ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Decreto 9 agosto 2012, n. 4/2012
ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
 

INDICE
1 Generalità
1.1 Scopo e campo di applicazione
1.2 Glossario
2 Assetto del sistema ferroviario italiano in materia di sicurezza
2.1 Soggetti con compiti di sicurezza
2.2 Attribuzioni dell'Agenzia
2.2.1 Compiti dell’Agenzia
2.2.2 Principi che regolano l'operato dell'Agenzia
2.2.3 Emanazione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia
2.3 Compiti dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie
2.4 Compili di fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, detentori, fornitori di servizi o enti appaltanti
2.5 Compiti dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza
2.6 Compiti dei Soggetti Responsabili della Manutenzione
2.7 Compiti degli Organismi Notificati
2.8 Compiti dei centri di formazione riconosciuti
3 Regolamentazione tecnica di settore
3.1 Norme tecniche
3.1.1 Norme di esercizio
3.1.2 Standard tecnici
3.2 Standard di sicurezza
3.3 Disposizioni e prescrizioni di esercizio dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie
3.4 Pubblicazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza
3.5 Pubblicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria
3.5.1 Disposizioni per l'esercizio delle linee
3.5.2 Registri dell'infrastruttura
4 Autorizzazioni e certificazioni
4.1 Certificato di sicurezza delle imprese ferroviarie
4.2 Autorizzazione di sicurezza dei Gestori dell’Infrastruttura
4.3 Attività dell’Agenzia a seguito del rilascio di un certificato o di una autorizzazione di sicurezza
4.4 Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza
4.5 Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali, applicazioni generiche e prime specifiche e veicoli, autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici o componenti
4.5.1 Autorizzazioni di messa in servizio
4.5.2 Effettuazione di prove nell'ambito dei processi autorizzativi
4.5.3 Piani di manutenzione dei sottosistemi strutturali, delle applicazioni generiche e dei veicoli
4.5.4 Veicoli che possono circolare sulla rete gestita da REI e sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci alle quali si applica il Dlgs. 162/2007 così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43
4.5.5 Registrazione nel Registro Nazionale di Immatricolazione
4.5.6 Circolabilità dei veicoli
4.6 Messa in servizio di sottosistemi strutturali, applicazioni specifiche e veicoli
4.7 Attività di Qualificazione di personale e/o Organismi
4.7.1 Qualificazione dei verificatori indipendenti di sicurezza
4.7.2 Personale che svolge attività di sicurezza
4.7.3 Qualificazione del Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza
5 Attività di ispettorato, controllo e monitoraggio
5.1 Audit ed attività ispettiva
5.2 Monitoraggio della sicurezza
5.2.1 Indicatori di sicurezza
5.3 Accesso alle banche dati
5.4 Incidenti e inconvenienti
5.4.1 Primi accertamenti
5.4.2 Obbligo d'indagine da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie
5.4.3 Raccolta di elementi da parte dell'Agenzia

 

1 Generalità
1.1 Scopo e campo di applicazione.
Il presente testo aggiorna la ricognizione sulle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviario e la ripartizione delle competenze fra gli operatori ferroviari in coerenza con i principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e successive modificazioni intervenute (di seguito D.Lgs. 162/2007), già delineate dall'Agenzia con il decreto n. 1/2009, per tener conto della acquisizione da parte dell'Agenzia medesima delle competenze sulle autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell’infrastruttura e sulle autorizzazioni alla messa in servizio di sistemi e sottosistemi di terra.
L’ambito di applicazione del presente decreto coincide con quello del decreto legislativo 10 agosto 2007, n, 162, stabilito all'articolo 2 di tale ultimo decreto, tenuto conto per le reti regionali dell'articolo 27, comma 4 di esso come modificato dall'articolo 2. comma 1. lettera l), del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43. fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2, sempre del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e successive modificazioni, per le infrastrutture transfrontaliere specializzate.


1.2 Glossario
Applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in conformità a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche.
Applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta configurando una applicazione generica autorizzata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, può comprendere più applicazioni generiche autorizzate opportunamente configurate.
Audit e attività ispettiva: processi sistematici, indipendenti e documentati per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura politiche, procedure e requisiti sono stati soddisfatti. In particolare gli audit sono effettuati su strutturazione ed esecuzione dei processi mentre l'attività ispettiva è effettuata sulle attività operative.
Autorizzazione di messa in servizio atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di applicazioni generiche, sottosistemi strutturali e veicoli. . ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili.
Autorizzazione all'utilizzo atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di un prodotto generico o componente ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad esso applicabili.
Centri di formazione: Strutture riconosciute dall’Agenzia per l'erogazione della formazione al personale che svolge attività di sicurezza nel settore del trasporto ferroviario; sono esclusi le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i costruttori di materiale ferroviario
Circolabilità: condizioni che devono essere rispettate per la circolazione di un veicolo, che ha ottenuto l'autorizzazione alla messa in servizio (anche per prova), su ciascun tratto di linea dell’infrastruttura ferroviaria: tali condizioni sono determinate sia delle caratteristiche tecniche del veicolo sia dalle caratteristiche tecniche dei sottosistemi strutturali costituenti l'infrasfruttura ferroviaria.
Componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari.sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperability incorporali o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software
Componente di interoperobilità: parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperobilità, incorporali o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.
Detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191: può essere il proprietario o avere il diritto di utilizzare il veicolo.
Ente appaltante: qualsiasi ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e la costruzione ovvero la progettazione o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosislema. Lente può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure il concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto.
Gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura e della circolazione ferroviaria. 1 compili del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Impreso ferraviaria qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione: sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione.
Sono incluse anche le imprese che svolgono esclusivamente servizi di manovra, ai sensi del Regolamento (CE) 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007.
Nel caso di prove, per Impresa Ferroviaria si intende l’operatore che mette a disposizione il servizio di condotta, ivi compreso il Gestore Infrastruttura.
Infrastrutture transfrontaliere specializzate: infrastrutture ferroviarie transfrontaliere per le quali il confine di giurisdizione tra Reti ferroviarie o di applicazione delle norme di esercizio o degli standard tecnici non corrisponde al confine fra gli Stati e per le quali i compiti di Autorità di sicurezza siano stati affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali. all'Agenzia. all'Autorità' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
Messa in servizio: atto conclusivo di un processo attraverso il quale le imprese ferroviarie ed i gestori dell’infrastruttura mettono nello stato di funzionamento un sottosistema strutturale o un veicolo per i quali sono state rilasciate tutte le certificazioni e autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.
Norme Tecniche: l'insieme delle norme di esercizio e degli standard tecnici
Norme di esercizio: sottoinsieme delle norme tecniche di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. contenenti le regole finalizzate a garantire l'esercizio ferroviario nel rispetto di prestabiliti requisiti di sicurezza.
Standard di sicurezza: l'insieme dei requisiti che devono essere rispettati dalle imprese ferroviarie e dai gestori infrastruttura al fine di garantire lo svolgimento sicuro delle attività.
Organismo notificato (NoBo): organismo designato da uno Stato membro dell'unione Europea, incaricato di valutare la conformità o l’idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi.
Organismo d ivalutazione: Organismo rispondente a criteri di indipendenza, integrità professionale e competenza tecnica, di cui all'allegato II del regolamento (CE) 352/2009 incaricato della valutazione della corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi e dei risultati di tale applicazione (si veda art. 6 del Regolamento (CE) n. 352/2009).
Organismo designato (DeBo) organismo designato da uno Stato membro, incaricato di istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi strutturali quando si applichino norme nazionali di quello stato.
Prodotto generico: componente generico concepito e realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell'ambito di una applicazione generica
Proponente: impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura cui spetta mettere in atto le misure di controllo dei rischi a norma dell'articolo 4 della direttiva 49/2004/CE e successive modificazioni, l'amministrazione aggiudicatrice o il fabbricante quando invitano un organismo notificato ad applicare la procedura CE di verifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2008/57/CE, o il soggetto richiedente l'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, applicazioni generiche e sottosistemi strutturali o l'autorizzazione all'ulilizzo di prodotti generici o componenti, definito nel seguito, avente sede nella Comunità Europea: il proponente è persona giuridica, dotata di propria organizzazione, considerata come soggetto distinto dalle persone fisiche che la compongono.
Registrazione del veicolo nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN): attribuzione ad un veicolo in possesso di autorizzazione di messa in servizio del numero europeo a 12 cifre (NEV, codice di identificazione di cui alla Decisione n. 2011/107/UE) e successivo inserimento nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN) insieme agli altri dati previsti dalla Decisione n. 2011/107/UE.
Richiedente: soggetto avente sede Nell'Unione Europea autorizzato ad inoltrare istanza per l'Autorizzazione di messa in servizio di veicoli, applicazioni generiche e sottosistemi strutturali e per l'autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici o componenti sulla rete ferroviaria italiana definita all'articolo 2 dello stesso Dlgs. 162/2007 e sulle reti regionali non isolate e quelle isolate interessate da traffico merci sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1. lettera 1) del Dlgs. 43/2011, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. 162/2007 per le infrastrutture transfrontaliere specializzate. Il Richiedente si identifica con il legale rappresentante del proponente.
Sistema di Gestione della Sicurezza:l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore  dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni.
Sistemo ferroviario l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 200I/I6/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso.
Sistema di Gestione della Manutenzione L'organizzazione e i provvedimenti messi in atto dai soggetti responsabili della manutenzione, conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 14 bis. paragrafo 3. della direttiva 2004/49/CE.
Soggetto Responsabile della Manutenzione: soggetto Responsabile della Manutenzione di un veicolo e registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale.
Sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nell'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
Standard tecnici: sottoinsieme delle norme tecniche di cui all'articolo 6, comma 2. lettera a. del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, contenenti i requisiti strutturali e tecnologici, che un prodotto deve soddisfare per garantire la sicurezza dell'esercizio.
Tipo: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce il Certificato CE/Nazionale di esame del tipo descritto nel modulo SB o il Certificato CE di esame del progetto descritto nel modulo SHI della decisione 2010/713/UE.
Veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi.
Verificatore indipendente di sicurezza (VIS): l’organismo qualificato dall'Agenzia, incaricato di valutare la conformità di un veicolo, sottosistema strutturale, applicazione generica, prodotto generico o componente ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici nazionali ad essi applicabili e l'idoneità all'impiego degli stessi, e/o di istruire la procedura per l'autorizzazione di messa in servizio e/o l'autorizzazione all'utilizzo. su richiesta di un proponente.

2 Assetto del sistema ferroviario italiano in materia di sicurezza
2.1 Soggetti con compiti di sicurezza
Tenuto conto delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inclusa la Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie in quanto Organismo investigativo permanente, e degli altri organi statali interessali, hanno compili di sicurezza della circolazione nel sistema ferroviario italiano, in base al quadro normativo di riferimento nazionale ed internazionale in vigore:
- l’Agenzia:
- i gestori dell'infrastruttura:
- le imprese ferroviarie;
- i fabbricanti:
- i fornitori di servizi di manutenzione;
- i detentori:
- i fornitori di servizi o enti appaltanti;
- i soggetti responsabili della manutenzione:
- i Verificatori Indipendenti di Sicurezza;
- gli Organismi designali;
- gli Organismi di valutazione:
- gli Organismi notificati;
- i Centri di formazione riconosciuti.
I soggetti di cui sopra perseguono l'obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano al fine di tendere al raggiungimento di valori nulli di incidentalità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Dlgs. 162/2007 e successive modificazioni, restano terme le competenze degli altri organi statali interessati, per quanto riguarda le rispettive materie inerenti alla sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed ai compiti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.


2.2 Attribuzioni dell'Agenzia
2.2.1 Compiti dell'Agenzia

L'Agenzia è l'autorità italiana preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale ai sensi del Capo IV della Direttiva 2004/49/CE.
L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previste dal Dlgs. 162/2007 e successive modificazioni:
a) attività normativa:
definizione e riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria, tramite:
- emissione di norme di esercizio per la circolazione ferroviaria e degli standard tecnici per la definizione dei requisiti che i sistemi tecnici devono soddisfare per garantire la sicurezza dell’esercizio:
- emissione di standard di sicurezza riguardanti, tra l'altro, la formazione e la qualificazione del personale dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie che svolge attività di sicurezza, e del personale di altri organismi, qualora ritenuta necessaria per lo svolgimento dei ruoli ad esso assegnati:
- emissione di principi finalizzati all'emanazione delle disposizioni e prescrizioni da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie ed alla regolamentazione dei rapporti di interfaccia tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura:
b) attività autorizzativa:
- autorizzazione di messa in servizio di veicoli e di sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario e di applicazioni generiche (contestualmente alle loro prime specifiche), incluse le autorizzazioni per l'effettuazione di prove in campo;
- autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici o componenti;
- qualificazione dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza e di altri organismi, il cui riconoscimento sia necessario per lo svolgimento del ruolo ad essi assegnato;

- Riconoscimento del personale e degli organismi incaricati della formazione e degli esami dei macchinisti;
- Qualificazione dei responsabili dei sistemi di gestione della sicurezza delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori Infrastruttura;
- rilascio, rinnovo, aggiornamento e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie e dell’autorizzazione di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura;
- rilascio, aggiornamento dati, rinnovo o duplicato della licenza ai macchinisti in conformità all'articolo 13 del decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247
c) Gestione Banche Dati
- Istituzione e aggiornamento del registro delle licenze rilasciale ai macchinisti addetti alla “guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità".
- Istituzione e aggiornamento di un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attività di formazione ed esame,

- pubblicazione del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed aggiornamento dello stesso.
- istituzione e aggiornamento del registro di immatricolazione nazionale dei veicoli autorizzati ad essere messi in servizio,
- istituzione di una banca dati contenente le informazioni relative ai Certificati di sicurezza e Autorizzazioni di sicurezza.
- inserimento, nella banca dati ERATV dell'ERA. delle informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli rilasciate dall'Agenzia;
- aggiornamento delle banche dati europee per la notifica delle norme nazionali tecniche e di sicurezza (Notif-H e RDD);
- istituzione e aggiornamento della banca dati nazionale delle UCI (Unità di Carico Intermodale) e dei contenitori.
d) attività di ispettorato, controllo e monitoraggio:
- controllo del mantenimento dei requisiti accertali all'atto del rilascio dei certificati di sicurezza, delle autorizzazioni di sicurezza e dei riconoscimenti degli organismi di parte terza; -

- sorvegliare le prestazioni di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza;
- vigilanza sull'attività dei centri di formazione;
- vigilanza sull'applicazione di standard tecnici e standard di sicurezza:
- vigilanza sul l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali.
- vigilanza sulla conformità all'obbligo di legge imposto alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura di utilizzare un sistema di gestione della sicurezza,

- attività ispettiva, attraverso l'esecuzione di ispezioni e indagini ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.
e) Provvedimenti dell'Agenzia a tutela della sicurezza:
in via cautelativa, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, l'Agenzia può adottare provvedimenti d’urgenza o restrittivi dell’esercizio, anche limitando autorizzazioni e certificati di sicurezza, fino alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e certificati di sicurezza stessi, nonché delle autorizzazioni di messa in servizio di veicoli e impianti fissi.
f) Altre attività dell'Agenzia.
L’Agenzia, sempre in conformità al D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni, svolge inoltre i seguenti compiti:
- studio e approfondimento sulla sicurezza ferroviaria e consultazione a favore di enti ed istituzioni;
- formulazione di proposte e osservazioni per il miglioramento della sicurezza ferroviaria:
- emanazione verso i Gestori dell'infrastruttura , le imprese ferroviarie, i detentori ed i soggetti responsabili della manutenzione di provvedimenti in materia di sicurezza, nonché in ordine agli accorgimenti e alle procedure necessarie e utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria:
- collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) per l'armonizzazione della sicurezza ferroviaria:
- collaborazione con le Autorità Nazionali di Sicurezza degli altri Stati Membri ed altri organismi internazionali riconosciuti dall'Agenzia ferroviaria europea.


2.2.2 Principi che regolano l'operato dell'Agenzia
L'Agenzia svolge i suoi compiti nel rispetto dei seguenti principi:
- opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia:
- è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale do qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura. soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante;
- provvede affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle Imprese ferroviarie, obbligandoli a mettere in alto le necessarie misure di controllo del rischio, ad applicare le norme e gli standard di sicurezza nazionali e ad istituire i sistemi di gestione della sicurezza;
- consulta, nell'elaborare il quadro normativo nazionale, tutti i soggetti interessati, compresi I gestori dell'infrastruttura. le imprese ferroviarie, i fabbricanti, i fornitori di servizi di manutenzione, i detentori, i fornitori di servizi o enti appaltanti, i Soggetti Responsabili della Manutenzione, i Verificatori Indipendenti di Sicurezza, gli organismi di valutazione, gli organismi notificati, gli utenti e i rappresentanti del personale anche in associazione Ira loro:
- indirizza il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale tenendo conto in modo organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.


2.2.3 Emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Agenzia
Per assolvere i propri compiti l’Agenzia emana provvedimenti normativi (direttive, decreti e apposite note) e linee guida, procedure e raccomandazioni.


