Tipologia: CRL
Data firma: 2 febbraio 2024
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Fai–Cisl, Flai–Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Sicilia
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Parte introduttiva
Art. 1 Decorrenza, durata del contratto territoriale e procedure di rinnovo
Art. 2 Classificazione
Organizzazione aziendale
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Lavoro straordinario festivo notturno
Art. 5 Giorni festivi – Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 6 Permessi straordinari regionali
Trattamento economico
Art. 7 Retribuzioni
Art. 8 Disciplina dei quadri
Art. 9 Indennità di cassa

 

Art. 10 Indennità sostitutiva della mensa
Art. 11 Mezzi di trasporto
Art. 12 Rapporto di lavoro a tempo parziale presso più aziende
Art. 13 Retribuzione per obiettivi
Art. 14 Tutela della salute
Art. 15 Convenzioni
Art. 16 Permessi sindacali regionali
Art. 17 Contributo di assistenza contrattuale territoriale regionale
Art. 18 Quote sindacali per delega
Art. 19 Condizioni di miglior favore
Art. 20 Esclusività di stampa – Archivio contratti
Art. 21 Norma finale


Contratto collettivo regionale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della regione Sicilia

L’anno duemila ventiquattro, il giorno due del mese di febbraio in Palermo, tra la Federazione Regionale degli Agricoltori della Sicilia – Confagricoltura Sicilia; la Federazione Regionale Coldiretti Sicilia; la Cia Agricoltori Italiani – Sicilia e la Confederdia Sicilia; la Fai – Cisl Sicilia; la Flai – Cgil Sicilia; la Uila- Uil Sicilia, si è stipulato il presente Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia

Organizzazione aziendale
Art. 3 Orario di lavoro

Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l’orario di lavoro (art. 19), si conviene che l’orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali nel rispetto del vigente CCNL. Le parti possono convenire il recupero di eventuale maggiore orario in altro periodo dell’anno sulla base di intese specifiche a seguito di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 4 Lavoro straordinario festivo notturno
In attuazione di quanto previsto dall’art.20 del vigente CCNL, per la parte affidata alla competenza territoriale, per quanto attiene il trattamento delle ore prestate come lavoro straordinario, si conviene quanto segue:
Al fine di attuare una maggiore flessibilità temporale della prestazione lavorativa, potrà essere istituita una banca delle ore, consistente nell’accantonamento, su un conto individuale, del numero delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e del successivo recupero delle stesse, fermo restando la corresponsione della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario prestato.
La fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata fra datore di lavoro e impiegato.
Questi dovrà formalizzare per iscritto i periodi nei quali richiede di fruire delle ore accantonate e il datore di lavoro, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, comunicherà il proprio consenso.
In caso di pluralità di richieste di fruizione di recupero nello stesso arco temporale si adotteranno criteri oggettivi di priorità, salvo accordi fra gli impiegati interessati.
Il monte ore massimo che potrà essere accantonato annualmente è pari a 100 ore.
Le ore accantonate verranno recuperate tassativamente entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.
La mancata fruizione delle ore nel periodo fissato, così come la cessazione del rapporto di lavoro, fa sorgere il diritto alla monetizzazione delle stesse.
Per l’istituzione della Banca Ore aziendale occorre sottoscrivere uno specifico verbale con le rappresentanze sindacali aziendali, se presenti o in alternativa con almeno una delle OO.SS. firmatarie il presente CIRL e con la OO.DD. a cui aderisce l’azienda. Fermo restando il rispetto dei superiori commi, in nessun caso si potrà derogare all’adesione volontaria da parte dei lavoratori alla Banca Ore.

Art. 6 Permessi straordinari regionali
[…]
Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore come previste dalle norme e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e con recupero entro il mese in corso.

Trattamento economico
Art. 10 Indennità sostitutiva della mensa

In caso di mancata mensa e laddove l’impiegato non abbia la possibilità di andare a casa dopo la prestazione della mezza giornata lavorativa il datore di lavoro dovrà riconoscere un buono pasto del valore giornaliero di euro 6,00.

Art. 12 Rapporto di lavoro a tempo parziale presso più aziende
[…]
Le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri con figli conviventi di età non superiore agli otto anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, possono richiedere di trasformare il rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale con facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.

Art. 14 Tutela della salute
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Qualora l’imprenditore o l’impresa designi un proprio dipendente come “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” ed affidi a lui tutti gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 e successive modifiche, è dovuta un’indennità specifica pari a € 100,00 per dodici mensilità.
La nomina come Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrà risultare da atto scritto ed essere accompagnata da relativa polizza di assicurazione di responsabilità civile.

Art. 19 Condizioni di miglior favore
[…]
Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell’applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.
Si richiamano gli articoli dell’accordo regionale del 30/07/1992 non aggiornati, che sono:
Art. 2 Indennità particolare […]
Art. 3: Demetallizzazione […]

Art. 21 Norma finale
Per quanto non previsto e regolato nel presente contratto si fa riferimento al CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021.