Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
VISTO, in particolare, l’articolo 129, comma 4 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il quale sancisce che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione (...)”;
VISTO, in particolare, l’articolo 138, comma 2 del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il quale prevede che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati (.)”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022 che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 agosto 2022 che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale;
VISTA la circolare del 16 novembre 2022, n. 21, concernente l’esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 21 febbraio 2023, n. 11, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 9 marzo 2023, n. 22, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 17 maggio 2023, n. 60, che disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati;
VISTO il decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 19 maggio 2023, n. 61, che disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 febbraio 2024, recante modifica dell’articolo 13, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022, rubricato “Aggiornamento professionale”;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione, anche per quanto concerne la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, al processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di semplificazione e al fine di rendere l’attività amministrativa ancor più rispondente ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
PRESO ATTO di quanto emerso durante le riunioni del gruppo di lavoro, costituito con il supporto tecnico della Direzione generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione
 

DECRETA


Articolo 1
(Applicativo “Abilitazione medici ed esperti”)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” costituisce un nuovo strumento, messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la presentazione, tramite l’utilizzo di una procedura telematica, delle domande di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.
2. All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultabile al link https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome .
 

Articolo 2
(Finalità)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti”, nella prima fase di operatività, consente all’utenza la sola presentazione delle domande di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.
2. Le istruzioni necessarie all’utilizzo dell’applicativo sono riportate nel “Manuale utente abilitazione dei medici autorizzati” e nel “Manuale utente abilitazione degli esperti di radioprotezione”, di seguito “Manuale utente”, entrambi visibili all’interno dell’applicativo e consultabili attraverso un link per il puntamento diretto.
3. L’Amministrazione, espletata l’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute, chiede al candidato/istante, laddove necessario, di precisare/integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta. Tale richiesta da parte dell’Amministrazione e la successiva integrazione da parte del candidato/istante segue le modalità previste dal “Manuale utente” di cui al precedente comma 2.
4. Gli eventuali quesiti di natura tecnica concernenti il funzionamento del citato applicativo devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), attraverso la sezione dedicata accessibile dal seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.
 

Articolo 3
(Articolazione dell’applicativo e inserimento dei dati)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente”, di cui al precedente articolo 2, comma 2.
In particolare:
- la sezione “Dati personali” presenta diversi campi, alcuni saranno automaticamente compilati a seguito dell’autenticazione tramite identità digitale;
- la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste. Con particolare riguardo ai titoli di studio e professionali si rinvia al successivo articolo 5;
- la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;
- la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami.
 

Articolo 4
(Modalità di presentazione delle domande)

1. L’utente/istante invia una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, entro la data di scadenza prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 agosto 2022.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione agli esami presentate con modalità diverse da quelle previste dall’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” e oltre la data del 31 dicembre dell’anno solare precedente alla sessione di interesse.
 

Articolo 5
(Titoli di studio e professionali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia, per i medici autorizzati, all’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022, e, per gli esperti di radioprotezione, all’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 agosto 2022.
 

Articolo 6
(Operatività dell’applicativo)

1. L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è operativo a decorrere dal 27 marzo 2024.
 

Articolo 7
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quanto previsto:
- per gli esperti di radioprotezione, dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 2 del decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 21 febbraio 2023, n. 11.
- per i medici autorizzati, dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 2 del decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 9 marzo 2023, n. 22.
2. Nella prima fase di operatività dell’applicativo, restano in vigore le modalità previste dalla normativa vigente con riferimento alle istanze di iscrizione agli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione; alle istanze di rilascio di duplicato del certificato di iscrizione agli elenchi predetti; alle comunicazioni concernenti l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione;  ai quesiti di natura giuridica e normativa, che devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
 

Articolo 8
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33.

Roma, 19 marzo 2024

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi