Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2024, n. 14072 - Operaio colpito alla spalla dalla pala gommata. Assicurazione 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da: ALLIANZ Spa C/

A.A. nato a C il (Omissis)

B.B. NATO a V il (Omissis)

avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, che ha

chiesto il rigetto del ricorso

 

Fatto


1. La Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 16 aprile 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A., in qualità di amministratore unico della Idrovelox di C.C. e figli Srl e B.B., in qualità di dipendente della Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (commesso in danno di D.D., dipendente della Idrovelox, il 16 gennaio 2013), perché estinto per prescrizione; la Corte ha, altresì, confermato le statuizioni civili della sentenza impugnata, ovvero la condanna degli imputati, in solido con i responsabili civili Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l, Idrovelox di C.C.e figli Srl e Compagnia Allianz Spa in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia delle Vittime della strada, in favore della parte civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese processuali.

Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. E., alla guida di automezzo Scania 460, era giunto all'impianto di CDR di Cavallino gestito dalla "Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl" e, dovendo scaricare il carico di FSC (Frazione Secca Combustibile proveniente dalla selezione rifiuti), aveva effettuato le operazioni di pesa del carico, aveva posizionato il camion all'imbocco della porta carraia ed era sceso dal mezzo: in quel momento era stato investito alla spalla dalla pala gommata New Holland W 130B targata ABL 490, guidata da B.B., dipendente della Progetto Ambiente Provincia di Lecce.

Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del ricorso la Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, aveva rigettato la richiesta del responsabile civile Allianz Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, di essere estromessa sul presupposto che non vi fosse l'obbligo assicurativo sul mezzo coinvolto sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA.

2. Avverso la sentenza, il responsabile civile Allianz Spa ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto ha dedotto la violazione di legge, e in specie dell'art. 122 del codice delle assicurazioni e dell'art. 2054 cod. civ., per avere il giudice ritenuto che la fattispecie sia sussumibile nella ipotesi della circolazione stradale e che il veicolo condotto da B.B. fosse soggetto ad assicurazione obbligatoria. Il Tribunale e la Corte di Appello -osserva il difensore-avevano ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo rilevando che nell'area di operatività della motopala aveva accesso un numero indeterminato di soggetti esterni all'azienda. La difesa sostiene, invece, che in realtà, l'accesso, sia pedonale sia veicolare, al capannone ove operava la motopala era interdetto a chiunque: nessuno doveva e poteva entrare nel capannone ove la motopala veniva utilizzata per una attività diversa rispetto alla circolazione, consistente esclusivamente nella lavorazione dei rifiuti da collocarsi sulle tramogge con la benna, ovvero un'attività che poteva essere svolta da una benna posizionata anche solo su pulegge; la pala operava dentro al capannone, trattando i rifiuti e, precisamente, posizionandoli e compattandoli sul nastro trasportatore: il capannone non era luogo adibito alla circolazione dei veicoli e la pala svolgeva esclusivamente attività di trattamento dei rifiuti e veniva utilizzata come macchina operatrice; tutti i testimoni avevano chiarito che l'accesso al capannone non era consentito a nessuno e che l'attività della pala era di movimentazione e trattamento rifiuti. Il teste T. dello Spresal aveva riferito che i pedoni non dovevano entrare nell'area del capannone; il teste E.E. aveva riferito che i camion si fermavano all'esterno e si limitavano a scaricare i rifiuti all'ingresso del capannone; il teste D.D. aveva spiegato che il camion entrava nel capannone solo con la parte posteriore e, in retromarcia, si inseriva nella porta carraia per scaricare, mentre il palista all'interno dava indicazione sul punto in cui scaricare: sceso dal camion, girava all'interno del capannone e da dietro al camion, ne apriva le porte.

Il ricorrente puntualizza, comunque, che ciò che assume rilievo, al fine di valutare la sussistenza del requisito della circolazione, non è l'apertura al pubblico del luogo, ma l'utilizzo del mezzo in relazione alla sua funzione abituale. La sentenza delle Sezioni Unite n. 21983 del 2021 ha aderito al concetto di funzionalità espresso dalla giurisprudenza europea fin dalla sentenza Rodrigues de Andrade della Corte di Giustizia del 28 novembre 2017 e cioè al concetto per cui la funzione abituale del veicolo non è altro che l'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e non come macchina da lavoro, sicché devono essere escluse dal concetto di circolazione le ipotesi in cui il sinistro avvenga durante lo svolgimento da parte del veicolo di una operazione speciale, quale strumento di lavoro. Nello stesso senso la sentenza della Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017 causa C-334/16, F.F., con riferimento ad un caso in cui un trattore, fermo con il motore acceso al solo fine di azionare la pompa per la polverizzazione dell'erbicida, aveva provocato uno smottamento del terreno e la caduta del trattore che a sua volta aveva determinato il decesso di una dipendente dell'azienda agricola, ha affermato che, essendo stato il trattore utilizzato come macchina dal lavoro si fuoriusciva dalla nozione di circolazione e dalla nozione di uso abituale del veicolo.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del responsabile civile ha depositato in data 3.1.2024 memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il difensore della Parte Civile ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e nota spese.

 

Diritto


1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.

2. La Corte, a proposito della richiesta di estromissione della parte civile, in coerenza con la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto che l'assicurazione fosse obbligatoria in quanto "all'area di operatività della motopala, pur privata, avevano accesso un numero indeterminato di soggetti esterni all'azienda, ovvero i trasportatori di rifiuti e i loro automezzi". La Corte ha rilevato che, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicolo a motore e dei natanti, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categoria specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni, richiamando la sentenza Sez. 3 n 17017 del 28.6.2018, Rv 649512: nel caso in esame la motopala doveva operare con la necessaria presenza dell'automezzo e, dunque, di un veicolo diverso, proveniente dall'esterno, che scaricava i rifiuti.

Tale conclusione -ha osservato la Corte- non muta a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili del 30/7/2021 n. 21983 con cui si è ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 cod. civ. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n.990 del 1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade ad uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categoria specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. Per l'assicurato danneggiante, secondo le Sezioni Unite, rimane non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi della utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 e alla disciplina del codice delle assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quelle del Codice della strada, concernente l'uso quale mezzo di trasporto secondo lo scopo che il veicolo abbia in ragione delle sue caratteristiche. Tale ipotesi è ravvisabile nella utilizzazione di un mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal CdS (scontro fra auto e sciatore su pista da sci), ovvero nella utilizzazione anomala di un veicolo non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come quando venga utilizzato come arma per uccidere. Nel caso di specie- prosegue la Corte- non può dirsi che la motopala sia stata adoperata in modo non conforme alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché deve ritenersi operativa la garanzia del Fondo e, per essa, della convenuta compagnia.

3.Si anticipa fin d'ora che la decisione della Corte appare conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile, pur se occorre effettuare alcune precisazioni in ordine al percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato.

4.L'art. 122 del d.gs. 7 settembre 2015 n. 209 (codice delle assicurazioni), nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs 22 novembre 2023 n 184, al primo comma disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 c.c. e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Lo stesso art. 122 proseguiva disponendo che il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, avrebbe individuato la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico .

Il regolamento di cui innanzi è stato adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 1° aprile 2008, n. 86 e all'art. 3, comma 1, dispone che soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 122 codice assicurazioni sono tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su strade a queste equiparate; l'art. 3, comma2, prevede che sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla

circolazione del pubblico e sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Per il diritto vivente interno, fino alla pronuncia delle Sezioni Unite Civili 30/7/2021 n. 21983 richiamata anche dalla Corte di Appello, il concetto di «circolazione» dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su «strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. Si precisava, peraltro, che non viene meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità, pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni.

4.1. Quale normativa sovranazionale, all'epoca dei fatti per cui è processo, veniva in rilievo la Direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a, che ha abrogato cinque precedenti direttive (la prima direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972; la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983; la direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005) fondendole e procedendo ad un riordino sistematico delle stesse. La direttiva all'art. 1 punto 1 detta la seguente definizione eli veicolo: "qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati (...)"II successivo art. 3 rubricato "obbligo d'assicurazione dei veicoli", prevede che "ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione" . Si tratta di definizioni che riproducono quelle di cui agli artt. 1 e 3 della prima direttiva.

Da ultimo la direttiva 2009/103/CE è stata modificata dalla direttiva 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che per quanto di interesse in questa sede ha riformulato l'art. 1 nel senso che per veicolo si deve intendere "qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circolo sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o uh peso massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h" ed ha introdotto l'art. Ibis a norma del quale per "uso del veicolo" deve intendersi ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è stato utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Detta direttiva è stata recepita con d.lgs 22 novembre 2023, n. 184, che, come già detto, ha modificato l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni.

5.La Corte di Giustizia UE è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli» di cui all'art. 3 del a prima direttiva, e di cui all'art. 3 della direttiva n. 2009/103.

Con la sentenza Corte Giust. UE, Terza sezione, del 4 settembre 2014, causa C-162/13 (Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.), la Corte ha chiarito che l'art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Con la conseguenza che potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito.

Con la sentenza Corte Giust. UE, Grande sezione, del 28 novembre 2017, causa C-514/16 (Rodrigues de Andrade/Credito Agricola Seguros), la Corte ha chiarito che l'art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l'incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d'erbicida.

Con la sentenza Corte Giust. UE, Sesta sezione, del 15 novembre 2018, causa C-648/17 (BTA Baltic Insurance Company/Baltijas apdrosinasanas Nams), la Corte ha chiarito che l'art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell'aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.

Con la sentenza Corte Giust. UE, Grande sezione, 4 settembre 2018, causa C-80/17 (Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antonia Destapado Pào Mole Juliana e Cristiana Micaela Caetano Juliana) la Corte ha chiarito che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare

Con la Sentenza Corte giust. UE, Sesta sezione, 20 dicembre 2017, causa C-334/16 (F.F./AIG Europe Limited, Sucursal en Espana e Union Espanola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras - Unespa -) la Corte ha chiarito che l'art. 3, comma 1, della direttiva 2009/193, al pari del previgente art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva, deve essere interpretato nel senso che la sua nozione di «circolazione dei veicoli» non è limitata ad ipotesi di circolazione stradale, vale a dire circolazione sulla pubblica via, ma che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

5. Sul tema, nel diritto interno vi sono stati due interventi delle sezioni Unite Civili.

5.1. La sentenza Sez. U. civili, n. 8620 del 2015, Rv. 635401, ha esaminato un'ipotesi di danno da circolazione veicolare verificatosi nel modo seguente: durante il caricamento di un cassone metallico su un'autogru, in corso su una strada di uso pubblico, il conducente/operatore aveva effettuato una errata manovra del braccio metallico, facendo scivolare il cassone che, che aveva colpito un operaio intento a coadiuvare dette operazioni e lo aveva schiacciato provocandone il decesso.

Dopo che i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio avevano ritenuto l'evento mortale coperto da polizza assicurativa, configurando la fattispecie come circolazione statica e la sezione remittente aveva chiesto di enucleare il concetto di circolazione, le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi:

-il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. In particolare l'inclusione della c.d. "circolazione statica" nell'ambito dell'art. 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) - prima ancora che dalle richiamate disposizioni del C.d.S. - si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi. Sotto l'aspetto operativo/funzionale le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc.), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A. (cfr. Cass. 22 maggio 2008, n. 13239 in motivazione). Anche in tali situazioni il veicolo si trova in una situazione riconducibile al concetto di circolazione e il conducente deve essere costantemente in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni, oppure deve porre in essere accorgimenti tali da escludere, nei limiti del prevedibile, la possibilità che tali eventi si verifichino;

- per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo;.

-quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. D.P.R. n. 393 del 1959, art. 20 e seg., e art. 46 e segg. attuale C.d.S,), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria da R.C.A. (L. n. 990 del 1969, art. 1, e, oggi, D.Lgs. n. 299 del 2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto. In sostanza deve trattarsi di un mezzo meccanico idoneo a circolare senza guida di rotaie (non importa se montato su pneumatici o su cingoli), ancorché si tratti di un veicolo che per le sue peculiari caratteristiche strutturali e funzionali sia destinato ad avere un accesso limitato alle strade pubbliche o alle aree equiparate. E nella categoria rientrano - come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità - anche le macchine operatrici, descritte nell'art. 58 C.d.S. e idonee a circolare per strada ai sensi dell'art. 114 dello stesso Codice. Solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono - o non assurgono più - al concetto di "veicolo", con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato. Lo stesso dicasi quando il veicolo venga utilizzato, non già in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, bensì come mero oggetto in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannóso. Così nel casi di del danno da esplosione di bomba posizionata all'interno di un'autovettura, appare evidente che non è ipotizzabile un danno derivante da "circolazione di veicoli", degradando il "fatto" della circolazione a mera occasione.

5.2. La successiva sentenza Sez. U n. 21983 del 2021 richiamata dalla Corte di Appello, nell'ambito di una causa relativa all'investimento di un bambino di un anno con esito mortale da parte di un veicolo (camper) all'interno di un cortile privato recintato, nella zona esistente tra il giardino e la rampa di accesso al garage di un'abitazione privata, ha stabilito che "ai fini dell'operatività della garanzia per R.C. A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".

Le Sezioni Unite hanno proseguito il percorso di interpretazione intrapreso con la precedente sentenza sopra citata, in funzione estensiva delle norme di riferimento, e hanno affrontato in modo sistematico la questione della compatibilità delle stesse con il diritto comunitario ed in particolare con le pronunce della Corte di Giustizia sopra richiamate. Ripercorrendo l'elaborazione giurisprudenziale delle nozioni di veicolo e di circolazione stradale di cui alla precedente pronuncia n. 8620/2015, la motivazione della sentenza ha preso le mosse dalla nozione di circolazione ancorata al criterio della funzione abituale del veicolo, che prescinde dall'uso concreto che se ne faccia, sempre che tale utilizzo rientri nelle caratteristiche dei veicolo stesso. I giudici di legittimità si sono concentrati sul profilo del parametro spaziale e hanno osservato che il profilo funzionale costituisce il criterio anche ai fini della individuazione del parametro spaziale e, come tale, consente di superare e di andare oltre il criterio della indeterminatezza delle persone che abbiano accesso all'area equiparata, tanto più che tale indeterminatezza era stata ritenuta comunque compatibile con la titolarità di uno specifico diritto e di una specifica finalità di accesso all'area. In proposito la sentenza afferma: "è l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale. A tale stregua, per l'assicurato-danneggiante ( non anche per i terzi: cfr. Cass., 3/8/2017, n. 19368 ) rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in

contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta Ric. 2018 n. 04821 sez. SU - ud. 03-11-2020 -15- dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada ( cfr. Cass., 30/7/1987, n. 6603 ) concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che -a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga- «secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere» ( v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620. Cfr. altresì Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., 19/2/2016, n. 3257; Cass., 21/7/1976, n. 2881 )".

6. Come detto il recente d.lgs 184/2023, recependo ed attuando la direttiva 2021/2118, ha modificato l'art. 122 codice delle assicurazioni che oggi è così formulato:

"1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dai fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono H rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1 -ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122 bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia /'/ titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto net caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga ali articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".

7. Riassumendo, dunque, può affermarsi che le Sezioni Unite Civili con la sentenza n.21983 del 2021, nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c.a, in conformità al diritto unionale hanno spostato il "focus" sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato" in maniera conforme alla sua funzione abituale" e, dunque, quando "circola" come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. In tal senso la modifica normativa dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, non ancora in vigore al momento della decisione, non ha fatto altro che recepire i princìpi già dettati dal diritto unionale e dalla giurisprudenza interna che a tale diritto si era uniformata.

Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c.a anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale.

Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 Codice delle Assicurazioni, modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto unionale.

