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Direzione Relazioni Industriali

 

NOTA ILLUSTRATIVA
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19.
“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

 

ART. 12
COMMA 8


ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il comma 8 dell’art. 12 stabilisce che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’art. 47 e 50, comma 4, del DL n. 77/2021 si applicano esclusivamente alle procedure afferenti ai settori speciali (di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) avviate successivamente alla data di concessione del finanziamento.


Qualora gli investimenti o gli interventi di cui sopra abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 68/1999 e dall’articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, le predette disposizioni si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

 

ARTICOLO 13


MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 DEL PNRR IN MATERIA DI RIFORMA DEL SISTEMA ITS E DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA - ITS

Nell’ambito del Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, l’art. 13 apporta delle modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99.
 

In particolare, al comma 1, lettera c), si prevede la modifica dell’art. 14 della citata legge, con inserimento, dopo il comma 5, di due commi aggiuntivi:

- il 5-bis, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8 (ossia il cofinanziamento delle Regioni dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate), non ha natura obbligatoria;
- il 5-ter, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo (Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore) possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.
 

ART. 29, COMMA 1


ASSENZA DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE PER I BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Viene modificato il comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006, in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
 

Tali benefici sono subordinati al possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti" collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 

Con la modifica in esame, viene richiesta altresì l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro.
 

Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al predetto comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra.
In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
 

ART. 29, COMMA 2


APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

 

Viene modificato l’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
 

In particolare, viene aggiunto il comma 1-bis, secondo cui al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
 

Inoltre, viene prevista la responsabilità solidale, di fatto già esistente, per l’utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui al medesimo art. 18, comma 5-bis.
 

Si tratta dei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del predetto d.lgs., ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti.
 

La responsabilità solidale è altresì prevista nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, del medesimo decreto.
 

ART. 29, COMMA 3
SANZIONI PER LAVORO NERO

 

Viene sostituito il numero 1, della lettera d), comma 445, art. 1, della legge 30 dicembre 2018.


In particolare, è previsto l’aumento al 30% (in luogo del 20%) della sanzione amministrativa stabilita nelle ipotesi di impiego di lavoratori “in nero” (c.d. maxisanzione), di cui all’art. 3, D.L. n. 12/2002.
 

ART. 29, COMMI 4 E 5


SANZIONI PER SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA
 

Viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo le sanzioni di natura penale e aumentando i valori delle sanzioni pecuniarie dell’ammenda. Inoltre, al citato art. 18, vengono inseriti i nuovi commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5- sexies.


Tra le modifiche apportate al suddetto regime sanzionatorio, si segnalano, in particolare, le seguenti nuove disposizioni:

- nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
- nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
 

ART. 29, COMMA 7, 8 E 9


ISCRIZIONE NELLA LISTA DI CONFORMITÀ INL PER IMPRESE VIRTUOSE
 

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “Lista di conformità INL”.


Per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella “Lista di conformità INL”, i datori di lavoro in possesso del suddetto attestato non sono sottoposti ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
 

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla predetta Lista di conformità INL.
 

ART. 29, COMMI 10, 11, 12 E 13

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONGRUITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI
 

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro previsto dall’art. 8, comma 10-bis, del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.
 

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
 

L’esito dell’accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti" pubblici.
 

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
 

All’accertamento della violazione di cui sopra, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

ART. 29, COMMA 19


PATENTE A CREDITI
 

Viene sostituito l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL).
 

In particolare, dal 1° ottobre 2024 e all’esito della implementazione dell’apposito portale, è previsto il possesso della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del TUSL.
 

La patente non è richiesta per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.
 

È rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (ITL - ispettorato territoriale del lavoro), in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

 

È previsto che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’ispettorato del lavoro.
 