2.3 Compiti dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie:
- sono responsabili ciascuno della propria parte di sistema (compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi), del relativo funzionamento sicuro e del controllo dei rischi che ne derivano, cooperando a tal fine ove appropriato. In particolare i primi sono responsabili delle attività sugli impianti di terra, mentre le seconde delle attività relative ai veicoli.
- applicano il quadro normativo di riferimento:
- istituiscono i sistemi di gestione della sicurezza;
- verificano che le condizioni applicative e le misure di controllo del rischio risultanti dalle analisi del rischio e trasferite ad altro soggetto siano state correttamente interpretate e prese in carico, raccogliendo le necessarie evidenze dell’esito positivo delle prove, verifiche e misure delle soluzioni adottate;
- seguono dalla fase di concezione tutte le attività e provvedono all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni specifiche:
- nei casi in cui nel corso dell'esercizio rilevino situazioni che possano anche potenzialmente pregiudicare la sicurezza, devono adottare i provvedimenti di urgenza di natura cautelativa a tutela della sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, dandone immediata notizia all'Agenzia:
- propongono all’Agenzia, motivandole, modifiche al quadro normativo di sicurezza:
- emanano le disposizioni e le prescrizioni di esercizio in coerenza con il quadro normativo nazionale:
- assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei sottosistemi strutturali conformemente ai relativi requisiti essenziali, ricorrendo, a tal fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali:
- nel ruolo di richiedente l'autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali o veicoli devono:
o redigere la dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi di cui all'art. 17 e all'allegato V, punto 1, del D.Lgs. 191/2010 e s.m.i.
o redigere la dichiarazione nazionale di verifica dei sottosistemi di cui all'allegato V, punto 2, del D.Lgs. 191/2010 e s.m.i.
- sono responsabili della modifica delle condizioni originali di esercizio dei veicoli per i quali sono registrati come detentori nel RIN e della manutenzione dei veicoli per i quali sono registrati come Soggetto Responsabile della Manutenzione nel RIN:
- rilasciano ed aggiornano I certificati ai macchinisti in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247:
- utilizzano il personale addetto a mansioni connesse con la sicurezza dell'esercizio, tenendo conto del "Considerando" n. 20 della direttiva 2004/49/CE.
- garantiscono, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, il controllo di tutti i rischi connessi alla loro attività, incluso il ricorso ad imprese appaltatrici.
In particolare i gestori dell'infrastruttura:
definiscono ed emanano disposizioni e prescrizioni afferenti:
- l'esercizio delle linee (Disposizioni di Esercizio delle Linee).
- le procedure di interfaccia tra il proprio personale e quello delle Imprese Ferroviarie, ivi incluse le norme sui sistemi di segnalamento, previa consultazione delle Imprese Ferroviarie stesse in caso abbiano impatto sulla loro organizzazione interna;
- le modalità per l'attraversamento dei passaggi a livello in caso di mancata attivazione dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada:
- le specifiche disposizioni per la gestione dei passaggi a livello in consegna agli utenti della strada:
- le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo la linea e nelle stazioni:
- le condizioni da osservare per l'esercizio anche in condizioni degradate parziali e totali degli impianti di sicurezza e segnalamento lungo la linea e nelle stazioni;
- le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;
- le misure da adottare in presenza di segnalazioni di anormalità all'armamento o di persone estranee all'esercizio ferroviario lungo la sede ferroviaria
- le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;
- le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d’arte;
- la tenuta delle registrazioni dello stato di conservazione delle principali opere d'arte;
- le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazioni e di illuminazioni ed ai meccanismi speciali:
a tenuta delle registrazioni dello stato di conservazione degli impianti di cui al precedente alinea, nonché quelli di sicurezza e segnalamento;
- informazioni e avvertenze al pubblico riguardo a particolari situazioni di pericolo;
sono responsabili della diffusione delle suddette disposizioni e prescrizioni al proprio interno e verso ogni altro operatore interessato,
sono responsabili del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo della propria infrastruttura ferroviaria;
emanano le specifiche tecniche di costruzione, prove, collaudi, manutenzione e utilizzo delle linee, degli impianti, dei sistemi e dei sottosistemi di ferra in coerenza con le SII e gli standard tecnici nazionali:
attribuiscono ai veicoli in possesso di autorizzazione di messa in servizio e registrati nel RIN italiano o di un altro Paese europeo la circolabilità ai fini dell'accesso alla propria infrastruttura ferroviaria, in quanto responsabili della gestione della circolazione;
coordinano le attività per il soccorso dei treni in linea, ferme restando le responsabilità di ciascun operatore nella gestione delle emergenze:
coordinano i piani di emergenza con le imprese ferroviarie che operano nell'ambito della propria infrastruttura e di qualsiasi altra infrastruttura con cui hanno un'interfaccia:
mettono in servizio e aprono al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati, rinnovati o ristrutturati dopo aver acquisito tutte le certificazioni e autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative:
mettono in servizio i veicoli necessari per lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione dell'infrastruttura. ed all'attività di manovra:
qualora svolgano attività finalizzate alla gestione dell’infrastruttura ma tipiche di un'impresa ferroviaria o attività di manovra, devono soddisfare gli stessi requisiti di sicurezza richiesti alle imprese ferroviarie per lo svolgimento di tali attività. In particolare in tal caso devono:
o garantire che la manutenzione dei veicoli utilizzati per i propri servizi sia effettuata conformemente ai requisiti pertinenti:
o emanare le Disposizioni Particolari di Circolazione di ciascun veicolo utilizzato per i propri servizi.
rendono disponibili ovvero, comunque, consultabili dall'Agenzia, tutte le banche dati sulle caratteristiche della rete relative a opere d'arte, armamento e tecnologie e l'elenco degli scali merci e dei raccordi con aree private;
devono rendere disponibili, in attesa della pubblicazione del registro dell'infrastruttura di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 191 del 8 ottobre 2010, lutti i dati necessari al fine di consentire la verifica di compatibilità tecnica ed integrazione in sicurezza dei sottosistemi strutturali, veicoli ed applicazioni generiche con l’infrastruttura ferroviaria di competenza.
In particolare, le Imprese ferroviarie:
- effettuano i servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia garantendo obbligatoriamente la trazione, anche ai freni aventi in composizione veicoli di cui non sono detentori;
- assicurano l'impiego di personale, procedure, documenti, attrezzature e veicoli adatti allo scopo prefissato;
- assicurano che la manutenzione dei veicoli utilizzati per i propri servizi sia effettuata conformemente ai requisiti pertinenti;
- emanano disposizioni e prescrizioni di esercizio per la propria parie di sistema, incluse le Disposizioni Particolari di Circolazione di ciascun veicolo utilizzato per i propri servizi, anche in coerenza con le procedure emanate dal gestore infrastruttura per regolare le interfacce tra il proprio personale e quello delle Imprese Ferroviarie;
- diffondono tempestivamente le suddette disposizioni e prescrizioni al proprio interno e verso ogni altro operatore interessato;
- mettono in servizio i veicoli utilizzati per i propri servizi, i sottosistemi di natura strutturale e le applicazioni generiche (e prime specifiche), a seguito dei relativi processi previsti al § 5.4;

- forniscono tutti gli elementi di pertinenza al gestore dell'infrastruttura per l'elaborazione dei piani di emergenza.


2.4 Compiti di fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, detentori, fornitori di servizi o enti appaltanti
I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nell'unione Europea, nel ruolo di richiedente, emettono:
- la dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi di cui all'art. 17 e all'allegato V, punto 1, del D.Lgs. 191/2010 e s.m.i.
- la dichiarazione nazionale di verifica dei sottosistemi di cui all'allegato V, punto 2, del Dlgs. 191/2010 e s.m.i.
Ciascun fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, detentore, fornitore di servizi o ente appaltante, ferme restando le responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, assicura che i veicoli, gli impianti, gli accessori e i materiali, nonché i servizi forniti, siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni d’impiego specificate, affinché possano essere utilizzati dall'impresa ferroviaria e dai gestori dell'infrastruttura in modo sicuro.
È responsabilità del fabbricante fornire all'utilizza tore le modalità d'uso nonché le condizioni di esercizio, il piano e le modalità di manutenzione all’interno delle quali è garantito il mantenimento dei requisiti richiesti nel tempo.
Il detentore mette a disposizione del Soggetto Responsabile della Manutenzione tutta la documentazione relativa alla manutenzione (incluso il piano di manutenzione), sia quella originale fornita dal fabbricante che eventuali modifiche fruito di ritorni di esercizio o modifiche apportate da Soggetti Responsabili della Manutenzione precedenti.
Il detentore mette altresì a disposizione delle imprese ferroviarie e dei gestori infrastruttura ogni informazione tecnico necessaria all’utilizzazione dei veicoli.
 

2.5 Compiti dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza
Il Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS):
• ai sensi del Dlgs 162/2007 e s.m.i.. valuta la conformità di un veicolo, sottosistema strutturale, applicazione generica, prodotto generico o componente ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici nazionali ad essi applicabili e l'idoneità all'impiego degli stessi, e/o di istruire la procedura per l'autorizzazione di messa in servizio e/o l'autorizzazione all'utilizzo, su richiesta di un proponente;
• ai sensi del Dlgs. 191/2010 e s.m.i. istruisce la procedura di verifica CE dei sottosistemi strutturali quando si applichino norme nazionali (nel ruolo di organismo designato);
• ai sensi del reg. (CE) 352/2009. valuta la corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del suddetto Regolamento e i risultati di tale applicazione, in qualità di Organismo di Valutazione.
Per svolgere i suoi compiti il VIS deve essere qualificato dall'Agenzia.
Il VIS, salvo il caso previsto all’art. 7 comma 3 del Regolamento(CE) N. 352/2009, è l'unico soggetto titolato ad essere l'Organismo di Valutazione, di cui al successivo paragrafo 2.7.
Il fabbricante o il suo mandatario, il gestore infrastruttura, l'ente appaltante e le imprese ferroviarie si avvalgono dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza per istruire i processi di autorizzazione di prodotti e sistemi tecnico.
L'Agenzia può attribuire ai Verificatori Indipendenti di Sicurezza altre funzioni di valutazione di conformità di sistemi e processi connessi con la sicurezza della circolazione.


