Cassazione Penale, Sez. 4, 04 marzo 2024, n. 9175 - Lesioni al lavoratore distaccato. Responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione della società distaccataria subappaltante



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. SERRAO Eugenia - Presidente -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:

A.A. nato a E il (omissis)

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso della Procura generale con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio;

udito l'avvocato RAMPINELLI ALESSANDRO, del foro di VENEZIA, in difesa di , A.A., che chiede l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di A.A., presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di "ELETECNO ST Spa", in merito alle lesioni personali colpose in offesa di un lavoratore dipendente di "Idraulica B.B. Srl" ma distaccato temporaneamente presso la citata Spa e assegnato alla centrale ENEL di G., per la quale "ELETECNO ST Spa", aggiudicataria del servizio di manutenzione generale, svolgeva la manutenzione delle fosse biologiche subappaltando l'attività a "Bio-Green".

Trattasi, in particolare, di lesioni personali subite dal lavoratore distaccato, con funzioni di manutentore, conseguenti allo schiacciamento di un dito nell'atto di procedere, senza l'utilizzo di idonea strumentazione, al riposizionamento di un "chiusino" di un pozzetto di una fossa biologica in ausilio del lavoratore alle dipendenze della società subappaltatrice ("Bio-Green"), che avrebbe dovuto solo accompagnare sui luoghi.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato e la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, sollevando le censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

3. La Procura generale, con motivo unico, deduce la violazione di legge (l'art. 597 cod. proc. pen.) per aver il giudice di merito ridotto la pena inflitta all'imputato nonostante l'appellante avesse contestato solo l'accertamento della responsabilità e non anche il trattamento sanzionatorio.

4. Nell'interesse dell'imputato, con tre motivi, si muovono plurime censure deducenti vizi di motivazione e violazioni di legge.

4.1 Con i primi due motivi si prospettano ipotesi di travisamento delle prove oltre che di manifesta illogicità della motivazione e violazioni di legge.

4.1.1 Il giudice di merito avrebbe travisato l'accordo di distacco nella parte in cui esso, a dire del ricorrente, porrebbe a carico della società distaccante ("Idraulica B.B. Srl") e non della distaccataria ("ELETECNO ST Spa") l'obbligo di dotare il proprio dipendente distaccato dei dispositivi di protezione individuale.

4.1.2. Oggetto di travisamento, per totale mancata considerazione, sarebbe stata altresì la deposizione di C.C. dalla quale emergerebbe che l'obbligo di dotarsi delle attrezzature necessarie alle movimentazioni dei carichi pesanti sarebbe gravato in capo non alla subappaltante ("ELETECNO ST Spa") bensì alla subappaltatrice "Bio-Green".

4.1.3. Altrettanto travisato sarebbe stato infine il DVR adottato da "ELETECNO ST Spa", laddove il giudice di merito, dal contenuto delle pagine 23 e 80, avrebbe ricavato l'obbligo in capo alla detta società, e non alla subappaltatrice "Bio-Green", di fornire gli strumenti per la movimentazione dei carichi pesanti. Sul punto, il ricorrente sostiene che dall'analisi del detto documento emergerebbe chiaramente che nel caso in cui, come quello di specie, un dipendente di "ELETECNO ST Spa", diretto o distaccato, debba svolgere lavori non implicanti la movimentazione di carichi pesanti ma solo l'incarico di accompagnare in situ il personale della subappaltatrice spetterebbe a quest'ultima e non all'appaltatrice l'obbligo di fornire l'attrezzatura necessaria alla movimentazione dei carichi pesanti, non verificandosi il presupposto fattuale del concreto svolgimento di un'attività di manutenzione anche da parte del personale di "ELETECNO ST Spa".

4.1.4. La motivazione sarebbe comunque manifestamente illogica nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe, per un verso, ritenuto sussistente in capo a "ELETECNO ST Spa" l'obbligo di fornire la strumentazione per la movimentazione dei carichi pesanti anche con riferimento ad attività manutentiva subappaltata a "Bio-Green" e, per altro verso, escluso la responsabilità amministrativa dell'ente ("ELETECNO ST Spa"), invece condannato in primo grado, per l'assenza del presupposto costituito dall'interesse o dal vantaggio correlabile alla violazione della normativa antinfortunistica.

4.1.5. Si aggiunge peraltro l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere violato l'art. 168 D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardante il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in quanto disposizione che non troverebbe applicazione nel caso di lavoratore solo incaricato di accompagnare il dipendente della subappaltatrice sul luogo di esecuzione dell'attività richiedente movimentazione di carichi pesanti. Si sarebbe comunque trattato, a dire del ricorrente, di rischio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa la cui gestione sarebbe quindi ricaduta in capo non all'imputato bensì al preposto, nella specie il capocommessa.

