REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana
Dott. MARZANO Francesco
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
Dott. FOTI Giacomo
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) M.A., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 4122/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità di M.A. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello.
Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito nei seguenti termini. All'interno di un laboratorio di panetteria la vittima, figlio dell'imputato, per togliere un residuo della lavorazione, inserì una mano in una impastatrice. Il rullo ruotante agganciò la mano, che subì trauma da schiacciamento. All'imputato è stato mosso l'addebito di aver consentito l'uso del macchinario privo di apparato di segregazione delle parti in movimento; nonché di microinterruttore di sicurezza.

2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che erroneamente si è ritenuto che la vittima prestasse attività lavorativa nel laboratorio. Si tratta in realtà del figlio dell'imputato, che si trovava occasionalmente nei locali del laboratorio paterno senza che tuttavia vi svolgesse attività lavorativa; e che altrettanto occasionalmente ebbe ad intervenire sulla macchina impastatrice. La Corte ha ritenuto un rapporto di collaborazione senza averlo in alcun modo dimostrato.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che altrettanto erroneamente si è trascurato di considerare che la condotta della vittima, del tutto eccezionale ed imprevedibile, ha determinato l'interruzione del nesso causale.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La pronunzia impugnata rileva in fatto che l'indagine compiuta dalla ASL nel laboratorio ha consentito di appurare che il giovane lavorava sia tenendo la contabilità, sia saltuariamente prestando aiuto nel laboratorio; e considera in diritto che la disciplina legale e particolarmente il D.Lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità.
Tale valutazione è immune da censure. Come questa Corte ha effettivamente avuto modo di ritenere (Cass. 4, 21 agosto 2007, n. 34995, Nacci), il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 262 del 1996, innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l'accento, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell'impresa, sull'esistenza di poteri decisionali.
Si fa leva, quindi, precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato art. 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione.

Si può dunque concludere che tale relazione di fatto determina l'applicabilità della disciplina di cui si discute.

Del resto, già nel passato questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di focalizzare il rapporto di lavoro subordinato sulla reciproca relazione di fatto tra i soggetti che vi sono coinvolti; configurandolo anche quando il lavoro viene svolto per mero favore (Cass. 4, 4 marzo 1982, n. 2232; Cass. 4, 7 marzo 1990 n. 3273). Questa configurazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del lavoro si rinviene pure nel T.U. per la sicurezza che ha compiuto una più estesa opera definitoria, senza tuttavia modificare significativamente i tratti delle figure indicate.

Alla luce di tali principi e del richiamato accertamento in fatto sui rapporti tra l'imputato e la vittima, correttamente è stata ritenuta l'esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi obblighi in materia antinfortunistica, pur in presenza del vincolo familiare.

3.2 Quanto all'ipotizzata interruzione del nesso causale, la pronunzia impugnata considera che la condotta della vittima è tutt'altro che straordinaria ed imprevedibile, visto che la sua presenza nel laboratorio era pur sempre saltuaria; e che inoltre la disciplina prevenzionistica mira a tutelare pure il lavoratore dai suoi stessi errori, purché essi non siano completamente esorbitanti rispetto alla attività in atto. Si tratta di apprezzamento corretto, conforme ai più consolidati principi nella materia.

La condotta del lavoratore si inserisce appieno nell'area di rischio tipica della lavorazione, quella del contatto improprio con le parti in movimento delle macchine per impastare utilizzate nel laboratorio di panetteria.

Dunque, tale rischio avrebbe dovuto essere adeguatamente governato dall'imputato, con gli strumenti tecnici dettagliatamente indicati in sentenza.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.