2.6 Compiti dei Soggetti Responsabili della Manutenzione
Per ciascuno veicolo è individuato il Soggetto Responsabile della Manutenzione, che deve essere indicalo nel RIN all'atto della registrazione del veicolo stesso, conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191.
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore della infrastruttura o un detentore.
Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il mantenimento della conformità ai requisiti essenziali, ivi compresa la sicurezza dell’esercizio ferroviario, il soggetto responsabile della manutenzione garantisce che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione, composto dalle funzioni seguenti:
a) la funzione di gestione, che consiste nel sovrintendere e coordinare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e garantisce le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario:
b) la funzione di sviluppo della manutenzione, che è responsabile della gestione del piano di manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi nonché del funzionamento e dell'esperienza maturata;
c) la funzione di gestione della manutenzione della flotta, che gestisce la rimozione dall'attività del veicolo per essere sottoposto a manutenzione e il suo successivo ritorno in esercizio:
d) la funzione di esecuzione della manutenzione, che consiste nell'eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di sue parti, inclusa la documentazione per la reimmissione in servizio.
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate dal Soggetto Responsabile della Manutenzione stesso, nell’ambito della propria certificazione qualora prevista. A tal fine il Soggetto Responsabile della Manutenzione assicura che i veicoli siano manutenuti in conformità con:
a) il piano di manutenzione di ciascun veicolo, reso disponibile dal detentore;
b) i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI, nonché tutta la documentazione relativa alla manutenzione resa disponibile dal detentore.
I Soggetti Responsabili della Manutenzione dei carri merci devono essere certificali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 445/201 I del 10 maggio 2011 e dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43.


2.7 Compiti degli Organismi Notificati
In conformità all'articolo 17 e all'allegato VI del Dlgs. 191/2010, come modificato dal Decr. Min. 22 luglio 2011, l'organismo Notificato ha il compito di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale, su richiesta di un di un richiedente che mette a disposizione dello stesso Organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema.
L'Organismo Notificato può rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema.
Se le STI pertinenti lo permettono, l'Organismo Notificato può rilasciare certificati di conformità per una serie di sottosistemi o talune loro parti.
Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è effettuata da un Organismo Notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità.


2.8 Compiti dei centri di formazione riconosciuti
I Centri di Formazione riconosciuti dall'Agenzia provvedono all'erogazione della formazione al fini deH'ottenimento e mantenimento delle abilitazioni a svolgere le mansioni per le attività di sicurezza:
 

3 Regolamentazione tecnica di settore
La regolamentazione tecnica di settore comprende:
- il quadro normativo emanato dall'Agenzia:
o le norme tecniche di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 162/2007 emanate dall'Agenzia, sono costituite dai principi generali e i criteri fondamentali della circolazione ferroviaria e dagli standard tecnici:
o gli "standard di sicurezza" di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 162/2007, emanati dall'Agenzia;
- le "disposizioni e prescrizioni di esercizio" di cui articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 162/2007, emanati dai gestori dell’infrastruttura e dalle imprese ferroviarie, tra cui le procedure emanate dal gestore infrastruttura per regolare le interfacce tra il proprio personale e quello delle Imprese Ferroviarie, in coerenza alle quali le imprese ferroviarie emanano le disposizioni e prescrizioni di esercizio per la propria parte di sistema.


3.1 Norme tecniche
3.1.1 Norme di esercizio

L'Agenzia emana, anche su proposta dei gestori dell’infrastruttura o delle imprese ferroviarie, le norme di esercizio e le relative modifiche e integrazioni e vigila sulla loro applicazione. Le proposte di emanazione delle norme di esercizio o di loro modifiche e integrazioni, da parte dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie, devono essere debitamente motivale e supportate da un'idonea analisi del rischio.
Le norme di esercizio sono elaborate nel rispetto del quadro legislativo vigente e dei relativi provvedimenti di attuazione, delle disposizioni comunitarie e delle raccomandazioni dell'ERA. Esse stabiliscono i principi e i criteri della sicurezza della circolazione ferroviaria cui devono ottemperare i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, e regolamentano le interfacce Ira i diversi operatori ferroviari in tale materia.
 

3.1.2 Standard tecnici
Il sistema ferroviario nazionale deve progressivamente soddisfare i requisiti essenziali di interoperabilità con riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla messa in servizio, alla ristrutturazione, al rinnovamento, all’esercizio e alla manutenzione di ogni suo elemento.
Al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità. ciascun sottosistema o parte di sottosistema deve essere conforme a quanto previsto dalle relative Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI).
Le STI sono adottate nel quadro stabilito dalle direttive sull'interoperabilità ferroviaria e contengono i requisiti tecnici e funzionali per la realizzazione dei componenti e dei sottosistemi interoperabili.
Per le parti di un sottosistema non rispondenti, non disciplinale o non completamente coperte da una STI o quando la verifica dei requisiti essenziali non possa essere ancora compiuta con riferimento ai requisiti tecnici e funzionali di interoperabilità. l'Agenzia emana gli standard tecnici nazionali e modifica quelli esistenti adottando criteri coerenti con i regolamenti e gli standard internazionali, alla luce dell'adozione dei Metodi Comuni di Sicurezza e delle loro revisioni da parte della Commissione Europea.
L'Agenzia emana gli standard tecnici nazionali, anche su proposta degli operatori, concernenti:
- l'Autorizzazione di messa in servizio delle applicazioni generiche (e prime specifiche):
- l'Autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici o componenti:
- l'Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli e dei sottosistemi strutturali:
 

3.2 Standard di sicurezza
L'Agenzia emana gli standard di sicurezza relativi a:
- requisiti per l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza;
- rilascio del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie;
- rilascio dell'autorizzazione di sicurezza ai gestori dell’infrastruttura;
- principi e criteri per l'analisi e la valutazione del rischio anche nelle attività d'interfaccia tra differenti operatori ferroviari;
- accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico attitudinale dei candidati all'assunzione e del personale in servizio, relativamente alle mansioni di sicurezza;
- competenze professionali del personale dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie direttamente connesse con la sicurezza.


3.3 Disposizioni e prescrizioni di esercizio dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, a seguito di idonea valutazione secondo processi organicamente inseriti nei loro sistemi di gestione della sicurezza, disciplinano i propri processi interni e l'operatività del proprio personale, nonché, nel caso dei gestori dell'infrastrutlura, le procedure emanate per regolare le interfacce Ira il proprio personale e quello delle Imprese Ferroviarie, emanando disposizioni e prescrizioni di esercizio, conformi al quadro normativo, in coerenza alle quali le imprese ferroviarie emanano le disposizioni e prescrizioni di esercizio per la propria parte di sistema vigente, atte a:
- garantire il controllo dei rischi derivanti dalle proprie attività e di quelli condivisi, ovvero i rischi residui derivanti da una separazione delle attività fra i vari soggetti, verificando in questo caso che le condizioni applicative e le misure di controllo del rischio risultanti dalle analisi del rischio e trasferite ad altro soggetto siano state correttamente interpretale e prese in carico raccogliendo le necessarie evidenze dell'esito positivo delle prove, verifiche e misure delle soluzioni adottate:
- garantire il rispetto, all'interno della propria organizzazione, delle norme tecniche e degli standard di sicurezza, nonché degli standard tecnici di interoperabilità e di ogni altra norma cogente in materia di sicurezza ferroviaria.
Le disposizioni di esercizio hanno carattere di generalità mentre le prescrizioni di esercizio riguardano fattispecie particolari, riferibili a casi specifici.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie che le emanano hanno la responsabilità di garantirne la diffusione in tempo utile, l’applicabilità e l'esaustività, nonché la coerenza con il quadro normativo vigente.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono depositare agli atti dell'Agenzia, preventivamente all’entrata in vigore, una copia cartacea e una su supporlo informatico delle disposizioni e delle prescrizioni di esercizio emanate.
L'Agenzia può promuovere, e se del caso imporre, l’emissione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni e prescrizioni di esercizio in coerenza con il quadro normativo in materia di sicurezza o per disciplinare le attività di interfaccia tra i diversi operatori ferroviari in materia di sicurezza della circolazione.


3.4 Pubblicazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza.
L'Agenzia pubblica gli atti emessi sul sito internet www.ansf.it.
 

3.5 Pubblicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria
3.5.1 Disposizioni per l’esercizio delle linee

I gestori dell'infrastruttura rendono disponibili alle imprese ferroviarie le disposizioni per l'esercizio delle linee, contenenti le caratteristiche tecnico-funzionali della propria infrastruttura ferroviaria necessarie per la sicurezza della circolazione.
I gestori dell'infrastruttura sono responsabili della trasmissione alle imprese ferroviarie dei documenti concernenti le attivazioni di nuove linee ed impianti, le modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali delle linee e degli impianti esistenti e le modifiche alle Disposizioni per l'Esercizio delle linee attraverso procedure, facenti parte del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, che garantiscano l'identifìcabilità dell'autore, l’integrità e la non modificabilità del documento trasmesso. La trasmissione di tali documenti deve avvenire con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla sua data di attivazione.
Non è consentita l’emanazione di documenti riportanti date di attivazione differenziate per parti di impianto o per impianti.
I gestori dell'infrastruttura devono rendere disponibili i suddetti documenti In formato digitale anche sul proprio sito internet pubblico.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono responsabili della notifica, al proprio personale che svolge attività di sicurezza della circolazione, delle informazioni inerenti alle modifiche delle caratteristiche tecnico funzionali dell'infrastruttura ferroviaria, in relazione alla propria organizzazione e alle specifiche necessità ed in coerenza con il proprio sistema di Gestione della Sicurezza.
 

