ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL 2017
tra
PREFETTURA-UTG di MILANO
e
AREXPO S.p.A.

con l’adesione di Lendlease S.r.l.


PREMESSO CHE

• Arexpo è la Società mista a controllo pubblico istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. 1X/1789, per, tra l’altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali allo svolgimento dell’Esposizione Universale Milano 2015 (di seguito anche solo “Expo Milano 2015”), nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta (oggi Milano Innovation District, di seguito, anche solo il “Sito” o “MIND”) dopo la sua conclusione.
• con la conclusione dell’Expo Milano 2015, Arexpo, in qualità di piena proprietaria del Sito, ha avviato un percorso tecnico ed economico finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione del Sito con l’utilizzo, nella fase transitoria comunemente denominata “Fast Post", di parte delle aree e dei manufatti ivi insistenti, nell’attesa della definizione del progetto di sviluppo dell’intera area, volendo per tale via garantire la conservazione del patrimonio di infrastrutture, manufatti ed impianti realizzati per l’Expo Milano 2015;
• per le finalità di cui alla precedente premessa, Arexpo aveva rilevato la necessità di individuare, tramite procedure ad evidenza pubblica, operatori economici affidatari dello svolgimento di lavori di conservazione, rifunzionalizzazione, completamento, disfacimento, ripristino e riutilizzo di aree, edifici o manufatti situati all’interno ed al contorno del Sito;
il 26 settembre 2017 veniva, sottoscritto tra la Prefettura e Arexpo, un Protocollo di legalità (di seguito il “Protocollo di Legalità”), finalizzato (i) a garantire l’esecuzione dei lavori di conservazione, rifunzionalizzazione, completamento, disfacimento, ripristino e riutilizzo di aree, edifici o manufatti situati all’interno ed al contorno del Sito, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011 (il “Codice Antimafia"), nonché (ii) a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia durante l’esecuzione dei lavori e fino alla loro conclusione;
 

CONSIDERATO CHE

• in data 3 gennaio 2017, Arexpo ha indetto una gara a procedura ristretta ad unico lotto, ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di “Rigenerazione Urbana” dell’Area ex Expo 2015 a supporto di Arexpo, con cui la stessa Arexpo ha inteso selezionare un operatore economico con il quale stipulare un contratto quadro misto di appalto e concessione, suddiviso in due Fasi, aventi, rispettivamente, ad oggetto: (i) un appalto di servizi di Advisory tecnica, economica e finanziaria a supporto di Arexpo (di seguito “Fase 1”) e (ii) una concessione per la gestione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie concernente l’area ex Expo Milano 2015, per la parte non riservata ad Arexpo (di seguito “Fase 2”) in riferimento alla quale il proprietario superficiario avrebbe acquisito la titolarità di tutti o parte dei diritti edificatori di cui al PII, unitamente ai relativi oneri convenzionali;
• il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Lendlease S.r.l. (mandataria, “Lendlease”) e Carlo Ratti Associati S.r.l., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Systematica S.r.l., SEC S.p.A., LAND Italia S.r.l. (mandanti) è risultato aggiudicatario della predetta gara; con determina n. 124 del 9 novembre 2017, Arexpo ne ha disposto l’aggiudicazione e, quindi, in data 5 marzo 2018, Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto il citato contratto quadro e in data 6 marzo 2018 il connesso contratto di appalto di servizi;
• le società mandanti del raggruppamento di cui al precedente paragrafo hanno esercitato il recesso dal medesimo ai sensi dell’art. 48, comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, convenendo che le residue attività previste dal contratto quadro venissero eseguite solamente da Lendlease, avendo quest’ultima, tutti i requisiti necessari a tal fine; per l’effetto, il raggruppamento in questione è stato sciolto con atto in data 27 marzo 2019, n. 51.168/25.360, a rogito notaio Ciro De Vivo di Milano;
• Arexpo e Lendlease S.r.l. in attuazione dell’accordo quadro sottoscritto con Arexpo in data 5 marzo 2018, ad esito della Fase 1, hanno stipulato in data 12 aprile 2019 un contratto di concessione base (la “Concessione Base”) ed un contratto di concessione aggiuntiva (la “Concessione Aggiuntiva” e insieme alla Concessione Base, di seguito, le “Concessioni”) mediante i quali Arexpo ha attribuito a Lendlease il diritto di sviluppare e gestire, a seguito della costituzione di appositi diritti di superficie, la porzione di MIND dedicata all’insediamento privato, attraverso la realizzazione e la gestione di opere, servizi e verde, conformemente a quanto stabilito nel relativo Programma Integrato di Interventi approvato con PAUR conclusosi con Delibera di Giunta Regionale n. XI / 2826 del 10 febbraio 2020 emesso da Regione Lombardia (pubblicato sul BURL Serie ordinaria n. 7 il 14 febbraio 2020, il “PII - MIND”) e la cui convenzione urbanistica di attuazione è stata sottoscritta, tra gli altri, da Arexpo, Lendlease ed i Comuni di Milano e Rho, in data 3 giugno 2020 (la “Convenzione Urbanistica”);
• successivamente, in data 23 giugno 2020, Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto un atto di costituzione di diritto di superficie e di trasferimento di proprietà superficiaria attuativo della Concessione Base e, in data 25 giugno 2020, un accordo preliminare per la costituzione di diritto di superfìcie e di trasferimento di proprietà superficiaria relativo alla Concessione Aggiuntiva, come rispettivamente modificati, con atti notarili, in data 27 ottobre 2020, 10 dicembre 2020 e 22 giugno 2021, relativamente alle aree sulle quali Lendlease, in qualità di proprietario superficiario, provvederà a realizzare le attività previste dalle Concessioni;
• nell'ambito delle Concessioni, Lendlease ha assunto l’obbligo di realizzare, mediante soggetti terzi individuati nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, le opere di urbanizzazione a scomputo dagli oneri di urbanizzazione del sito MIND previste dal PII - MIND (le “Urbanizzazioni LL”);
• le Urbanizzazioni LL, in seguito al loro collaudo, saranno cedute alle amministrazioni comunali secondo la disciplina già declinata nella Convenzione Urbanistica;
 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

• il PII - MIND prevede la realizzazione sul Sito MIND da parte di Arexpo, mediante soggetti terzi individuati nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, di lavori di conservazione, rifunzionalizzazione, completamento, disfacimento, ripristino, riutilizzo di aree, edifici o manufatti, nonché di nuovi edifici e manufatti (le “Opere AX”);
• ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, Arexpo può svolgere l’attività di centralizzazione delle committenze o di committenza ausiliaria, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni aggiudicatrici interessate, con riferimento alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area MIND;
 

PRESO ATTO CHE

• è volontà della Prefettura di Milano, di Arexpo e Lendlease, quest’ultima, per quanto di competenza, assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione (i) delle Urbanizzazioni LL, (ii) delle Opere AX, nonché (iii) delle opere che potranno essere realizzate da Arexpo su aree di proprietà di Arexpo non ricomprese nel PII - MIND, ma strettamente connesse a queste e ricomprese nel territorio della Città metropolitana di Milano e (iv) delle opere da realizzare sul sito MIND per le quali Arexpo diverrà centrale di committenza o committente ausiliaria ai sensi della L.R. n. 10/2018 (nel complesso, di seguito le “Opere”), esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. A tale riguardo, fermo restando il ruolo di coordinamento dell’azione di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza sul lavoro rimesso all’ispettorato nazionale del lavoro, si richiama il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 e il discendente Decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, che riconoscono all’Arma dei Carabinieri la competenza prevalente in materia di lavoro e legislazione sociale;
• ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle Opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i. è da considerarsi esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” come definita nell'articolo 1, lett. j) del Protocollo di Legalità, con riferimento ai Contratti e Subcontratti di cui all’articolo 1 lett. g) e i) del medesimo Protocollo di Legaiità;Arexpo ha segnalato alla Prefettura l'opportunità di estendere l’ambito dei controlli antimafia sull’affidamento e sulla realizzazione delle Opere, mediante la sottoscrizione di un addendum al Protocollo di Legalità (di seguito l’“Addendum”);
• con Delibera 62/2020 del CIPE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 gennaio 2021, venivano approvati gli schemi di Protocollo di legalità, aggiornati rispetto a quelli precedentemente adottati con le delibere C.I.P.E. 58/2011 e 62/2015, rispettivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012 e n. 271 del 20 novembre 2015;
 

DATO ATTO CHE

• la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Addendum al Protocollo di Legalità, che rimane tuttora pienamente efficace con riferimento alle definizioni nonché in relazione sia all’ambito di applicazione ivi definito sia agli ulteriori lavori che verranno sottoposti alle verifiche antimafia relativi all’ambito di applicazione ivi definito e per i profili non diversamente disciplinati nel presente Addendum.
Tutto ciò premesso, la Prefettura, Arexpo e, per quanto di competenza, Lendlease (le “Parti”) convengono quanto segue.
 

