Tipologia: Protocollo sugli appalti
Data firma: 20 ottobre 2023
Parti: Acea e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Acea
Fonte: filctemlazio.it


Sommario:


Protocollo sugli appalti

Il giorno 20.10.2023, tra Acea spa, in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle Società Acea ATO2 spa, areti a Socio Unico spa, Acea Energia spa, Acea Innovation srl, Ecogena srl, Acea Produzione spa, Acea Elabori spa, Acea Ambiente srl, Aquaser srl, Acea ATO5 spa […] e le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil […], Flaei Cisl […], Uiltec Uil […]

Premesso che
- Le Parti, con il Protocollo Carta della Persona e della Partecipazione, stipulato il 15 maggio u.s., hanno definito un nuovo modello di relazione ed interlocuzione, valorizzando il coinvolgimento e la partecipazione alla vita dell’Azienda e mettendo al centro la Persona, nella sua dimensione individuale, sociale, professionale ed integrata nell’ambiente e nel territorio;
- In particolare, le Parti hanno assunto l’impegno a stipulare specifiche Intese attuative degli obiettivi reciprocamente condivisi, tra cui, un Protocollo sugli Appalti, che riaffermi l’importanza di una occupazione stabile, dignitosa e di qualità, rafforzi la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la regolarità dei rapporti di lavoro, promuova buone prassi per una gestione qualitativa degli appalti con riferimento a tutti i soggetti coinvolti (stazione appaltante, imprese esecutrici, lavoratori), a beneficio della collettività e dell’intero ecosistema.
Considerato che
- I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati nelle Società del Gruppo sottolineano l’importanza di evitare che il sistema di gestione degli appalti possa determinare alterazioni delle regole di mercato e della concorrenza, valutata l’importanza per la collettività dei servizi erogati dalle imprese del settore, tra cui Acea;
- Essi ribadiscono la necessità di evitare i fenomeni di dumping contrattuale e l’impegno delle Aziende ad operare nell’osservanza di tutte le leggi in materia e per il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme in materia di salute e sicurezza e di ogni altra norma volta alla tutela del lavoro dipendente, prevedendo altresì nei capitolati le più incisive forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte di sub appaltatori, con previsione di iniziative di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sicurezza.
Considerato altresì che
• Le riforme e gli investimenti del PNRR (D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021) condividono priorità trasversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.
• Il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed avente efficacia dal 10 luglio 2023, costituisce una leva abilitante per traguardare gli obiettivi del PNRR;
• Le Parti riconoscono il ruolo del nuovo Codice per una gestione qualitativa degli appalti ed i tal senso intendono qui richiamare i principi generali in esso contenuti, a protezione dei lavoratori e delle imprese, nonché le ulteriori norme, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche dell’appalto, a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente, della concorrenza, della legalità e della trasparenza e del corretto svolgimento dell’appalto, dalla fase inziale alla sua esecuzione.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti con il presente Protocollo, in una reciproca valorizzazione dei rispettivi ruoli ed interessi, a seguito di un intenso ed articolato confronto, definiscono e convengono quanto segue.

1. Obiettivi
Le Parti con il presente Protocollo in materia di appalti condividono di perseguire i seguenti comuni obiettivi:
- garantire massimi livelli di legalità ed efficienza nella gestione degli appalti, favorendo la trasparenza e la concorrenza;
- rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo iniziative di sensibilizzazione per una nuova cultura della sicurezza;
- garantire e rafforzare la prevenzione, il controllo e la verifica della regolarità degli appalti rispetto alle normative di riferimento;
- favorire un’economia sana, che sostenga un’occupazione stabile e di qualità, garantendo i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli appalti;
- promuovere l’innovazione tecnologica ed organizzativa, anche attraverso la formazione continua delle persone;
- migliorare la produttività ed il benessere collettivo, attraverso la promozione di una concezione qualitativa del lavoro;
definire criteri premianti per l’aggiudicazione delle gare d’appalto.

2. Informazione preventiva
L’Azienda riconosce il ruolo delle OO.SS. per ricercare soluzioni condivise volte alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità presenti nelle Società, con l’obiettivo della continuità di presidio diretto delle attività proprie e qualificanti del ciclo produttivo aziendale.
In tal senso la stazione appaltante si impegna ad informare periodicamente e almeno una volta l’anno, le Organizzazioni Sindacali della programmazione degli appalti principali e delle attività affidate all’esterno.
In particolare, l’informativa preventiva avrà ad oggetto la tipologia di attività affidate all’esterno, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, l'applicazione di eventuali clausole sociali, il CCNL e l’eventuale contrattazione aziendale applicati al personale occupato nell’appalto.

3. Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica ai contratti di lavori e servizi aggiudicati dalla Società del Gruppo firmatarie, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, ai contratti di forniture, aggiudicati ai sensi del medesimo Decreto.

4. Aspetti normativi in generale
Contratto applicabile
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di riferimento dell’appaltatore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità a quanto previsto al punto precedente.
Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
In tal caso, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023.
La stazione appaltante assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
L’individuazione del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto è, quindi, operata considerando:
- sotto il profilo soggettivo, la riconducibilità dei soggetti stipulanti nell’ambito delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- sotto il profilo oggettivo, il settore, il territorio e le prestazioni oggetto dell’appalto.
Il contratto collettivo deve essere non solo riferibile al settore ed alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, ma anche - e soprattutto - coerente con le attività oggetto dell’appalto.
Le attività oggetto dell’appalto assumono rilievo determinante ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto.
Clausola sociale
Conformemente a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante inserisce, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche “clausole sociali” richiedenti, quali requisiti necessari dell’offerta, misure orientate, tra l’altro, a garantire:
- le pari opportunità generazionali e l’inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto - in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente - di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa in maniera prevalente;
- ai lavoratori in subappalto, le stesse tutele economiche e normative previste per i dipendenti dell'appaltatore
- il contrasto al lavoro irregolare.
L’applicazione delle clausole sociali resta esclusa solo per i servizi di natura intellettuale.
Al fine di promuovere la parità di genere e laddove compatibile con la natura dell’appalto, la stazione appaltante prevede nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un maggior punteggio che può essere attribuito alle imprese che applichino politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
DURC - Regolarità contributiva
In coerenza con le previsioni del D.Lgs. 36/2023, al fine di combattere forme di evasione contributiva, Acea adotta il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), quale elemento di attestazione della regolarità contributiva delle imprese aggiudicatane.
Inadempienze contributive, ritardo nei pagamenti delle retribuzioni
In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Nel rimandare alla normativa vigente in materia (d.lgs. n. 36/2023), si sottolinea che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro lo stesso termine di 15 giorni, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Costo del lavoro
Nel rispetto delle previsioni dell'alt. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto sopra previsto e secondo quanto stabilito dalla normativa legale e regolamentare vigente in materia. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Sistema di qualificazione fornitori
In coerenza con le previsioni di cui all’art. 168 del D.Lgs. 36/2023 Acea istituisce un sistema di qualificazione degli operatori economici.
Detto Sistema si inserisce nell’ambito del procedimento volto ad implementare la sempre maggiore affidabilità delle imprese appaltataci, perseguita da Acea. La predisposizione di un sistema di qualificazione consente, infatti, ad Acea di formare elenchi di imprenditori dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, agevolando una valutazione concreta della qualità e dell’affidabilità delle imprese esecutrici dei lavori.
Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
Con propri atti, pubblicati sul proprio sito istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all’iscrizione al sistema e i casi che ne impediscono l’iscrizione laddove sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169 del Codice dei Contratti Pubblici.
Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.
Subappalto
In materia di subappalto, si richiama l’osservanza delle previsioni di cui all’art. 119 del Codice.
Il subappalto sarà ammesso, previa autorizzazione della Stazione appaltante ed alle condizioni di legge, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 119.
La stazione appaltante valuterà ed individuerà, caso per caso, nel rispetto della normativa di riferimento e previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che non potranno dunque formare oggetto di subappalto e/o di subappalto a cascata, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

5. Formazione
Le trasformazioni culturali del nostro tempo, anche per effetto dei processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, incidono profondamente sul modo di lavorare. Tali evoluzioni richiedono un continuo arricchimento e mutamento delle competenze, con necessità di adeguare ruoli e professionalità esistenti in vista di affrontare le modifiche degli assetti tecnologici ed organizzativi.
In tali termini Acea favorirà percorsi di arricchimento del bagaglio professionale posseduto dai propri dipendenti e favorirà la promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione anche, da parte delle impresse appaltatrici, sui temi della formazione continua del proprio personale per affrontare al meglio le evoluzioni nel mercato del lavoro.

