Tipologia: CCNL
Data firma: 24 maggio 2004
Validità: 01.05.2004 - 31.12.2007
Parti: Agci, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e servizi-Confcooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Settori di specializzazione
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Disciplina generale - Sezione prima
Rapporti e diritti sindacali

Art. 1 Rapporti tra sindacato e cooperazione - Natura dell'impresa cooperativa - Ruolo del socio lavoratore
Art. 2 Osservatorio
Art. 3 Sistemi di concertazione e di informazione
A) - Sistema di concertazione
B) - Sistema di informazione
C) - Grandi opere (Legge n. 443/2001)
D) - Definizione delle controversie interpretative
Art. 4 - Mobilità e difesa dell'occupazione
Art. 5 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) - Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello

B) - Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Affissione
Art. 10 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 11 - Accordi generali
Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 13 - Estensioni di contratti stipulati con le altre associazioni
Disciplina generale - Sezione seconda
Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
Art. 15 - Quadri
Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi e volontari in servizio civile
Art. 19 - Permessi
Art. 20 - Lavoratori stranieri
Art. 21 - Lavoratori invalidi
Art. 22 - Tossicodipendenti
Art. 23 - Portatori di handicap
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Art. 26 - Mense aziendali
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
A)

B)
C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP)
D) Rappresentante per la sicurezza
E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive
F)
Art. 29 Bis - Lavori usuranti
Art. 30 - Disciplina del contratto di lavoro di apprendistato
Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento
A) - Contratto di lavoro a tempo parziale
B) - Contratto di lavoro a termine
C) - Contratto di somministrazione di lavoro
D) - Distacco temporaneo
E) - Contratto di inserimento
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Licenziamenti
Art. 33 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 34 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 35 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 36 bis - Previdenza complementare
Art. 36 ter - Prestazioni sanitarie integrative
Art. 37 - Controversie e conciliazione
Art. 38 - Arbitrato irrituale
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 40 - Disposizioni generali
Art. 41 - Decorrenza e durata del presente CCNL
Art. 41 bis - Esclusiva di stampa
Disciplina speciale - Parte prima
Regolamentazione per gli operai

Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Mutamento di mansioni
Art. 45 - Mansioni promiscue
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 46 Bis - Riposi annui
Art. 46 Ter - Lavori discontinui
Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Art. 48 - Riposo settimanale
Art. 49 - Soste di lavoro
Art. 50 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 51 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 52 - Elemento economico territoriale
Art. 53 - Lavori a cottimo
Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Gratifica natalizia
Art. 57 - Festività
Art. 58 - Accantonamenti presso la Cassa Edile
Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Art. 61 - Trasferta
1) - Norme generali
• Clausola di salvaguardia di cui all'art. 61 punto a) del CCNL per i lavoratori delle cooperative edili del 24 maggio 2004.
2) - Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Art. 62 - Trasferimenti
Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Art. 65 - Modalità di pagamento
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Anzianità professionale edile
Art. 70 - Conservazione degli utensili
Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
Art. 72 - Preavviso
Art. 73 - Casse Edili
Art. 74 - Quote sindacali e di adesione contrattuale
Art. 75 - Formazione professionale
Art. 76 - Commissione Tecnica Nazionale
Art. 76 bis - Aspettativa
Disciplina speciale - Parte seconda
Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri

Art. 77 - Assunzione e documenti
Art. 78 - Periodo di prova
Art. 79 - Orario di lavoro
Art. 80 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 81 - Elemento economico territoriale
Art. 82 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 83 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 85 - Ferie
Art. 86 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 87 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 88 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 89 - Indennità di zona malarica
Art. 90 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 91 - Trasferta
Art. 92 - Trasferimento
Art. 93 - Alloggio
Art. 94 - Mutamento di mansioni
Art. 95 - Pagamento della retribuzione
Art. 96 - Tredicesima mensilità
Art. 97 - Premio annuo
Art. 98 - Premio fedeltà
Art. 99 - Trattamento in caso di malattia
Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 102 - Congedo matrimoniale
Art. 103 - Aspettativa
Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 105 - Quote sindacali
Allegati
Allegato "A" Minimi tabellari
Allegato "B" Regolamento dell'anzianità professionale edile
Allegato "C" Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore e norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Allegato "D" Protocollo sugli organismi bilaterali
Allegato "E" Intesa sulla reciprocità
Allegato "F" Accordo interconfederale RSU
Allegato "G" Protocollo di intesa per l'applicazione del d.lgs. 19/09/1994 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
Allegato "H" Certificazione di regolarità contributiva della cassa edile e commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al d.lgs. n. 276/2003
• Certificazione di regolarità contributiva
• Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al d.lgs. n. 276/03
Allegato "I" Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia del 16 dicembre 2003
• Documento Unico di Regolarità Contributiva
• Agevolazione fiscale del 41%
• Agevolazione contributiva dell'11,50%
• Decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi
• Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
• Comunicazione dell'assunzione
• Sicurezza sul lavoro
• Convenzione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 15 aprile 2004
• Accordo per la ripartizione dei costi ed oneri connessi al rilascio del DURC
• Circolare Ministero del lavoro - modalità di rilascio del DURC del 12 luglio 2005
Allegato "L" Profili dell'apprendistato
Allegato "M" Protocollo d'intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai paesi stranieri da impiegare per la esecuzione delle grandi opere (legge 443/2001)
Allegato "N" Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali "mobbing"
1) - Definizioni

