PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLARITA' E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DELLA PROVINCIA DI LATINA
 

PREMESSO che:
- è interesse generale della Provincia di Latina assicurare l'applicazione dei CCNL e della relativa contrattazione integrativa per tutti i lavori che afferiscono al settore dei lavori pubblici e rientrano nelle competenze della Provincia.
- è interesse generale della Provincia di Latina che tutto ciò avvenga nel pieno e totale rispetto dei diritti dei lavoratori, della corretta applicazione dei CCNL dell'Edilizia e della massima prevenzione e sicurezza nei cantieri, ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo principi di trasparenza e legalità;
- è interesse generale della Provincia di Latina mettere al centro il tema della formazione dei lavoratori come strumento principale di prevenzione, in particolare per la salute e la sicurezza degli stessi;
- tali interessi dovranno essere perseguiti in coerenza e in applicazione delle norme e dei principi indicati nel Decreto Legislativo n.36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, degli articoli 3 (principio di accesso al mercato), 10 (principio di massima partecipazione) 11 (principio di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di settore) e 102 (impegni dell’operatore economico);
CONSIDERATO che:
- la Prefettura di Latina ha stipulato in data 21/02/2023 un protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Osservatorio dei Cantieri Edili nel settore delle costruzioni con Ance Latina, Filca Cisl di Latina, Feneal Uil di Latina e Fillea Cgil Frosinone Latina,
 

le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Protocollo si applica a tutte le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici presso la Provincia di Latina, con particolare riguardo anche alle opere rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale opportunità unica di trasformazione e sviluppo del territorio provinciale.
Al fine del miglioramento della qualità sociale e del sostegno alla crescita del territorio, l’edilizia sarà un comparto strategico per realizzare un piano pluriennale per la manutenzione, l'adeguamento, la costruzione e il rinnovo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale.
Sarà impegno comune delle parti portare avanti questo obiettivo nel confronto con tutti i soggetti interessati.
 

Art. 2
(Organizzazione attività lavorativa)

Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente Protocollo, al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione degli interventi, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, le Parti concordano che, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l’organizzazione del lavoro possa essere disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi, o a ciclo continuo mediante l’attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui ai CCNL dell’edilizia e affini vigenti.
Quanto sopra troverà applicazione soprattutto per quanto concerne le opere finanziate dalle risorse del PNRR, al fine di realizzare gli interventi nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, delle imprese virtuose e di quanto previsto dai Ccnl di settore sottoscritti da Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil e dalle associazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale.
 

Art. 3
(Attività di assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le imprese aggiudicatarie ed esecutrici impegnate nei cantieri oggetto della presente intesa possono avvalersi del supporto tecnico gratuito degli Enti Bilaterali Territoriali del settore delle costruzioni, promananti dai CCNL, per la consulenza sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ritenendo fondamentale il tema della formazione e della sicurezza, come ricordato nella premessa, si ritengono essenziali e necessarie almeno due visite in cantiere dell’Ente Bilaterale di riferimento, da effettuare anche con l’ausilio degli RLST, durante lo svolgimento dei lavori. L’Ente Bilaterale provvederà a consegnare, a seguito delle visite in cantiere, una relazione tecnica alla Provincia di Latina sul rispetto di tutti gli adempimenti sulla sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08, segnalando eventuali presenze di subappaltatori non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti o di personale non regolarizzato o non formato o non in possesso di badge.
Le prescrizioni di cui sopra non troveranno applicazione nei casi di appalti di lavori inferiori a centocinquantamila euro oltre IVA.
La stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una visione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
 

Art. 4
(Formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri di cui al presente protocollo svolgono la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali del settore edile.
La violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.
A tal fine la stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
 

Art. 5
(Contratto Collettivo)

Ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui alla presente intesa nella realizzazione di opere edili ed affini, anche in maniera prevalente, si applica uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore edile stipulato dalle organizzazioni ed Associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le norme del Contratto Integrativo Regionale o, del CCPL di Latina, derivanti dai CCNL di cui sopra.
Tutte le imprese in appalto e in subappalto assegnatarie dei lavori commissionati dalla Provincia di Latina dovranno attivare obbligatoriamente presso un Ente Bilaterale (Cassa Edile o Edilcassa) territoriale (di Latina o Regionale Lazio) il badge di cantiere. Sarà cura dell'Ente Bilaterale sopra richiamato fornire tutti gli strumenti necessari per l'attivazione gratuita del badge di cantiere ed effettuare i relativi controlli. Il badge elettronico di cantiere è lo strumento digitale attraverso il quale si ha la rilevazione in tempo reale della presenza in cantiere delle maestranze e, direttamente o anche attraverso la consultazione dell’Osservatorio dei Cantieri Edili, l’individuazione del datore di lavoro di appartenenza, la regolarità contributiva e previdenziale del personale e la sua formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Per le imprese i cui CCNL e contratti integrativi vigenti di settore, non contemplino lo strumento del badge elettronico di cantiere, esse potranno aderire gratuitamente allo strumento del badge elettronico di cantiere attivato dalla Cassa Edile di Latina o dalla Edilcassa Lazio rimanendo iscritte presso l’Ente Bilaterale di provenienza.
A tal riguardo, si precisa che con l’applicazione del badge di cantiere l’impresa può conseguire un importante sgravio contributivo presso l’Ente Bilaterale cui aderisce.
Le prescrizioni di cui sopra non troveranno applicazione nei casi di appalti di lavori inferiori a centocinquantamila euro oltre IVA e in caso di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni, per i quali saranno applicati i rispettivi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle parti datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
 

Art. 6
(Verifica regolarità contributiva, previdenziali ed assistenziale)

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare la stazione appaltante provvederà, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei contributi all’ Ente Bilaterale tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE/EDILCASSA ove dovuta).
Allo scopo di contrastare i fenomeni di lavoro sommerso e facilitare le verifiche in merito alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, la stazione appaltante invierà all’Ente bilaterale di appartenenza dell’impresa che avrà attivato il badge di cantiere la notifica preliminare di cui all'art. 99 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ogni singolo intervento.
In aggiunta al sopracitato Documento Unico di Regolarità Contributiva, come previsto dal Decreto Semplificazioni del 2020 n 76 del 16/07/2020 art. 8 comma 10-bis, la stazione appaltante chiederà all’Ente Bilaterale di cui sopra cosi come previsto dall’art. 5 del presente Protocollo, in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori, la corretta e la continuativa applicazione da parte dell’impresa del badge di cantiere. La stazione appaltante, inoltre, chiederà all’Ente Bilaterale di cui sopra, in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori il DURC di congruità, dimostrabile anche dall’applicazione da parte dell’impresa del badge di cantiere.
Qualora la verifica di cui sopra dovesse evidenziare l'esistenza di irregolarità, alcuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata.
La stazione appaltante provvederà ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una visione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
 

Art. 7
(Sistema di informazione)

La stazione appaltante si impegna a fornire alle parti firmatarie tutte le informazioni necessarie relativamente ai lavori appaltati.
A richiesta di una delle parti stipulanti il protocollo saranno programmati incontri di verifica dei contenuti della presente intesa.
Il presente protocollo potrà essere esteso, con una mera adesione formale, a tutti gli Enti o Istituzioni pubbliche nonché ad Associazioni datoriali di settore che abbiano interesse ad applicarlo nell’esercizio delle proprie competenze, funzioni e attività.
In particolare l’ente Provincia di Latina si impegna a trasmetterne il contenuto a tutti i Comuni del territorio provinciale e a favorire la più ampia adesione possibile da parte degli enti comunali stessi.
 

Art. 8
(Efficacia e Durata)

Le disposizioni del presente Protocollo non dovranno costituire in alcun modo, neppure surrettiziamente, forme di limitazione della concorrenza o della massima partecipazione alle gare di appalto, trovando applicazione unicamente nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
Il presente protocollo sostituisce integralmente il precedente protocollo sottoscritto in data 15 marzo 2023 ed è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 30/11/2024, salvo rinnovo, anche tacito, in assenza di recesso di una delle parti comunicato almeno trenta giorni prima alle altre.

Latina lì 14 Novembre 2023