Tipologia: Accordo regionale nei settori "commercio" e "turismo" per la prevenzione e il contrasto delle molestie e della violenza
Data firma: 22 ottobre 2018
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Emilia Romagna
Fonte: uilemiliaromagna.net


Accordo regionale nei settori "commercio" e "turismo" per la prevenzione e il contrasto delle molestie e della violenza

In data 22/10/2018 Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil Emilia Romagna […] e Confesercenti Emilia Romagna […]
preso atto
o dell'Accordo Quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto il 26 aprile 2007 dalle Parti Sociali Europee Businesseurope, Ueapme, Ceep e Etuc che si intende qui integralmente richiamato
o dell'Accordo quadro regionale confederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro siglato in data odierna dalle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil E.R. e da Confesercenti regionale integralmente recepito dal presente accordo
tenuto conto
• che i settori del Commercio e del Turismo si caratterizzano per la presenza significativa di piccole e medie imprese dove eventuali fenomeni richiamati nel presente accordo possono essere ancora più complessi da monitorare e gestire;
• che Filcams Fisascat Uiltucs e Confesercenti Emilia Romagna, proprio in considerazione del tessuto produttivo settoriale, hanno sviluppato un sistema bilaterale atto a dare risposte ai bisogni del settore
ribadendo che
• ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza sul lavoro, secondo le definizioni richiamate, è inaccettabile;
• la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenze;
• i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
• le lavoratrici, i lavoratori e i datori di lavoro hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate sui principi di uguaglianza e reciproca correttezza,
Convengono, al fine di dare concretezza ed attuazione agli accordi citati, di:
1. promuovere, anche attraverso apposita campagna di informazione e sensibilizzazione delle rispettive strutture, l'adozione della dichiarazione allegata al presente accordo (all.l), derivante dai citati Accordi quadro, nelle imprese e nelle unità produttive dei settori del Commercio e del Turismo della Regione Emilia Romagna, anche al fine di diffondere, all'interno dei contesti organizzativi, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
2. inserire negli accordi quadro regionali e negli accordi territoriali per l’utilizzo di fondi interprofessionali, quale requisito per l'accesso ai benefici previsti, l’adesione dell’impresa alla dichiarazione citata e allegata al presente accordo (All. 1);
3. inserire, in via sperimentale per l'anno 2019, negli accordi relativi ai piani formativi finanziati dai canali della bilateralità (EBTER) e/o, a seguito di verifica, da fondi interprofessionali, la previsione di un'ora di formazione a cura di personale qualificato ed identificato congiuntamente dalle parti sui seguenti argomenti:
■ contenuti dell'Accordo quadro Europeo, dell'accordo tra OO.SS. confederali e Confesercenti regionali e del presente accordo;
■ procedure e strumenti di sostegno alle vittime previste dalle leggi e dalla contrattazione collettiva tra cui la normativa sui congedi a favore delle vittime di violenza;
■ rete regionale delle Consigliere di Parità, con le strutture e i recapiti (all.2),
■ i percorsi di ascolto e supporto dedicati alle vittime presso i consultori delle AUSL previsti sperimentalmente dalla Regione Emilia Romagna;
■ le azioni messe in atto dalla bilateralità di settore.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, le parti si impegnano a redigere congiuntamente l'elenco di tale personale qualificato.
4. promuovere attività finalizzate alla sensibilizzazione degli attori ed alla prevenzione dei fenomeni, in particolare attraverso iniziative di informazione e di formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, RLST, RSPP, medico competente, finanziate anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, la bilateralità regionale (EBTER) e i fondi interprofessionali. Ciò al fine di prevenire l'insorgere di comportamenti molesti e violenti nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di una maggiore consapevolezza e capacità di discernimento del fenomeno e dei comportamenti a rischio;
5. promuovere l'adozione nelle imprese di misure organizzative e procedurali volte alla prevenzione, alla gestione e alla cessazione di eventuali casi di molestie e violenza, anche da parte di terzi;
6. responsabilizzare i datori di lavoro per garantire la tutela di lavoratrici e lavoratori da qualsiasi forma diretta o indiretta di ritorsione o penalizzazione in seguito a segnalazione o denuncia di molestie e violenze;