2) - Dichiarazioni di principio
3) - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali e mobbing
4) - Procedura informale - Intervento della consigliera/e
5) - Ricorso consensuale all'arbitrato
6) - Denuncia formale
7) - Interventi di sostegno
8) - Attività di sensibilizzazione
• Regolamento per l'individuazione e la nomina della/del consigliera/e di fiducia
A) - Compiti
B) - Requisiti
C) - Procedure per la nomina
Allegato "O" Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini - 24 Maggio 2004

Roma, 24 Maggio 2004 tra l'Associazione italiana cooperative di produzione e lavoro Agci [...], l'Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro (Ancpl-Legacoop) [...], la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro Ferderlavoro e servizi Confcooperative [...], la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (Feneal) aderente alla Unione Italiana del Lavoro Uil [...], la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl [...], la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive Fillea Costruzioni e Legno aderente alla Cgil [...] viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell'ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
a) fabbricati ad uso abitazioni;
b) fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
c) opere monumentali;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Dichiarazione congiunta a verbale
Le parti, al fine di determinare le condizioni applicative di quanto previsto nel penultimo alinea della premessa, affideranno ad una commissione paritetica il compito di definire, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, gli specifici profili di riferimento ed i relativi livelli di inquadramento (vedi allegato M).
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra cave di prestito costruzioni stradali ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc..
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotti
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.

Settori di specializzazione
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolge per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato (a cui può concorrere un maggiore controllo degli attori anche attraverso strumenti come il DURC), l'efficienza e la produttività delle imprese favorendo l'innovazione tecnologica ed organizzativa, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali, promovendo un efficace ampliamento delle attività ispettive nei cantieri sia pubblici che privati.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:
[...]
6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.
7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
[...]

Disciplina generale - Sezione prima
Rapporti e diritti sindacali

Art. 2 Osservatorio
1. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio Nazionale.
Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil del 5/04/1990, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.
2. L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.
3. Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse Edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici o privati.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.
4. La gestione dell'Osservatorio sarà compito di un Comitato Paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predispone il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- produrre il rapporto di cui al secondo comma del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al terzo comma dello stesso punto 3;
- definire un programma operativo relativo a:
1) le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
2) le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi Paritetici o nei centri di ricerca della Cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
3) la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;
4) la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
c) all'inizio di ogni anno di attività: il budget annuale, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi Paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
5. Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

Art. 3 Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del sindacato.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

A) - Sistema di concertazione
1. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale.
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di cui all'art. 2 quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
Per la sua attività l'Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti Bilaterali e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti nell'industria delle costruzioni.
3. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l'andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- l'andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.
4. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

A.1) - Livello nazionale:
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

A.2) - Livello territoriale:
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità; attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.

B) - Sistema di informazione
B.1) - Informazione in sede territoriale
Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Cooperative forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, nonché del lavoro straordinario".
Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale.
Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.

B.2) - Informazione in sede nazionale
Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l'anno - forniranno alle RSU, unitamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata:
a) per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l'anno;
b) i consorzi costituiti per partecipare a gare di General Contractor, con capo commessa un impresa cooperativa per la quale si preveda venga sviluppato mediamente nel triennio un monte lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l'anno.

B.3) - Informazioni a livello aziendale
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OOSS Territoriali, informazioni relative all'andamento economico, all'occupazione e all'organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 26 milioni di Euro l'anno:

1) - Andamenti economici
[...]
- le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;
- la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;
- gli investimenti per l'acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell'azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;
[...]
- grandi commesse: tipologia e tempistica.

2) - Occupazione e formazione
- l'andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;
- la politica di formazione e riqualificazione del personale;
- la programmazione e l'utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e parttime;
- la mobilità;
- la politica della sicurezza.

3) - Organizzazione aziendale produttiva
- l'assetto organizzativo - e le sue eventuali modifiche - riferibile alla durata dei lavori, all'orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;
- la gestione dei programmi produttivi e l'informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;
- i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
- i processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;
- i lavori all'estero con l'indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione;
Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.

B.4) - Strumenti e procedure di partecipazione
Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art. 7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OOSS Territoriali potranno concordare la costituzione di Comitati Tecnici Congiunti.
A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.
La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OOSS Territoriali tra i lavoratori della cooperativa.
Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.
La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.
Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.

C) - Grandi opere (Legge n. 443/2001)
Nelle ipotesi di imprese cooperative o di consorzi di cooperative che - nel ruolo di capo- commessa - siano appaltatrici dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale (c.d. Grandi Opere) individuate dal CIPE in applicazione dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo) e inserite dal Governo nel DPEF oppure dei lavori per la realizzazione di opere rilevanti di carattere interprovinciale e/o internazionale per un monte lavori, di loro competenza, superiore a 36 milioni di Euro, si applicherà - per tali commesse - quanto segue:
a) In previsione dell'inizio dei lavori e quindi successivamente (con periodicità annuale) troveranno applicazione, con specifico riferimento alla dimensione di commessa, le procedure di cui ai precedenti punti B.2) e B.3). Ciò con particolare attenzione ai temi delle previsioni occupazionali, della gestione dei programmi produttivi, degli orari di lavoro e del decentramento; delle iniziative e degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro; dei servizi logistici e di cantiere.
b) La sede nazionale è anche deputata a dirimere eventuali controversie interpretative circa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 37 CCNL), ivi comprese le necessarie determinazioni circa i contratti collettivi territoriali da applicare e gli enti bilaterali ai quali iscrivere i lavoratori nel caso di opere che ricadono nel territorio di diverse province;
c) La sede nazionale, a fronte di specifici impegni aziendali e/o territoriali a sostegno dell'ampliamento dei livelli occupazionali e della relativa rete dei servizi, in relazione anche alla valenza sociale di tali programmi, potrà definire specifiche iniziative (anche nei confronti del Governo e degli Enti locali) tese a mutualizzare i relativi oneri e/o ridurne l'impatto sul sistema delle imprese.
Resta in ogni caso inteso che la procedura di cui al presente punto C) si inserisce nell'ambito del sistema di relazioni sindacali a carattere non negoziale ed in ogni caso non può determinare per le imprese costi aggiuntivi e cumulativi rispetto a quelli stabiliti, per ciascun istituto contrattuale, dal CCNL e dalla contrattazione collettiva di livello territoriale.

D) - Definizione delle controversie interpretative
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame è la definizione della controversia interpretativa.

Art. 5 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive.
A) L'azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg. prima del ricorso al subappalto, alla RSU e al sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza.
La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle RSU e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
B) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.
C) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
E) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera A). È compito dei delegati sindacali o della RSU di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
F) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera A). È compito dei delegati sindacali o della RSU di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
G) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lettera E), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
H) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo, non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) - Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
[...]
c) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
[...]
f) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
[...]
h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
[...]
l) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili;
[...]
n) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lettera a) dell'art. 5;
o) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
[...]
q) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
[...]

B) - Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
[...]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni Nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
[...]

Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 13 settembre 1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), sottoscritto da Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative Italiane e Cgil, Cisl e Uil, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:
1) Le parti si danno atto che la RSU costituisce la rappresentanza sindacale aziendale unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nella unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7 del CCNL 1° marzo 1991 e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
Per il numero dei componenti la RSU e per le modalità di costituzione delle stesse valgono le disposizioni dell'accordo in materia del 13/09/1994 tra Legacoop, Confcooperative e Agci e con Cgil, Cisl, Uil.
2) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per edilizia.
Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale unitario, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al primo comma, scende al di sotto di 16.
A tale rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per l'espletamento delle proprie funzioni.
3) Per i rapporti con la Cooperativa la RSU, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la RSU e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.
È compito della RSU intervenire nei confronti della Cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme del CCNL e del contratto collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche materie:
- organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
- prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal CCNL e dall'integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario ferie, ROL);
- inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
- diritto allo studio e formazione professionale;
[...]

Art. 8 - Assemblee
Nell'unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le parti convengono che le 12 ore annue retribuite, per assemblee sui luoghi di lavoro potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale sottoscritto in data 13/09/1994.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
[...]

Art. 9 - Affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11 - Accordi generali
Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Disciplina generale - Sezione seconda
Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri
Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
Dichiarazione comune

Gruppo di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale Le parti stipulanti, in considerazione dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali intervenuti nel corso degli anni nel comparto delle costruzioni e nelle aziende edili e che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro composto da 6 componenti per ciascuna parte, cui è attribuito il compito di verificare la necessità di produrre un aggiornamento del sistema di inquadramento professionale vigente, sottoponendo alla decisione finale delle Parti stipulanti le eventuali proposte modificative e/o integrative dell'attuale disciplina contrattuale in materia.
Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro il mese di Settembre 2004 e dovrà presentare le proprie proposte entro il 31/12/2004.
Il Gruppo di lavoro, nello svolgimento della propria attività, dovrà:
[...]
2) effettuare l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione, mediante l'introduzione di nuove figure professionali, la revisione delle competenze delle figure tradizionali, la revisione dei periodi di preavviso;
3) tenere nella dovuta considerazione, anche in relazione al necessario processo di armonizzazione con il restante sistema contrattuale edile, le peculiarità che, in materia di inquadramento professionale, sono state espresse dalla contrattazione nazionale cooperativa;
4) valorizzare gli elementi prodotti, in materia di inquadramento ed indennità, dalla contrattazione integrativa del Movimento Cooperativo, evitando comunque la cumulabilità tra istituti e riconoscimenti con medesime finalità;
[...]
6) verificare la introducibilità di elementi gestionali di flessibilità nel sistema di classificazione, in un contesto di coerenza con la professionalità acquisita dai singoli lavoratori.
Resta inteso che, in considerazione della predetta valenza generale del sistema di classificazione professionale, le soluzioni finali adottate dovranno risultare omogenee per tutti i CCNL del settore edile.
Le Parti stipulanti convengono fin d'ora che, quale che sia il nuovo sistema di classificazione scelto e dopo una loro valutazione sulla ricaduta complessiva del nuovo impianto sui costi contrattuali, il reinquadramento dei lavoratori dovrà avvenire con il necessario equilibrio e la dovuta gradualità.
Infine, le Parti ritengono opportuno che tutte le Associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, nell'affrontare il tema dell'inquadramento professionale nell'edilizia, richiamino all'attenzione del Governo l'esigenza di una più adeguata disciplina normativa dei lavori usuranti, con riferimento a specifiche mansioni lavorative nel settore delle costruzioni.

Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.
[...]

Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 20 - Lavoratori stranieri
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri, nel settore edile, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori stranieri.
[...]

Art. 21 - Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 23 - Portatori di handicap
Le imprese Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico- riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico- riabilitativo, una assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.

Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
[...]
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
A)
Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente contratto.

B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei lavori del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP)
Le parti concordano sull'esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui contenuti specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CTP, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
In questa logica dovrà anche essere riesaminato il riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa.
Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema- tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.
Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell'art. 29 del CCNL 6 Luglio 1995.

D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 7, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate.
In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art 17 D.Lgs. n. 626/94.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell'art. 17 D.Lgs. n. 626/94. Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata dei cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 6 del CCNL.
Il rappresentante per la sicurezza, ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del "Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626". Alla formazione dei lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94 provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza.
Ai rappresentanti per la sicurezza, ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale del 5 ottobre 1995 (allegato al presente contratto).

E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del personale.
Ciò, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Qualora si modifichi organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.

F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

Art. 29 Bis - Lavori usuranti
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca, alle parti medesime, indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi Istituzionali competenti.

