ACCORDO INTERISTITUZIONALE

 

tra

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, nella persona del Ministro Dott.ssa Marina Elvira Calderone (di seguito denominato Ministero)

e

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (di seguito denominato CNEL) con sede legale in Roma, viale David Lubin, n.2, nella persona del presidente, Prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede


PREMESSO CHE:

- nel quadro dell’ordinamento normativo vigente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali progetta, realizza e coordina interventi di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie;
- tra le materie demandate alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevano in particolare:
a) la verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; la cura degli istituti relativi al rapporto di lavoro; l'archiviazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati; la gestione del diritto d'interpello;
b) l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici; la promozione e la diffusione degli strumenti di prevenzione e delle buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c) l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro; la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei Centri per l'impiego;
d) la definizione della disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti d'integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi; la cura degli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;
e) l'attuazione delle politiche previdenziali e assicurative; l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari;
f) le politiche per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; l'attività di coordinamento e applicazione della normativa sulle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione, all'assegno sociale e trattamenti di invalidità; l'attuazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico; l'attuazione della disciplina in materia d'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); la definizione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e il contrasto al lavoro minorile;
g) le politiche d'integrazione e quelle rivolte all'immigrazione; la programmazione dei flussi, la gestione e il monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine; il coordinamento delle attività relative alla tutela dei minori stranieri; la promozione e il coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; il coordinamento, con funzioni di segreteria, delle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
h) la promozione e il sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore dell'impresa sociale, inclusa l'attuazione della normativa di riferimento; la cura della tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS); la vigilanza Sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC) e sulla Fondazione Italia sociale.
- il CNEL è organo di rilievo costituzionale che ha, tra le altre, la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo sulle materie economiche e sociali, ai sensi dell’articolo 99 della Costituzione;
- il CNEL è un organo di natura rappresentativa delle forze datoriali, sindacali e del terzo settore, e svolge attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione per promuovere e ottimizzare in maniera sistematica, sinergica e convergente le rispettive competenze;
- nell’ambito delle funzioni attribuite al CNEL e rientranti nelle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquista particolare e specifica rilevanza l’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (ONC) istituito presso il CNEL dall’art. 42, comma 3, del D.lgs. 286/1998 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cui compete, tra l’altro e a titolo non esclusivo, lo svolgimento di compiti di studio e la promozione di attività di inclusione, anche al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e la cui composizione e organizzazione interna viene demandata, ai sensi dell’art. 56 del DPR n. 394/1999, attuativo del citato D.lgs. 286/1998, ad apposito provvedimento emanato dal Presidente del CNEL d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL, in adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente, intendono individuare l’Organismo nazionale di coordinamento (ONC) operante presso il CNEL quale sede tecnica operativa di comune riferimento tra le parti sociali, non solo per le attività di confronto e dialogo sociale in ordine all’integrazione della popolazione immigrata, ma, altresì, per la programmazione e realizzazione degli adempimenti di natura tecnica volti a una definizione condivisa, puntuale e dinamica dei reali fabbisogni occupazionali e professionali dei lavoratori stranieri, così come prefigurata nel parere reso dal CNEL al Governo in data 30 maggio u.s. sul D.P.C.M. da adottarsi in attuazione del decreto-legge n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare’'’-, il CNEL intende così contribuire così in maniera concreta e fattiva all’azione del Governo, potenziando opportunamente le occasioni di dialogo e confronto con le amministrazioni locali e il terzo settore e concorrendo a una gestione dei flussi migratori improntata alle specifiche esigenze dei singoli contesti territoriali, nonché al fondamentale apporto delle comunità produttive, delle realtà imprenditoriali locali e di tutti gli stakeholder di riferimento.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, nell’ambito delle competenze e delle funzioni attribuite dall’art. 99 della Costituzione e con riferimento alle finalità e di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante “Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavorò” e s.m.i. assume il compito di assicurare consulenza e supporto tecnico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle materie e gli ambiti settoriali ad esso conferiti dalla normativa vigente;