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare nei cantieri temporanei o mobili serve un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
 

Il punteggio viene decurtato a seguito dei seguenti accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I (13 gravi violazioni che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’art. 14 del TUSL, es. mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione del DVR o POS, mancanza di protezioni verso il vuoto): 10 crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (es. lavori in quota sopra i 2 metri, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori che espongono a sostanze chimiche o comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria): 7 crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (c.d. maxi-sanzione per lavoro nero): 5 crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: 20 crediti;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
 

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’ITL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in base a criteri, procedure e termini del provvedimento di sospensione, definiti dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
 

Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati, fermo restando che in relazione al medesimo accertamento ispettivo non è possibile decurtare più di 20 crediti.
 

L’amministrazione che ha formato i predetti atti e provvedimenti definitivi ne dà notizia, entro 30 giorni dalla notifica, ai destinatari, nonché alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; quest’ultima procede, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, alla decurtazione dei crediti.
 

È possibile la reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei cui confronti è stato emanato uno dei provvedimenti di cui sopra, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del TUSL (formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti), ossia 5 crediti per ciascun corso per un massimo di 15 crediti. La copia del relativo attestato di frequenza deve essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato.
 

Decorsi 2 anni dalla notifica dei predetti provvedimenti, previa frequenza di uno dei corsi, il punteggio è incrementato di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, se l’impresa o il lavoratore autonomo non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti di decurtazione.
 

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del TUSL.
 

Nel caso in cui il punteggio scenda sotto i 15 crediti non sarà più possibile operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto e subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione di cui all’art. 14 del TUSL.
 

Fermo restando quanto sopra, in caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
 

Le informazioni relative alla patente confluiscono in una apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D. L. n. 36/2002, convertito dalla Legge n. 79/2022. Con apposito decreto del ministero del Lavoro sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti formativi della patente.
 

Le disposizioni sulla patente a punti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
 

Viene, inoltre, modificato il comma 9 dell’art. 90 del TUSL. In particolare, nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto ad effettuare prima dell’ingresso in cantiere, viene prevista la verifica, tra l’altro, del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il committente, per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, deve verificare il possesso di tale attestazione. Nella dichiarazione che il committente deve trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, è ricompresa anche la verifica di cui sopra.


Per la violazione degli obblighi di verifica della patente a punti da parte del committente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.


Gli oneri derivanti dall’adempimento delle attività in materia di patente a punti, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
 

ART. 30


MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO
 

Al fine di dare attuazione a una determinata linea della Componente 5 del PNRR, relativa all’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro


regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024 vengono apportate varie modifiche alla disciplina dell’accertamento delle violazioni in ambito contributivo e al relativo apparato sanzionatorio.
 

COMMI 1-4

Con una serie di modifiche all’art. 116 della legge n. 388/2000, viene novellato il sistema delle sanzioni civili, sia per i casi di omissione che per i casi di evasione contributiva.


Nell’ambito di tali modifiche, tra l’altro, viene introdotta una disposizione che prevede, in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile applicabile rispettivamente per omissione o evasione contributiva (come novellata) è dovuta nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento in forma rateale, tale misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata.
 

COMMI 5-9

Vengono introdotte una serie di disposizioni che, nel disciplinare a livello normativo l’attività già svolta dall’Inps per promuovere l’assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, favorisca l’emersione di basi imponibili “sommerse” attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato.


Nello specifico, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Inps, quest’ultimo può mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente medesimo (acquisite direttamente o pervenute da terzi), relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente, a sua volta, può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall’Istituto.
 

COMMI 10-14

Viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell’Inps, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell’istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti.


Tra gli strumenti a disposizione dell’Inps a tal fine, è prevista, tra l’altro, la facoltà di invitare il contribuente (o soggetti che intrattengano o abbiano intrattenuto specifici rapporti con quest’ultimo) a fornire dati o notizie o ad esibire documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei confronti del contribuente stesso.


Sulla base delle risultanze della suddetta attività accertativa d’ufficio, l’inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente. Se quest’ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, si applica un regime sanzionatorio “agevolato”.
 


fonte: ancebrescia.it