Lavorazione amianto – asbestosi e mesotelioma polmonare – decesso moglie lavoratore dipendente – accertamento nesso di causalità con il lavoro del marito – condotta omissiva del datore di lavoro - responsabilità – giudizio controfattuale - criteri di determinazione e di apprezzamento logico-probabilistico della spiegazione causale – necessaria verifica dell’attendibilità di utilizzazione della legge statistica al singolo evento

“Come è noto, la colpa per condotta omissiva è stata oggetto, ed ancora continua ad esserlo, di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, in particolare per quel che riguarda il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. A differenza della causalità riferibile ad una condotta commissiva, nel caso di causalità omissiva il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto; la causalità omissiva, in quanto giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà, ed empiricamente verificabili, costituisce dunque una causalità costruita su ipotesi e non su certezze. Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata su un giudizio controfattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato l'evento?)…La "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, suffragati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori alternativi, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale, "pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l'attendibilità in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile" (pagg. 15 e 16 della sentenza F.). Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità ".

Massima a cura della redazione di Olympus

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
2. Dott. DE BIASE ARCANGELO CONSIGLIERE
3. Dott. VISCONTI SERGIO CONSIGLIERE
4. Dott. ROMIS VINCENZO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) E. M. N. IL 11/07/1929

avverso SENTENZA del 28/09/2001
CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere ROMIS
VINCENZO

udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale
dott. Mario Iannelli
che ha concluso per annullamento con rinvio

udito il difensore Avv. Giovanni Lageard che ha concluso chiedendo
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Fatto

Il Pretore di Torino dichiarava E. M., nella veste di responsabile della ditta S. esercente la lavorazione dell'amianto con sede in Grugliasco, colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di M. G., moglie di F. N. lavoratore dipendente di tale ditta ed addetto dal 1952 al 1977 ad operazioni comportanti esposizione ad amianto; secondo l'accusa, l'imputato aveva omesso, nella sua veste predetta, di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di aspirazione, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informare gli stessi circa detti rischi e circa le misure per ovviare a tali pericoli, nonché di predisporre le misure atte a garantire la pulizia ed il lavaggio degli indumenti di lavoro dei dipendenti in modo da evitare l'esposizione dei lavoratori e di terze persone ad amianto, in tal modo provocando il decesso della M. riferibile a tale causa essendo stata la M., per anni, impegnata più volte alla settimana a pulire e lavare gli indumenti di lavoro del marito. Con la concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti all'aggravante contestata della violazione delle norme antinfortunistiche, il Pretore condannava pertanto E. M. alla pena di mesi otto di reclusione.

A seguito di rituale gravame dell'imputato e del P.M. (da quest'ultimo proposto con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio) la Corte d'Appello di Torino confermava l'impugnata decisione. La Corte territoriale premetteva innanzi tutto che con l'appello non era stato contestato tutto quanto in fatto esposto dal primo giudice, e cioè: 1) le condizioni dell'ambiente di lavoro della S., prima e dopo l'assunzione della posizione di garanzia da parte di E. M.; 2) la conoscenza da parte dell'E. dei rischi derivanti alla salute delle persone esposte all'amianto; 3) la natura delle patologie da cui era risultata affetta la M. (asbestosi e mesotelioma pleurico); 4) la riconducibilità di dette patologie alla esposizione della donna alle polveri residue della lavorazione dell'amianto, in occasione delle operazioni di pulizia degli indumenti di lavoro del marito (scuotimento, spazzolatura e lavaggio a mano); 5) il periodo durante il quale il F. (deceduto per asbestosi nel 1983) aveva lavorato presso la S., dal 1952 al 1977, occupandosi della miscelazione delle fibre di amianto, ad eccezione dell'arco di tempo dal 1968 al 1972 nel corso del quale era stato addetto alla preparazione di ipocloriti; 6) l'installazione nello stabilimento della S., negli anni 1975/1976, di una macchina lavatrice per il lavaggio settimanale degli indumenti di lavoro. Ciò premesso in punto di fatto, la Corte d'Appello disattendeva quindi le censure della difesa dell'imputato - in particolare concernenti la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'E. e la morte della M., in relazione alla posizione di garanzia dell'imputato da questi assunta a far tempo dal 1971 - e motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: A) la messa in funzione della macchina lavatrice aveva sottratto all'ambiente domestico del lavoratore le sole operazioni di lavaggio settimanale degli indumenti e non anche quelle quotidiane di scuotimento e spazzolatura; B) la polverosità dell'ambiente di lavoro non era stata eliminata, nè sensibilmente ridotta, da interventi del prevenuto come poteva rilevarsi dalle relazioni tecniche in atti relative a diversi periodi; C) il numero di corpuscoli dell'asbesto rinvenuti in sede di esame autoptico per ogni grammo di polmone secco della M. doveva considerarsi, come riferito dal medico del lavoro, eccezionalmente elevato per un soggetto non direttamente esposto alle fibre di amianto e prossimo ai valori riscontrabili in soggetti direttamente esposti all'amianto (n.d.r.: al riguardo va sottolineato che il dato numerico riportato nella sentenza della Corte, 35.000.000, non corrisponde a quello di 35.000 indicato dal primo giudice, ed è presumibile che si sia trattato di un mero errore materiale di scrittura); D) tale dato rendeva irrilevante quella sensibilità individuale - ipotizzata dai periti (e valorizzata dalla difesa) in relazione al decorso ed al grado delle patologie da cui era affetta la M. - e, per contro, dava prova dell'imponente, ininterrotta e, conseguentemente rilevante, esposizione all'asbesto del lavoratore F. e della moglie, anche nel periodo, dal 1972 al 1977, riferibile alla posizione di garanzia dell'imputato; E) appariva pienamente condivisibile l'applicazione, operata dal Pretore, del principio della equivalenza delle cause, per ritenere sussistente il nesso di causalità tra le omissive condotte del prevenuto e la morte della M.; F) la accertata monocausalità delle due patologie che avevano colpito la M. (asbestosi e mesotelioma pleurico) consentiva di poter affermare in termini di certezza che il decesso della M. non si sarebbe verificato se non vi fosse stata l'esposizione all'amianto; G) parimenti condivisibili apparivano le osservazioni del Pretore circa la rilevanza delle esposizioni all'amianto successive all'innesco della malattia tumorale, dovendosi riconoscere all'agente oncogeno in questione (polvere di amianto) la duplice valenza di causa iniziante e di causa concorrente della malattia già insorta, con la conseguenza che una continua esposizione al fattore cancerogeno, dopo l'innesco biologico della malattia, contribuisce ad aggravarla perché ne attenua seriamente la possibilità di guarigione o miglioramento e stimola l'insorgenza di nuovi e molteplici tumori; H) l'affermazione dell'appellante, circa l'asserito stravolgimento immotivato da parte del Pretore delle conclusioni dei periti, era destituita di fondamento atteso che i periti stessi - pur avendo affermato che probabilmente lo sviluppo del mesiotelioma era avvenuto prima del 1971, che non vi era motivo di ritenere che l'asbestosi avesse influito sulla evoluzione della complessiva malattia da asbesto e che l'asbestosi non avesse avuto rilievo concausale significativo nell'accelerare la morte della M. a partire dalla diagnosi di mesotelioma - avevano tuttavia precisato di ritenere anche possibile lo sviluppo di altri focolai di malignità attribuibili alle esposizioni successive alla data dei primi eventi di trasformazione maligna; I) la negazione di significativo rilievo concausale dell'asbestosi nell'accelerare la morte della M., era stato dai periti affermato con riferimento al periodo "a partire dal momento della diagnosi di mesotelioma", momento notoriamente di molti anni successivo all'"innesco" e certamente successivo anche alla cessazione della esposizione; L) il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato dal primo giudice appariva adeguato e congruo alla luce dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., ne poteva formularsi un più favorevole giudizio di comparazione tra attenuanti generiche ed aggravante avuto riguardo all'elevato grado di colpa, all'entità del danno cagionato, alla intrinseca gravità delle numerose e reiterate condotte omissive dell'imputato, e tenuto altresì conto dello scarso impegno dimostrato da quest'ultimo nel porre rimedio alla gravissima situazione in cui versava lo stabilimento della S. di Grugliasco.

Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con censure che possono sintetizzarsi come segue. Muovendo dal presupposto di aver assunto la posizione di garanzia a partire dal 1971, il ricorrente sostiene che: 1) come accertato dai periti, le patologie da cui era affetta la M. - asbestosi e mesotelioma - sarebbero da attribuire all'esposizione all'asbesto avvenuta tra il 1952 ed 1975 in rapporto alla manipolazione degli indumenti del marito: ciò in quanto nel 1975 era stata installata nello stabilimento la macchina lavatrice per il lavaggio degli indumenti di lavoro; 2) sempre secondo il parere dei periti, i primi eventi di trasformazione maligna della malattia sarebbero iniziati prima del 1971, pur non potendosi escludere la possibilità dello sviluppo di altri focolai di malignità attribuibili ad esposizione successiva a tale data; 3) avendo l'E. assunto la posizione di garanzia solo nel 1971, i giudici del merito avrebbero dovuto esaminare la situazione con riferimento ad un arco temporale circoscritto al periodo dal 1972 - allorquando il F. riprese a lavorare con esposizione all'amianto - al 1975 allorquando entrò in funzione nello stabilimento la macchina lavatrice; 4) sarebbe illogico e frutto di mera illazione, in quanto privo del conforto di qualsiasi dato probatorio, l'assunto della Corte d'Appello secondo cui la lavatrice avrebbe sottratto all'ambiente domestico del F. le sole operazioni di lavaggio degli indumenti e non anche quelle quotidiane di scuotimento e spazzolatura rese necessarie, secondo quanto affermato dalla Corte stessa, dal quantitativo pur sempre notevole di polvere che impregnava le tute da lavoro; 5) posto che il F. non svolse attività lavorativa a contatto con l'amianto dal 1968 al 1972, la M. risultò indirettamente esposta all'amianto per un periodo di 16 anni non imputabile al ricorrente (dal 1952 al 1968) e di 3 anni (dal 1972 al 1975) ad esso riferibile; 7) essendo stati registrati i primi sintomi della malattia della M. nel 1992, ed essendo noto che il periodo di latenza della malattia stessa è di circa 30/40 anni, dovrebbe trarsi la conclusione che l'esposizione, da cui scaturì la neoplasia, sarebbe da collocarsi negli anni '50/'60; 8) i periti hanno ritenuto più probabile che i primi eventi di trasformazione maligna che portarono allo sviluppo del mesotelioma si verificarono prima del 1971, e ad avviso dei periti stessi non sarebbe tuttavia da escludere la possibilità dello sviluppo di altri focolai di malignità in conseguenza di esposizione all'amianto successivamente al 1971; orbene, i giudici di secondo grado non avrebbero dato risposta esauriente al quesito difensivo, circa la sussistenza del nesso causale, in termini di probabilità logica o credibilità razionale, tra la condotta dell'imputato e l'evento, per quel che concerne l'esposizione all'amianto nel periodo successivo al 1971, vale a dire per il periodo riferibile all'imputato (non avendo questi ricoperto alcuna carica di responsabilità dell'azienda nel periodo in cui in precedenza il F. aveva svolto la sua attività lavorativa nello stabilimento): tra l'altro, se le esposizioni all'amianto successive al 1971 avessero avuto un effetto aggravante sulla patologia già esistente, non sarebbe spiegabile una sopravvivenza della M. di circa 30 mesi dalla comparsa dei primi sintomi della malattia, vale a dire per un periodo addirittura superiore a quello massimo di 24 mesi indicato dalla letteratura scientifica in materia; 9) conclusivamente, per quel che riguarda il nesso causale, i giudici del merito avrebbero del tutto omesso di valutare se la possibilità di sviluppo di altri focolai di malignità dopo il 1971, indicata dai periti, potesse presentare le connotazioni di quella probabilità di alto grado, indispensabile per la sussistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento; 10) quanto infine al trattamento sanzionatorio, sarebbe censurabile il rigetto della richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, non avendo i giudici di secondo grado adeguatamente valorizzato l'impegno, anche sotto il profilo economico, profuso dall'imputato per migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, come emerso dalle produzioni documentali e dalle testimonianze dei lavoratori.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto per i motivi e nei termini appresso precisati.

Gli elementi fattuali più significativi che hanno caratterizzato la vicenda in esame - in particolare per quel che riguarda il periodo di esposizione all'amianto del lavoratore F., le modalità con le quali la di lui moglie risultò anch'essa esposta alla polvere di amianto, il ruolo di garanzia ricoperto dall'E. e l'arco di tempo nel quale tale ruolo fu dal medesimo svolto, nonché il periodo lavorativo del F. - non risultano posti in discussione; così come pure assolutamente indiscussa è la riconducibilità della morte della moglie del F. all'asbestosi ed al mesotelioma pleurico in conseguenza dell'inalazione delle polveri di amianto. Quel che si contesta con il ricorso - per quanto concerne l'affermazione di colpevolezza dell'imputato - è la ritenuta efficienza causale delle omissioni riferibili all'imputato stesso.

Nella concreta fattispecie, dunque, gli elementi di colpa risultano addebitati all'imputato E. M. sotto il profilo di una condotta colposa omissiva.

Come è noto, la colpa per condotta omissiva è stata oggetto, ed ancora continua ad esserlo, di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, in particolare per quel che riguarda il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

A differenza della causalità riferibile ad una condotta commissiva, nel caso di causalità omissiva il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto; la causalità omissiva, in quanto giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà, ed empiricamente verificabili, costituisce dunque una causalità costruita su ipotesi e non su certezze. Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata su un giudizio controfattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato l'evento?).

Il pluridecennale dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, diretto ad individuare criteri soddisfacenti per ricollegare l'evento all'omissione in termini di ragionevolezza non si è ancora concluso e, ancora di recente, ha trovato nuovi sviluppi.

La giurisprudenza di legittimità in materia, formatasi per lo più sul tema della responsabilità professionale medica relativamente a trattamenti chirurgici e terapeutici, ha prevalentemente seguito, negli ultimi due decenni, una linea che può definirsi di tipo "probabilistico" affermando che, per ritenere esistente il rapporto di causalità materiale, si dovesse accertare che l'intervento omesso, se tempestivamente e correttamente eseguito, avrebbe avuto "serie ed apprezzabili probabilità di successo" (formulazione questa che si ritiene idonea ad esprimere sinteticamente detta linea interpretativa).

Tale indirizzo è stato contrastato, con argomentazioni di forte critica, da alcune sentenze di questa medesima sezione (v. in particolare Cass., sez. IV, 28 settembre 2000 n. 1688, B., nonché, proprio sul tema della esposizione all'inalazione delle fibre di amianto, sez. IV, 25 settembre 2001 n. 1652, C. e altri) che, richiamando un autorevole orientamento dottrinario, hanno capovolto l'impostazione tradizionale della giurisprudenza di legittimità fondata sul giudizio probabilistico, giungendo a sostenere che "in tanto il giudice può affermare che un'azione od omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che ".
Più recentemente, per dirimere il contrasto insorto in materia, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, F. (depositata l'11 settembre 2002), decidendo un ricorso in tema di colpa professionale medica, hanno posto un punto fermo su questa complessa problematica.

Nel riaffermare la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, le Sezioni Unite hanno richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale", la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'coperto' dal sapere scientifico del tempo" (pag. 10 della sentenza F.). Dopo aver poi precisato che il contrasto giurisprudenziale sembrava vertere sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale" - con conseguente necessità di focalizzare, quindi, l'attenzione sulla "verificabilità processuale" della causalità - le Sezioni Unite hanno ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso, in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.

Muovendo da tali premesse le Sezioni Unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento, alla stregua di quei canoni di "certezza processuale" non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, in modo che possa pervenirsi, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1'; cioè alla 'certezza'., quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento." Seppur con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili, quindi, anche nel caso in esame, le Sezioni Unite traggono, da questa considerazione, la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, suffragati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori alternativi, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale, "pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l'attendibilità in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile" (pagg. 15 e 16 della sentenza F.). Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità ".

E' inadeguato, infatti, secondo la sentenza in argomento, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum ed il risultato della stima probabilistica "mediante cristallizzati coefficienti numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in termini qualitativi" (cfr. pag. 16 della sentenza F.), per cui le Sezioni Unite hanno mostrato di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica, consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento.

Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo analogo all'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che la condotta omissiva dell'imputato "è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio" (come testualmente si legge a pag. 17 della sentenza F.). Mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento.

