Categoria: Normativa regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 801 (B.U.R. Puglia 12 aprile 2010, n. 64)

Attuazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Avvio delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza.


L'Assessore Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce:

La Direttiva 96/82/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, individua quale azione di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti l'adozione, da parte dei gestori degli stabilimenti interessati, di un sistema di gestione della sicurezza e l'effettuazione, in carico alla parte pubblica, di misure di controllo. L'art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dispone che, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
L'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., nel disciplinare le misure di controllo, dispone che le misure di controllo consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. Le verifiche ispettive sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.

Inoltre con riguardo alle competenze, lo stesso art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dispone che le verifiche ispettive sono effettuate dalla Regione nelle more della piena attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e che quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997.
L'art. 29 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. prevede che gli oneri relativi ai controlli siano posti a carico dei soggetti gestori.
La Legge Regionale 7 maggio 2008 n. 6 "Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La Legge Regionale n. 6/1999 "Sistema regionale della prevenzione, istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)", così come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 27/2006, all'art. 3 c. 1 prevede che la Regione, le Province, gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione ed ambiente di rispettiva competenza, si avvalgano dell'Arpa. Inoltre la citata Legge regionale istitutiva dell'Arpa all'art. 4 individua i compiti dell'Agenzia prevedendo in particolare, all'art. 4 comma 1 lett. n) che l'Arpa fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale.

Visto che la Regione Puglia ha chiesto la definizione dell'accordo di programma previsto tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione, senza, tuttavia, ricevere riscontro.

Considerato che, nelle more della sottoscrizione dell'accordo di programma tra Stato e Regione Puglia di cui al citato articolo 72 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, la Regione è chiamata a svolgere le attività di controllo nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., la Regione Puglia deve provvedere a svolgere le attività di controllo degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. al fine di conseguire la necessaria protezione e prevenzione in materia sul proprio territorio.

Considerato che la LR 6/99 prevede che la Regione si avvalga dell'Arpa per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione ed ambiente di competenza con riferimento particolare al il supporto tecnico-scientifico ai fini della valutazione ed della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive.

Ritenuto necessario procedere con urgenza all'avvio delle attività di competenza della Regione in materia di misure di controllo avvalendosi dell'Arpa Puglia quale organo tecnico della Regione per la prevenzione e la protezione dell'ambiente.

Tutto quanto sopra premesso si propone l'adozione del presente provvedimento per far fronte agli adempimenti in materia di rischio di incidente rilevante di competenza della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa a dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 44 - comma 4 della L.R. 7/2004.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 4 della 1.r. n. 17/2000.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Onofrio Introna;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia e del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di stabilire di dare avvio, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i., alle attività di controllo consistenti in verifiche ispettive finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- di stabilire che le verifiche ispettive siano effettuate dall'ARPA Puglia;
- di stabilire che le verifiche ispettive presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza abbiano luogo a decorrere dal 1° giugno 2010 e che siano completate, per la prima verifica, entro il 31 dicembre 2011 e che dette verifiche siano successivamente ripetute con cadenza almeno biennale;
- di stabilire che gli oneri relativi ai controlli, da definirsi con successivo provvedimento nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 29 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., sono posti a carico dei soggetti gestori; di stabilire che con succes-sivo provvedimento, da adottarsi entro maggio 2010, previa concertazione con le Province e con l'ARPA Puglia, saranno emanate le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- di notificare il presente provvedimento ad ARPA Puglia, alle Province ed ai gestori degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. a cura del Servizio Ecologia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola