Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 

Roma, data del protocollo


OGGETTO: Piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere - vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it - portale “ViD”.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…


L’art. 2 del d.p.r. n. 510 del 28 luglio 1999, al comma 1 lettera a) attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la competenza per il riconoscimento di vittima del dovere degli appartenenti “... alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali...
1".
Al riguardo, si rappresenta che, al fine di uniformare e snellire tale procedimento, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il portale, raggiungibile all’indirizzo www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it, consentirà, a far data dal 1° marzo p.v., di presentare, in un’unica soluzione, l’istanza corredata dalla necessaria documentazione
2, e di visualizzarne lo stato di avanzamento3.
L’accesso al portale sarà consentito unicamente, tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d’identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti.
Ciò premesso, si prega di dare massima diffusione del contenuto della presente circolare, al fine di favorire la collaborazione degli Uffici competenti affinché rilascino gli atti richiesti dall’interessato in copia conforme all’originale. significando che il sistema non consentirà di concludere la relativa procedura senza l’inserimento della connessa documentazione probatoria.
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico non saranno, infatti, più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate.
Si soggiunge che il portale è dedicato unicamente alla ricezione delle prime istanze di riconoscimento di vittime del dovere e che solo i procedimenti avviati in data antecedente al 1° marzo p.v. si concluderanno senza l’utilizzo della nuova piattaforma
4.
Le Prefetture, che riceveranno dal Servizio assistenza e attività sociali la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere, saranno coinvolte nell’acquisizione dei rapporti previsti dalla normativa vigente
5, nonché per la richiesta di visita medico legale da inoltrare alla Commissione medico ospedaliera competente per territorio.
Si inviano le immagini esplicative relative alla procedura di front office del portale, significando che per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il Servizio Assistenza e attività sociali di questo Dipartimento.
Da ultimo, si prega di valutare l’opportunità di estendere, nei modi ritenuti opportuni, il contenuto della presente circolare ai soggetti eventualmente interessati
6 all’avvenuta istituzione della nuova piattaforma informatica.
 

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Bracco

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1 Il successivo comma 2, prevede, altresì, la competenza di questo Dipartimento anche in favore delle persone che legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ... ”.
2 Ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio.
3 Con anche la possibilità di acquisire copia degli atti.
4 Le richieste inviate via pec saranno restituite al mittente con l’indicazione della necessità di utilizzare il portale. Tutte le comunicazioni con l’interessato saranno compiute tramite il sistema informatico evitando il coinvolgimento di altri Uffici e/o Comandi,
5 Art. 6 del D.P.R. n. 510/1999 e per quello necessario ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dal D.P.R. del 7 luglio 2006 n. 243.
6 Tra i quali potrebbero essere presi in considerazione i Sindaci dei rispettivi territori di competenza, le Polizie Locali e gli Ordini degli Avvocati.

Allegato