e attività affini e, in particolare, nelle seguenti attività: