T.A.R. Campania Salerno, Sez. 3, 22 marzo 2024, n. 698 -  Risarcimento del danno per infortunio sul lavoro. Ricorso inammissibile per omessa notifica



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 942 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sabbato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

-OMISSIS-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;

per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente in seguito al sinistro veriticatosi in data -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

FattoDiritto


1. Per finalità di chiarezza espositiva è necessario ripercorrere nei passaggi di rilievo quanto avvenuto prima del presente giudizio dinanzi a questo Tribunale.

1.1. Con atto di citazione notificato in data 16.12.2020 l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio -OMISSIS- dinanzi al Tribunale di Salerno ed ha proposto le seguenti domande:

"- condannare la convenuta al pagamento del risarcimento danni per le lesioni -OMISSIS-subite dall'istante, in virtù della convenzione prima richiamata, durante il turno di servizio di -OMISSIS-, contenute prudenzialmente nella misura di euro 14.500,47 sulla base della CTP medica versata in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, nella misura stabilita dal giudice adito, il tutto sempre contenuto nello scaglione pari ad euro 26.000,00;

- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese mediche affrontate dall'attore, nella misura pari ad euro 200,00".

A fondamento delle domande proposte dinanzi al giudice civile l'odierno ricorrente ha evidenziato:

- la sua qualifica di assistente capo coordinatore -OMISSIS-in servizio presso la sottosezione di -OMISSIS- di Salerno;

- l'avvenuta -OMISSIS-subita dal ricorrente ad opera di cittadino straniero in data -OMISSIS- durante l'espletamento delle proprie mansioni presso-OMISSIS-, con conseguenti lesioni -OMISSIS-di cui in atti;

- la vigenza tra il -OMISSIS-di una convenzione con la quale (art. 8) era stata prevista la stipula di una polizza assicurativa per le lesioni -OMISSIS-conseguenti ad infortuni/lesioni subiti dagli operatori di -OMISSIS-, specificamente comandati in servizio nelle aree -OMISSIS-in attività di vigilanza scalo o di scorta -OMISSIS-, con esclusione degli infortuni in itinere;

- la spettanza al ricorrente del risarcimento del danno, quantificato in € 14.500,47, ed il mancato pagamento della relativa somma ad opera delle -OMISSIS- e della compagnia assicuratrice.

1.2. Nel giudizio dinanzi al giudice ordinario si sono poi costituite le -OMISSIS- (quest'ultima quale terza chiamata).

2. Il Tribunale di Salerno con la sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata in data 3.2.2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e disposto la compensazione delle spese di lite.

A sostegno del dichiarato difetto di giurisdizione il Tribunale di Salerno ha posto la seguente considerazione:

"In tale caso essendo evidente - si ribadisce - che l'infortunio è avvenuto in occasione di lavoro, -OMISSIS-avrebbe dovuto denunciare l'accaduto al datore di lavoro per accedere alle prestazioni previdenziali ed ove non si ritenesse soddisfatto adire il Giudice del Lavoro per il risarcimento del c.d. "danno differenziale". Tuttavia, il personale delle forze armate rientra tra le categorie non contrattualizzate ex D.Lgs. n. 165 del 2001, conseguendone che per tutte le controversie in materia di lavoro sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A.".

3. Con il ricorso proposto dinanzi a questo T.A.R., notificato in data 30.4.2022 e depositato in data 27.5.2022, l'odierno ricorrente ha tempestivamente riproposto il predetto giudizio dinanzi a questo T.A.R..

Si sono costituite anche nel presente giudizio le -OMISSIS- le quali hanno dedotto:

- l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla -OMISSIS-

- l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica di esso al -OMISSIS-;

- l'infondatezza del ricorso, in quanto: il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la sua pretesa nei confronti del proprio datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.; la mancanza di diritti scaturenti in favore del personale -OMISSIS-per effetto della convenzione stipulata tra il -OMISSIS- e le -OMISSIS-;

- l'avvenuta verificazione del suddetto sinistro in periodo nel quale non era in essere alcuna convenzione tra il -OMISSIS- e le -OMISSIS-;

- l'assenza di qualsivoglia rapporto giuridico tra il ricorrente e -OMISSIS-;

- la tardività della denuncia del sinistro da parte del ricorrente e comunque l'avvenuta verificazione della prescrizione e/o della decadenza con riferimento al diritto azionato dal ricorrente;

- l'infondatezza del ricorso in ragione dell'arbitraria quantificazione del danno subito da parte ricorrente;

4. All'udienza pubblica del giorno 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Tanto premesso, come eccepito dalla difesa di parte resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile per sua omessa notifica al -OMISSIS-.

In effetti, parte ricorrente mediante la tempestiva riproposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo ha evidentemente aderito a quanto evidenziato dal giudice ordinario a sostegno del suo dichiarato difetto di giurisdizione ed in ordine al petitum sostanziale; quest'ultimo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

Orbene, proprio tenuto conto di quanto osservato dal giudice ordinario nella sentenza suddetta la posizione sostanzialmente fatta valere da parte ricorrente (concernente il risarcimento del danno per infortunio prodottosi in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'espletamento di quanto disposto dal datore di lavoro) presupponeva il necessario coinvolgimento nel presente giudizio del datore di lavoro pubblico del ricorrente, vale a dire il -OMISSIS-.

La mancata notifica del ricorso a tale Ministero, il quale sarebbe responsabile dei danni lamentati da parte ricorrente, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso proposto.

Del resto, neppure potrebbe porsi rimedio a tale omessa notifica mediante integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio da questo Tribunale. Basta considerare sul punto che il provvedimento di integrazione del contraddittorio presuppone pur sempre che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei legittimati passivi.

Nel caso di specie non risulta possibile disporre l'integrazione del contraddittorio alla luce della posizione soggettiva fatta valere dal ricorrente (tenuto conto della sua adesione a quanto osservato dal Tribunale di Salerno) e non avendo questo convenuto in giudizio il -OMISSIS-.

In definitiva, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

6. Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura in rito della presente pronuncia e della peculiarità della fattispecie.
 


P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Pierluigi Buonomo, Referendario

Marcello Polimeno, Referendario, Estensore