Cassazione Penale, Sez. 4, 03 aprile 2024, n. 13382 - Infortunio da contatto della mano con gli elementi mobili del tornio durante le operazioni di finitura mediante carteggio


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il (omissis)

avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte Appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marina Cirese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume

 

Fatto


1. Con sentenza in data 27.4.2023 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Treviso in data 26.11.2019 aveva dichiarato A.A. colpevole del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di Euro 1500,00 di multa.

L'addebito colposo mosso all'imputato, secondo l'editto accusatorio, é quello di aver cagionato, in qualità di legale rappresentante della B.B. Spa, al dipendente C.C. una lesione personale grave consistita nella disarticolazione dei fasci muscolari del dito indice della mano destra, con amputazione delle prime due falangi del predetto dito ed indebolimento permanente delle relative funzioni, e ciò a causa del trascinamento della mano contro il mandrino del tornio parallelo O.M.G. 250 che il C.C. stava lucidando, consistendo in particolare la colpa in imprudenza, imperizia, negligenza e specificatamente nell'aver omesso di adottare misure tecniche idonee ad evitare i rischi di contatto della mano con gli elementi mobili del tornio durante le operazioni di finitura mediante carteggio.

2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze dì merito é emerso che :

in data 5.11.2016 C.C., dipendente della B.B. Spa, stava lavorando su un tornio OGM 250 e, munito di guanti, stava effettuando un'operazione di carteggiatura di un perno con testa esagonale mediante una tela a smeriglio che teneva tra le mani, allorché ad un certo punto, per cause non precisate, la mano destra veniva trascinata verso il tornio e per l'effetto subiva le lesioni prima indicate (attestate dalla documentazione in atti e dalla relazione di consulenza della difesa).

Il C.C., nella deposizione resa, dichiarava che prima di essere addetto a quelle mansioni, era stato addestrato mediante affiancamento ad altro lavoratore per un anno e mezzo e che gli era stata data l'istruzione di non usare i guanti; inoltre precisava che per i perni a forma esagonale, come quello in lavorazione al momento dell'infortunio, normalmente veniva utilizzato il tornio a tre ganasce che blocca il pezzo con maggiore precisione e che invece quel giorno stava utilizzando il tornio a quattro ganasce adatto per quelli a testa quadrata cosicché il pezzo da lavorare durante la carteggiatura "ballava" un pò.

Il teste D.D., dello Spisal di T, riferiva che il tornio utilizzato dal C.C. era regolare dal punto di vista della normativa ma che era l'operazione in corso al momento dell'infortunio ad essere irregolare in quanto comportava un pericoloso avvicinamento delle mani del lavoratore al pezzo in movimento. Per questo motivo, era stato prescritto alla ditta di utilizzare supporti ad arco con impugnatura idonea a tenere tesa la tela utilizzata per la carteggiatura e ad impedire alle mani di avvicinarsi al tornio in movimento.

Sulla base di tali risultanze processuali, il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, atteso che il C.C. é stato addetto ad una lavorazione che comportava l'avvicinamento delle mani ad un tornio le cui parti mobili erano in movimento, senza che fosse stata predisposta adeguata protezione con conseguente pericolo di lesioni per il lavoratore.

Ha invece disatteso la tesi difensiva secondo cui l'infortunio era ascrivibile alla responsabilità esclusiva del lavoratore, in quanto avrebbe utilizzato un tornio diverso da quello idoneo indossando peraltro i guanti che gli era stato vietato di usare in quanto, pur essendo configurabile un'evidente negligenza del lavoratore, l'operazione si presentava comunque pericolosa per la mancanza di adeguate protezioni idonee ad evitare il contatto delle mani con le parti mobili della macchina in movimento. Evidenziando come, pur in presenza di profili di negligenza, il comportamento del lavoratore non potesse ritenersi abnorme.

Ha del pari disatteso la tesi difensiva secondo cui comunque le prescrizioni date dallo Spisal non avrebbero evitato in modo assoluto rischi di incidenti esponendo il lavoratore ad identico rischio in quanto, trovandosi ad operare a ridosso del mandrino, la collisione con le ganasce in rotazione avrebbe potuto scagliare l'archetto contro l'operatore o intrappolarne e coinvolgerne le mani, ritenendo che comunque la soluzione indicata dallo Spisal consente un'adeguata lontananza delle mani dalle parti mobili del tornio e che se quanto affermato dal consulente della difesa fosse vero l'operazione dovrebbe essere in assoluto vietata.