6. Produttività e welfare
Il Welfare aziendale, come viene comunemente inteso, rappresenta l’insieme di iniziative dirette a garantire il benessere dei lavoratori e favorire il grado di soddisfazione personale e di realizzazione del singolo nel lavoro.
Per Acea il concetto di Welfare significa cura dell'ambiente di lavoro, opportunità di sviluppo della personalità morale e professionale, fiducia verso l’Azienda e attenzione al work-life balance.
Tutto questo si traduce in collaborazione, cura e coinvolgimento del singolo e dei gruppi alla vita dell'Azienda nonché nell'impegno di quest'ultima nel migliorare e conciliare efficacemente la sfera professionale e quella privata delle Persone, con benefici concreti in termini di miglioramento della produttività e riscontrabili anche da parte della collettività cui l’Azienda eroga servizi essenziali.
Le Parti si danno atto della necessità di proseguire e consolidare, nell'ambito della contrattazione aziendale, l'attuazione di iniziative che si configurino come servizi a sostegno del benessere dei lavoratori, fornendo un supporto concreto alle persone e privilegiando le iniziative a carattere sociale, solidale, mutualistico ed inclusivo.

7. Inclusione sociale
Fermi restando in capo al solo appaltatore il potere direttivo, l’organizzazione del lavoro e il conferimento dei mezzi di produzione (anche in conformità di intese specifiche), con il presente protocollo le Parti concordano sull’opportunità di adottare iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale nei confronti del personale esterno coinvolto nell’appalto.
La complessità delle relazioni che si instaurano a seguito della sottoscrizione di un contratto di appalto, infatti, suggerisce un utile ricorso a pratiche di inclusione volte ad implementare e ad ottimizzare il senso di appartenenza dei lavoratori impiegati nell’appalto nella medesima comunità lavorativa pur mantenendo le dovute distinzioni sotto il profilo della concreta gestione dell’attività.
In sostanza, l’inclusione sociale sul posto di lavoro ha l'obiettivo di eliminare qualunque forma di trattamento immotivatamente differenziato e di discriminazione, ma sempre nel rispetto delle diverse attribuzioni gestionali tra appaltante e appaltatrice.
A tal fine saranno organizzati incontri informativi rivolti ai referenti degli appaltatori aventi ad oggetto la realtà, la missione e i valori delle aziende del Gruppo Acea spa oltre che iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’equità e dell’inclusione.

8. Innovazioni tecnologiche
L’innovazione è un valore strategico per il Gruppo Acea che sostiene e promuove soluzioni tecnologiche che coniughino efficienza e riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza.
Ricorrere a tecnologie innovative consente di effettuare analisi predittive sui potenziali rischi che si possono generare nelle aree di lavoro sia dal punto di vista ambientale che sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.
A titolo di esempio, il BIM (Metodologia Building Information Modeling) consente di prevedere l’effetto di ostacoli (macchinari, materiale, ecc.) nel cantiere, tale previsione permette una gestione sicura che tutela sia il lavoratore che l’aspetto economico.
Il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 recepisce l’esigenza di una digitalizzazione delle procedure per tutti gli appalti pubblici, definendo i requisiti di interoperabilità e interconnessione, compresi tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).

9. Salute e sicurezza
Il Gruppo Acea riconosce il ruolo fondamentale della sicurezza per la garanzia dell’integrità fisica, psicologica e morale delle persone.
Le Parti condividono l’impegno a continuare a lavorare affinché le procedure, i protocolli e le regole in materia di salute e sicurezza siano sempre più consolidate e si traducano in comportamenti agiti in tutti i contesti aziendali, anche oltre quelle che sono le normali prescrizioni di legge.
È essenziale formare i lavoratori sui temi della sicurezza, con adeguata conoscenza sui rischi, sui dispositivi di sicurezza, in collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) al fine di promuovere una nuova cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di tutte le persone che vi lavorano.
Ogni persona può diventare strumento di miglioramento delle condizioni di lavoro proprie e dei colleghi con cui si relaziona, attivando così un circolo virtuoso che mira a sensibilizzare ogni persona e a realizzare programmi di miglioramento continuo sulle tematiche della sicurezza con l’obiettivo, per tutti, di tornare a casa alla fine di ogni giornata di lavoro.
La Committente promuoverà, anche congiuntamente con le OO.SS., iniziative finalizzate ad accrescere nelle imprese appaltatrici la cultura della sicurezza e l’adozione delle migliori pratiche sulla formazione e informazione dei lavoratori.
Inoltre, tra le iniziative di miglioramento continuo, sulla scorta delle specifiche previsioni dei CCNL applicati in Acea, verranno implementate a livello aziendale iniziative finalizzate alla rilevazione dei “mancati infortuni”, realizzando una apposita informativa ai RLSA operanti nel relativo ambito, al fine di favorire la comprensione delle modalità di attuazione di tali sistemi e di agevolarne la diffusione a fini preventivi.

