Interpello n. 02 del 18 aprile 2024

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento -  NOTE

 

Oggetto

Numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati".

 

Ente proponente

Università degli Studi di Napoli “Federico II.

 

Quesito

Se è conforme all’Accordo Stato Regioni del 21.12.11 un accordo "aziendale" che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 previste nell'Accordo.

 

Risposta

Non si può prescindere da quanto previsto al punto 12.8 e all’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 che stabiliscono un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 81/08: art. 37; Accordo del 21 dicembre 2011; Accordo del 7 luglio 2016.

 

Note

L’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2, sancisce che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano...”.

L’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
L’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
- l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”.