Tipologia: Testo Coordinato Contratto Integrativo
Data firma: 25 marzo 2024
Validità: 01.01.2024
Parti: Cassa Centrale e Fabi, First - Cisl, Fisac - Cgil, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Cassa Centrale
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Premessa
Capitolo I - Ambito di applicazione
Art. 1 - Ambito di applicazione
Capitolo II - Profili professionali, formazione e sviluppo professionale
Art. 2 - Valorizzazione delle professionalità
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Valutazione del personale
Art. 5 -Tavolo di confronto per lo sviluppo professionale
Art. 6 - Profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione
Capitolo III - Welfare aziendale
Art. 7 - Welfare aziendale Cassa Centrale Banca
Capitolo IV - Conciliazione vita/lavoro, assistenza integrativa, benessere e ambiente di lavoro

Art. 8 - Clima aziendale, benessere lavorativo e pressioni commerciali
Art. 9 - Misure di conciliazione lavoro famiglia
Art. 10 - Lavoro agile

Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Diritto alla disconnessione
Art. 13 - Polizza assicurativa infortunio
Art. 14 - Contribuzione integrativa alla Cassa Mutua
Capitolo V - Relazioni industriali
Art. 15 - Sistema di relazioni industriali

 

Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni Sindacali
Art. 17 - Coinvolgimento e confronto
Capitolo VI - Mobilità territoriale
Art. 18 - Tutele normative sulla mobilità territoriale
Art. 19 - Tutele economiche sulla mobilità territoriale
Art. 20 - Misure di ESG
Capitolo VII - Ticket pasto
Art. 21 - Ticket pasto
Capitolo VIII - Condizioni mutui prima casa
Art. 22 - Condizioni Mutui prima casa
Capitolo IX - Valore di produttività aziendale
Art. 23 - Valore di Produttività Aziendale
Capitolo X - Disposizioni finali
Art. 24 - Disposizioni finali
Allegati
Accordo per la definizione della disciplina del lavoro agile - (Allegato A al contratto integrativo di gruppo)
Accordo mutui prima casa dipendenti - (Allegato B al contratto integrativo di gruppo)
Valore di produttività aziendale - (Allegato C)
Raccolta della contrattazione integrativa di secondo livello - (Allegato D al contratto integrativo di gruppo)


Contratto integrativo di gruppo Gruppo Bancario Cooperativo - Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano
Testo coordinato del 25.03.2024


Il Presente Testo raccoglie la normativa Contrattuale di secondo livello per le BCC/CRA RAIKA e Aziende del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.
Esso consta degli accordi sottoscritti dalla Delegazione Sindacale di Gruppo in data 1° giugno 2023 e 1° dicembre 2023 e delle principali disposizioni della Contrattazione Integrativa di secondo livello stipulata dalle Aziende del Gruppo dotate dal CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane, rinnovato dall’Accordo nazionale di data 11.06.2022, testo coordinato di data 7 dicembre 2023, di titolarità alla negoziazione della Contrattazione Integrativa di secondo livello (Cassa Centrale Banca e Allitude) e dalle Federazioni locali che continuano a trovare applicazione fintanto che le singole materie in esse trattate non troveranno la loro disciplina nel Contratto Integrativo di Gruppo.
Trento, 25.03.2024

Testo Coordinato Contratto Integrativo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca ai sensi degli artt. 8, 11 bis e 29 del CCNL 11 giugno 2022 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Il giorno ____, in presenza e attraverso collegamento telematico, tra Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa (di seguito anche “Cassa Centrale”), nella qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito anche “Gruppo”) e la Delegazione sindacale di Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, costituita a norma dell’art. 11 bis del CCNL 9.1.2019, così composta per le seguenti OO.SS: Fabi, First - Cisl, Fisac - Cgil, Ugl Credito, Uilca, (congiuntamente anche le “Parti”)

Premesso che:
- l’Accordo Nazionale del 13 maggio 2021 ha aggiornato il sistema di relazioni sindacali del settore del Credito Cooperativo, individuando nei Gruppi Bancari Cooperativi i soggetti negoziali titolati a stipulare i contratti collettivi di secondo livello, e in questi termini ha modificato l’articolo 8 nonché l’articolo 29 del CCNL, relativamente alla contrattazione di secondo livello;
- l'Accordo Nazionale del 13 maggio 2021 ha altresì previsto che “i Contratti integrativi di Gruppo (lett. b art. 8 del CCNL come modificato dal presente Accordo) sostituiranno a tutti gli effetti di legge e di contrattazione collettiva l’attuale contrattazione integrativa stipulata dalle Federazioni locali e dalle aziende e/o Banche aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo stipulante, nei confronti delle quali troverà applicazione il Contratto Integrativo di Gruppo.”;
- in data 16 dicembre 2022, la Delegazione Sindacale di Gruppo ha inviato tramite PEC la piatta-forma rivendicativa a norma degli articoli 8 e 29 del CCNL e la stessa è stata presentata alla delegazione datoriale in apposito incontro in data 19 gennaio 2023;
- in data 1° giugno 2023 le parti hanno sottoscritto due Accordi Integrativi con l’obiettivo di definire il nuovo Contratto Integrativo di Gruppo ai sensi degli artt. 8, 11 bis e 29 del CCNL 11 giugno 2022, tra cui l’accordo per la definizione della disciplina del valore di produttività aziendale (VPA) del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, ai sensi del nuovo art. 29 CCNL definito dall’accordo del 13 maggio 2021 e dall’art. 8 dell’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 9 gennaio 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane;
- in data 1° dicembre 2023 le Parti, proseguendo nel confronto teso alla definizione della Contrattazione Integrativa di Gruppo, hanno sottoscritto un ulteriore Accordo, impegnandosi al contempo ad incontrarsi entro 60 giorni dalla data di stipula dello stesso per definire il presente Testo Coordinato del Contratto Integrativo di Gruppo.
- In data 13.03.2024 è stata completata la redazione del presente Testo Unico del Contratto Integrativo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

Capitolo I - Ambito di applicazione
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Testo Unico costituisce il Contratto Integrativo di Secondo Livello del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.
Ai sensi degli artt. 8 e 29 del testo coordinato del CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane, rinnovato dall’Accordo nazionale di data 11.06.2022, testo coordinato di data 7 dicembre 2023, esso si applica a tutte le BCC/CRA/RAIKA e alle Aziende facenti parte al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca destinatarie del CCNL.
Il presente Contratto Integrativo di Gruppo sostituisce, per le materie in esso trattate, a tutti gli effetti di legge e di contrattazione collettiva, l’attuale Contrattazione Integrativa di secondo livello stipulata dalle Aziende del Gruppo dotate dal CCNL di titolarità alla negoziazione della Contrattazione Integrativa di secondo livello e dalle Federazioni locali.
Le norme della Contrattazione Integrativa di secondo livello stipulate dalle citate Aziende del Gruppo dotate di titolarità negoziale e dalle Federazioni locali che non siano riportate all’interno del presente Testo continuano a trovare applicazione quale parte integrante del presente Contratto Integrativo di Gruppo relativamente alle materie non trattate in esso e da esso espressamente salvaguardate.
Vengono fatte salve le condizioni derivanti da eventuali accordi collettivi e/o prassi presenti nelle singole BCC/CRA/RAIKA e Aziende, qualora migliorative.
Dichiarazione congiunta
Al fine di prevenire e dirimere eventuali controversie, le Parti si incontreranno, anche qualora una di esse ne ravveda la necessità, per addivenire ad una lettura ed applicazione condivisa delle norme contenute nella Contrattazione di secondo Livello.

Capitolo II - Profili professionali, formazione e sviluppo professionale
Art. 3 - Formazione

Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le Parti condividono l’obiettivo di definire una formazione professionale di qualità, che vada a migliorare le competenze tecniche, relazionali e identitarie.
A questo scopo:
- l’offerta formativa dovrà essere pianificata in base alle effettive necessità della singola Lavoratrice e del Lavoratore andando oltre al mero adempimento normativo;
- la formazione professionale va tenuta distinta dalla informazione, dall’aggiornamento e dall’addestramento.
Inoltre, nello svolgimento della formazione, si terrà conto delle seguenti linee guida:
- sarà svolta in orario di lavoro in ambienti protetti, ove disponibili presso la sede delle Lavoratrici e delle Lavoratrici e dei Lavoratori coinvolti, e non in concomitanza con altre attività lavorative, comprese quelle a contatto con la clientela, o durante e fuori l’orario di lavoro, anche privilegiando la formazione da remoto;
- sarà prioritariamente utilizzata la modalità in presenza o, in alternativa, il webinar “in diretta” con possibilità di intervento dei partecipanti, lasciando in via residuale la modalità registrata;
- nell’attività di docenza saranno valorizzate le professionalità interne all’azienda (esempio presenti negli uffici di direzione);
- andrà favorita la formazione presso altre BCC/CRA/RAIKA ed Aziende del Gruppo, anche utilizzando, d’intesa fra Azienda e Lavoratrice/Lavoratore, l’istituto del distacco formativo;
- andranno previsti almeno due giorni ulteriori di formazione/aggiornamento obbligatori alle Lavoratori e ai Lavoratrici che rientrano dopo periodi di assenza per maternità, paternità e/o malattia/infortunio oltre i cinque mesi;
- la formazione ai neoassunti, preventiva rispetto all’inserimento nel ruolo, sarà prioritaria soprattutto per tutti gli ambiti normativi che impattano in termini di responsabilità direttamente sulle Lavoratrici ed i Lavoratori (es. antiriciclaggio).

Art. 5 -Tavolo di confronto per lo sviluppo professionale
In linea generale, considerata la complessità della materia della formazione, dello sviluppo professionale, della valutazione del personale e dei profili professionali, dovuta alla introduzione di nuove attività, della modifica degli assetti organizzativi e della varietà delle realtà presenti nel Gruppo, le Parti istituiscono un tavolo di confronto per affrontare i seguenti temi:
- assetti organizzativi aziendali, anche tenendo conto della loro evoluzione organizzativa e dell’impatto sulle Lavoratrici e sui Lavoratori;
- nuove figure professionali che l’evoluzione organizzativa richiede;
- fabbisogni formativi;
- modalità utili a favorire la mobilità infragruppo volontaria;
- sistemi di valutazione.
Il confronto tra le Parti avrà inizio nel primo trimestre 2024 e sarà utile anche per definire un sistema di classificazione del personale e dei profili professionali di Gruppo idonei a valorizzare le Lavoratrici e i Lavoratori.

Capitolo IV - Conciliazione vita/lavoro, assistenza integrativa, benessere e ambiente di lavoro
Art. 8 - Clima aziendale, benessere lavorativo e pressioni commerciali

Le Parti considerano la qualità del clima aziendale e il benessere lavorativo un elemento prioritario in quanto parte integrante della mission del Gruppo.
A tal fine, le Parti si impegnano ad attivare, fin da subito, un confronto per mettere a fattor comune le analisi effettuate e definire gli interventi idonei a rimuovere le condizioni di disagio, con priorità nelle realtà aziendali dove sono emerse le maggiori criticità.
In tema di salute e sicurezza, le Parti ritengono necessario individuare dei metodi di rilevazione dello stress lavoro-correlato omogenei per tutte le BCC/Aziende e specifici per il settore lavoro bancario. Inoltre, i risultati di tali rilevazioni saranno comunicati alla Delegazione di Gruppo per una sua valutazione complessiva all’interno del confronto di cui al comma che precede.
In tema di politiche commerciali e di raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti condividono circa la necessità di evitare che le politiche commerciali si trasformino in pressioni commerciali verso le Lavoratrici e i Lavoratori.
Per questo le Parti firmatarie del presente accordo condividono la necessità che le BCC/CRA/RAIKA ed Aziende del Gruppo:
- privilegino obiettivi di squadra rispetto a quelli individuali, per valorizzare lo spirito di gruppo ed evitando individualismi;
- limitino frequenza e ripetizioni su rilevazioni commerciali e obiettivi assegnati;
- evitino di alimentare competizioni divisive tra Lavoratrici/Lavoratori;
- fissino obiettivi di carattere qualitativo e di soddisfazione del socio e del cliente e non basati solo sulla quantità del lavoro svolto, delle masse amministrate e/o dei prodotti venduti;
- attivino un confronto costante con la Lavoratrice e il Lavoratore sulla definizione degli obiettivi e, nelle fasi intermedie, di verifica del loro raggiungimento, anche al fine di verificare, all’interno delle procedure di valutazione del personale, le necessità formative;
- coinvolgano periodicamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali, come previsto contrattualmente, per verificare le ricadute sulle Lavoratrici e sui Lavoratori.

Art. 9 -Misure di conciliazione lavoro famiglia
Ai fini del corretto contemperamento tra le esigenze della singola Lavoratrice e del singolo Lavoratore con le necessità di carattere organizzativo, le Parti condividono l’importanza di favorire forme di flessibilità della prestazione lavorativa. A questo scopo, ad estensione di quanto già previsto dall’art. 119 del CCNL e nell’ambito del complessivo piano annuale di gestione degli orari di cui all’art. 25 del CCNL, le BCC/CRA/RAIKA ed Aziende del Gruppo valuteranno la concessione di una flessibilità di orario infra-giornaliera per far fronte a particolari esigenze legate a necessità personali/familiari che non siano diversamente gestibili.

Art. 10 - Lavoro agile
Per la disciplina del Lavoro Agile si fa riferimento allo specifico accordo stipulato in data 1° dicembre 2023 (Allegato A).

Art 12 - Diritto alla disconnessione
In aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalle norme sui riposi e sul diritto alla disconnessione previsti dalle normative di legge e contratto, viene definita la fascia di disconnessione dalle 18:00 alle 8:00 nonché nell’intera giornata di sabato e domenica, e ogni altro momento di assenza giustificata (a titolo esemplificativo: part time, ferie, festività, permessi/recuperi, malattia, recupero della flessibilità, etc.).
Durante il periodo di riposo e di disconnessione non può essere richiesto alla Lavoratrice/al Lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate aziendali, l’accesso e la connessione al sistema informatico aziendale, ecc.
Durante il periodo di riposo e disconnessione, la Lavoratrice e il Lavoratore possono disattivare tutti i dispositivi aziendali utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa o per il collegamento con l’Azienda.

Capitolo V - Relazioni industriali
Art. 15 - Sistema di relazioni industriali

Le Parti condividono l’opportunità di costruire un sistema di relazioni sindacali efficace e moderno, attraverso strumenti che garantiscano trasparenza e condivisione completa delle informazioni, nonché un confronto costante tra le Parti a livello aziendale e di Gruppo.

Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni Sindacali
In coerenza e ad integrazione a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del CCNL, si prevede quanto segue:
a. alla Delegazione Sindacale di Gruppo verranno inviati, annualmente, i seguenti dati:
• sintesi del piano strategico con particolare riferimento agli impatti sul personale;
• i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto ed il numero delle Lavoratrici e dei Lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore divisi per azienda;
• l’ammontare complessivo dei premi erogati/bonus pool discrezionali e unilaterali ed il nu-mero di beneficiari interessati divisi per azienda;
b. alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e, per conoscenza, alla Delegazione Sindacale di Gruppo verranno inviati, annualmente, in forma aggregata ed anonima, i seguenti dati:
• il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e i piani formativi aziendali per tutto il personale relativi all’anno in corso, i dati consuntivi dell’anno precedente, con l’evidenza distinta delle ore svolte in orario di lavoro e di quelle svolte in orario extra lavorativo e di quelle tenute in e-learning;
• numero del personale di nuova assunzione, suddivisi tra personale maschile e personale femminile, con specifica delle seguenti condizioni di assunzione: numero dei contratti a tempo indeterminato, dei contratti a tempo parziale, dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, dei contratti di apprendistato professionalizzante, delle categorie protette e delle percentuali di applicazione della normativa di legge vigente, con relativi inquadramenti;
• il numero dei trasferimenti avvenuti tra filiali e/o uffici e dei rapporti di lavoro cessati, suddivisi per personale maschile e femminile;
• l’organigramma aggiornato;
• il numero dei dipendenti suddivisi per inquadramento e ruolo;
• i passaggi di livello e le promozioni effettuate;
• gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte, per inquadramento e con indicazione del numero dì dipendenti cui si riferiscono;
• l’andamento complessivo della banca delle ore;
• l’ammontare delle prestazioni aggiuntive dei Quadri Direttivi distinto tra ore maturate e ore recuperate suddiviso per numero di addetti;
• l’ammontare complessivo dei premi erogati/bonus pool, e numero dei dipendenti interessati;
• fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 CCNL, l’apertura, la chiusura, e/o dismissione e/o trasferimento di sportelli e/o uffici, ristrutturazione di sedi, Filiali, Uffici; richieste di rotazione del personale.
In riferimento alla cadenza delle riunioni periodiche di cui all’art. 17 CCNL, le tempistiche dei previsti incontri annuali vanno definite con congruo anticipo.
Le procedure di informativa e confronto previste per le Organizzazioni Sindacali locali e le Federazioni presenti nei Contratti integrativi territoriali di secondo livello si intendono gestiti dalla Delegazione di Gruppo, fatte salve le specifiche previsioni di natura territoriale e in assistenza alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 17 - Coinvolgimento e confronto
a. A livello di Gruppo
In caso di invio di lettere/comunicazioni massive in ottemperanza a normative specifiche da sottoporre a categorie di Lavoratrici/Lavoratori per la loro sottoscrizione per accettazione, le Parti firmatarie del presente accordo verranno tempestivamente informate.
b. A livello aziendale
Le Aziende periodicamente informeranno le proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali in relazione all’apertura di sportelli e/o Uffici, modifiche all’organigramma aziendale, controlli a distanza e/o informatici (fatte salve le specifiche procedure di consultazione contrattualmente previste), adozione di regolamenti disciplinari e sue modificazioni, richieste di rotazione del personale.
Qualora, in sede di tale confronto emergano particolari problematiche e/o disapplicazione delle norme contrattuali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno richiedere il coinvolgimento diretto della Delegazione Sindacale di Gruppo.

Letto, accettato e sottoscritto.
Trento, 25.03.2024 

Raccolta della contrattazione integrativa di secondo livello - (Allegato D al contratto integrativo di gruppo)
Il presente Allegato al Contratto Integrativo di Gruppo contiene le principali disposizioni della Contrattazione Integrativa di secondo livello stipulata dalle Aziende del Gruppo dotate dal CCNL di titolarità alla negoziazione della Contrattazione Integrativa di secondo livello e dalle Federazioni locali che continuano a trovare applicazione - anche quale parte integrante del presente Contratto Integrativo di Gruppo - fintanto che le singole materie in esse trattate non troveranno la loro disciplina nel Contratto di Gruppo. Tutte le norme della Contrattazione Integrativa di secondo livello stipulate dalle citate Aziende del Gruppo e dalle Federazioni locali, anche qualora non siano riportate all’interno del presente Testo, continuano dunque a trovare applicazione - anche quale parte integrante del Contratto Integrativo di Gruppo - relativamente alle materie non trattate in esso e/o da esso espressamente salvaguardate.
1. Contratto Integrativo Aziendale di Cassa Centrale Banca del 3 febbraio 2012
2. Contratto Integrativo Aziendale di Allitude del 14 ottobre 2021
3. Contratto Integrativo Interregionale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta del 18 dicembre 2013
4. Contratto Integrativo Regionale della Lombardia del 6 giugno 2008 aggiornato con accordo del 8 giugno 2010
5. Contratto Integrativo Regionale del Trentino del 20 dicembre 2011
6. Contratto Integrativo Regionale del Veneto del 5 marzo 2010
7. Contratto Integrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia del 9 giugno 2014
8. Contratto Integrativo Regionale dell’Emilia Romagna del 10 dicembre 2009
9. Contratto Integrativo Interregionale del Lazio, Umbria e Sardegna 27 novembre 2009
10. Contratto Integrativo Regionale del Marche del 2009
11. Contratto Integrativo Interregionale dell’Abruzzo e Molise 8 gennaio 2010
12. Contratto Integrativo Regionale della Campania del 7 maggio 2010
13. Contratto Integrativo Interregionale del Puglia e Basilicata del 9 novembre 2009
14. Contratto Integrativo Regionale della Calabria del 1° settembre 2010
15. Contratto Integrativo Regionale della Sicilia del 29 dicembre 2009