Tipologia: Accordo
Data firma: 24 ottobre 2023
Parti: Acea e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Acea
Fonte: filctemlazio.it


Verbale di accordo

Il giorno 24 ottobre 2023, tra Acea spa, in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle Società Acea ATO2 spa, areti a Socio Unico spa, Acea Energia spA, Acea Innovation srl, Ecogena srl, Acea Produzione spa, Acea Elabori spa, Acea Ambiente srl, Aquaser srl, Acea ATO5 spa, Acea Molise spa […] e le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Premesso che
• Acea, per effetto del processo di riorganizzazione strutturale attuato a seguito della riforma dell’ordinamento dei servizi pubblici locali e degli interventi legislativi in materia di mercato interno dell’energia elettrica e di risorse idriche, ha assunto, dal 2000, le caratteristiche di Gruppo Industriale, con costituzione di distinte Società per l’esercizio dei servizi gestiti;
• Nel tempo, Acea è divenuta leader nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente;
• Le Imprese del Gruppo indicate in epigrafe hanno applicato, in funzione delle attività esercitate - in taluni casi, in conseguenza degli originari scorpori di rami d’azienda da Acea spa, in altri, in conseguenza di dinamiche di sviluppo industriale - le previsioni collettive di riferimento per il settore merceologico di appartenenza dettate dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico e dal CCNL per il settore gas acqua pro tempore vigenti;
• In questo scenario di contesto, caratterizzato da una significativa evoluzione contrattuale ed organizzativa, sono rimasti salvi, in favore dei lavoratori risultanti in servizio in Acea ad una certa " data (segnatamente: 31.12.1999 per i lavoratori che osservavano un regime di orario a 36 ore settimanali e 1.3.2002 per i lavoratori regolati dal CCNL gas acqua che osservavano un orario a 38 ore settimanali), trattamenti normativi previgenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale come, ad esempio, la durata settimanale dell'erario di lavoro.
Considerato che
• Ai sensi dell’art. 27 del CCNL settore elettrico del 18.07.2022, la durata dell’orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per i lavoratori turnisti e semiturnisti, è stabilita in 38 ore settimanali;
• Ai sensi dell’art. 23 del CCNL settore gas acqua del 30.09.2022, la durata dell’orario normale di lavoro, è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi;
• Il comma 3 dello stesso art. 23 prevede che, al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di lavoro può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore, con il contestuale assorbimento dei permessi ex festività di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 29 del medesimo CCNL.
• Nel Gruppo Acea la sopra detta modalità di omogeneizzazione dell’orario è stata nel tempo adottata nei confronti del personale assunto successivamente alla stipula del CCNL Gas Acqua del 1.3.2002, che ha sancito il superamento della durata settimanale dell’orario normale di 38 ore, con passaggio alle 38 ore e 30 minuti settimanali medi.
Considerato altresì che
• Le evoluzioni profonde nel mercato del lavoro, l’introduzione di nuove tecnologie e l’emersione di nuove professionalità, i cambiamenti nel tessuto sociale ed economico, l’importanza delle tematiche ESG (Environmental, Social e Governance) impongono di ripensare e rinnovare i modelli organizzativi e produttivi, per adeguarli verso nuove prospettive e soluzioni lavorative, basate sulla responsabilità e sulla fiducia, in un ambiente lavorativo positivo, che accresca il benessere dei lavoratori e generi valore per la Persona e per il territorio;
• Acea, con il Protocollo Carta della Persona e della Partecipazione, ha rafforzato il modello evoluto di relazioni industriali presente nel Gruppo, per promuovere, congiuntamente con le Parti Sociali,
misure a favore della Persona e delle esigenze di conciliazione vita lavoro, fermo restando gli obiettivi di produttività e di sviluppo industriale;
• La vocazione di Impresa leader nell’erogazione di servizi di pubblica utilità e l’attenzione verso le giuste istanze delle persone, volgono verso un’armonizzazione degli orari di lavoro dei dipendenti che consenta di aumentare la consapevolezza di appartenere ad un unico grande Gruppo e favoriscano, al contempo, una migliore conciliazione vita lavoro, con aumento delle giornate annuali dedicate al riposo e maggiore equilibrio nella dotazione delle spettanze individuali tra la popolazione
aziendale.
Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2024, il personale già in servizio cui si applica il CCNL gas acqua pro tempore vigente (salvo se titolare di c.d. “Conto ore”, se in servizio alla stipula del CCNL Gas Acqua del 1.3.2002 o se già beneficiario della durata settimanale dell'erario normale di lavoro di 38 ore) osserverà un orario di lavoro settimanale pari a 38 ore settimanali.
2. Quale disposizione di miglior favore rispetto al regime di orario contrattualmente previsto dall'art. 23 del vigente CCNL gas Acqua, resta inteso che rimodulazione dell’orario di cui al punto 1 troverà applicazione senza alcun assorbimento dei permessi ex festività di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 29 del CCNL applicato.
3. Detta disciplina si applicherà anche alle future assunzioni in forza alle Società indicate in epigrafe presso le quali si applica il CCNL Gas Acqua, a decorrere dalla medesima data di cui al punto 1.
4. Per quanto riguarda la Società Aquaser srl, date le peculiarità dell’orario osservato dal personale viaggiante di cui ai punti 1-3 dell’Accordo del 15.11.2017, frutto di contrattazione aziendale appositamente definita ai sensi di legge per far fronte ad esigenze di contesto organizzativo e produttivo, si dovranno valutare, previa specifica analisi, eventuali applicazioni ad hoc.
Le Parti si danno atto del valore etico e sociale della regolamentazione qui definita, che origina e fornisce concretezza ai principi condivisi nella Carta della Persona e della Partecipazione.
Le stesse Parti riconoscono il carattere fortemente innovativo della presente Intesa, orientato a promuovere una nuova concezione qualitativa del lavoro, basata sulla consapevolezza, sulla responsabilizzazione e compartecipazione dei singoli verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in una prospettiva di fiducia e valorizzazione delle esigenze di conciliazione vita lavoro.
Le Parti si danno atto che la l'omogeneizzazione degli orari qui definita favorirà altresì la mobilità infragruppo, a beneficio di una proficua circolazione del sapere e del bagaglio di conoscenza acquisito dal personale di Acea, che è il motore della crescita e dell’innovazione.
Per quanto riguarda le Società Acea ATO5 e Acea Molise i contenuti del presente Protocollo andranno regolamentati in una specifica Intesa con le rispettive RSU.
Per quanto riguarda le altre Società del Gruppo Acea cui si applica il CCNL Gas Acqua, la presente Intesa costituirà una linea programmatica di indirizzo per analoga applicazione nei confronti dei loro dipendenti nei territori gestiti.

Letto, confermato, sottoscritto.