Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2024, n. 8293 - Ustioni in fonderia. Mancanza di una tuta ignifuga e di una coperta antifiamma. Responsabilità del Direttore Ambiente e Sicurezza, datore di lavoro di fatto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Relatore

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a M il (Omissis)

avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore avvocato DANESIN FABIANA del foro di VENEZIA quale sostituto processuale dell'avv. RAVAGNAN LUIGI del foro di VENEZIA difensore di A.A. che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza dell'8/5/2023 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il 22/9/2020 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, assolto per non aver commesso il fatto il coimputato non ricorrente B.B., aveva condannato l'odierno ricorrente A.A. , alla pena di Euro 800,00 di multa avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. per avere causato delle lesioni personali (ustioni di secondo e terzo grado al tronco (torace e dorso), al gluteo ed al braccio sinistro da cui derivava una malattia e comunque un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40 (giorni 140 di prognosi parziale al 31.10.2017) a C.C., dipendente della ditta Pometon S. p. A, della quale B.B. era Presidente del Consiglio di Amministrazione e A.A. datore di lavoro di fatto. Oltre a profili di colpa generica, sub specie di imprudenza, negligenza ed imperizia, veniva contestato agli imputati la violazione di specifiche norme del D.Lgs. 81/2008 (artt. 18, co. 1, lett. d) punto 2 in riferimento all'art. 763 co. 1 lett. d) e art. 43 co. 1 lett. e-bis) e dell'art. 5087 cod. civ. In M (Omissis) il 5/4/2017.

Come ricorda la sentenza impugnata, la dinamica dell'incidente veniva ricostruita dal giudice di prime cure sulla base della versione dei fatti resa dalla stessa parte offesa C.C.(operaio turnista assunto dal 1/3/2016 presso il reparto fonderia ferro) in data 7/9/2017, allorché era ancora ricoverato, il cui nucleo essenziale, per quanto qui riguarda, è il seguente: "Precisamente da poco avevo introdotto l'apposita cannula di ossigeno all'interno della massa fusa per addizionare l'ossigeno ed abbassare il tenore della concentrazione di carbonio e di leghe, che per esperienza, avevo osservato essere troppo alte. Dopo circa 10 minuti notavo delle fiamme che mi uscivano dalla spalla sinistra; prontamente cercavo di spegnerle colpendomi con il guanto indossato sulla mano destra. Non riuscendo a togliermi il grembiule correvo verso i colleghi".

Sulla base di detta dinamica, il giudice di prime cure ha ritenuto che le lesioni patite dalla parte offesa fossero dipese dal fatto che C.C., al momento del fatto, non indossasse un dispositivo di protezione che coprisse tutto il corpo, bensì un semplice grembiule che ne proteggeva solo la parte anteriore, e che gli schizzi di materiale liquefatto si siano inseriti tra il grembiule e gli altri indumenti indossati dalla parte offesa, non ignifughi, provocando così le lesioni refertate.

Sulla base di questa dinamica, il tribunale ha ritenuto di mandare assolto B.B., sul rilievo che egli aveva, formalmente e correttamente delegato le proprie funzioni sul punto, mentre, al contrario, per A.A., nei cui confronti vi era apposita delega alla sicurezza, è stato ritenuto responsabile del fatto ascrittogli, sia per colpa generica che specifica, con la conseguente condanna convalidata dal giudice di appello.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione, A.A. , deducendo, i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art.530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. relativamente alla mancata assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, nonché per violazione della norma processuale di cui all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen per mancanza di motivazione sul punto.

Per il ricorrente la Corte d'Appello di Venezia, semplicisticamente riportandosi, senza alcuna motivazione alla sentenza di primo grado, avrebbe omesso di argomentare in alcun modo in ordine alla corretta ricostruzione del fatto lesivo occorso al lavoratore (dipendente della ditta Pometon di M C.C., rispetto al quale il CT della Difesa, Dott. D.D., aveva rilevato l'assoluta incongruenza dell'evento lesivo stesso rispetto ai fatti accertati dalle indagini di PG, evidenziando in particolare il medesimo consulente l'assenza di una qualunque prova in ordine alla sussistenza di un sicuro nesso di causa tra la lavorazione cui era addetta la persona offesa (soggetto comunque integralmente risarcito per il danno dal medesimo subito, prima dell'inizio del processo di primo grado) ed il fatto lesivo occorsogli nello svolgimento del suo lavoro.

La Difesa ricorda che in appello aveva proposto rituale ed articolata, nonché specifica, impugnazione in fatto su tale specifico rilevante e decisivo punto della sentenza di condanna del C.C. del Tribunale di Venezia e la Corte d'Appello di Venezia, del tutto omettendo la motivazione su tale specifico punto nodale della decisione e limitandosi ad un mero, quanto generico, ed apodittico rinvio alla sentenza di primo grado (che era stata specificamente impugnata sul punto), ha all'evidenza omesso un qualsiasi esame su quello stesso specifico e decisivo punto dell'impugnazione.

Sottolinea il ricorrente che non si tratta affatto di esprimere un'opinione diversa, più o meno opinabile, rispetto ad una più corretta ricostruzione di un fatto, ma di confutare su base tecnica il più possibile oggettiva - preferibilmente con l'ausilio tecnico decisivo di un perito del giudice (che in ogni momento poteva essere incaricato dai giudici di merito di primo e/o secondo grado ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen.) - una ricostruzione rigorosa dei fatti operata dal consulente della Difesa del A.A. che escludeva motivatamente la sussistenza del nesso causale tra il tipo di lavoro che stava svolgendo la C.C. ed il suo svolgimento secondo quanto esattamente ricostruito in fatto dalle indagini e le lesioni da quest'ultimo patite e per le quali venne condannato l'imputato.

Per il ricorrente appare ora del tutto evidente che, solo chiarendo l'esatta dinamica dell'infortunio occorso al C.C. sarebbe possibile eventualmente individuare, ovvero provare, il nesso causale tra condotta punibile ascrivibile alla posizione dì garanzia quale avrebbe ricoperto A.A., ove fosse stato il datore di lavoro, e l'evento dannoso stesso sul quale si possa riconoscere fondata la possibile responsabilità per colpa del medesimo datore di lavoro della società Po-meton da cui dipendeva il C.C..

In un quadro di non risolta incertezza, anzi di mancanza assoluta di prova sul nesso di causa, per il ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la regola di giudizio di cui all'art. 530 cod. proc. pen., e pertanto doveva venire assolto l'imputato per insussistenza del fatto.

Per il ricorrente l'omessa motivazione sulla specifica doglianza integrerebbe, da sé sola, la violazione della norma processuale di cui all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. la quale pretende ed impone l'obbligo di motivazione per le sentenze.

Con un secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 530 commi 1 e 2 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione di A.A., quanto meno per non aver commesso il fatto.

Il difensore ricorrente evidenzia che A.A. non è mai stato, né formalmente, né di fatto, il "datore di lavoro" della persona offesa C.C..

Il ricorrente, infatti, era al momento dell'infortunio un semplice dipendente della società Porneton di M - (un'acciaieria) senza alcuna delega quale datore di lavoro di C.C. (o di altro dipendente dell'azienda) e senza alcuna funzione direttiva e, men che meno, autonomia finanziaria le quali appartenevano integralmente ed esclusivamente alla sola amministrazione aziendale della quale il A.A. non ebbe mai a far parte se non tempo dopo l'incidente.

La delega rilasciata all'imputato dal precedente Amministratore della società Ing. E.E. era stata infatti revocata dal nuovo Amministratore Unico della società stessa (B.B.) non appena quest'ultimo divenne Amministratore Unico della società stessa.

Il A.A. venne soltanto confermato nel suo ruolo di (dipendente) Direttore del settore ambiente e sicurezza aziendali, senza alcuna autonomia di spesa illimitata, e perciò senza alcuna efficace delega diretta, od indiretta, di alcun tipo quale datore di lavoro della società Pometon.

Viene precisato infatti che A.A., successivamente all'infortunio e comunque indipendentemente da esso essendo del tutto estraneo a quell'evento, venne solo in seguito nominato effettivamente "datore di lavoro" della Società quando gli venne esplicitamente conferito quel ruolo con le necessarie deleghe ed autonomia di spesa; non datore di lavoro quindi al momento dell'infortunio per cui è causa così come aveva ampiamente documentato al Giudice di primo grado la scrivente Difesa, prima che venisse richiesto il giudizio abbreviato.

Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, si osserva come, molto chiaramente la Corte d'Appello Veneta non indichi espressamente nel A.A. il datore di lavoro (che sarebbe certamente l'unico responsabile della sicurezza dei lavoratori anche ai sensi della D. lvo n. 81/08) ma un semplice dirigente aziendale che sicuramente non ricopriva, nemmeno di fatto (non ne avrebbe avuto i mezzi finanziari!) il ruolo di datore di lavoro; ruolo solo in forza del quale egli potrebbe essere ritenuto responsabile per le lesioni colpose subite dal lavoratore C.C..

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

 

Diritto


1. I motivi sopra illustrati tendono per lo più a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Le proposte doglianze sono in larga parte generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato.

2. Va evidenziato che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte la tesi oggi riproposta.

Il ricorrente lamenta che manchi un chiaro accertamento del nesso causale ma così non è in quanto, da una lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (possibile trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità) si desume che lo stesso è stato ricostruito su una serie di elementi fattuali: 1. la versione della persona offesa ritenuta attendibile e riscontrata; 2. l'oggettività dei danni; 3. la linearità della dinamica dell'incidente descritto dalla persona offesa; 4. la coerenza con il contesto lavorativo e con l'attività svolta dalla persona offesa; 5. La rilevanza determinante che hanno avuto le dotazioni insufficienti (in particolare la mancanza di una tuta ignifuga e di una coperta antifiamma) nella determinazione dell'evento o, in ogni caso, nella gravità delle lesioni.

Rileva la Corte veneziana, con motivazione logica e congrua, a fronte del motivo propostole circa la ricostruzione della dinamica del fatto, speculare rispetto a quella riproposta in questa sede, che non è vero che manchi la prova.

Il fatto - come si legge in sentenza - è ricostruibile sulla base della versione resa dalla parte offesa e dei danni, oggettivi, refertati nel grembiule indossato da C.C..

Per i giudici del gravame del merito la descrizione della dinamica dell'incidente resa dal C.C. è lineare, coerente con l'attività che, in quel momento, egli stava svolgendo. Viene sottolineato che nulla è stato addotto dalla difesa che possa invalidare il racconto della parte offesa o che possa far dubitare della corretta ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal giudice di prime cure.

Dunque, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito l'incidente patito dal C.C. si è verificato perché il laccio di cuoio ha trattenuto uno schizzo di materiale fuso al suo interno in aderenza con gli indumenti da lavoro in cotone non ignifugo, provocando il raggiungimento della temperatura di combustione di tali elementi con l'accensione ed immediata diffusione delle fiamme. La mancata disponibilità di una coperta antifiamma ha reso sicuramente più difficoltoso lo spegnimento delle fiamme per "soffocamento".

3. Così ricostruitane la dinamica, logica è la conclusione che, nel caso in cui l'operaio avesse indossato un dispositivo che proteggesse tutto il corpo, l'incidente non sarebbe avvenuto, inoltre la mancanza di una coperta antifiamma, che avrebbe dovuto essere presente nel luogo ove è avvenuto l'incidente, ha aggravato il danno patito dalla parte offesa.

Legittimamente la sentenza impugnata, non essendo stati proposti temi nuovi rispetto a quelli già sviscerati in primo grado, ha ritenuto che le eccezioni tecniche prospettate dalla difesa dovessero essere respinte richiamando per relationem le ragioni esposte nella sentenza di primo grado.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede per lo più una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere non è consentito perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato anche la tesi oggi riproposta della mancanza di una posizione di garanzia dell'odierno ricorrente.

Anche su tale aspetto viene ribadito quanto già evidenziato dal giudice di prime cure, ovvero la presenza di una valida delega rilasciata a A.A., in data 1/4/2008, dal precedente datore di lavoro, E.E. e confermata, sempre per iscritto, da B.B. (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado).

A.A., in forza delle dette deleghe, ricopriva la qualità di Direttore Ambiente e Sicurezza e, secondo la logica e concorde motivazione dei giudici di merito, non vi sono elementi, tenuto conto che continuava a rivestire la medesima posizione nell'organigramma dirigenziale, che egli ricoprisse, quanto meno di fatto, il ruolo di datore di lavoro dell'infortunato e quindi debba ritenersi responsabile di quanto accaduto a C.C..

Circa i profili di colpa generica e di colpa specifica, una volta ricostruita la dinamica dell'incidente nel senso esposto e ribadita la posizione di garanzia che ricopriva l'imputato, essi sono pacifici.

5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 1 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2024.