La sentenza d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha rilevato che l'evento si è verificato nell'alveo della sfera gestoria del rischio facente capo all'odierno imputato e che lo stesso non ha vigilato sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza, in particolare non dotando il macchinario della strumentazione necessaria atta ad evitare il pericoloso avvicinamento delle mani alle parti mobili del medesimo.

3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla natura dell'addebito di colpa attribuito al datore di lavoro ed alla conseguente rilevanza causale dello stesso nella determinazione dell'evento infortunistico.

Si assume che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato il rischio prevenzionale facente capo al datore di lavoro, non ha individuato gli elementi fondanti la sussistenza della carenza prevenzionale, costruendo anzi l'iter motivatorio su informazioni che negli atti del dibattimento depongono in senso contrario. Con riguardo al dovere di vigilanza, é emerso che fosse stato allestito un adeguato livello di vigilanza sull'operato dei lavoratori attraverso l'istituzione di preposti specificamente incaricati per ogni turno di lavoro e dai quali si é anche appreso dell'effettività dell'azione di controllo. Quanto alla conformità del macchinario, é emerso che il tornio di per sé era regolare dal punto di vista della normativa e quindi aveva tutte le protezioni; quanto infine all'interdizione dall'uso della macchina pericolosa, l'aspetto non rileva atteso che la macchina non aveva tali caratteristiche. Il profilo che la Corte territoriale ha ritenuto infine rilevante é quello della violazione dell'obbligo di concreta vigilanza che dunque non fu adeguatamente realizzato nonostante le dichiarazioni testimoniali avessero rappresentato l'esistenza di disposizioni generali che vietavano l'utilizzo dei guanti, che fossero stati istituiti dei preposti e che il lavoratore infortunato fosse stato specificamente formato in relazione all'attività svolta.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di un rimedio prevenzionale omesso idoneo ad impedire la verificazione dell'evento infortunistico.

Si assume che la sentenza impugnata erroneamente attribuisce efficacia controfattuale nella determinazione dell'evento allo strumento indicato dall'organo di vigilanza, ovvero l'archetto, che comunque non é rimedio oggettivo al pari del divieto di utilizzare i guanti.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 43, comma 1, terza alinea cod. pen. ed alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Si rileva che, nel ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo del reato ascritto al datore di lavoro, la Corte di merito ha ritenuto che l'attuazione di idonee cautele sarebbe stata sufficiente ad impedire l'evento, posto che grava sul datore di lavoro eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare una macchina, specificando erroneamente che non può essere sostenuta l'impraticabilità tecnica assoluta stante l'attuale situazione dello sviluppo tecnologico.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Diritto

1. Il ricorso é nel complesso infondato per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.

Il primo motivo é infondato.

Ed invero il ricorrente nel censurare analiticamente la sentenza impugnata, assumendo che la responsabilità dell'odierno imputato sia stata fondata sulla violazione dell'obbligo di vigilanza, non si confronta adeguatamente con l'impianto logico-motivatorio della sentenza impugnata.

Già nell'editto accusatorio, l'addebito colposo mosso all'odierno imputato é quello di avere, in qualità di datore di lavoro, omesso di adottare misure tecniche atte ad evitare rischi di contatto con gli elementi mobili del tornio da parte dei lavoratori, nella specie l'avvicinamento delle mani alle parti mobili durante le operazioni di finitura mediante carteggio.

Detta ipotesi accusatoria ha trovato poi rispondenza nel complesso motivatorio costituito dalle due sentenze conformi di condanna, da cui incontrovertibilmente risulta che, C.C., dipendente della B.B. Spa era addetto ad una lavorazione che comportava l'avvicinamento delle mani ad un tornio le cui parti mobili erano in movimento, senza che fosse stata predisposta adeguata protezione con conseguente pericolo di lesioni per il lavoratore.