Passando ad esaminare direttamente la concreta fattispecie, rileva il Collegio che dal testo della sentenza impugnata risulta che i periti - in risposta al quesito circa la incidenza dell'inalazione delle polveri di amianto da parte della M. sull'insorgenza e sull'evoluzione della patologia che aveva poi portato a morte la M. stessa - si erano così espressi: se, per un verso, la morte della M. era sicuramente attribuibile all'insorgenza dell'asbestosi e del mesotelioma in conseguenza dell'inalazione per un lungo periodo delle polveri di amianto presenti sugli indumenti da lavoro del marito, per altro verso vi era soltanto la possibilità che dopo il 1971 (periodo in cui l'E. aveva assunto il ruolo di garanzia) si fossero sviluppati altri focolai di malignità attribuibili alle esposizioni successive alla data dei primi eventi di trasformazione maligna. Basandosi su queste risultanze peritali la Corte d'Appello ha ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità tra l'omissione contestata all'imputato ed il decesso della sig.ra M., pur dopo aver dato atto di talune circostanze di fatto inconfutabilmente accertate e delle articolate indicazioni fornite dai periti, quali appare opportuno qui di seguito ricordare: a) il marito della F. era stato addetto alla lavorazione dell'amianto per un lungo periodo, dal 1952 al 1968, durante il quale l'odierno imputato non aveva la responsabilità delle condizioni di sicurezza dello stabilimento; b) dal 1968 al 1972 il F. era stato addetto alla preparazione di ipocloriti; c) solo a far tempo dal 1971 l'E. aveva assunto il ruolo di garanzia; d) il F. aveva cessato la sua attività lavorativa nel 1977; e) la posizione dell'E. doveva essere valutata, quindi, solo con riferimento al limitato periodo dal 1972 (allorquando il F. aveva ripreso a lavorare nel reparto ove avveniva la miscelazione dell'amianto) al 1977; f) nel 1975 era stata installata nello stabilimento una lavatrice per il lavaggio degli indumenti di lavoro: ciò aveva, presumibilmente, comunque comportato, se non la eliminazione, quanto meno una diminuzione del contatto della sig.ra M. con le polveri di amianto; g) i periti avevano affermato, esprimendosi al riguardo in termini di certezza, che l'evento non si sarebbe verificato se non vi fosse stata per la M. la esposizione all'amianto; h) i periti avevano poi precisato di ritenere più probabile che i primi eventi di trasformazione maligna che avevano portato allo sviluppo del mesotelioma erano iniziati prima del 1971 (cioè prima che l'E. assumesse un ruolo di responsabilità all'interno dello stabilimento); i) gli stessi periti si erano infine espressi in termini di mera possibilità circa l'eventualità dello sviluppo di altri focolai di malignità in conseguenza delle esposizioni successive alla data dei primi eventi di trasformazione maligna. In definitiva, sulla scorta delle risultanze peritali, l'unica certezza acquisita (quale "certezza processuale") è quella della riconducibilità della morte della povera sig.ra M. alla esposizione alle polveri di amianto, come si rileva dalla quart'ultima pagina della sentenza (priva di numerazione delle pagine) della Corte d'Appello. Orbene ciò non può ritenersi evidentemente sufficiente, sul piano motivazionale dal punto di vista della logicità ed adeguatezza, a corroborare l'affermazione della sussistenza del nesso di causalità, con specifico riferimento alla posizione dell'E., tenuto conto delle circostanze di fatto accertate, dei momenti cronologici che hanno caratterizzato la vicenda in esame (quali sopra analiticamente ricordati) e delle precisazioni dei periti i quali, per quel che concerne l'incidenza dell'esposizione della sig.ra M. alle polveri di amianto a partire dal 1971, si sono espressi, giova ripeterlo, in termini di semplice possibilità. A fronte delle deduzioni dell'appellante, e sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, la Corte distrettuale avrebbe dovuto indicare gli elementi e le ragioni a fondamento del suo convincimento secondo cui - in un contesto di esposizione alle polveri di amianto per un lungo periodo a partire dal 1952 (dunque per circa venti anni, non dovendosi tener conto del quadriennio 1968-1972 nel quale il F. non lavorò a contatto con l'amianto) - la esposizione della sig.ra M. all'amianto nel limitato periodo dal 1972 al 1977 (e tenuto altresì conto, quale dato scientifico, dei tempi di latenza della malattia in argomento notoriamente lunghi) aveva avuto una significativa incidenza, sull'evoluzione della malattia della stessa sig.ra M. (e considerato anche che nel 1975 era stata installata la lavatrice nello stabilimento), tale da far ritenere (in termini di certezza processuale) la sussistenza del nesso causale tra le omissioni contestate all'E. ed il decesso della povera M.. Ciò a maggior ragione alla luce dei principi enunciati poi (successivamente alla decisione della Corte d'Appello censurata dal ricorrente) dalle Sezioni Unite con la sentenza di cui si è innanzi diffusamente detto.

Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino che si atterrà ai principi di diritto quali sopra evidenziati.

L'accoglimento della principale censura del ricorso, concernente la sussistenza stessa del reato, per il suo carattere assorbente rende evidentemente superfluo l'esame della subordinata doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.


P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.

Roma, 15 maggio 2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 LUG. 2003.