3.5.2 Registri dell’infrastruttura
3.5.2.1 Compiti dell’Agenzia

L'Agenzia provvede alla pubblicazione di un Registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed all'aggiornamento dello stesso con la periodicità stabilita dall'ERA in conformità all’art. 35, comma 1 del Dlgs. 191/2010.
Il Registro riporta, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili.
L'Agenzia stabilisce la periodicità con la quale i Gestori dell'infrastruttura provvedono a pubblicare il registro dell’infrastruttura di competenza (in conformità all’art. 35, comma 2 del Dlgs. 191/2010) e consente l'accesso al dati relativi al Registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale al Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed alle altre amministrazioni interessate.
 

3.5.2.2 Attribuzioni dei Gestori dell’infrastruttura e dei Richiedenti I*Autorizzazione alla Messa in Servizio dei sottosistemi strutturali.
I Gestori dell'infrastruttura provvedono a pubblicare il registro dell'infrastruttura di competenza (art. 35. comma 2 del Dlgs. 191/2010). aggiornandolo ogni volta si renda necessario ed a metterlo a disposizione dell’Agenzia stessa per gli adempimenti conseguenti.
I Gestori dell’infrastruttura consentono l'accesso ai dati relativi al Registro dell'infrastruttura di competenza al Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed alle altre amministrazioni interessate.
I Richiedenti l'Autorizzazione alla Messa in Servizio dei sottosistemi di natura strutturale Infrastruttura. Energia. Cornando-Controllo e Segnalamento a terra, devono completare la documentazione tecnica di cui all'Allegato VI - paragrafo 2.4 del Dlgs. 191/2010. cosi come modificato dal DM 22- 07-2011. con i dati relativi al pertinente registro dell’infrastruttura.


4 Autorizzazioni e certificazioni
4.1 Certificato di sicurezza delle imprese ferroviarie
Il rilascio di un certificato di sicurezza attesta:
- l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza (rilascio della parte a del certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a del Dlgs. 162/2007 e successive modificazioni);
- l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete ferroviaria (rilascio della parte b del certificato di sicurezza ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera b Dlgs. 162/2007 e successive modificazioni).
Ai fini del rilascio della parte a) e b) del certificato di sicurezza l'Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore che devono essere opportunamente documentati dall'impresa.
La valutazione di conformità dei requisiti è svolta a livello di sistema di gestione della sicurezza ed è orientata ai processi.
Tale valutazione viene svolta secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010.
Nel corso del periodo di valutazione l'Agenzia può effettuare attività propedeutiche al rilascio del certificato di sicurezza, tra cui audit presso l'impresa: l'esito del controllo può produrre prescrizioni vincolanti per il rilascio stesso.
Il rilascio, il rinnovo, l'aggiornamento e la revoca del certificato di sicurezza avvengono nel rispetto dell'articolo 14 del Dlgs. 162/2007 e successive modificazioni.
I certificati di sicurezza già rilasciati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 restano validi nelle more del completamento delle procedure di rilascio dei certificati di sicurezza conformi all'articolo 14 del Dlgs. 162/2007, in attuazione dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007.
La modifica degli elementi che compongono un certificato di sicurezza avviene a cura dell’Agenzia, su richiesta motivata dell'impresa ferroviaria, attraverso l'emissione di un nuovo certificato di sicurezza con integrato l'aggiornamento richiesto.
L'aggiornamento del certificato di sicurezza si attiva nei casi previsti nell'articolo 14 del Dlgs. 162/2007 e successive modificazioni e comunque in caso di:
- modifiche all’area geografica di attività;
- assunzione di nuove categorie di personale, con compiti connessi con la sicurezza;
- utilizzo di nuovi tipi di veicoli;
- variazioni significative della tipologia a portala di trasporto;
- esternalizzazioni, incorporazioni o cessioni di rami d'azienda che interessano lo svolgimento di attività di sicurezza;
- altre variazioni significative dell'organizzazione che hanno impatto sulla sicurezza.
ed è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente, dell'esistenza dei requisiti necessari, accertali dall'Agenzia.
L'Agenzia riconosce ad un’impresa ferroviaria il possesso della parte a) di un certificalo di sicurezza rilasciato da una autorità di sicurezza di un altro Stato membro della Unione europea, per le attività dì trasporto ferroviario equivalenti.
L'accettazione delle misure di sicurezza che soddisfano i requisiti specifici della rete è svolta dall’Agenzia in fase di primo rilascio ed in fase di rinnovo e/o di modifica della parte b) del certificato di sicurezza.
La parte b) del certificato di sicurezza può essere rilasciata per l'intera rete ferroviaria di competenza o soltanto per una parte delimitala o per singoli impianti nel caso si tratti di un certificato di sicurezza per attività di manovra.
I procedimenti per il rilascio del certificato di sicurezza nonché i riferimenti agli standard di sicurezza applicabili sono disciplinali in apposite linee guida.

4.2 Autorizzazione di sicurezza dei Gestori dell’infrastruttura
Il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza attesta:
- l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a del D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni);
- l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell’infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell’infrastruttura e, se del caso, del sistema di controllo del traffico e di segnalamento (al sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni).
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di sicurezza l'Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore che devono essere opportunamente documentati dal gestore dell’infrastruttura.
La valutazione di conformità dei requisiti è svolta a livello di sistema di gestione della sicurezza ed è orientata ai processi.
Tale valutazione viene svolta secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione del 10 dicembre 2010.
Nel corso del periodo di valutazione l'Agenzia può effettuare attività propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, tra cui audit presso il gestore dell’infrastruttura: l'esito del controllo può produrre prescrizioni vincolanti per il rilascio stesso.
L'autorizzazione di sicurezza può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell’infrastruttura.
Il rilascio, il rinnovo, l'aggiornamento e la revoca dell'autorizzazione di sicurezza avvengono nel rispetto dell'articolo 15 del D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni.
La modifica degli clementi che compongono un'autorizzazione di sicurezza avviene a cura dell'Agenzia. su richiesta motivata del gestore dell’infrastruttura, attraverso l'emissione di una nuova autorizzazione di sicurezza con integrato l'aggiornamento richiesto.
L'aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza si attiva nei casi previsti nell'articolo 15 del D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni e comunque in caso di:
- attivazione o dismissione di linee o tratti di linee della rete ferroviaria in gestione;
- assunzione di nuove categorie di personale, con compiti connessi con la sicurezza;
- variazioni significative dell'attività svolta, quali l'attivazione di soluzioni tecnologiche o operative innovative che comportano una potenziale riorganizzazione del Gestore dell’infrastruttura. modifiche rilevanti nella destinazione d'uso dell'infrastruttura. modifiche significative del volume delle attività manutentivo o di gestione della circolazione, modifiche delle condizioni di utilizzo delle linee, acquisizione o dismissione di attività di sicurezza o aventi impatto sulla sicurezza:
- utilizzo di nuovi tipi di veicoli:
- estemalizzazioni, incorporazioni o cessioni di rami d'azienda che interessano lo svolgimento di attività di sicurezza;
- altre variazioni significative dell'organizzazione che hanno impatto sulla sicurezza.
ed è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente, dell'esistenza dei requisiti necessari, accertati dall'Agenzia.
I procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza nonché i riferimenti agli standard di sicurezza applicabili sono disciplinati in apposita linea guida.


4.3 Attività dell'Agenzia a seguito del rilascio di un certificato o di una autorizzazione di sicurezza
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di sicurezza o del certificato di sicurezza, sono sottoposti alle attività di ispettorato, controllo e monitoraggio dell'Agenzia secondo quanto stabilito al successivo punto 6.
Tali attività sono volte a verificare che i gestori e le imprese operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario e nazionale per gli aspetti relativi alla sicurezza della circolazione ferroviaria e che continuino ad essere soddisfatte le condizioni e i requisiti previste per il rilascio della autorizzazione o del certificato di sicurezza e a valutare il funzionamento del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura.

4.4 Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza
Ogni impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura deve avere un Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, dotato di responsabilità e autorità per assicurare che i processi del sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati; tale figura, inoltre, deve garantire che l'alta direzione sia a conoscenza delle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza, e fornire elementi per ogni esigenza di miglioramento.