Articolo 1
Oggetto

1. Le Opere oggetto dell’Addendum al Protocollo di Legalità verranno realizzate da affidatari individuati tramite procedure ad evidenza pubblica e rientreranno nei seguenti ambiti:
• Ambito 1 : procedure di affidamento e realizzazione di lavori per i quali Arexpo svolgerà attività di committenza nell’area MIND, nonché su aree di proprietà di Arexpo non ricomprese nel PII - MIND ma strettamente connesse a queste e ricomprese nel territorio della Città metropolitana di Milano. Potranno rientrare in tale ambito i lavori di realizzazione di nuovi edifici o manufatti e opere di urbanizzazione.
• Ambito 2: procedure di affidamento e realizzazione di lavori per i quali Arexpo, ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, svolgerà attività di centralizzazione delle committenze o attività di committenza ausiliaria sul sito MIND, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra Arexpo stessa e le amministrazioni aggiudicatrici interessate. Potranno rientrare in tale ambito i lavori di realizzazione di nuovi edifici o manufatti e opere di urbanizzazione.
• Ambito 3: procedure di affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dagli oneri di urbanizzazione del sito MIND previste dal PII - MIND per le quali Lendlease, concessionaria di Arexpo per lo sviluppo privato dell’area MIND, svolgerà, in qualità di soggetto a tal fine delegato da Arexpo, anche attività di committenza per l’affidamento e l’esecuzione dei relativi lavori.
 

Articolo 2
Verifiche antimafia

1. Ai fini dell’affidamento e della realizzazione dei lavori delle Opere oggetto del presente Addendum, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del Codice Antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all’articolo 85 dello stesso Codice Antimafia, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturente dall’affidatario o dal gestore delle eventuali interferenze (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell’interferenza). Il predetto regime si applica alle fattispecie contrattuali di cui all’articolo 3.1 del Protocollo di Legalità, incluse quelle aventi ad oggetto:
a. la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
b. i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
c. la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Fermo restando l’obbligo di conferimento di apposita indicazione nella Banca Dati, l’obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (c.d. White list) di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l’avvenuta stipula del contratto.
3. Nel caso in cui l’impresa non sia censita in BDNA, la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall’articolo 92 del Codice Antimafia.
4. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l’articolo 99, comma 2-bis, del Codice Antimafia.
5. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell’impresa ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell’impresa all’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’articolo 34 del medesimo Codice Antimafia, nonché nell’ipotesi dell’articolo 32, comma 10, del d.L n. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all’autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all’affidatario, al gestore dell’interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
6. L’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura, al soggetto aggiudicatore, aH’affìdatario e al gestore dell’interferenza ed è inserito nella sezione preposta della Anagrafe degli esecutori, di cui all’articolo 7 del Protocollo di Legalità.
7. Il soggetto aggiudicatore, l’affidatario, il gestore dell’interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
8. Il soggetto aggiudicatore, l’affidatario, il gestore dell’interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell’avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma 8 e a revocare l’autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’avvenuta interdittiva, alla Prefettura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto. Se l’attivazione della procedura è effettuata dall’affidatario, dal gestore dell’interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella Banca Dati entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
9. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
10. Nei confronti dell’affidatario, del gestore dell’interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l’applicazione di una penale nella misura dal 5 % (cinque per cento) al 10 % (dieci per cento) dell’importo del relativo contratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice Antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
11. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al precedente comma 6, ovvero di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al precedente comma 8, ovvero di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10 che precedono, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
12. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento nella Banca Dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9 che precede, comporta, per il soggetto inadempiente, la comminazione di una penale nella misura dal 5 % (cinque per cento) al 10 % (dieci per cento) dell’importo del relativo contratto.Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice Antimafia.
 

Articolo 3
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole:
a. Clausola n. 1. « l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria anche per il tramite degli organi di Polizia giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Il Prefetto, sentita 1’Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare convalidata o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c .p o per il delitto previsto dall ’art 319 quater, commal, C.P.»;
b. Clausola n. 2. “II soggetto aggiudicatore o l’impresa contraente e le imprese di filiera in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell 'impresa, con funzioni specifiche relative all 'affidamento, alla stipula e all ’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare convalidata o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322- bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ”,
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite anche nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell’interferenza; qualora la convenzione sia precedente all’adozione del presente Addendum, il gestore dell’interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente Addendum, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l’affidatario e, se presente, il gestore dell’interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti le Opere.
4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l’esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
5. La Prefettura, avuta comunicazione da parte del soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell’impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., ne dà notizia all’ANAC, che valuta se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
 