4.2. La Corte territoriale, infine, non avrebbe considerato che il lavoratore distaccato, pur incaricato solo di accompagnare sui luoghi altro lavoratore, si sarebbe offerto di adiuvare il dipendente della subappaltatrice nell'attività di riposizionamento del "chiusino" del pozzetto di una fossa biologica. Condotta che, per il terzo motivo di ricorso, pur non abnorme, avrebbe innescato, per la sua imprevedibilità, un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto governare, con esclusione della colpa di quest'ultimo.

5. Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.

 

Diritto


1. Il solo ricorso della Procura generale è fondato mentre inammissibile si presenta il ricorso dell'imputato, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni.

2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti processuali, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità di A.A., presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di "ELETECNO ST Spa", in merito alle lesioni personali colpose in offesa di un lavoratore dipendente di "Idraulica B.B. Srl" ma distaccato temporaneamente presso la citata Spa e assegnato alla centrale ENEL di G., per la quale "ELETECNO ST Spa", aggiudicataria del servizio di manutenzione generale, svolgeva la manutenzione delle fosse biologiche subappaltandolo a "Bio-Green". Trattasi, in particolare, di lesioni personali subite dal lavoratore distaccato, con funzioni di manutentore, conseguenti allo schiacciamento di un dito nell'atto di procedere, senza l'utilizzo di idonea strumentazione, al riposizionamento di un "chiusino" di un pozzetto di una fossa biologica in ausilio del lavoratore alle dipendenze della società subappaltatrice (Bio-Green) che avrebbe dovuto solo accompagnare sui luoghi.

3. Premesso quanto innanzi, in merito alle specifiche doglianze mosse dall'imputato occorre ribadire che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso, come quello di specie, di c.d. "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto concretamente avvenuto, il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

3.1. Orbene, le censure in esame, lungi dall'evidenziare un medesimo travisamento nel quale sarebbero incorsi i giudici dei due gradi di merito, tantomeno macroscopico nei termini innanzi chiariti, sostituendo proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle dei giudicanti si limitano a prospettare un differente significato che si vorrebbe trarre dal medesimo significante su cui si fondano l'accertamento della responsabilità dell'imputato e la sua conferma in appello, peraltro non confrontandosi con l'apparato motivazionale sotteso alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurìmis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

3.2. Con apparato motivazionale coerente e non manifestamente illogico, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto responsabile l'imputato, in quanto presidente del consiglio di amministrazione della società distaccataria ("ELETECNO ST Spa"), per la scelta gestionale implicante l'omessa adozione di misure, organizzative necessarie e idonee per la gestione dei rischi connessi all'attività di manutenzione, comportante anche movimentazione di carichi pesanti, ancorché eseguita, come nella specie, mediante subappalto.

Quanto ai rapporti con la società distaccante ("Idraulica B.B. Srl"), in particolare, i giudici di merito, non incorrendo nel dedotto travisamento del significante costituito dall'accordo di distacco, hanno mosso dal concordato inserimento del lavoratore infortunato nelle attività manutentive della distaccataria, responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che dell'osservanza e dell'applicazione delle disposizioni di legge in materia, peraltro in ossequio al disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro.

Circa i rapporti con la subappaltatrice (Bio-Green), invece, non incorrendo nel dedotto travisamento del DVR ma argomentando da esso e dalle acquisite deposizioni (compresa quella di C.C., proprio in merito ai detti rapporti) con valutazioni sorrette da motivazione coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha valorizzato la prevista, e nella specie realizzata, possibilità che i lavori di cui al subappalto venissero svolti, oltre che in autonomia dalla subappaltatrice, anche in rapporto con il personale della subappaltante, nel caso concreto con il lavoratore infortunato.

Proprio per la scelta gestionale implicante l'omessa adozione di misure organizzative necessarie e idonee per la gestione dei rischi connessi all'attività di  manutenzione, implicante anche movimentazione di carichi pesanti, i giudici di merito, non incorrendo nelle dedotte violazioni di legge, hanno ritenuto l'imputato, in quanto presidente del consiglio d'amministrazione, responsabile delle lesioni personali, accertate, all'esito di valutazione ex ante, essere la concretizzazione del rischio che le misure organizzative omesse, cui era tenuta la distaccataria subappaltante, avrebbero dovuto gestire. Si è difatti trattato, come emerge delle sentenze di merito, di un difetto di procedimentalizzazione dell'attività da eseguire con conseguente mancata adozione di misure organizzative implicanti non solo la fornitura di idonei strumenti per la movimentazione, in sicurezza, dei carichi pesanti, ma anche un effettivo sistema di vigilanza sulla concreta esecuzione in sicurezza dell'attività di manutenzione, anche se eseguita in subappalto.