4.5 Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali, applicazioni generiche e prime specifiche e veicoli, autorizzazione all’utilizzo di prodotti generici o componenti
4.5.1 Autorizzazioni di messa in servizio

L'autorizzazione di messa in servizio di un sottosistema strutturale, di un'applicazione generica (e prima specifica) o di un veicolo attesta la rispondenza degli stessi ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili.
Tale autorizzazione è emessa dall'Agenzia su richiesta di un richiedente in conformità a quanto previsto al Capo IV e V del D.Lgs. 191/2010.
L'autorizzazione di messa in servizio di applicazioni generiche è rilasciata dall'Agenzia contestualmente alla autorizzazione di messa in servizio della sua prima applicazione specifica ed è valida, senza ulteriori interventi da parte dell’Agenzia, anche per tutte le successive applicazioni specifiche, a patto che le condizioni funzionali, operative ed ambientali rimangano invariate e che la loro integrazione in sicurezza sia garantita. La valutazione di tali condizioni deve essere effettuata dal proponente a norma del Regolamento (CE) n. 352/2009.
L'autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici o componenti per il segnalamento ferroviario, di terra e di bordo, ne attesta la rispondenza ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili ed è rilasciata su richiesta di un richiedente.
Tale autorizzazione all'utilizzo del prodotto generico o componente è valida senza ulteriori interventi dell'Agenzia per l’utilizzo in altre applicazioni dello stesso prodotto generico o componente, a patto che le condizioni funzionali, operative ed ambientali siano le medesime e che la loro integrazione in sicurezza sia garantita. La valutazione di tali condizioni deve essere effettuata dal proponente a norma del Regolamento (CE) n. 352/2009.
Non è prevista specifica autorizzazione per singoli componenti destinati all’impiego in un ambito diverso dal segnalamento ferroviario (ad esempio scambi, dischi freno, guarnizioni frenanti ecc.). Il loro impiego è autorizzato nell'ambito del sottosistema strutturale, parte di esso o veicolo nel quale questi componenti sono integrati e per i quali l'Agenzia ha rilasciato autorizzazione di messa in servizio.
Nel caso di veicoli, l'Agenzia rilascia l'autorizzazione di un tipo di veicolo su istanza del richiedente. In tal caso, la prima autorizzazione di messa in servizio di un veicolo sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, qualora non sia sfato già autorizzato in un altro Stato membro, equivale all'autorizzazione del tipo di veicolo.
Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di un tipo, possono essere autorizzati alla messo in servizio veicoli conformi a tale tipo.
L'autorizzazione di messa in servizio di un veicolo tipo e/o di altri veicoli ad esso conformi può essere rilasciata in forma temporanea.
L'Agenzia accerta la rispondenza dei sottosistemi strutturali, applicazioni generiche, veicoli, prodotti generici o componenti ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili sulla base della documentazione prodotto dal richiedente, che include i rapporti di valutazione relativi al processo svolto elaborati da uno o più Verificatori Indipendenti di Sicurezza incaricati dal richiedente stesso.
Nel caso in cui un sottosistema strutturale sia parzialmente o interamente conforme a STI. devono essere rispettate, ai fini della messa di servizio, tutte le condizioni necessarie a realizzarne l'interoperabilità.
I rapporti di valutazione devono dimostrare che i sottosistemi strutturali, i veicoli, le applicazioni e i prodotti generici siano rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza e che essi siano stati sottoposti alle prove ed ai collaudi necessari ad accertare la sussistenza delle condizioni atte a garantire che il servizio possa svolgersi in sicurezza.
Nel caso di veicoli l'accertamento è eseguito su un prototipo se trattasi di autorizzazione di tipo o sul singolo esemplare.
I componenti di interoperabilità sono considerati conformi ai requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego.
I sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili se muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 191/2010 come modificato dal D.M. 22 luglio 2011.
La procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale è svolta da un Organismo Notificato con riferimento alle STI. se esistenti, ed ai moduli indicali nelle STI stesse.
La procedura di verifica CE dei sottosistemi strutturali non conformi alle STI o in caso di punti aperti, deroghe o casi specifici delle STI. che richiedono l'applicazione di norme nazionali, è svolta dai VIS con riferimento ai moduli previsti dalla Decisione 713/2010/UE e Decisione 768/2008/CE (per quanto riguarda l'esame nazionale del tipo e la conformità al tipo autorizzato).
Ai fini dell'autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali, veicoli e applicazioni generiche (prime specifiche) e dell'autorizzazione all’utilizzo di prodotti generici o componenti, la verifica della loro integrazione in condizioni di sicurezza nel sistema nel quale verranno inseriti è svolta in conformità con il procedimento di gestione dei rischi di cui al Regolamento CE n. 352/2009 della Commissione del 24 aprile 2009.
Nel caso in cui il sottosistema strutturale, l'applicazione generica (prima specifica) o il veicolo, oggetto dell'autorizzazione di messa in servizio, e il prodotto generico o componente, oggetto dell’autorizzazione all’utilizzo. non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili (non conformità). l’Agenzia può rilasciare un'autorizzazione di messa in servizio/all'utilizzo temporanea contenente idonee misure mitigative che tenga anche conto dei risultati del procedimento di gestione dei rischi di cui al Regolamento CE n. 352/2009 della Commissione del 24 aprile 2009.
La validità temporale delle suddette autorizzazioni è stabilita dall'Agenzia sulla base degli elementi torniti dal proponente (incluse le valutazioni del Verificatore Indipendente di Sicurezza) e delle particolari condizioni di utilizzo del sottosistema, veicolo, applicazione generica (prima specifica), prodotto generico o componente.
Il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio/all'utilizzo definitiva potrà avvenire solo dopo la chiusura delle non conformità a causa delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea, tramite l'adeguamento agli standard tecnici o l'adozione di opportune misure mitigative.
L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato sulla base di una dichiarazione di conformità a tale tipo presentata dal richiedente senza ulteriori verifiche.
Prima del rilascio della prima autorizzazione di un veicolo o per conformità ad un tipo di veicolo, l’Agenzia si riserva comunque di effettuare controlli, per verificare se le caratteristiche del veicolo corrispondono in tutti gli aspetti al tipo autorizzato.
Qualora siano modificate le pertinenti disposizioni delle STI o delle norme nazionali in base alle quali un tipo di veicolo, un sottosistema strutturale, un'applicazione generica o un prodotto generico è stato autorizzato. l’Agenzia decide se le autorizzazioni già rilasciate restano valide o se devono essere rinnovate.
L’autorizzazione definitiva di messa in servizio di un singolo veicolo, dei sottosisfemi strutturali e delle applicazioni generiche (prime specifiche) e l’autorizzazione all’utilizzo di prodotti generici o componenti hanno durata illimitata.
Detta autorizzazione dovrà essere aggiornata ogniqualvolta una modifica al quadro normativo richieda un adeguamento dei veicoli circolanti e/o dei sottosistemi strutturali e/o delle applicazioni generiche e/o dei prodotti generici in esercizio.
La validità dell'autorizzazione del tipo di veicolo è stabilita in sette anni dal primo rilascio della stessa.
Un veicolo, un sottosistema strutturale, un'applicazione generica, un prodotto generico che è stato messo in servizio a seguito di un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia può continuare ad essere utilizzato in servizio anche nel caso di modifica del quadro normativo, sempre che le norme e/o leggi emanate non ne prevedano l'adeguamento; in tal caso, tali veicoli, sottosistemi strutturali, applicazioni generiche e prodotti generici, ove ne ricorre il caso, devono essere nuovamente autorizzati.
Inoltre, per quanto riguarda i veicoli, qualora sia modificato il quadro normativo in base al quale un tipo di veicolo è stato autorizzalo, ('Agenzia decide se le autorizzazioni di tipo già rilasciate restino valide o se debbano essere rinnovate. Nel caso in cui debbano essere rinnovate, dovrà essere autorizzato un nuovo tipo di veicolo. A seguito di ciò, non potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni di messa in servizio per conformità al vecchio tipo.
Tutti i veicoli messi in servizio sulla base delle autorizzazioni per conformità già rilasciate potranno comunque continuare a circolare senza la necessità di alcuna modifica, fatte salve specifiche norme e/o leggi che ne richiedano esplicitamente l'adeguamento.
Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di tipo possono essere autorizzati alla messa in servizio veicoli conformi a tale tipo. Le dichiarazioni di conformità al tipo di veicolo possono essere emesse soltanto dal titolare della autorizzazione stessa {cioè dal soggetto che ha richiesto tale autorizzazione).
I procedimenti per l'autorizzazione alla messa in servizio di un veicolo, di un sottosistema strutturale, di un'applicazione generica o per l'autorizzazione all'utilizzo di un prodotto generico nonché i riferimenti ai requisiti tecnici applicabili sono disciplinati in apposita linea guida.
 

4.5.2 Effettuazione di prove nell'ambito dei processi autorizzativi.
Nell'ambito dei processi di autorizzazione di messa in servizio/all’utilizzo di sottosistemi strutturali, applicazioni generiche, veicoli, prodotti generici o componenti, l'esecuzione di prove in campo con interferenza sull'esercizio commerciale può avvenire solo previo rilascio da parte dell'Agenzia di una specifica autorizzazione. Nel caso di veicoli, questi devono essere registrati nel RIN previo rilascio di un'autorizzazione di messa in servizio temporanea per prove.
Alcune ben definite tipologie di prova che da un'analisi del rischio effettuata in base al regolamento 352/2009 non comportano alcun rischio per l'esercizio commerciale (modifica non rilevante), non richiedono autorizzazione da parte dell’Agenzia.
In linea generale le prove in campo sono svolte sotto la responsabilità di un VIS.
In tal caso il Verificatore Indipendente di Sicurezza, definite le esigenze connesse con le attività da svolgere (locomotive di supporto, individuazione delle località di ricovero, allestimenti specifici per l'effettuazione dei test di sicurezza, eventuali deroghe alla normativa comune, ecc.). deve rivolgersi ad una impresa ferroviaria o ad un gestore dell'infrastruttura che garantirà, attraverso Idonee procedure presenti nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, quanto necessario per lo svolgimento delle prove stesse, ivi compreso l'acquisizione delle tracce orario ed il personale di sicurezza.
Alcune prove possono essere svolte anche sotto la responsabilità diretta del GI o dell’IF.
Condizione necessaria affinché il GI o l'IF possano svolgere il ruolo di responsabili delle prove è che i sopra citati soggetti, nell'ambito del proprio SGS, posseggano specifiche procedure per la gestione in sicurezza di tali tipologie di prova, supportate da analisi del rischio ai sensi del Reg. 352/2009; L'IF dovrà altresì possedere il certificato di sicurezza valido per le tratte in cui si svolgeranno le prove.
Il GI deve garantire l'accesso all'infrastruttura per prove, a condizioni eque e non discriminatorie, a tutti i proponenti che hanno avanzata all'Agenzia richiesta di autorizzazione di messa in servizio/utilizzo di sottosistemi strutturali, applicazioni generiche, veicoli, prodotti generici o componenti
I procedimenti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle prove da parte dell'Agenzia e le modalità per l’individuazione dei casi in cui questa autorizzazione è esclusa sono disciplinati in apposita linea guida.


