ANCE |ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANCE |COSTRUTTORI EDILI
Direzione Relazioni Industriali
NOTA ILLUSTRATIVA
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19.
“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
ART. 12
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Il comma 8 dell’art. 12 stabilisce che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’art. 47 e 50, comma 4, del DL n. 77/2021 si applicano esclusivamente alle procedure afferenti ai settori speciali (di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) avviate successivamente alla data di concessione del finanziamento.
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ARTICOLO 13
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Nell’ambito del Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, l’art. 13 apporta delle modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99. In particolare, al comma 1, lettera c), si prevede la modifica dell’art. 14 della citata legge, con inserimento, dopo il comma 5, di due commi aggiuntivi: - il 5-bis, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8 (ossia il cofinanziamento delle Regioni dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate), non ha natura obbligatoria; |
ART. 29, COMMA 1
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Viene modificato il comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006, in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tali benefici sono subordinati al possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti" collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con la modifica in esame, viene richiesta altresì l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro. Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al predetto comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra. |
ART. 29, COMMA 2
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Viene modificato l’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare, viene aggiunto il comma 1-bis, secondo cui al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Inoltre, viene prevista la responsabilità solidale, di fatto già esistente, per l’utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui al medesimo art. 18, comma 5-bis. Si tratta dei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del predetto d.lgs., ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti. La responsabilità solidale è altresì prevista nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, del medesimo decreto. |
ART. 29, COMMA 3 |
Viene sostituito il numero 1, della lettera d), comma 445, art. 1, della legge 30 dicembre 2018.
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ART. 29, COMMI 4 E 5
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Viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo le sanzioni di natura penale e aumentando i valori delle sanzioni pecuniarie dell’ammenda. Inoltre, al citato art. 18, vengono inseriti i nuovi commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5- sexies.
- nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; |
ART. 29, COMMA 7, 8 E 9
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All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “Lista di conformità INL”.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla predetta Lista di conformità INL. |
ART. 29, COMMI 10, 11, 12 E 13 |
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro previsto dall’art. 8, comma 10-bis, del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti" pubblici. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. All’accertamento della violazione di cui sopra, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati. |
ART. 29, COMMA 19
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Viene sostituito l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL). In particolare, dal 1° ottobre 2024 e all’esito della implementazione dell’apposito portale, è previsto il possesso della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del TUSL. La patente non è richiesta per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023. È rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (ITL - ispettorato territoriale del lavoro), in presenza dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
È previsto che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’ispettorato del lavoro. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare nei cantieri temporanei o mobili serve un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio viene decurtato a seguito dei seguenti accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo: a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I (13 gravi violazioni che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’art. 14 del TUSL, es. mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione del DVR o POS, mancanza di protezioni verso il vuoto): 10 crediti; 1) la morte: 20 crediti; Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’ITL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in base a criteri, procedure e termini del provvedimento di sospensione, definiti dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati, fermo restando che in relazione al medesimo accertamento ispettivo non è possibile decurtare più di 20 crediti. L’amministrazione che ha formato i predetti atti e provvedimenti definitivi ne dà notizia, entro 30 giorni dalla notifica, ai destinatari, nonché alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; quest’ultima procede, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, alla decurtazione dei crediti. È possibile la reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei cui confronti è stato emanato uno dei provvedimenti di cui sopra, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del TUSL (formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti), ossia 5 crediti per ciascun corso per un massimo di 15 crediti. La copia del relativo attestato di frequenza deve essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato. Decorsi 2 anni dalla notifica dei predetti provvedimenti, previa frequenza di uno dei corsi, il punteggio è incrementato di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, se l’impresa o il lavoratore autonomo non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti di decurtazione. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del TUSL. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto i 15 crediti non sarà più possibile operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto e subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione di cui all’art. 14 del TUSL. Fermo restando quanto sopra, in caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Le informazioni relative alla patente confluiscono in una apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D. L. n. 36/2002, convertito dalla Legge n. 79/2022. Con apposito decreto del ministero del Lavoro sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti formativi della patente. Le disposizioni sulla patente a punti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Viene, inoltre, modificato il comma 9 dell’art. 90 del TUSL. In particolare, nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto ad effettuare prima dell’ingresso in cantiere, viene prevista la verifica, tra l’altro, del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il committente, per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, deve verificare il possesso di tale attestazione. Nella dichiarazione che il committente deve trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, è ricompresa anche la verifica di cui sopra.
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ART. 30
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Al fine di dare attuazione a una determinata linea della Componente 5 del PNRR, relativa all’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro
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COMMI 1-4 |
Con una serie di modifiche all’art. 116 della legge n. 388/2000, viene novellato il sistema delle sanzioni civili, sia per i casi di omissione che per i casi di evasione contributiva.
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COMMI 5-9 |
Vengono introdotte una serie di disposizioni che, nel disciplinare a livello normativo l’attività già svolta dall’Inps per promuovere l’assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, favorisca l’emersione di basi imponibili “sommerse” attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato.
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COMMI 10-14 |
Viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell’Inps, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell’istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti.
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fonte: ancebrescia.it