3.3. La totale mancanza di assetto organizzativo in merito, quale scelta gestionale verticistica, come ritenuto dalla Corte d'appello in risposta a deduzioni difensive, ha determinato, in concreto, la devoluzione allo stesso lavoratore infortunato, deputato ad accompagnare sui luoghi il lavoratore dell'appaltatrice, del compito di individuare la situazione di pericolo, ben al di là dei meri obblighi di collaborazione con il datore di lavoro di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 81 del 2008, per la quale si sarebbe dovuto confrontare con il capocommessa, in concreto non presente sui luoghi proprio per la mancata procedimentalizzazione della specifica attività lavorativa.

Al difetto di procedimentalizzazione conseguono, dunque, non solo l'inconducenza della censura d'illogicità manifesta, in ragione dell'esclusione della responsabilità dell'ente, essendo l'esclusione motivata in forza dell'insufficienza di elementi probatori circa i presupposti dell'interesse o del vantaggio per l'ente, ma anche l'inconferenza delle deduzioni difensive circa la mancata considerazione di una condotta dell'infortunato, concretizzatasi nella collaborazione all'effettiva attività di riposizionamento del chiusino, tale da innescare un rischio eccentrico rispetto all'area di rischio che l'imputato era deputato a gestire (circa la necessità, ai fini dell'interruzione del nesso causale tra condotta del reo ed evento, che il comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione e elaborazione del principio in relazione a plurime fattispecie, ex plurimis: Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, anche in motivazione; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, anche in motivazione; Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589, anche in motivazione; Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241, anche in motivazione; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero, non massimata; Sez. 4, n. 49413 del 23/11/2022, Troianiello, non massimata; Sez. 4, n. 41343 del 15/09/2022, Nardiello, non massimata; Sez. 4, n. 9454 del 19/01/2023, Granato, non massimata; Sez. 4, n. 21697 del 28/02/2023, Ubezio, non massimata, e Sez. 4, n. 1721 del 16/11/2023, dep. 2020, Fiori, non massimata).

4. Come correttamente dedotto dalla Procura generale ricorrente con motivo unico di ricorso, la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta nonostante la preclusione derivante dall'aver l'imputato l'appellante contestato solo l'accertamento della responsabilità e non anche il trattamento sanzionatorio.

In base al principio devolutivo, che caratterizza il giudizio di appello, e alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), deve difatti escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (ex plurimis, Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, dep. 2015, Riondino, Rv. 262455, la quale, in motivazione, ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perché la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio delle attenuanti e dei benefici ivi indicati).

Sul punto si deve altresì evidenziare che, quello inerente al trattamento sanzionatorio, essendo un punto della sentenza impugnata caratterizzante lo stesso capo relativo al delitto di lesioni personali contestate ma diverso dal punto afferente alla mera responsabilità (il solo appellato), si è realizzata su esso la preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (in merito all'effetto preclusivo connesso alla distinzione tra punti e capi della sentenza di veda, ex plurimis, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

5. In conclusione, il mancato instaurarsi del rapporto processuale in ragione dell'inammissibilità dei motivi di ricorso dedotti nell'interesse dell'imputato, inerenti al solo accertamento della responsabilità, in uno con la preclusione per il giudice d'appello di intervenire sul trattamento sanzionatorio, in quanto non devolutogli e, quindi, non nella disponibilità del giudizio di secondo grado, impediscono di dichiarare in questa sede l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello e impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ripristino del trattamento sanzionatorio di cui alla sentenza di primo grado, pari a mesi uno e giorni quindici di reclusione, (già) sostituiti con la pena di euro 11.250,00 di multa (in ragione dell'inoperatività, nella presente peculiare fattispecie, del diverso principio della rilevabilità della prescrizione nel caso di ricorso proposto dal solo Pubblico Ministero circa il trattamento sanzionatorio, per il quale si veda, ex plurimis: Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Stabilini, Rv. 284984).

L'inammissibilità del ricorso proposto da A.A. comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000).

 

P.Q.M.


In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena inflitta a A.A. in mesi uno e giorni quindici di reclusione, che sostituisce con la pena di euro 11.250,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da A.A., che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.