Art. 30 - Disciplina del contratto di lavoro di apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dalle disposizioni del presente articolo nonché da quanto previsto dall'allegato L del presente CCNL.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
- Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
- Apprendistato professionalizzante:
a) qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni;
b) qualifiche finali del terzo livello di inquadramento: massimo 4 anni;
c) qualifiche finali del quarto livello e superiori: massimo 5 anni;
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze già in possesso e le competenze da acquisire (intese come di base e tecnico professionali), l'indicazione del tutor, come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
Per quanto concerne la formazione, si ritiene che da parte delle Regioni si debba definire una congrua articolazione di formazione esterna (su aspetti generali e comuni alla professione) e interna (su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo) all'azienda, individuando gli enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando altresì specifici criteri di accreditamento dei tutors aziendali, la cui formazione, ove necessaria, avverrà prioritariamente attraverso il sistema degli enti scuola edili.
In coerenza con quanto sopra, alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- formazione per i tutors aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine, l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione, dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
[...]
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 29 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli artt. 46 e 47 (operai) e 79 (impiegati) del vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 46 bis) e 79.
[...]
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.

Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento
B) - Contratto di lavoro a termine

[...]
Nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente alle organizzazioni e/o rappresentanze sindacali informazioni sulle dimensioni quantitative dei contratti a tempo determinato stipulati, sui cantieri e sui profili professionali interessati dagli stessi.
[...]

C) - Contratto di somministrazione di lavoro
[...]
L'impresa utilizzatrice è tenuta a comunicare alla RSU, ovvero in mancanza, alle Organizzazioni Territoriali aderenti ai Sindacati nazionali stipulanti il presente CCNL, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula dei contratti di somministrazione.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, l'impresa fornirà le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, nell'ambito delle procedure informative di cui all'art. 3, saranno fornite annualmente alle organizzazioni e rappresentanze sindacali informazioni generali sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il contratto di somministrazione, oltre agli altri elementi prescritti per legge, deve sempre contenere l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietato nei seguenti casi:
[...]
III) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
IV) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;
V) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
VI) per la costruzione di pozzi a profondità superiore a 10 metri;
VII) per lavori subacquei con respiratori;
VIII) per lavori in cassoni ad aria compressa;
IX) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da IV) a IX) la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione di lavoro presso imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore. Al fine di dare applicazione alla presente disposizione si precisa quanto segue:
a) le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile - di riferimento dell'impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare;
b) la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie di somministrazione di lavoro ed i relativi lavoratori, nel rispetto della modulistica nazionale;
[...]
d) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo di legge del 4%, applicando in materia quanto stabilito nello specifico accordo nazionale del 16 dicembre 2003;
[...]

E) - Contratto di inserimento
[...]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
[...]
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La formazione teorica sarà effettuata prioritariamente presso la Scuola Edile.
Nelle cooperative organicamente strutturate (con organico superiore a 50 addetti) la formazione teorica potrà essere effettuata direttamente in azienda, attenendosi ai contenuti dei programmi che saranno predisposti dalla Scuola Edile e con essa coordinandosi.
In attesa della definizione del "libretto formativo" di cui all'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura della cooperativa, attenendosi alle indicazioni che saranno definite dalla Scuola Edile.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
[...]
L'orario di lavoro è disciplinato dai corrispondenti articoli del CCNL.
[...]
In deroga a quanto previsto dall'art. 59, 2° comma, del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell'applicazione della Legge 20/05/1970, n. 300.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità, o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[...]

Art. 32 - Licenziamenti
Fermo l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, e di quanto previsto dalla legge n. 108/90 l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[...]
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
[...]

Art. 37 - Controversie e conciliazione
1. In caso di controversia individuale singola o plurima che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere preventivamente promosso il tentativo di conciliazione davanti alla commissione costituita presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, deve esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2 al 9.
2. La Commissione di conciliazione in sede sindacale costituita a livello provinciale ed è composta:
a) per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;
b) per il lavoratore, da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Associazione di rappresentanza cooperativa o l'Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione di rappresentanza cooperativa, ovvero l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il tentativo di conciliazione è di competenza della Commissione istituita nella Provincia nella quale il lavoratore è stato assunto o successivamente trasferito
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l'ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione di rappresentanza cooperativa o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98, nonché nelle modalità e discipline previste dalla legge 30/2003 e dal D.Lgs. 276/2003.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
9. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
10. Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della RSU al quale abbia conferito mandato o da un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale di una delle OOSS firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia conferito il mandato. L'azienda potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione cooperativa di propria rappresentanza.
Se la conciliazione riesce, essa andrà registrata in apposito processo verbale, da sottoscrivere a cura di tutte le parti e da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro ed avrà lo stesso valore di conciliazione in sede sindacale di quella disciplinata nei commi precedenti.
In caso di mancata intesa in sede aziendale, resta fermo l'obbligo di esperire la conciliazione nei modi di cui al primo comma.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di prevenzione del conflitto di cui al titolo 8 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5 Aprile 1990 tra Centrali Cooperative e OOSS Nazionali.

Art. 38 - Arbitrato irrituale
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 37 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.
[...]
3. Il Collegio è composto da tre membri: uno in rappresentanza dell'azienda, uno in rappresentanza del lavoratore, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'azienda su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.
4. I due membri designati, in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
[...]
9. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater del c.p.c..

Art. 40 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

Disciplina speciale - Parte prima
Regolamentazione per gli operai
Art. 46 - Orario di lavoro

1. Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
2. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
3. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, terzo comma, punto o) in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
[...]
5. Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la RSU.
[...]
7. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
8. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
9. L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
[...]

Art. 46 Ter - Lavori discontinui
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 46.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
[...]
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il CCNL e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.
Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.
Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2° comma dell'art. 46.
Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.
Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico- organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale, verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con assorbimento dei riposi annui di cui all'art. 46 Bis, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennità per lavoro a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all'art. 46, 6° comma.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto stabilito dal presente CCNL in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della RSU, si precisa che quando negli articoli 46, 46 bis e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme della contrattazione nazionale e/o territoriale.

Art. 48 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 59.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
[...]
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

Art. 53 - Lavori a cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[...]
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:
- le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso degli operai a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e indennità di contingenza;
- le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[...]

Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni di legge.

Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[...]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
Ai sensi dell'art.4, comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali gli agenti climatici e metereologici, è elevato a dodici mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere dev'essere inteso come unità produttiva.

Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora):
- Tab. unica nazionale: 4;
- Situazioni extra: 5.
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli):
- Tab. unica nazionale: 5;
- Situazioni extra: 5.
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango:
- Tab. unica nazionale: 5;
- Situazioni extra: 12.
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario:
- Tab. unica nazionale: 8;
- Situazioni extra: 15.
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume:
- Tab. unica nazionale: 8;
- Situazioni extra: 15.
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe:
- Tab. unica nazionale: 8;
- Situazioni extra: 17.
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio:
- Tab. unica nazionale: 10;
- Situazioni extra: 10.
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio:
- Tab. unica nazionale: 10;
- Situazioni extra: 10.
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività:
- Tab. unica nazionale: 11;
- Situazioni extra: 17.
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione):
- Tab. unica nazionale: 12;
- Situazioni extra: 20.
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio:
- Tab. unica nazionale: 13;
- Situazioni extra: 20.
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre:
- Tab. unica nazionale: 13;
- Situazioni extra: 22.
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti:
- Tab. unica nazionale: 16;
- Situazioni extra: 23.
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12):
- Tab. unica nazionale: 16;
- Situazioni extra: 28.
15) Lavori su scale aeree tipo Porta:
- Tab. unica nazionale: 17;
- Situazioni extra: 35.
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso:
- Tab. unica nazionale: 17;
- Situazioni extra: 35.
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.:
- Tab. unica nazionale: 17;
- Situazioni extra: 35.
18) Lavori per fognature nuove in galleria:
- Tab. unica nazionale: 19;
- Situazioni extra: 35.
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3:
- Tab. unica nazionale: 20;
- Situazioni extra: 35.
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti:
- Tab. unica nazionale: 21;
- Situazioni extra: 40.
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.:
- Tab. unica nazionale: 22;
- Situazioni extra: 40.
22) Lavori in pozzi neri preesistenti:
- Tab. unica nazionale: 27;
- Situazioni extra: 55.
In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona. Da aggiornare.

Gruppo B) - Lavori in galleria
Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio : 46;
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 20;
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28 novembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriate al caso di specie.

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D) - Lavori marittimi
- Operai imbarcati su natanti con o senza motore. Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori da porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. Indennità del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 e da corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità, eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 70 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.
[...]

Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli.
In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi, quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.

Art. 73 - Casse Edili
a) Le Casse Edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi, stipulati fra Aicpl, Ancpl, Federlavoro e Servizi e Feneal, Filca e Fillea, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese cooperative e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dall'impresa cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.
[...]
c) Le parti, nel quadro dell'accordo di reciprocità siglato il 20/01/2000 (allegato F) si impegnano:
- ad attuare, un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;
- predispone i modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo l'importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse Edili, riaffermano l'obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio nazionale, a Casse Edili uniche per tutto il settore gestite con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL operanti nel settore delle costruzioni.
Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese.
I principi sopra esposti comporteranno, nell'ambito del sistema di Casse Edili e anche attraverso la revisione degli statuti delle Casse medesime:
- la realizzazione di una gestione unitaria di un unico sistema di Casse Edili;
- il riconoscimento dell'autonomia contrattuale delle parti;
- l'uniformità dei trattamenti erogati ai lavoratori con conseguente armonizzazione delle aliquote contributive per perseguire la parità di costi tra le imprese;
- la riconoscibilità delle rappresentanze degli organismi paritetici di gestione che affermi le caratteristiche territoriali di presenza delle imprese associate;
- la lotta all'evasione e al lavoro nero, al fine di combattere la concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del settore, attraverso procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli utilizzi d'orario di lavoro palesemente non credibili.

Art. 75 - Formazione professionale
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie, riaffermano la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico- produttive delle imprese.
Le Associazioni e Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di quello esistente.
Le Associazioni Cooperative e le OOSS firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse Edili ed altri enti paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gestiti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie dei CCNL.
A tale scopo le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno ognuna per conto proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare intese che consentano l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.
Gli enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili e laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle cooperative, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e 1'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3) dell'art. 64.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti sulla base di un apposito regolamento i cui principi verranno fissati dalla Commissione paritetica di cui al quart'ultimo comma. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante delle cooperative, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali delle cooperative e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti- Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti. I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti- Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che entrano nel settore; alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 43.
Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 43, valgono anche per i lavoratori già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi professionali, gestiti dagli Enti- Scuola, ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
Le parti convengono di istituire un organismo paritetico, a livello nazionale, con la funzione di promuovere e coordinare l'attività di addestramento svolta dagli Enti-Scuola territoriali, di armonizzare i programmi e gli indirizzi didattici e di assumere in genere ogni idonea iniziativa atta a favorire l'istruzione professionale.
Dichiarazione a verbale
Nel riconfermare gli impegni previsti nel 3° comma dell'articolo 75 (Formazione professionale), considerate le intese raggiunte sulla formazione professionale e sul sistema formativo edile il 20 maggio 2004 tra Ance e OOSS, le parti ne valuteranno le condizioni attuative nel sistema cooperativo, non disgiuntamente dall'obiettivo della istituzione di un sistema unitario e paritetico nel settore.

Art. 76 - Commissione Tecnica Nazionale
Viene istituita una Commissione Tecnica paritetica a livello Nazionale per:
a) Lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo, nell'ambito del Contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali.
b) L'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell'impiego della mano d'opera negli appalti e nei subappalti di cui agli articoli 5 e 54 del presente Contratto.
c) L'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 60.

Disciplina speciale - Parte seconda
Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri
Art. 79 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
[...]
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 80.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
La cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro, nonché l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
[...]

Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale
[...]
Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
[...]

Art. 85 - Ferie
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 4°).
[...]

Art. 88 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80;
b) per lavori in galleria: una indennità di Euro 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

Art. 89 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 90 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[...]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[...]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali gli agenti climatici e metereologici, è elevato a dodici mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere dev'essere inteso come unità produttiva.

Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[...]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[...]