10. Controlli / Ispezioni
Acea in qualità di stazione appaltante effettuerà i controlli e le verifiche sulle attività dell’appaltatore previste dalla vigente normativa e dalle procedure societarie.
In particolare, nell’intento comune delle Parti di combattere forme di evasione fiscale e contributiva, l’Azienda, prima del pagamento dei S.A.L. o dello S.F.L., provvederà a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) direttamente agli istituti o agli enti abilitati territorialmente competenti al rilascio: sedi INAIL/INPS ovvero alla Cassa Edile ove previsto.
I criteri e le modalità dell’azione di controllo saranno gestiti secondo le procedure aziendali tempo per tempo vigenti in Azienda.
La stazione appaltante provvederà, in particolare, a verificare l’esatto adempimento degli obblighi informativi, nei confronti di tutti i lavoratori presenti in cantiere, sui rischi connessi alle lavorazioni, con particolare riguardo a quelli collegati alle sovrapposizioni e interferenze derivanti dalle diverse lavorazioni.
Le ispezioni, che consistono in visite periodiche strutturate dei cantieri (a campione), sono mirate a verificare che le attività appaltate a ditte esterne siano eseguite nel rispetto della normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e Sull’Ambiente e coerentemente con le disposizioni contrattuali.
La verifica in campo viene effettuata da uno o più ispettori adeguatamente formati per l’attività. Durante la verifica, gli ispettori esamineranno gli aspetti relativi alla sicurezza, all’ambiente e alla qualità delle opere. L’Ispezione avviene in contraddittorio con il preposto dell’impresa esecutrice.
Gli ispettori non svolgono solamente attività di semplice controllo ma, nel corso dell’ispezione collaborano con i preposti della ditta rivedendo insieme le procedure aziendali e le normative applicabili, con la finalità di operare in modo conforme e riducendo al minimo l’incidenza dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in cantiere.
Al verificarsi di non conformità emerse durante l’ispezione, vengono, in ogni caso, applicate le sanzioni stabilite dai contratti di appalto vigenti e sono poste in atto, in collaborazione con le imprese, tutte le attività per individuare le cause delle deviazioni verificatesi e per evitarne il ripetersi.

11. Azioni a tutela della legalità
Il contrasto e la prevenzione di fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata rappresentano per il Gruppo Acea principi fondamentali ai quali improntare l’attività lavorativa.
A tal fine Acea, nel pieno rispetto di leggi, regolamenti ed atti normativi stabiliti a livello locale o internazionale, si impegna a prevenire e contrastare comportamenti illeciti da parte di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono in nome e per conto del Gruppo ed a suo beneficio.
Con particolare riferimento al contrasto ai fenomeni di corruzione, il Gruppo si è dotato di un articolato sistema di regole, controlli e presidi organizzativi, finalizzati alla prevenzione dei reati di corruzione attivi e passivi, sia verso il pubblico che verso i privati, tra i quali rivestono carattere fondamentale gli strumenti normativi del Codice Etico nonché i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da Acea e dalle singole società del Gruppo Acea.
Acea ha inoltre adottato una “Politica Anticorruzione” ed il relativo “Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione” (anche "SGPC”) nonché la “Linea Guida per la prevenzione della corruzione e la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione” di Gruppo Acea.
Nei capitolati generali d’appalto, la committente prevedrà una “Clausola di ottemperanza al D.Lgs. 231/2001 e alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (Normativa antitrust)”, con obbligo per l’Appaltatore a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i..
In fase di gara, l’accettazione del Codice Etico sarà prevista come requisito per la partecipazione alla gara e sarà resa dal concorrente attraverso apposita dichiarazione contenuta nel modello di dichiarazione dei requisiti generali.
Le Parti condividono, in linea con la cultura aziendale della legalità e della prevenzione sopra richiamata, che anche il fenomeno delle infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nell’economia legale debba essere inquadrato e affrontato mediante un approccio basato sull’analisi preventiva dei rischi potenziali, concretamente declinata sia in un approccio proattivo - preordinato a stabilire misure e procedure adeguate a identificare, valutare, monitorare, prevenire e ridurre i fenomeni di crimine organizzato - sia in un approccio cooperativo - preordinato a rafforzare la collaborazione con l’Autorità governativa di pubblica sicurezza nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata.
In tale prospettiva, Acea si è attivata al fine di impostare una proficua cooperazione con l’Autorità Governativa, su scala nazionale e locale, in materia di sicurezza pubblica e di legalità con particolare attenzione alle operazioni ed alle attività che caratterizzano il core business del Gruppo.
Ciò attraverso la sottoscrizione sia di Protocolli di legalità obbligatori previsti dall’art. 6 del DM 21/03/2017 ai fini del monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari, sia di Protocolli di legalità facoltativi previsti dall’art. 1, co. 17, della L. 190/2012 (codice anticorruzione) e dall’art. 83 bis del D.LGS 159/2011 (codice antimafia).
È evidente infatti che dal rafforzamento della collaborazione nelle politiche di contrasto alla criminalità organizzata possono derivare effetti positivi in termini di sviluppo economico del Paese e, in tale ottica, l’attivazione di solidi partenariati tra i settori pubblico e privato assume centralità strategica e programmatica ai fini della diffusione della legalità e della promozione della sicurezza integrata e partecipata.
In tale prospettiva, in data 19 luglio 2023, è stato sottoscritto, tra Acea e il Ministro dell’interno, un Protocollo Quadro Nazionale per la tutela della legalità con l’obiettivo di rafforzare l’impegno comune contro potenziali fenomeni corruttivi e i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori societari di rilievo strategico nazionale.

