Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT- EU);
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy — Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale “Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontatone e controllo [...]”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia’, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 140, recante «Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 38 del 15 febbraio 2024;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi del richiamato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2021 n. 2787 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, del PNRR;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale al Tavolo tecnico è affidato il compito di indicare nel Piano nazionale le misure più idonee per un efficace contrasto al lavoro sommerso nei diversi settori economici e di delineare un’opportuna strategia d’indirizzo dell’attività ispettiva, anche attraverso una ricognizione dei dati più recenti riguardanti il fenomeno, nonché di favorire il dialogo e la collaborazione con le parti sociali;
VISTO il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 221 del 19 dicembre 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sezione Pubblicità legale e di cui è stato dato avviso nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022, finalizzato al conseguimento del primo traguardo della Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-8) e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 6 aprile 2023, recante la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 58 del 6 aprile 2023 di aggiornamento del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso;
CONSIDERATO che, conformemente alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR (M5C1-8), il citato Piano nazionale prevede, altresì, il conseguimento di ulteriori due target quali ’’’'Incremento almeno del 20 % del numero di ispezioni rispetto alperiodo 2019 - 2021 ” entro la fine del 2024 (M5C1 -10), e “Ridurre l’incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali, a seconda dei settori interessati (M5C1 -7 7/’;
RITENUTO che, ai fini della costruzione dell’indicatore diretto alla misurazione dell’incidenza del lavoro sommerso, è necessaria l’estrazione di informazioni statistiche dirette di tipo microeconomico dai dati amministrativi raccolti nell’ambito dell’attività di vigilanza;
CONSIDERATA la necessità di procedere, nel rispetto della Road map attuativa del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, all’inclusione nell’ambito della strategia di pianificazione dell’attività di vigilanza anche di un campione di imprese da sottoporre a vigilanza a fini statistici;
VISTA l’attività di campionamento delle aziende da sottoporre a ispezione, secondo i criteri statistici condivisi, realizzata da INPS e trasmessa all’ispettorato nazionale del lavoro nel mese di dicembre 2023;
VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, relativo ai controlli ispettivi Sull’Assegno di inclusione;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
RITENUTO opportuno formalizzare l’istituzione di una task force istituzionale che, in continuità con le diverse attività già realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, già costituito con decreto n. 57 del 6 aprile 2023, prosegua a sviluppare, con la necessaria stabilità, le sinergie istituzionali già avviate finalizzate alla valutazione delle attività di controllo congiunte e alla conduzione delle ispezioni anche per finalità statistiche;
CONSIDERATA la proposta del competente Ispettorato nazionale del lavoro e della Direzione generale per i rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero,
 

DECRETA

Articolo 1
(Costituzione e composizione della task force)

1. E costituita presso l’ispettorato nazionale del lavoro la task force “Lavoro sommerso”, composta dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ministero dell’interno;
Ministero della salute;
Ispettorato nazionale del lavoro;
Istituto nazionale previdenza sociale;
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Agenzia delle Entrate;
Guardia di Finanza;
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
2. La task force è presieduta dal Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro, o da un suo delegato, ed opera per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto in continuità con le attività già realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso e in conformità alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Presidente può, di volta in volta, sottoporre alla task force l’opportunità di consultare, per specifiche finalità ed esigenze, anche altre Amministrazioni.
4. La task force resta in carica fino alla completa attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.
 

Articolo 2
(Compiti della task force per la pianificazione dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso)

1. La task force di cui all’articolo 1, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. La task force opera in conformità alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dei Tavoli operativi interregionali di cui all’articolo 5, di cui assicura il necessario coordinamento, e realizzando le necessarie sinergie istituzionali e la condivisione di dati e delle diverse fonti informative. La task force procede, in particolare, alla selezione dei target aziendali da sottoporre all’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso e da inserire nella programmazione periodica di accessi mirati, assicurando a tal fine la condivisione delle modalità operative e delle specifiche esperienze, competenze e conoscenze e analisi di rischio di ciascun ente coinvolto, anche nella prospettiva di giungere alla produzione degli indicatori previsti nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.
 

Articolo 3
(Compiti della task force per l’attività di vigilanza a fini statistici)

1. La task force di cui all’articolo 1 ha altresì il compito di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato. A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica:
- definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;
- verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;
- analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.
 

Articolo 4
(Relazioni periodiche)

1. La task force comunica almeno trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso l’andamento dell’attività di vigilanza di cui ai predetti articoli 2 e 3, le eventuali difficoltà incontrate e le azioni correttive attuate per rispettare gli obiettivi quantitativi del numero di imprese ispezionate definito dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, fornendo ogni informazione utile sullo stato di avanzamento delle azioni programmate.
2. Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti secondo le finalità di cui al presente decreto.
 

Articolo 5
(Tavoli operativi interregionali)

1. Al fine di assicurare la piena operatività della task force, con specifico riferimento alla pianificazione operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, con successivo provvedimento del Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro sono costituiti tavoli operativi interregionali di cui fanno parte i rappresentanti delle medesime Amministrazioni di cui all’articolo 1. I tavoli si riuniscono con cadenza almeno trimestrale e assicurano l’attuazione delle attività programmate dalla task force.
2. Ai tavoli possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di altre Amministrazioni o delle parti sociali che si ritiene di coinvolgere al fine di una maggiore efficacia delle attività di vigilanza.
3. I tavoli operativi interregionali restano in carica fino al completamento delle attività programmate dalla task force.
4. Ove ritenuto opportuno in relazione al concreto svolgimento delle attività della task force, con successivo provvedimento del Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro può essere costituito un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate. In caso di sua costituzione, il tavolo operativo di coordinamento nazionale resta in carica fino al completamento delle attività programmate dalla task force.
 

Articolo 6
(Segreteria)

1. Le funzioni di segreteria della task force sono svolte dall’ispettorato nazionale del lavoro.
 

Articolo 7
(Oneri e compensi)

1. Le attività della task force di cui all’articolo 1 e dei relativi tavoli operativi di cui all’articolo 5 sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Roma, 28 marzo 2024

Marina Elvira Calderone