2. con particolare riferimento alle politiche dell’integrazione e a quelle rivolte all'immigrazione, alla programmazione dei flussi, alla gestione e al monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e alla cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, è intendimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del CNEL promuovere e realizzare, attraverso l’esercizio puntuale e tempestivo delle attribuzioni previste dal DPR n. 394/1999 recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” la riorganizzazione e il rafforzamento dell’organismo nazionale di coordinamento (ONC) istituito presso il CNEL ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. 286/1998 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”-,
3. al CNEL è conseguentemente demandata, ai sensi della normativa e del regolamento vigente e in attuazione del presente accordo, attraverso apposita determinazione del Presidente del CNEL adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione aggiornata e puntuale delle funzioni e dei compiti attribuiti all’ONC, nonché la relativa composizione, articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento dell’ONC stesso;
4. in esecuzione del presente accordo, l’ONC verrà in particolare incaricato di raccogliere, sintetizzare e comunicare, con cadenza trimestrale, le informazioni emerse dai rapporti e dal confronto con le parti sociali, in merito alle esigenze di manodopera dei diversi settori;
5. l’ONC può supportare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel confronto con le amministrazioni locali, sia con riferimento alle funzioni in materia di formazione professionale ed impiego attribuite ai diversi attori - Regioni, Città Metropolitane e Province, Comuni - che rispetto alle politiche di integrazione locale di loro competenza previste dall’art. 42 del T.U. sull’immigrazione;
6. per l’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite all’ONC dal Presidente del CNEL d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 56 del DPR n. 394/1999, attuativo del citato D.lgs. 286/1998, è istituita presso l’ONC una unità tecnica di supporto, composta da dipendenti del CNEL e da dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o di enti e società da esso controllate in posizione di distacco temporaneo presso il CNEL, anche attraverso la modalità del coworking, nonché da esperti e consulenti esterni di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento dell’ONC;
7. presso tale unità tecnica di supporto potranno altresì essere distaccati anche dipendenti delle altre amministrazioni chiamate a far parte dell’ONC, previa adozione degli appositi provvedimenti di rispettiva competenza;
8. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL potranno inoltre individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse, elaborando e realizzando proposte e programmi operativi anche al fine di contribuire all’evoluzione del quadro normativo e giuridico in materia di lavoro e politiche sociali, nonché del terzo settore;
9. al fine di assicurare l’efficace avvio di tali attività di supporto, il Ministro definirà, d’intesa con il CNEL, una “agenda” di temi economici e sociali da attuare, oggetto di iniziale definizione e di periodico aggiornamento, nonché la relativa proposta di programma per l’ordinato svolgimento delle attività;
10. definita di comune intesa la programmazione delle attività, il CNEL attiverà i necessari Gruppi di lavoro tematici, composti da rappresentanti del CNEL e dei Dipartimenti, al fine di consentire la preparazione e l’adozione di iniziative e provvedimenti di competenza. Ai gruppi di lavoro potranno partecipare anche soggetti esterni in qualità di esperti su tematiche di interesse;
11. per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, sarà istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una apposita cabina di regia, la quale farà pervenire periodicamente al Ministro e al Presidente del CNEL i risultati dell’attività svolta per la preparazione e l’adozione delle conseguenti iniziative. La cabina di regia sarà presieduta da un rappresentante designato dal Ministro, e i componenti saranno designati dal Ministero e dal CNEL, anche nell’ambito delle rispettive risorse professionali;
12. ai fini dell’attuazione del presente accordo, dal quale non dovranno discendere, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per le Parti, potranno essere sottoscritti e stipulati dalle competenti strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del CNEL, apposite convenzioni e contratti di servizio in conformità alla normativa vigente;
13. il presente accordo rimane in vigore per tutta la durata del Governo in carica; ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all’altra Parte.

Roma, 14 marzo 2024
 

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Marina Elvira Calderone

Il Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro
Prof. Renato Brunetta