Categoria: Normativa regionale
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Giunta Regione Lombardia

D.g.r. 3 febbraio 2010 - n. 8/11182 (B.U.R. Lombardia 9 luglio 2010, n. 27 s.s. n.3)

Modalità per lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i., per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza, adottati presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.


LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
• la Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificata dalla Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003, che ha come obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del territorio;
• il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238;
• l'art. 7 del suddetto decreto che da compito al gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;
• il d.m. 9 agosto 2000 che individua le linee guida per il gestore per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i.:
• le misure di controllo consistono in verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza;
• le verifiche ispettive sono effettuate dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art. 72 del d.lgs. 112/98, quelle relative agli stabilimenti soggetti all'art. 8 d.lgs. 334/99 sono disposte dal Ministero per l'Ambiente, la Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997;
• tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento;
Visti:
• la lettera circolare prot. n. DCPST/A4/RS/3000 del 14 luglio 2006 «Attività di verifica e controllo ai sensi del d.lgs. 334/99 e s.m.i.» che chiarisce che le Regioni possono disporre verifiche ispettive unicamente presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt.6e7 d.lgs. 334/99 es.m.i., fino al perfezionamento del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 72 del d.lgs. n. 112/98 e dell'art. 7 della legge 59/97;
• l'Accordo per la reciproca collaborazione nelle attività in tema di aziende a rischio di incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334/99 e s.m.i.) tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, approvato con d.g.r. 5 ottobre 2007 n. 8/5469 e sottoscritto in data 29 ottobre 2007;
• la l.r. n. 16/99, istitutiva dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia), che individua tra le attività dell'Agenzia il supporto tecnico-scientifico alla valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevante connessi alle attività produttive e le attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale;
Considerata l'attività di vigilanza e controllo condotta da ARPA negli ultimi cinque anni per le verifiche ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e7;
Preso atto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 3, del d.lgs. 334/99 e s.m.i., della necessita di definire obiettivi e criteri di programmazione delle verifiche ispettive di competenza regionale sugli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7, nonché di aggiornare le modalità operative per effettuare le verifiche ispettive, alla luce dell'esperienza condotta da ARPA;
Viste le «Linee guida recanti criteri e procedure per la conduzione, nelle more del decreto previsto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. 334/99, delle verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato art. 25 del d.lgs. 334/99, come modificato dal d.lgs. 238/05», emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento DSA-DEC-2009-0000232 del 25 marzo 2009;
Visti gli obiettivi, i criteri di programmazione e le modalità di svolgimento delle verifiche ispettive negli stabilimenti soggetti agli artt. 6e7d.lgs. 334/99 e s.m.i., di cui agli allegati I e II al presente atto di cui sono parte sostanziale e integrante;
Ritenuto di approvare i suddetti obiettivi, criteri di programmazione e modalità di svolgimento delle verifiche ispettive negli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 334/99 es.m.i.;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare gli obiettivi, i criteri di programmazione e le modalità di svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i. negli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del citato decreto, di cui agli allegati I e II parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare a successivi atti del dirigente Sistema Integrati di Prevenzione della Direzione Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale l'approvazione della modulistica da utilizzare per le verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i. per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 d.lgs. 334/99 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni



ALLEGATO I
OBIETTIVI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE NEGLI STABILIMENTI SOGGETTI AGLI ARTT. 6 E 7 D.LGS. 334/99 E S.M.I.


1. Le verifiche ispettive sono condotte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, posta in atto dai gestori degli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 d.lgs. 334/99 e s.m.i. e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).
2. Le verifiche ispettive sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione adottati presso lo stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

• aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
• disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
• non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni trasmesse agli enti competenti.

3. Le verifiche ispettive sono promosse con gli obiettivi generali sopra indicati e devono riguardare tutti gli aspetti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti messa in atto dal gestore e le modalità di realizzazione di tale politica attraverso l'attuazione del Sistemi di Gestione della Sicurezza.
4. Le verifiche ispettive sono indirizzate all'esame e alla definizione delle caratteristiche del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), all'individuazione dei punti critici del sistema e delle eventuali misure correttive e migliorative che è necessario adottare, affinché questo costituisca uno strumento efficace alla prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo.
5. La pianificazione delle verifiche ispettive può prevedere anche l'eventuale definizione di obiettivi particolari e limitati, mirati agli aspetti più critici del Sistema di Gestione della Sicurezza messo in atto dal gestore. L'effettuazione di verifiche ispettive con obiettivi specifici circoscritti e mirati può essere opportuna, in particolare, in verifiche successive ad una prima verifica estensiva, laddove non vi siano elementi che possano far presumere l'intervento di variazioni significative nella situazione pregressa.
6. Le verifiche ispettive, in ogni caso, hanno la finalità di evidenziare l'eventuale necessità di azioni correttive, mirate al sostanziale miglioramento della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.
7. Il programma annuale delle verifiche negli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. viene definito dalla Struttura competente della Giunta regionale, d'intesa con ARPA Lombardia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -Direzione Regionale Lombardia, in conformità a quanto disposto all'art. 25, del d.lgs. 334/99 e s.m.i., e viene trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
8. Le verifiche ispettive presso gli stabilimenti sono programmate tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 25, comma 4, del d.lgs. 334/99 e s.m.i. e di ulteriori elementi, quali:
• la presenza di sostanze particolarmente critiche per pericolosità e/o quantità ;
• la vulnerabilità del contesto territoriale nell'intorno dello stabilimento;
• la magnitudo delle conseguenze legate all'eventuale accadimento degli incidenti rilevanti;
• le eventuali modifiche impiantistiche o della struttura organizzativa dello stabilimento;
• i risultati delle precedenti verifiche ispettive;
• le nuove conoscenze e tecnologie in materia di prevenzione e protezione dai rischi rilevanti;
• l'accadimento di eventuali incidenti e quasi incidenti.
9. Verifiche ispettive non pianificate possono essere disposte dalla competente Struttura della Giunta regionale in qualunque momento, anche a seguito del verificarsi di un incidente o di un quasi-incidente e/o di segnalazioni da parte di altri enti.
10. La competente Struttura della Giunta regionale predispone annualmente una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta, in collaborazione con ARPA, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ALLEGATO II
MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE NEGLI STABILIMENTI SOGGETTI AGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 334/99 E S.M.I.


1. Le verifiche ispettive sono condotte da una commissione costituita da almeno due funzionari di ARPA o della Struttura competente della Giunta regionale, coadiuvati, quando necessario, da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il personale che effettua il controllo, in seguito commissione, può accedere a qualunque settore degli stabilimenti, richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per l'espletamento della verifica e qualsiasi altra informazione supplementare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.
3. L'avvio dell'attività ispettiva deve essere preventivamente comunicata al gestore dello stabilimento interessato e per conoscenza alla Struttura competente della Giunta regionale.
4. La direzione dello stabilimento oggetto della verifica ispettiva è tenuta a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonché per qualsiasi altra attività di assistenza che si renda necessaria nel corso dell'ispezione.
5. Lo svolgimento della verifica ispettiva in stabilimento si articola in tre fasi successive:

a) fase Iniziale: la commissione illustra al gestore le modalità con le quali viene condotta la verifica ispettiva;
b) fase operativa: la commissione conduce un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per verificare l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
In questa fase la commissione deve verificare:
• la conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ai contenuti richiesti dalle normative, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell'Ambiente del 9 agosto 2000;
• l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze:
- dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni livello del sistema);
- dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche documentali e in campo - anche effettuando simulazioni delle possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS per la gestione della manutenzione e della preventiva individuazione, da parte del gestore, dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, nonché del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicità congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi);
• le azioni adottate dal gestore a seguito delle risultanze di precedenti verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza;
• le azioni adottate a seguito delle risultanze della relazione tecnica finale di sopralluogo post-incidentale, effettuato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. (se applicabile);
• le eventuali modifiche intervenute nello stabilimento ai sensi del d.m. 9 agosto 2000 rispetto ai dati ed alle informazioni contenute nell'ultima notifica e nell'allegato V del d.lgs. 334/99 e s.m.i.
Le informazioni necessarie allo svolgimento della verifica ispettiva possono essere ottenute con la presa visione della documentazione, mediante interviste con il personale dello stabilimento, attraverso l'osservazione diretta dell'attività svolta e delle diverse aree dell'impianto ed eventuali prove e simulazioni, che permettano di valutare l'efficacia delle procedure e/o istruzioni operative nonché il grado con cui queste sono state recepite dal personale. Le analisi di cui sopra e gli approfondimenti dei diversi elementi del SGS sono effettuati sia dal punto di vista documentale che attraverso sopralluoghi all'interno dello stabilimento;
c) fase conclusiva: la commissione che effettua il controllo deve predisporre un rapporto finale di ispezione in cui deve riportare il proprio giudizio sull'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza, adottato dal gestore dello stabilimento. I contenuti del rapporto finale devono essere portati a conoscenza al gestore dello stabilimento con l'o-biettivo di presentare le criticità emerse durante la verifica ispettiva, in modo che queste siano comprese in maniera chiara e corretta dai rappresentanti dell'azienda.
6. La verifica ispettiva si conclude con l'invio del rapporto finale di ispezione alla Struttura competente della Giunta regionale, che adotta i necessari provvedimenti e comunica al gestore le eventuali misure integrative, nelle forme di prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla commissione durante lo svolgimento dell'attività di controllo.
La Struttura competente della Giunta regionale provvede inoltre alla trasmissione dei rapporti finali di ispezione agli enti competenti per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di competenza.
7. Ciascuna verifica ispettiva può essere articolata in più giornate anche non consecutive e dovrà concludersi entro 3 mesi dalla data di avvio; al termine di ciascuna giornata, i verificatori sottoscrivono un verbale con l'indicazione dei presenti, dei punti trattati e dell'eventuale documentazione acquisita o richiesta, di cui viene data copia al gestore. I verbali di giornata sono allegati al rapporto finale di ispezione.
8. Il gestore, ricevuto il rapporto finale di verifica ispettiva, invia entro 60 gg. alla Struttura competente della Giunta regionale un programma temporale di attuazione degli interventi con l'indicazione dei termini per il loro completamento.
La Struttura competente della Giunta regionale, d'intesa con la commissione, valuta l'adeguatezza del programma di attuazione, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, e trasmette al gestore l'esito di tale valutazione.
9. Sulla base degli esiti della suddetta valutazione, il gestore provvede ad attuare gli interventi previsti dal programma e ne comunica la completa realizzazione alla Struttura competente della Giunta regionale, nonché alla commissione.
10. Nel caso in cui la commissione, nel corso della verifica ispettiva, riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. informa tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente per territorio, dandone contestuale comunicazione alla Struttura competente della Giunta regionale.
11. La modulistica che la commissione deve utilizzare per ef-fettuare le verifiche ispettive di cui al presente allegato sarta definita con successivi atti della Direzione Generale competente della Giunta regionale.

GIUNTA REGIONALE
D.G. Ambiente, energia e reti


D.d.u.o. 30 giugno 2010 - n. 6555
D.g.r. 3 febbraio 2010, n. 8/11182 - Approvazione della modulistica tecnica per le verifiche ispettive presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Visti:
• il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238;
• il d.m. 9 agosto 2000 che individua le linee guida per il gestore per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
• il provvedimento DSA-DEC-2009-0000232 del 25 marzo 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, «Linee guida recanti criteri e procedure per la conduzione, nelle more del decreto previsto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. 334/99, delle verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato art. 25 del d.lgs. 334/99, come modificato dal d.lgs. 238/05»;
Considerato che ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 334/99 e s.m.i.:
• le misure di controllo consistono in verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza;
• le verifiche ispettive sono effettuate dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art. 72 del d.lgs. 112/98, quelle relative agli stabilimenti soggetti all'art. 8 d.lgs. 334/99 sono disposte dal Ministero per l'Ambiente, la Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997;
• tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento;
Vista la d.g.r. 3 febbraio 2010, n. 8/11182, che approva le modalità per lo svolgimento delle visite ispettive ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. presso gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. e che demanda, a successivo atto della Direzione Generale competente, l'approvazione della modulistica da utilizzare per le verifiche ispettive sul sistema di gestione della sicurezza;
Considerato che la modulistica tecnica a supporto delle visite ispettive sul sistema di gestione della sicurezza e stata presentata, in data 15 aprile 2010, ai rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria: Federchimica, Assogasliquidi, Confindustria, Associazione Industriali di Brescia, AIFM Assogalvanica e Certiquality;
Ritenuto di approvare la modulistica per le verifiche ispettive, quale parte integrante del presente atto, nella seguente articolazione:


Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché tutti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare ai sensi della d.g.r. 3 febbraio 2010, n. 8/11182, la modulistica tecnica per le verifiche ispettive sul sistema di gestione della sicurezza per le aziende soggette agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 s.m.i., quale parte integrante del presente atto, e come di seguito articolato:


2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, congiuntamente alla d.g.r. 3 febbraio 2010, n. 8/11182, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Carlo Licotti

Allegati