REGOLAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA P.A. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ART. 1 DPCM 21/12/07 E ART. 7, DLGS. 81/08
 

Il Comitato di coordinamento della P.A. in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all’art. 1 del DPCM 21 dicembre 2007 e art. 7, Dlgs. 81/08, in attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 963 del 23 giugno 2008 e della Determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 16524 del 24 dicembre 2008, ha adottato nel corso della seduta del 12 luglio 2010 il seguente regolamento.
 

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato di coordinamento della P.A. in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
 

Art. 2 – Composizione

Il Comitato in parola è presieduto dal Presidente della Giunta o da suo delegato da lui individuato, cui è affidato il coordinamento dello stesso, ai sensi dell’art. 1) c. 2 del DPCM 21/12/07.
Il Comitato si compone così come previsto dal DPCM 21 dicembre 2007 e dalla successiva delibera di giunta regionale n. 963 del 23/06/2008 e dalla determina n. 16524/08.
 

ART. 3 – Compiti

Il Comitato assolve ai compiti derivanti dal DPCM 21 dicembre 2007 e a quelli derivanti dagli atti amministrativi regionali più sopra richiamati.
In particolare il Comitato provvede alla programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale e locale al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli altri compiti sono elencati all’art. 1, c. 4 e art. 2, c. 4, art. 3, c. 1, del DPCM in parola.
 

ART. 4 – Rapporti con Ufficio Operativo e altre articolazioni

Il Comitato si rapporta con l’Ufficio Operativo dando seguito a quanto previsto all’art. 2, c. 1, 2, 4 del DPCM in parola. Il Comitato può attivare al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche, ivi compresa l’elaborazione di proposte relative alla programmazione dell’attività.
 

ART. 5 – Modalità di convocazione

Le attività di coordinamento e supporto sono curate dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Sanità e Politiche Sociali, Servizio di Sanità Pubblica che provvede alla predisposizione degli atti preparatori alla riunione, ad inviare la convocazione del Comitato con l’ordine del giorno e i relativi atti preparatori, tramite e-mail, ordinariamente almeno trenta giorni prima della data della riunione.
Ciascun componente può richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno con quindici giorni di anticipo e mediante comunicazione e-mail.
 

ART. 6 – Validità delle riunioni e delle decisioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
La validità delle decisioni è assunta a maggioranza, qualora la materia delle stesse afferisca alla competenza di un ente il cui componente non sia presente alla riunione, l’approvazione della decisione, limitatamente alla parte di sua competenza, è subordinata all’acquisizione del parere che deve pervenire tramite posta elettronica entro quindici giorni dalla data della comunicazione inviata con posta elettronica.
 

ART. 7 - Svolgimento delle riunioni e invio verbali sedute

Le riunioni si tengono presso le sedi della Regione Emilia-Romagna.
I verbali delle riunioni vengono redatti dalla Regione Emilia-Romagna e trasmessi via e-mail a tutti i componenti del Comitato.
Il verbale è approvato nella seduta immediatamente successiva.
 

Art. 8 – Attività di monitoraggio e verifica

Il Comitato individua gli strumenti di monitoraggio della propria attività e di quelle dell’Ufficio Operativo, ne dà annualmente comunicazione ai Ministeri competenti. Si riunisce almeno ogni tre mesi ai sensi del DPCM in parola.