4.5.3 Piani di manutenzione dei sottosistemi strutturali, delle applicazioni generiche e dei veicoli
Le modalità d'uso nonché le condizioni di esercizio e il piano e le modalità di manutenzione di un sottosistema strutturale, applicazione generica o veicolo sono parte integrante della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di messa in servizio e sono oggetto di valutazione da parte di un Organismo Notificato nel caso in cui sia prevista l'applicazione delle STI, e da parte di un VIS negli altri casi.
Qualsiasi modifica alle condizioni di esercizio e manutenzione di un sottosistema strutturale, applicazione generica o veicolo deve essere gestita in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 352/2009 della Commissione del 24 aprile 2009.
 

4.5.4 Veicoli che possono circolare sulla rete gestita da RFI e sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci alle quali si applica il D.Lgs. 162/2007 così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43
Sulla rete ferroviaria gestita da RFI e sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci alle quali si applica il D.Lgs. 162/200/ così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, possono circolare soltanto veicoli per i quali:
• l'Agenzia abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva o temporaneo di messa in servizio;
• l'Agenzia abbia provveduto alla registrazione nel RIN;
• le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura abbiano provveduto a definire le modalità per la messa in servizio e per l'utilizzo in esercizio all'interno del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
• i gestori dell'infrastruttura abbiano attribuito le condizioni di circolabilità sulle linee da loro gestite.
 

4.5.5 Registrazione nel Registro Nazionale di Immatricolazione
A seguito della richiesta di registrazione nel RIN di un veicolo, l'Agenzia provvede a registrare nel RIN tutti i dati, previsti dalla Decisione n. 2007/756/CE e successive modificazioni, relativi al veicolo per il quale sia stata rilasciata l'autorizzazione di messa in servizio, secondo quanto riportato nelle linee guida emanate dall'Agenzia in materia.
Il richiedente la registrazione di un veicolo è il soggetto che diverrà a tutti gli effetti il titolare della registrazione del veicolo stesso dopo l'avvenuta registrazione nel RIN.
Il ruolo di detentore può essere svolto anche da una impresa ferroviaria o da un Gestore dell'infrastruttura.
Tuttavia se una impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura sono i richiedenti della registrazione di un veicolo, non la richiedono in qualità di impresa ferroviaria o di gestore dell'infrastruttura, ma in qualità di detentori del veicolo stesso.


4.5.6 Circolabilità dei veicoli
I gestori dell'infrastruttura attribuiscono la circolabilità ai veicoli che hanno ottenuto l'autorizzazione di messa in servizio e che sono stati registrati nel RIN tenendo conto delle eventuali limitazioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione di messa in servizio e ne tengono informata l'Agenzia.
Qualora l'autorizzazione di messa in servizio sia stata rilasciala ad un veicolo tipo di una serie di veicoli identici, la circolabilità rilasciata per il tipo è estesa a tutti i veicoli conformi al tipo.
I gestori dell'infrastruttura rilasceranno inoltre una circolabilità provvisoria ai veicoli provvisti di autorizzazione di messa in servizio per prove..
 

4.6 Messa in servizio di sottosistemi strutturali, applicazioni specifiche e veicoli
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie provvedono alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali, delle applicazioni specifiche e di veicoli.
A tal fine i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie provvedono all'adeguamento dei rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza per l'aggiornamento delle certificazioni/auforizzazioni di sicurezza.
In particolare i gestori dell'infrastruttura aprono al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.
 

4.7 Attività dì Qualificazione di personale e/o Organismi
4.7.1 Qualificazione dei verificatori indipendenti di sicurezza

L'Agenzia rilascia, rinnova, modifica e revoca l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di Verificatore Indipendente di Sicurezza. Tale autorizzazione è caratterizzata da una o più aree di competenza individuate dall'Agenzia ed è rilasciata sulla base dell'accertamento del possesso delle competenze necessarie con riferimento al personale, all'organizzazione ed agli strumenti con cui opera.
A tal fine ('Agenzia definisce e disciplina in apposite linee guida i requisiti applicabili al personale, all'organizzazione ed agli strumenti che un Organismo richiedente l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di Verificatore Indipendente di Sicurezza deve dimostrare di possedere. L’Agenzia disciplina inoltre, nella predetta linea guida, il procedimento di verifica dei requisiti per il primo riconoscimento, l'estensione e il rinnovo della qualificazione nonché i controlli successivi al rilascio della qualificazione.
L’Agenzia pubblica sul proprio sito un albo dei soggetti qualificati specificandone le aree di competenza.
 

4.7.2 Personale che svolge attività di sicurezza.
Le attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario sono le seguenti:
- condotta dei treni (C);
- formazione dei freni (FT);
- accompagnamento dei treni (AI);
- verifica dei veicoli (VR);
- manutenzione dei veicoli (MV);
- gestione della circolazione (GC).
- manutenzione dell'infrastruttura(MI);
Per l'attività di sicurezza “Condotta dei treni!", i requisiti del personale che svolge l'attività sono definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale. L'Agenzia nel rispetto delle suddette norme emana e aggiorna i provvedimenti di dettaglio necessari per la gestione delle Licenze di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.247. per la gestione e l’accesso al registro Licenze, per il riconoscimento delle persone e degli organismi incaricati della formazione o degli esami, per lo svolgimento degli esami e la gestione del transitorio secondo le modalità dell'art.27 del citato decreto legislativo.
Le norme per la qualificazione del personale che svolge le restanti attività di sicurezza sono emanate dall'Agenzia.
 

4.7.3 Qualificazione del Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza.
Al fine di assolvere alle sue funzioni, la persona che riveste il ruolo di Responsabile del sistema di gestione della sicurezza deve essere qualificato in base ai requisiti e secondo le modalità stabiliti dall'Agenzia.
Ferma restando l'unicità, in ogni organizzazione, del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato, nel caso in cui le attività connesse al Sistema siano assicurate attraverso una strutturazione organizzativa che. in capo a tale Responsabile qualificato, preveda più livelli, ciascuno relativo ad uno specifico ambito di responsabilità e presidiato da una figura di riferimento, l'organizzazione deve garantire che tutti i soggetti in questione possiedano e mantengano i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale ruolo.
La qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza è un requisito necessario per l'ottenimento ed il mantenimento del certificalo di sicurezza di una impresa ferroviaria o dell'autorizzazione di sicurezza di un gestore dell'infrastruttura.

5 Attività di ispettorato, controllo e monitoraggio
L'Agenzia svolge attività di ispettorato, controllo e monitoraggio per verificare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni:
- l'applicazione di norme tecniche e standard di sicurezza;
- l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario in conformità ai pertinenti requisiti essenziali;
- l'esistenza di condizioni e il soddisfacimento dei requisiti per il rilascio ed il mantenimento di certificati di sicurezza e di autorizzazioni di sicurezza;
- la conformità dell'operato dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie ai requisiti del diritto comunitario e nazionale con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza della circolazione ferroviaria.
L’attività consiste nello svolgimento di audit di sistema o di processo, su prodotti o servizi, e nell'analisi delle banche dati, degli indicatori di sicurezza e degli incidenti e inconvenienti.
In applicazione dell’articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono tenuti a consentire al personale dell'Agenzia l'accesso a lutto la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti, ai veicoli ed alle banche dati anche durante l'esercizio.
L'Agenzia, durante le attività di monitoraggio, ispettorato e controllo può adottare, qualora riscontri non conformità, provvedimenti cautelativi immediati sulle attività che hanno impatto sulla sicurezza dell'esercizio.
 

5.1 Audit ed attività ispettiva
L'Agenzia pianifica, programma ed effettua attività di audit sulla base dei risultati dell'attività di audit già effettuata, dell'analisi dei dati relativi alle prestazioni di sicurezza di imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, dell’analisi dei dati di incidentalità, delle risultanze delle indagini sugli inconvenienti di esercizio, delle principali novità normative via via introdotte.
L'Agenzia dà preavviso dell'attività di audit o di verifica ispettiva agli operatori coinvolti; laddove se ne ravvisi la necessità, l'attività può essere effettuati anche senza detto preavviso.


