Tipologia: CCNL
Data firma: 21 febbraio 2024
Validità: Triennio 2019-2021
Parti: Aran e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing-Up, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs, Cse
Comparti: P.A., Sanità
Fonte: G.U. 11 marzo 2024, n. 59

Sommario:

 

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione ed oggetto
Art. 2 - Decorrenza e disapplicazioni
Titolo II - Classificazione professionale
Art. 3 - Profili del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria
Art. 4 - Progressione economica per il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria
Art. 5 - Incarichi di funzione per il profilo di collaboratore alla ricerca sanitaria
Art. 6 - Incarichi di funzione al profilo di ricercatore sanitario
Art. 7 - Norma transitoria
Titolo III - Rapporto di lavoro
Art. 8 - Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Orario di lavoro del personale con profilo di «ricercatore sanitario»
Art. 10 - Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria
Art. 11 - Ammissione al corso di specializzazione di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017
Art. 12 - Valutazione
Art. 13 - Disposizioni particolari del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria

 

Titolo IV - Trattamento economico
Art. 14 - Struttura della retribuzione
Art. 15 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 16 - Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale
Art. 17 - Premi correlati alla performance
Art. 18 - Limite finanziario per l'erogazione di alcuni trattamenti economici
Art. 19 - Esclusioni
Allegati
Tabella A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare
Tabella B - Nuovi valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive
Tabella C - Valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione e fasce retributive a seguito del conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare
Tabella D - Nuovi stipendi tabellari
Allegato 1  Declaratoria dei profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria


Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - Triennio 2019-2021.

Il giorno 21 febbraio 2024 alle ore 12,00, ha avuto luogo, presso la sede dell'Aran, l'incontro tra l'Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria Triennio 2019/2021.
[…] l'Aran […] le Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up, Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs, Cse


Titolo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione ed oggetto

1. La presente sezione si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato dipendente degli Istituti di cui all'art. 1, comma 3 del CCNL 2 novembre 2022 del personale del comparto sanità (Campo di applicazione), appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito dall'art. 1, comma 422, della legge n. 205/2017 e assunto con le modalità previste dalla stessa legge o da successive disposizioni legislative in materia. Tale personale é stato già destinatario del CCNL 11 luglio 2019, disapplicato ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Decorrenza e disapplicazioni).
2. Nella presente sezione é disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del comparto sanità;
b) trattamento economico.
3. Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 2, che costituiscono l'oggetto della disciplina dettata dalla presente sezione, al personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 19 (Esclusioni), si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al personale del comparto sanità.
4. Qualora nella presente sezione si operi un rinvio a disposizioni contrattuali del CCNL 2 novembre 2022 del comparto sanità che facciano riferimento all'istituto dei fondi aziendali, tale istituto deve intendersi sostituito da quello del limite finanziario di cui all'art. 18 (Limite finanziario per l'erogazione di alcuni trattamenti economici).

Titolo III Rapporto di lavoro
Art. 9. Orario di lavoro del personale con profilo di «ricercatore sanitario»

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo é di 36 ore settimanali ed é articolato, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti, e di 6 ore.
2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo é improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:
a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attività di ricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Istituto;
b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 é rilevato come media del trimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore entro il termine massimo di quattro mesi dell'anno successivo a quello di maturazione; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;
c) il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001;
d) é ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).
3. L'articolazione dell'orario di lavoro é definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal decreto legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali, é elevato a 6 mesi.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente é accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Titolo IV Trattamento economico
Art. 14. Struttura della retribuzione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'art. 3, comma 4, la struttura della retribuzione del personale destinatario della presente sezione si compone delle seguenti voci:
[…]
f) indennità di rischio radiologico;
g) indennità di pronta disponibilità.

Art. 17. Premi correlati alla performance
1. I premi correlati alla performance organizzativa e individuale sono attribuiti, in quota parte, a valere sulle risorse:
a) derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, sulla base dei regolamenti dell'attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione della predetta disposizione legislativa;
b) dei progetti di cui all'art. 1, comma 429, della legge n. 205/2017 e sulle disponibilità di cui al comma 430 del medesimo articolo;
c) di cui all'art. 103, comma 7 del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 2 novembre 2022 riferite al personale della presente sezione;
d) eventuali ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;
e) eventuali ulteriori risorse a valere sulla quota di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) (Limite finanziario per l'erogazione di alcuni trattamenti economici).
2. I regolamenti dell'attività conto terzi di cui al comma 1, lettera a) adottati dagli istituti stabiliscono, tra l'altro, una specifica disciplina in merito a:
a) definizione delle attività conto terzi dalle quali derivano i finanziamenti;
b) quota dei costi diretti ed indiretti di cui é necessario assicurare la copertura;
c) quota a favore del bilancio dell'Istituto nella percentuale indicata nell'art. 43, comma 3, della legge 449/1997;
d) quota a favore del personale che ha partecipato al progetto, da erogare, a titolo di compenso correlato alla performance, secondo criteri definiti previo confronto sindacale.

Art. 18. Limite finanziario per l'erogazione di alcuni trattamenti economici
1. É stabilito un limite finanziario annuale finalizzato all'erogazione dei seguenti trattamenti economici:
[…]
Lavoro straordinario, con le precisazioni dell'art. 5, comma 12, lettera b) (Incarichi di funzione al profilo di collaboratore alla ricerca sanitaria) e dell'art. 13, comma 3 (Disposizioni particolari del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria);
Indennità di rischio radiologico di cui all'art. 109 (Indennità di rischio radiologico) del CCNL 2 novembre 2022 del personale del comparto sanità;
[…]
Indennità di pronta disponibilità di cui all'art. 44 (Pronta disponibilità) del CCNL 2 novembre 2022 del personale del comparto sanità.
2. Il limite finanziario di cui al comma 1, individuato da ciascun Istituto, […]

Art. 19. Esclusioni
1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione ed oggetto) é espressamente esclusa l'applicazione dei seguenti istituti:
[…]
g) il Capo III (Sistema indennitario) fatti salvi gli articoli 109 (indennità di rischio radiologico) e 110 (Riposo biologico), del titolo X del CCNL 2 novembre 2022 del personale del comparto sanità.
2. In aggiunta alle esclusioni di cui al comma precedente:
a) al personale con profilo di «ricercatore sanitario» é espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 43 del CCNL 2 novembre 2022 del personale del comparto sanità (Orario di lavoro);
[…]