PROTOCOLLO D’INTESA
PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

tra

l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Puglia, nel seguito indicato Inail Puglia, con sede e domicilio fiscale in Bari, Corso Trieste n. 29, rappresentato dal dott. Giuseppe Gigante nella qualità di Direttore regionale pro-tempore

e

l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione regionale per la Puglia nel seguito indicato INPS Puglia, con sede e domicilio fiscale in Bari, via Putignani, 108, rappresentato dal Dott. Vincenzo Tedesco, nella qualità di Direttore regionale pro-tempore, d’ora in poi indicati congiuntamente anche come “le Parti”.

PREMESSO CHE
- l'art. 38 della Costituzione italiana prevede che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato";
- su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie legate al mondo del lavoro a cui provvedono INPS e INAIL, secondo le proprie specifiche missioni istituzionali;
- la Legge attribuisce all’Inps il compito di:
• garantire le prestazioni previdenziali e le prestazioni a sostegno del reddito in favore dei lavoratori in caso di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro;
• assicurare sostegno economico in favore delle fasce di popolazione più deboli, attraverso prestazioni di natura assistenziale;
• erogare indennità a vario titolo nei casi previsti dalla legge;
• curare l’acquisizione dei contributi previdenziali dovuti alle diverse gestioni da parte di lavoratori e datori di lavoro.
- l’INAIL tutela i lavoratori del settore privato e pubblico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, garantendo sia un sostegno in caso di infortunio occorso ai lavoratori dipendenti che svolgono attività sottoposte a tale rischio che il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzando attività di ricerca e sviluppando metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- l’INAIL, in attuazione del decreto legislativo 81/08 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e che compartecipa nel “sistema” di prevenzione con tutti i Soggetti istituzionali impegnati su tale versante;
- INPS e INAIL, orientati alla tutela globale del lavoratore nelle diverse declinazioni, hanno assunto un ruolo di crescente importanza nel welfare, dotandosi di strutture organizzative e ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane, risorse strumentali, risorse ambientali, risorse intangibili e immateriali (quali informazioni, conoscenze, ecc.) in continua evoluzione e miglioramento per erogare servizi di qualità ai propri clienti;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, regolamenta la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE
- è necessaria la creazione di sinergie tra soggetti che cooperano tra loro per interessi istituzionali comuni, secondo una logica di amministrazione condivisa per ottenere risultati sociali apprezzabili;
- la collaborazione inter-istituzionale genera valore e benefici, anche indiretti, rilevanti e per l’organizzazione interna degli Enti e per la soddisfazione dei clienti esterni;
- il razionale utilizzo delle risorse diventa un elemento imprescindibile di buon funzionamento e di buona gestione e che l'informatizzazione dei processi rappresenta uno strumento volto non solo a rendere più tempestive le varie azioni messe in campo, ma anche ad aumentare sia l'efficienza che l'efficacia degli interventi stessi, il tutto anche alla luce di una maggiore economicità.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Parti CONVENGONO

Art. 1 - Finalità
Le Parti intendono perseguire le seguenti finalità:
- attivare sinergie istituzionali e organizzative volte al soddisfacimento condiviso di esigenze operative;
- attuare una fattiva e qualificata collaborazione per incoraggiare il dialogo e l’interazione secondo una impostazione che favorisca la reciprocità delle iniziative, ove possibile, in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune;
- attivare iniziative che rispondono ad economie di scala nei diversi ambiti delle risorse umane, risorse strumentali, risorse ambientali, risorse intangibili e immateriali (quali informazioni, conoscenze, ecc...).

Art. 2 - Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività, quali in particolare quelle di seguito elencate:
- promuovere "buone pratiche'', volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Pubblica Amministrazione, anche in una logica di semplificazione;
- attivare sinergie per la realizzazione di progetti formativi di educazione al welfare da inserire nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
- condividere iniziative formative, informative e di aggiornamento del personale;
- promuovere iniziative di comunicazione, informazione e formazione per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
- sviluppare azioni formative volte a favorire il benessere organizzativo e la valorizzazione delle diversità;
- favorire interventi in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui all’art. 1 del presente Protocollo.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione
Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, le Parti si impegnano a realizzare le iniziative, di cui all’art. 2, individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Art. 4 - Tavolo di gestione e governance
Per la gestione delle attività derivanti dal presente Protocollo è costituito il Tavolo di gestione e governance con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.
Il Tavolo è paritetico ed è costituito da nn. 4 componenti, le Parti si impegnano a designare i rispettivi due referenti con atto separato.
La convocazione del Tavolo può essere richiesta da ciascun componente.

Art. 5 - Obblighi delle Parti
Per la realizzazione delle attività, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell’ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all’Art.6 del presente Protocollo d’intesa.

Art. 6 - Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’art.5 dovrà contenere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.

Art. 7 - Durata
Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, è rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

Art. 8 - Proprietà intellettuale
Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione, le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.

Art. 9 - Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi rispettivamente di Inail Puglia e Inps Puglia saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni, oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 10 - Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 11 - Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e gli Accordi operativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente e diversamente disposto negli stessi.

Art. 12 - Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Bari.
Al presente Atto Convenzionale viene apposto firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.241/1990.
La data di sottoscrizione si intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Per INAIL Puglia
Il Direttore regionale
Giuseppe Gigante

 

 

Per INPS Puglia
Il Direttore regionale
Vincenzo Tedesco