PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
PREFETTURA - UTG di Ravenna
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) -
Direzione Territoriale Ravenna-Ferrara
E
FLAI CGIL Provinciale
FAI CISL Romagna
UILA UIL Territoriale
CONFCOOPERATIVE ROMAGNA
LEGACOOP ROMAGNA
AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane
COLDIRETTI Ravenna
CONFAGRICOLTURA Ravenna
CIA Confederazione Italiana Agricoltori Ravenna

PREMESSO CHE

- L’INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL contribuendo alla sua evoluzione, da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ha conferito all’INAIL le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’INAIL è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2023-2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n. 12 del 15.11.2023), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l’INAIL agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL con Delibera n.15 del 28 dicembre 2022 è strumento di riferimento per l’attuazione delle politiche di prevenzione;
- le Parti firmatarie coordinano e promuovono tutte le attività di Categoria, per promuovere politiche e iniziative in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro;
- le Parti firmatarie promuovono iniziative formative per i propri iscritti al fine di valorizzare l’apporto professionale e scientifico dei singoli professionisti nei confronti di aziende, lavoratori e pubblica amministrazione di riferimento;
- il Patto Territoriale di Comunità per la Prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità stipulato in Prefettura data 29 luglio 2022 all’art. 6 prevede che le Parti firmatarie potenzino al massimo l’attività di formazione dedicata a tutti i settori lavorativi, ed in particolare ai settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico;
- la formazione è un tema imprescindibile, da intendere come strumento per rendere consapevoli i diversi attori della sicurezza in azienda ed orientare verso comportamenti corretti e sicuri;
- la promozione di azioni informative deve essere finalizzata alla prevenzione dei rischi, oltre che ad azioni mirate alla diffusione della cultura della sicurezza, e condividere “buone pratiche";
- tutti i firmatari del Patto Territoriale di Comunità saranno informati delle iniziative di formazione delineate nei futuri accordi siglati nell’ambito del presente Protocollo, in modo da coinvolgere il maggior numero di soggetti interessati;
- la contrattazione provinciale agricola della provincia di Ravenna, fra le OO.SS. e le organizzazioni datoriali private, ha individuato, nel contesto della bilateralità in particolare, forme di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informazione e formazione degli addetti e dei soggetti delegati alla gestione della materia, ponendo al centro della operatività l’Osservatorio, il Comitato Paritetico Provinciale e la cassa bilaterale FIMAV-EBAT, fornendo adeguate forme di incentivazione e finanziamento; in tale ambito si sta definendo il regolamento per l’operatività dei RLST che saranno nominati ed opereranno nel settore agricolo privato e per la promozione e finanziamento delle visite ai lavoratori per l’idoneità al lavoro, dette iniziative saranno contestuali;
 

CONSIDERATO CHE

- La Prefettura, l’INAIL e le Parti Firmatarie, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari e nei limiti degli impegni di volta in volta assunti nell’ambito dei singoli accordi, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- le sinergie tra la Prefettura l’INAIL e le Parti Firmatarie costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
 

RILEVATO CHE

- il presente Protocollo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai Partecipanti;
- alla base del Protocollo è stata definita una reale distribuzione di compiti, responsabilità e impegni finanziari come di seguito specificato;
- la Prefettura di Ravenna intende farsi carico della partecipazione alle attività funzionali alla massima diffusione, promozione e utilizzazione dei materiali informativi (es. media, giornali, manifesti) nei luoghi e ambienti di lavoro ove operano imprese cooperative e aziende agricole private e, laddove concordato con le centrali di rappresentanza della cooperazione, anche imprese cooperative, partecipando attivamente alla sensibilizzazione presso i datori di lavoro e i lavoratori, alle iniziative di promozione ed incontri di presentazione;
- la Direzione Territoriale INAIL di Ravenna-Ferrara manifesta la disponibilità: a contribuire alle iniziative oggetto di accordi operativi specifici, verificando la regolarità - sotto il profilo della correttezza tecnico-scientifica - del materiale formativo ed informativo predisposto, previa verifica della effettiva disponibilità operativa manifestata di volta in volta dalle consulenze tecniche interne, sulla base dei progetti presentati che saranno oggetto di accordo; partecipando alle conferenze stampa di presentazione delle iniziative e agli incontri programmati per la promozione e diffusione delle stesse;
le Parti Datoriali e Sindacali firmatarie si impegnano a sostenere economicamente ogni aspetto delle iniziative condivise.
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente - nei limiti degli impegni da ciascuna assunti nell’ambito dei singoli accordi che saranno eventualmente sottoscritti - quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- delineare un assetto formativo e informativo di settore utilizzando i moderni ritrovati della tecnologia informatica, applicazioni, format dimostrativi;
- valutare la possibilità di definizione, nell'ambito del Comitato Paritetico, di strumenti informativi e formativi con l’eventuale concorso e supporto dell’INAIL ove disponibile, atti a costruire la consapevolezza negli operatori delle corrette pratiche colturali;
- valutare la possibilità di istituire con il concorso delle Parti Firmatarie una giornata provinciale di sensibilizzazione delle tematiche infortunistiche che potrà coincidere con la data del 28 aprile 2024, giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- organizzare periodicamente incontri di confronto tra le istituzioni, le organizzazioni datoriali e sindacali e aziende leader allo scopo di definire accordi operativi da migrare nel sistema delle imprese, come cultura comune del settore;
- organizzare Focus mirati per settori di attività (frutticolo, allevamenti, seminativi, colture industriali, ecc.) e per dimensionamento aziendale e forme di organizzazione imprenditoriale (piccole imprese, imprese familiari, società, cooperative, ecc.).
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad INAIL fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
Le Parti, riconoscendo la validità delle attività sopra elencate, si impegnano a collaborare per l’efficace realizzazione delle stesse, come sopra e di seguito dettagliate.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da un rappresentante della Prefettura di Ravenna, uno della Direzione Territoriale INAIL Ravenna-Ferrara e uno per ogni Parte Firmataria. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali di volta in volta necessarie anche in base ai singoli accordi promossi, nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Al riguardo le Parti Firmatarie in rappresentanza del settore agricolo privato e cooperativo, anche con il supporto della cassa bilaterale FIMAV EBAT, si impegnano a sostenere iniziative condivise tra gli Enti Firmatari, la Cassa extralegem, l’Osservatorio e il Comitato Paritetico.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa programmazione temporale;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità tra le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le stesse concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo, se non diversamente disposto dai singoli accordi attuativi, saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo saranno di proprietà delle Parti Firmatarie, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto - in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti - che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo e con gli accordi attuativi.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81 del 2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse, restano libere le iniziative svolte a favore dei propri iscritti.
In particolare, i loghi delle Parti Firmatarie saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo, secondo le disposizioni cristallizzate negli accordi attuativi.
L’utilizzazione straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale dei loghi corrispondenti all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il reciproco consenso.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative all’iniziativa, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 13
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 14
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni
Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso comunque non inferiore ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 15
Modifiche al Protocollo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione di ognuna.
 

Articolo 16
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Ravenna.
 

Articolo 17
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Il presente atto si compone di 16 pagine e di 0 allegati
 

FIRMATARI
Prefetto di Ravenna
INAIL - Direttore
FLAI CGIL Provinciale
FAI CISL Romagna
UILA UIL Territoriale
Coldiretti Ravenna
CIA Ravenna
Confcooperative Romagna
Legacoop Romagna
AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane
Confagricoltura Ravenna