8. Venendo alle ricadute di tali principi nel caso in esame, si osserva che l'incidente nel corso del quale la vittima ha riportato lesioni, è stato causato da un veicolo a motore dotato di pala, targato e quindi abilitato a circolare. La dinamica è stata descritta nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente:

D.D., dopo aver posizionato il camion per lo scarico dei r,fiuti, era sceso dallo stesso e si era messo in piedi, quando B.B. procedendo in retromarcia,

10 aveva investito o comunque urtato alla spalla.

Correttamente, dunque, ì giudici hanno ritenuto che il mezzo in questione fosse soggetto alla assicurazione obbligatoria r.c.a, in quanto trattavasi di macchina, la cui operatività comportava, per assolvere alla funzione sua propria, il movimento e la circolazione, sia pure, nel caso di specie, in un'area chiusa, ovvero all'interno di un capannone. La Corte di Appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 21938 del 30/7/2021, anche se, nel percorso argomentativo seguito nel ribadire l'obbligo assicurativo, ha continuato a dare rilievo anche alla circostanza per cui all'area di operatività della motopala avesse accesso un numero indeterminato di soggetti. Tale ultimo richiamo è evidentemente non più pertinente, posto che le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto di superare il suddetto criterio, individuando, quale elemento discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. solo l'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dal profilo spaziale.

Di contro il motivo di ricorso, nel prospettare che l'area in cui operava la moto pala era interdetta all'ingresso di chiunque e che anche l'autista del mezzo incaricato di scaricare i rifiuti si fermava all'ingresso del capannone, da un lato prospetta a questa Corte una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio (avendo la Corte di appello invece chiarito che gli automezzi, quale quello condotto da D.D., dovessero entrare con tutta la parte retrostante all'interno del capannone ove operavano la motopala gommata in questione, nonché dei muletti), dall'altro, si sofferma su una circostanza, quale quella dello spazio in cui è avvenuta la circolazione, del tutto irrilevante.

La censura è infondata nella parte in cui richiama la sentenza Corte Giust. UE, Grande sezione, del 28 novembre 2017, causa C-514/16 (Rodrigues de Andrade/Credito Agricola Seguros) e la sentenza Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017 causa C-334/16, F.F., già menzionate, al fine di sostenere che la funzione abituale del veicolo non è altro che l'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto e non come macchina da lavoro, sicché dovrebbero essere escluse dal concetto di circolazione le ipotesi in cui il sinistro avvenga durante lo svolgimento da parte del veicolo di una operazione speciale, quale strumento di lavoro.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 21938 del 2021, nel dettare i principi di cui si è detto, si sono confrontate con entrambe le pronunce su indicate, a cui il ricorrente attribuisce un contenuto differente da quello loro proprio. Nella prima sentenza si è, infatti, escluso che rientrasse nella nozione di «circolazione dei veicoli» una situazione in cui un trattore agricolo che aveva causato l'incidente stava funzionando solo quale forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d'erbicida, senza che vi fosse alcuna operatività come macchina in movimento: in quel caso, dunque, la macchina non funzionava quale mezzo di trasporto, non già perché macchina da lavoro, bensì per il tipo di funzione cui era addetta. Nella seconda sentenza la Corte ha chiarito che l'art. 3, comma 1, della direttiva 2009/193, al pari del previgente art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva, deve essere interpretato nel senso che la sua nozione di «circolazione dei veicoli» non è limitata ad ipotesi di circolazione stradale, vale a dire circolazione sulla pubblica via, ma che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

D'altronde già la sentenza Sezioni Unite civili n. 8620 del 2015, come detto, aveva affermato che nella categoria dei veicoli per i quali opera la garanzia assicurativa obbligatoria da R.C.A rientrano anche le macchine operatrici, descritte nell'art. 58 C.d.S. e idonee a circolare per strada ai sensi dell'art. 114 dello stesso Codice e che solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono al concetto di "veicolo", con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato.

9. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del Responsabile Civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Segue altresì la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile D.D. Stefano, che appare congruo liquidare in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.

Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs n. 196/2003, si dispone, nel caso di riproduzione della sentenza, I' omissione della indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il responsabile civile ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile D.D. Stefano che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs; 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2024.