12. Criteri premiali di valutazione delle offerte
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, Acea procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dalla legge (Art. 108, D.Lgs. 36/2023).
In tali termini, i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
Acea, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Nel rispetto della libertà di iniziativa economica dei concorrenti e dei principi di concorrenza, Acea valuterà l’integrazione graduale di alcuni dei seguenti criteri premiali, ove non già previsti come requisiti obbligatori per la partecipazione alla gara e, ove compatibile, in funzione delle caratteristiche dell’appalto e della natura dell’attività da eseguire.
Criteri premiali:
- Possesso delle certificazioni - OHSAS 18001 o ISO 45001 nonché SA 8000:2014, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara e da comprovare prima della stipula del contratto;
- Qualifica per l’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara e da comprovare prima della stipula del contratto;
- Minor numero complessivo di subappaltatori e/o noli a caldo da impiegare per l’esecuzione dell’appalto, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Impegno all’aggiornamento continuo del personale qualificato impiegato nell’esecuzione dell’appalto, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Impegno, in caso di nuove assunzioni, ad assumere una percentuale di occupazione femminile superiore ad un certo valore correlato alle caratteristiche dell’appalto, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Impegno, in caso di nuove assunzioni, ad assumere una percentuale di occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni) superiore ad un certo valore correlato alle caratteristiche dell’appalto, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Il numero di ore/uomo per informazione, formazione, addestramento in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, aggiuntive rispetto a quelle minime previste da legge, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- La verifica degli indici infortunistici e dei profili di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza in azienda, con il potenziamento dell’azione di contrasto agli infortuni e malattie professionali (c.d. rating sinistrosità e prevenzione), da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara e da comprovare prima della stipula del contratto;
- Applicazione clausola sociale (al fine di promuovere la stabilità occupazionale, [’Appaltatore, qualora non avesse in organico un numero sufficiente di risorse operative da dedicare alla commessa, è tenuto, compatibilmente con la propria organizzazione che dovrà comunque rispettare i vincoli imposti dal Disciplinare Tecnico e dagli altri documenti contrattuali, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale tecnico in forza presso l’Appaltatore uscente ed impiegato stabilmente nell’esecuzione del contratto di appalto negli ultimi sei mesi di esecuzione dello stesso, garantendo l’applicazione del CCNL di settore in cui l’appaltatore opera, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Svolgere le attività relative all’appalto, direttamente, senza avvalersi di personale di altre imprese mediante lo strumento del “distacco”, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- L’impiego di lavoratori assunti in via prevalente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Applicazione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo I I aprile 2006, n. 198, in funzione della tipologia di appalto, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Le qualificazioni/abilitazioni possedute dal personale incaricato di eseguire l’appalto, aggiuntive a quelle obbligatorie per legge, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Misure legate alla sostenibilità energetica ed ambientale, con punteggi premiali per minori impatti sulla salute e sull’ambiente, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara, il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Misure di welfare aziendale (assistenza sanitaria integrativa, etc...), da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto;
- Utilizzo di sistemi tecnologici per una più efficace organizzazione della progettazione del lavoro e dei mezzi, da dichiarare in fase di partecipazione alla procedura di gara; il rispetto di tale impegno sarà verificato nel corso dell’esecuzione del contratto.

13. Disposizioni finali
Resta inteso che ove a livello legislativo dovessero intervenire delle modifiche al D.Lgs. 36/2023 tali da mutarne gli assetti e le previsioni che qui le Parti hanno espressamente inteso richiamare, le stesse si confronteranno onde apportare gli opportuni adeguamenti.
Per quanto riguarda Acea ATO5 spa i contenuti del presente Protocollo andranno modulati in relazione al contesto e ratificati dalla RSU in una specifica Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.