Articolo 4
Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
a. Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita 1’Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».
b. Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Milano e dal soggetto aggiudicatore in data 26 settembre 2017 e nel relativo Addendum sottoscritto [•] dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite anche negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell’interferenza; qualora la convenzione sia precedente all’adozione del presente Addendum, il gestore dell’interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente Addendum, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l’affidatario e, se presente, il gestore dell’interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti alle Opere.
4. Il soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l’inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti alle Opere, di quanto segue:
a. l’obbligo per affidatario, gestore dell’interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b. l’obbligo per raffidatario e il gestore dell’interferenza di far rispettare il Protocollo di Legalità e il presente Addendum ai subcontraenti, sia tramite l’inserimento, anche tramite l’esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l’allegazione del Protocollo di Legalità e del presente Addendum al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l’obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
c. l’obbligo per l’affidatario e il gestore dell’interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all’articolo 84 del Codice Antimafia relativa al cessionario;
d. l’obbligo per l’affidatario, il gestore dell’interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice Antimafia sull’impresa distaccante.
5. 11 mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell’interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c) da parte dell’affidatario gestore dell’interferenza, viene sanzionato con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell’affidatario, del gestore dell’interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
9. Il soggetto aggiudicatore, l’affidatario, il gestore dell’interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
10. In caso in cui affidatario, gestore dell’interferenza e subcontraenti non provvedano all’adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) deH’importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione previste dall’articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 (il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
 

Articolo 5
Entrata in vigore ed efficacia dell’addendum

1. Le norme del presente Addendum entrano in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si applicano di diritto ai contratti e ai subcontratti relativi alle opere indicate all’art. I.
2. Con riferimento ai lavori oggetto del presente Addendum, come individuati dall'alt. 1, si ritengono prevalenti le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 rispetto alle eventuali disposizioni incompatibili contenute nel Protocollo di Legalità del 2017.
3. Il Protocollo di Legalità del 2017 rimane pienamente efficace fino al collaudo finale delle Opere o alla loro accettazione, qualora avvenga successivamente al collaudo, per tutti i lavori ricadenti neH’ambito di applicazione originario.
 

Articolo 6
Modifiche al Protocollo di legalità del 2017

Le parti convengono di modificare l’art. 10 del Protocollo di legalità del 2017 come segue:

Articolo 10
(Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera e sicurezza sul lavoro)

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 e con riguardo ai profili concernenti la sicurezza sul lavoro è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera. Al tavolo partecipano il rappresentante del locale Ispettorato del Lavoro, personale del Comando Carabinieri per la Tutela Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e l’utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. mm. e ii. e art. 5 1. n.136/2010, utilizzate secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Protocollo.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l’infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.
Le suddette previsioni sostituiscono integralmente l’art. 10 del Protocollo del 2017.
 

Articolo 7
Adesione di Lendlease Srl

1. Lendlease Srl sottoscrive il presente Addendum, per adesione allo stesso e, per quanto applicabile, al Protocollo di Legalità, relativamente alle procedure di affidamento e di realizzazione dei lavori delle Urbanizzazioni LL. Ferma l’assunzione dei relativi costi e responsabilità in capo a Lendlease, Lendlease ed Arexpo, in ragione della natura privata di Lendlease, si impegnano a concordare le migliori modalità operative ed attuative per rendere concretamente efficaci le previsioni del presente Addendum e del Protocollo di legalità applicabili direttamente a Lendlease.

Milano, il 30 gennaio 2024
Letto, approvato e sottoscritto

Prefettura-UTG di Milano
Il Prefetto (Claudio Sgaraglia)
Arexpo S.p.A (Igor De Biasio)
Per adesione
Lendlease S.r.l. (Pierpaolo Lattanzi)
Limitatamente all'articolo 6
p. Il Comando Carabinieri
Tutela Lavoro
Il Comandante del Gruppo Carabinieri
Tutela Lavoro di Milano
(Loris Baldassarre)
p. Ispettorato d'Area Metropolitana di Milano Il Direttore (Carlo Colopi)
Le OO.SS:
p. CGIL Milano Metropoli
Il Segretario Generale (Vincenzo Greco)
p. CISL Milano Metropoli
Il Segretario Generale (Eros Lanzoni)
p. UIL Milano Lombardia
Il Segretario Generale (Enrico Vizza)
La Segretaria Confederale (Eloisa Dacquino)
p. Fillea CGIL Milano
Il Segretario Generale (Katiuscia Calabretta)
p. Filca CISL Milano Metropoli
Il Segretario (Giuseppe Mauri)
P. Feneal UIL
Milano - Cremona - Lodi - Pavia
(Michele Esposto)