Nel caso in esame ciò che viene in rilievo non è l'utilizzo di un macchinario in sé non conforme alle norme di legge, (benché si trattasse un tornio a quattro ganasce in luogo di uno da tre) ma la pericolosità della lavorazione, ovvero la carteggiatura di un perno utilizzando una tela a smeriglio che, per il carattere di precisione richiesto, imponeva l'avvicinamento delle mani alla macchina, cui si aggiungeva la circostanza che il lavoratore infortunato, contravvenendo alle indicazioni impartite, aveva indossato i guanti, presidio questo che verosimilmente ha ridotto la sua capacità di presa, senza tuttavia neanche preservare le mani nel contatto con il macchinario.

E' emerso inoltre che tale utilizzo dei guanti, ammesso dall'infortunato come occasionale, non valesse neppure ad evocare una prassi "contra legem" invalsa tra i dipendenti della B.B. Spa e foriera di pericolo per gli stessi, che in quanto tale dovesse essere conosciuta dal datore di lavoro o quanto meno dai preposti attivando quindi il loro intervento.

Che tale lavorazione fosse pericolosa, indipendentemente dalla regolarità del tornio, lo si ricava peraltro proprio dal fatto che, subito dopo l'infortunio, era stato prescritto dallo Spisal di utilizzare supporti ad arco con impugnatura idonea ad evitare l'avvicinamento delle mani al macchinario in movimento. Pertanto, alla luce della ricostruzione offerta, non vi é dubbio, come rimarcato dalla sentenza impugnata, e nei termini come sopra evidenziati, che l'evento per cui è processo si collochi nell'alveo della sfera gestoria del rischio facente capo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro é invero portatore dell'obbligo stabilito dall'art. 71 D.Lgs. 81/2008, in base al quale egli "mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all' articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi".

E' altresì noto che l'art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro - o al suo delegato alla sicurezza - di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013).

In base al par. 6 dell'allegato V al predetto decreto legislativo, se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Inoltre se è vero che in materia di prevenzione antinfortunistica si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (sul punto, sez. 4 n. 8883 del 10/2/2016, Santini, Rv. 266073), va ribadita la perdurante validità del principio secondo il quale non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi).

Quanto al tema dell'organizzazione della struttura di controllo della società mediante l'istituzione di preposti, agitato dalla difesa nel ricorso introduttivo, si tratta di questione non dedotta nei precedenti gradi di giudizio che, oltre ad essere per tale ragione inammissibile, va in realtà ad attingere il profilo dell'assolvimento dell'obbligo di controllo e di vigilanza in capo al datore di lavoro che, come dianzi esposto, al pari dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, é nel caso di specie privo di rilievo stante l'insussistenza del nesso di causalità con l'evento verificatosi.

Infondato é il secondo motivo.

Dalle sentenze di merito, si evince che la cautela indicata dallo Spisal, ovvero il supporto ad arco con impugnatura idonea a tenere tesa la tela utilizzata per la carteggiatura e ad impedire alle mani di avvicinarsi al tornio in movimento, era un presidio idoneo, se non ad eliminare in radice, quantomeno a ridurre sensibilmente il rischio specifico di contatto tra le mani ed il tornio.

In merito all'oggettiva idoneità del presidio antininfortunistico, al di là dell'ipotesi del tutto congetturale che fosse del tutto privo di efficacia atteso che in caso contrario la lavorazione sarebbe stata inibita, va sottolineato che la cautela deve essere ritenuta sufficiente ad impedire l'evento non solo qualora la sua adozione comporti l'eliminazione del rischio ma anche ove ne determini una attenuazione ovvero se con l'adozione del presidio l'evento non si sarebbe verificato così come si é verificato, ma con caratteristiche differenti.

In tal senso depone il testo del D.Lgs. n. 81 del 2008 che specificatamente all'art. 15 testualmente dispone che "1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:... c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

Parimenti infondato é il terzo motivo.

La Corte d'appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la messa in sicurezza della lavorazione potesse essere garantita dalla predisposizione di idonei presidi di protezione a tutela della incolumità dei lavoratori mediante un semplice archetto, non risultando tale soluzione incompatibile con l'attuale sviluppo tecnologico. Peraltro, tale asserita incompatibilità é stata solo prospettata dall'odierno ricorrente senza tuttavia aver offerto alcun elemento positivo atto a giustificare la difficoltà per la società di reperire sul mercato i presidi richiesti.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 52 comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003 dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso il 15 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2024.