Tipologia: Accordo
Data firma: 22 aprile 2024
Validità: agosto 2024
Parti: Groupama Assicurazioni e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Groupama
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di Accordo tra Groupama Assicurazioni spa e le rappresentanze sindacali aziendali Fisac Cgil, First Cisl, Fna, Snfia e Uilca (di seguito, ove indicati congiuntamente, "le Parti")


Visto
- L'Accordo di smart working sottoscritto tra le Parti in data 28 aprile 2023
Premesso
- il contesto socioeconomico e l’impegno da parte dell'Azienda ad adottare misure concrete che vanno nella direzione di contribuire alla riduzione dei consumi energetici a tutela dell'ambiente;
- il sostegno da parte delle Organizzazioni Sindacali ad iniziative mirate e di natura temporanea che, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, contribuiscano a migliorare la conciliazione dei tempi vita- lavoro;
- i vantaggi che tali misure hanno portato ai dipendenti che hanno goduto di tale misura nell'anno 2023 e i benefici rilevati dall'Azienda in termini di protezione dell'ambiente e di contenimento dei - consumi energetici
Tutto ciò visto e premesso le Parti
Convengono che
La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo
1) Nel periodo 5 agosto - 23 agosto 2024 tutte le sedi di Groupama Assicurazioni spa in Italia rimarranno chiuse e i dipendenti titolari di un accordo individuale di smart working, come previsto dall'Accordo del 28 aprile 2023, potranno prestare la propria attività lavorativa in modalità smart working, per l'intera durata del suindicato periodo;
2) Nel periodo di cui al precedente punto 2) i dipendenti che non hanno aderito all'Accordo di smart working potranno svolgere la propria prestazione nella sede lavorativa, già individuata tra le Parti e in uso. Restano esclusi da tale facoltà i dipendenti che svolgono mansioni di AM, DM, Specialista Vita e Danni.
3) Nel periodo 5 agosto -23 agosto 2024 i dipendenti dell'ufficio Posta titolari di accordo individuale di smart working, nelle giornate diverse dal venerdì dovranno garantire la copertura delle attività che richiedono l'uso di apparecchiature e strumenti in presenza, presso la sede lavorativa individuata, in coerenza con le esigenze dell'ufficio e in accordo con il responsabile;
4) Resta ferma l'importanza della fruizione delle ferie, delle ex festività e dei permessi, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dalla contrattazione nazionale (CCNL) e aziendale (CIA);
5) la misura, temporanea e a carattere sperimentale, ha valenza per il solo periodo indicato al punto 1) e potrà essere rinnovata, previa verifica e confronto tra le Parti, negli anni di vigenza dell'Accordo quadro sullo smart working sottoscritto in data 28 aprile 2023. Resta inteso che in caso di sopraggiunte esigenze aziendali che non consentano l'attuazione dell'Accordo, l'Azienda potrà revocare tale misura, dandone preventiva informativa alle OO.SS. con un preavviso di 45 giorni, fatto salvo il caso di forza maggiore.
Per tutto quanto non espressamente indicato, le Parti rinviano all'Accordo sindacale del 28 aprile 2023.

Roma, 22 aprile 2024