5.2 Monitoraggio della sicurezza
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza devono trasmettere all'Agenzia:
1. trimestralmente i dati relativi a indicatori prestazionali di sicurezza, i dati finalizzati all'elaborazione degli indicatori comuni di sicurezza (CSI), i dati di produzione,
2. semestralmente i dati relativi all'attuazione dei piani della sicurezza.
3. su richiesta dell’Agenzia stessa, eventuali aliti dati ritenuti rilevanti per il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza.
Devono inoltre informare prontamente l’Agenzia di lutti gli eventi e le modifiche interne rilevanti ai fini della sicurezza.
Entro il 30 giugno di ogni anno i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie devono trasmettere all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza, prevista dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 162/2007 e successive modificazioni, che illustri l'evoluzione e la gestione degli aspetti collegati alla sicurezza ferroviaria dell'anno precedente.
La relazione deve avere almeno i seguenti contenuti:
- informazioni generali;
- dati relativi al conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e risultati dei piani della sicurezza;
- indicatori nazionali di sicurezza e CSI;
- risultati degli audit di sicurezza interni;
- osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento dell’esercizio ferroviario e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un Interesse per l'Agenzia;
- dati ed informazioni richiesti in via continuativa o estemporanea dall'Agenzia.
La relazione è composta da una parte descrittiva e da alcune tabelle. La parte descrittiva della relazione deve illustrare I punti sopra elencati, tornendo per ciascuno di essi informazioni dettagliate, supportare i dati numerici presentati nelle tabelle e dare gli elementi utili alla loro valutazione.
 

5.2.1 Indicatori di sicurezza
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono dotarsi nell’ambito dei propri sistemi di gestione della sicurezza di un insieme di indicatori comprensivo degli indicatori previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 settembre 2010 che modifica l'allegato I del Dlgs. 162/2007. Tale insieme deve garantire:
- il monitoraggio dei processi connessi alla sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del miglioramento continuo dei processi;
- la strutturazione di un processo di gestione dei ritorni di esperienza ottenibili da un'analisi delle indagini, delle attività ispettive e degli audit.
I dati necessari all'elaborazione degli indicatori comuni di sicurezza devono essere inviati all'Agenzia con la Relazione annuale all'interno della quale i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono dichiarare all'Agenzia le modalità con le quali sono stati raccolti i vari indicatori ed analizzarne le risultanze.


5.3 Accesso alle banche dati
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono garantire all'Agenzia l'accesso incondizionato alle proprie banche dati contenenti informazioni rilevanti ai fini della sicurezza ferroviaria comprese quelle nelle quali sono registrati gli incidenti e gli inconvenienti; devono, inoltre, specificare le modalità con le quali l'Agenzia può fruire delle informazioni in esse contenute.


5.4 Incidenti e inconvenienti
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono segnalare all'Agenzia, entro 48 ore dal loro accadimento, tutti gli incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, come definiti nell'articolo 3 comma 1 punti z) e bb) del Dlgs. 162/2007 e successive modifiche. Tale attività può essere svolta anche fornendo l'accesso a banche dati alimentate dai gestori dell’infrastruttura e dalle imprese ferroviarie, che garantiscano la completezza e la tempestività dell'informazione.
Nel caso di eventi di particolare rilevanza e comunque in occasione di:
1) Collisione di treno contro treno, veicolo, frane, massi o veicoli stradali (compresi quelli avvenuti in corrispondenza di un passaggio a livello);
2) Deragliamento di treno;
3) Interruzioni della circolazione su una linea per almeno 6 ore (escluse le interruzioni programmate per manutenzione della linea);
4) Incidenti, nei quali è stato coinvolto almeno un veicolo in movimento, che hanno causato morte, ferimento o lesioni (con intervento soccorso 118) di una o più persone;
5) Incidenti, nei quali è stato coinvolto almeno un veicolo in movimento, che hanno causato danni stimabili nell'immediato è 150.000 euro;
6) Collisioni e deragliamenti di mezzi d'opera, anche se avvenuti su un fratto interrotto alla circolazione dei treni;
7) Incendi ai veicoli (che abbiano richiesto l'intervento dei VVF);
8) Spezzamento di convogli composti da materiale atto al trasporto viaggiatori;
9) Fuga di veicoli su binari di linea o di circolazione;
10) Incidenti o inconvenienti (comprese le fuoriuscite di sostanze) che hanno coinvolto veicoli che trasportano merci pericolose;
11) ) Collisioni e deragliamenti di convogli in manovra avvenuti su binari di circolazione;
12) Eventi che non hanno causato danni consistenti ma che in situazioni leggermente differenti avrebbero potuto farlo, come ad esempio:
a. indebito superamento da parte di un treno del limite assegnato al suo movimento (SPAD),
b. pericolati (intendendo con tale termine tutti gli eventi nei quali si è avuto un concreto rischio che si verificassero incidenti) urti su binari di linea o di circolazione che avrebbero potuto coinvolgere treni, manovre, mezzi speciali;
c. inoltro di un freno in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza.
d. presenza di difetti all'armamento o al materiale tali da poter causare il deragliamento;
e. incidenti o inconvenienti dove elementi del sistema di segnalamento (segnali, boe, ecc.) hanno tornito o avrebbero potuto fornire ai treni indicazioni meno restrittive di quelle previste;
13) Incidenti gravi avvenuti nei raccordi o nei depositi (interessanti il sistema ferroviario);
14) esplicita richiesta da parte dell'Agenzia.
i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolte devono tornire all'Agenzia:
- l'avviso dell’accadimento entro 60 minuti dallo stesso;
- un primo rapporto informativo, entro 24 ore dall'accadimento, che descriva sinteticamente, la dinamica dell'evento, le cause accertate o presunte, il personale coinvolto. Esso deve contenere le informazioni raccolte nel corso dei primi accertamenti, sulla base delle quali è stata elaborato.
L’avviso di accadimento e il rapporto informativo possono essere inviati da un solo soggetto se esista un accordo tra gli operatori ferroviari coinvolti di cui sia a conoscenza r Agenzia e qualora sia garantita la completezza delle informazioni in essi contenuti.
 

5.4.1 Primi accertamenti
A seguito di ogni incidente o inconveniente devono essere raccolte tutte le informazioni disponibili nell'immediatezza dell’evento, dando la priorità alle verifiche che non possono essere effettuate in tempi successivi. La raccolta delle informazioni deve concludersi entro le 24 ore successive all'evento.
L’esecuzione dei primi accertamenti deve essere svolta garantendo la massima collaborazione con ('Autorità Giudiziaria e comunque preliminarmente agli interventi di modifica delle condizioni presenti al momento dell'evento, a meno che l'urgenza degli interventi non sia richiesta per prestare soccorso, o per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie hanno la responsabilità dell'esecuzione degli accertamenti sui propri mezzi ed impianti, sul proprio personale ed in generale sulle proprie attività. Gli accertamenti devono essere eseguiti da personale in possesso dei necessari requisiti professionali.
Per favorire il contraddittorio e l'aggettività delle informazioni raccolte, gli accertamenti e i rilievi devono essere svolti, ove possibile, in presenza degli altri operatori ferroviari coinvolti, del personale della Polfer e degli agenti dell'Agenzia presenti sul posto.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie ognuno per la parte di propria competenza devono definire le modalità con cui effettuare tali accertamenti, inclusa la modulistica che indichi al proprio incaricato quali siano gli accertamenti da effettuare per ogni tipologia di incidente o inconveniente. Le schede non devono contenere minori elementi rispetto a quelle utilizzate prima dell’emanazione del presente decreto.
 

5.4.2 Obbligo d’indagine da parte dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie
I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie devono indagare su ogni incidente e inconveniente che ha interessato il proprio personale, i propri mezzi, impianti o attività.
L'indagine deve consentire una tempestiva e imparziale individuazione delle dinamiche e delle cause dell'evento e contenere gli elementi necessari all'adozione delle azioni correttive o dei provvedimenti migliorativi.
I gestori dell'infrastruflura e le imprese ferroviarie devono formalizzare, all'interno del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, le procedure, le modalità operative e le responsabilità per garantire l'acquisizione formale di tutte le informazioni necessarie all’individuazione della dinamica e delle cause degli incidenti e degli inconvenienti.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di eseguire lutti gli accertamenti  necessari sui propri mezzi ed impianti, sul proprio personale ed in generale sulle proprie attività.
Nel caso in cui in uno stesso evento siano coinvolti più operatori, ciascuno di essi deve svolgere un processo di valutazione autonomo, garantendo comunque lo scambio tra gli operatori coinvolti degli elementi utili all'indagine, eventualmente corredati da referti tecnici, e garantendo anche l'audizione delle persone informate sui fatti, l'accesso ai luoghi e l'ispezione agli impianti e ai mezzi interessati dall'evento.
Le relazioni d'indagine concluse ed i relativi allegati dovranno essere rese immediatamente consultabili dall'Agenzia e dagli altri operatori coinvolti nelle indagini, anche su supporto informatico e mediante l'accesso alle apposite banche dati.
 

5.4.3 Raccolta di elementi da parte dell'Agenzia
Fermo restando che le indagini a seguito di incidenti o inconvenienti o specifica catena di essi competono all'Organismo Investigativo, l'Agenzia, quando lo ritiene necessario, raccoglie elementi al fine di individuare ed adottare gli eventuali interventi immediati a carattere normativo o tecnico che contribuiscano ad evitare il ripetersi di tali eventi.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del D.Lgs. 162/2007 e successive modicazioni, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie devono nominare un referente che fornisca la massima collaborazione al personale dell'Agenzia impegnato in tale attività, garantendogli l'accesso agli impianti, ai veicoli, alla documentazione, alle attrezzature ed alle banche dati, l'audizione del personale informato sui fatti, la possibilità di condurre tutte le ispezioni e gli approfondimenti ritenuti necessari.