7. si impegnano, tramite tutti gli strumenti di EBTER (sito internet, depliants informativi, sportelli informativi bilaterali già costituiti c/o le OO.SS.), a rendere note le procedure di sostegno alle vittime che intendono avvalersene, così come sono state definite nell'accordo tra OO.SS. confederali e Confesercenti regionale:
• la rete regionale delle Consigliere di Parità, con le strutture e i recapiti (all.2), alle quali le vittime di molestie e violenza potranno liberamente rivolgersi, e che per la loro specifica competenza sono ritenute le più idonee ad affrontare le problematiche dirette e indirette di questi eventi, con la discrezione necessaria a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
• la sperimentazione da parte della Regione Emilia-Romagna di percorsi di ascolto e supporto dedicati alle vittime presso i consultori delle ADSL;
• percorsi e strumenti di sostegno alle vittime previste dalle leggi e dalla contrattazione collettiva come ad esempio i congedi a favore delle vittime di violenza.
8. progettare, all'interno di Ebter, un'iniziativa seminariale/divulgativa da tenersi entro il primo semestre del 2019 sul tema della prevenzione e del contrasto alle molestie e alle violenze, anche con il coinvolgimento della rete pubblica dei centri antiviolenza, delle Consigliere di Parità e dei Consultori;
9. dare la massima diffusione del presente Accordo regionale nei territori ed in particolare nei luoghi di lavoro tra le lavoratrici e i lavoratori e i datori di lavoro e a promuoverne l'attuazione anche attraverso la contrattazione di secondo livello, nei modi e nelle forme individuati dagli accordi aziendali;
Inoltre, in un'ottica più generale le parti si impegnano, a promuovere a favore di segue un percorso di uscita dalla violenza le seguenti azioni presso i datori di lavoro:
• l'inserimento lavorativo per sostenere l'autonomia economica di chi segue un percorso di uscita dalla violenza, anche verificando le opportunità offerte dalla Legge Regionale 14/15 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità);
• l'attuazione della normativa sui congedi a favore delle vittime di violenza;
• l'accoglimento di eventuale richiesta di trasferimento volontario dalla sede lavorativa ad altra sede per le vittime di molestia/violenza.
Infine le parti ritengono di integrare la dichiarazione (già prevista nell'accordo tra OO.SS. confederali e Confesercenti) con l'assunzione di un impegno da parte delle aziende di dare attuazione ai contenuti dei citati accordi, (vedi all. 1)
(L'azienda riconosce i contenuti dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 26 aprile 2007, dell'"Accordo regionale Confederale sulle molestie la violenza nei luoghi di lavoro" del 22/10/2018," dell'"Accordo regionale nei settori Commercio e Turismo del 22/10/20018 e si impegna ad attuarne I contenuti promuovendo tutte le azioni volte alla prevenzione, alla gestione e alla cessazione di eventuali casi di molestie e violenza, anche da parte di terzi).
Per verificare l'attuazione del presente accordo, le parti prevedono un monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale, che potranno proporre all'attenzione dell'Osservatorio definito dall'art. 18 della Legge regionale quadro n.6/2014.
Il presente Accordo verrà trasmesso a tutti gli associati alle Organizzazioni firmatarie, attraverso i mezzi più idonei a garantirne la maggiore diffusione e conoscenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Bologna, 22/10/2018

Allegato 1
DICHIARAZIONE
ai sensi dell'Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007, dell’ Accordo regionale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 22 ottobre 2018 sottoscritto da CGIL - CISL -UIL Emilia Romagna e Confesercenti Emilia Romagna e dell'Accordo regionale nei settori "commercio" e "turismo" per la prevenzione e il contrasto delle molestie e della violenza del 22.10.2018 sottoscritto da FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL Emilia Romagna e Confesercenti Emilia Romagna,
L'azienda …. ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall'Accordo e qui di seguito riportato:
"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
L'azienda riconosce i contenuti dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 26 aprile 2007, dell'"Accordo regionale Confederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 22.10.2018" dell"'Accordo regionale nei settori Commercio e Turismo del 22.10.2018 e si impegna ad attuarne i contenuti promuovendo tutte le azioni volte alla prevenzione, alla gestione e alla cessazione di eventuali casi di molestie e violenza, anche da parte di terzi.
Nell'azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo regionale del 22 ottobre 2018 sottoscritto da CGIL CISL UIL Emilia Romagna e Confesercenti Emilia Romagna.
Firma del datore di lavoro

Allegato 2 Consigliere di parità
(omissis)