Allegati
Allegato "I" Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia del 16 dicembre 2003
In riferimento al tavolo attivato dal Ministero del lavoro e dal Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (PCM), tra l'Associazione di categoria rappresentata da: Ance , Anaepa Cgia, Anse Assoedili Cna, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Aicpl Agci, Aniem Confapi, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil è stato definito il seguente "avviso comune" in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia.
Le parti, a seguito di quanto rilevato nel tavolo nazionale sul lavoro sommerso nel settore delle costruzioni attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concordano sulla necessità di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro.
Le parti si impegnano a perseguire tale obiettivo nel riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli all'interno del mercato di riferimento e ritengono che le seguenti proposte debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa.
Le parti concordano che la specificità di settore richiede interventi mirati alla repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali, in stretta connessione con le doverose tutele per i lavoratori dell'edilizia. Le parti concordano altresì che gli interventi per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza del lavoro edile non possono prescindere dal ruolo affidato dalle parti sociali nei contratti collettivi di lavoro di riferimento agli enti bilaterali che, pertanto, assumono un'importanza strategica per gli obiettivi propri del presente avviso comune.
Le parti convengono quindi di istituire un Comitato della bilateralità con lo scopo di rendere omogenee le regole cui debbono essere informati gli Organismi bilaterali di settore, in particolare per quanto attiene i criteri e i contenuti relativi all'emissione della certificazione di regolarità contributiva.
Il Comitato per la bilateralità ha il compito di vigilare attivamente sulla corretta applicazione delle norme definite tra le parti.
Le parti, inoltre, con il suddetto avviso comune intendono porre in essere anche le azioni preliminari per portare a totale compimento gli specifici impegni di natura contrattuale assunti con gli Accordi del 29 gennaio 2002, del 4 febbraio 2002, del 18 febbraio 2002, del 24 aprile 2002.
Le parti convengono anche che alcune delle proposte contenute nel presente avviso comune concorrono alla effettiva realizzazione di importanti misure, pure di contrasto del lavoro irregolare in edilizia, contenute nella recente riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003, con riferimento all'art. 86 comma 10 B Bis e B Ter.
Le parti si danno inoltre atto che il persistere di una grave sperequazione tra il settore delle costruzioni e il settore manifatturiero e, in particolare, del peso degli oneri sociali, costituisce una delle cause del fenomeno del lavoro sommerso e impone interventi per la riduzione di tale costo in edilizia.
Le parti, per dotare il settore di efficaci strumenti di lotta all'evasione fiscale e contributiva, concordano sulla necessità di istituire un sistema di regole per l'accesso al settore tramite percorsi formativi obbligatori.
Tutto ciò premesso, le parti propongono l'adozione dei seguenti provvedimenti.

Documento Unico di Regolarità Contributiva
Stipula della Convenzione tra Inps, Inail e parti sociali per l'istituzione, presso ogni provincia, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti, pertanto, la regolarità delle imprese non solo nei confronti degli Istituti ma anche per quanto attiene la Cassa Edile. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le Casse Edili operanti nei diversi livelli territoriali.
Il DURC, da intendersi anche quale misura di snellimento e semplificazione in materia di adempimenti per le imprese, deve essere istituito in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 per gli appalti pubblici nonché, per i lavori privati dell'edilizia, dalla norma contenuta nell'art. 86, comma 10 del citato decreto legislativo n. 276 che introduce, anche per questo ambito, l'obbligo di certificare la regolarità contributiva.
Le parti concordano sulla opportunità che il Ministero del Lavoro, con circolare interpretativa delle norme di cui all'art. 86 comma 10 del citato decreto, dia istruzioni nel senso che, in assenza di certificazione della regolarità contributiva, non è possibile procedere all'inizio dei lavori in quanto è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire e DIA).

Comunicazione dell'assunzione
Il termine entro il quale effettuare le prescritte comunicazioni di cui all'art. 9 bis della legge n. 608/96 e successive modificazioni deve essere fissato in data antecedente l'assunzione del singolo lavoratore.

Sicurezza sul lavoro
Sulla base del principio di autoregolamentazione e di autocontrollo del settore attraverso i propri enti paritetici prevedere, nell'ambito della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, agevolazioni per le imprese che dimostrino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
In particolare, riconoscimento delle funzioni di informazione e formazione - di cui al decreto legislativo n. 626/94 - e di quelle contrattualmente affidate ai suddetti Comitati.
I provvedimenti legislativi in tal senso e le pattuizioni delle parti sociali circa le modalità dell'assistenza e consulenza tecnica dovranno comportare una programmazione degli interventi ispettivi con priorità nei confronti delle imprese non iscritte alla Cassa Edile o a cui la Cassa Edile non rilasci il documento unico di regolarità contributiva per accertate irregolarità delle imprese stesse.
Le parti si riservano di concordare in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro disposizioni tese a introdurre sistemi di riconoscimento dei lavoratori, anche attraverso l'obbligo per gli stessi di possedere copia della dichiarazione di assunzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002.
Nota
Con la definizione di Cassa Edile si intendono tutti gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative firmatarie di CCNL e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative firmatarie di CCNL
Le parti ritengono che il Ministero debba definire una proposta organica su tempi e modalità di attuazione dei punti del presente Avviso Comune prima della sua sottoscrizione.
Le parti concordano affinché il Tavolo che ha dato luogo alla sottoscrizione del presente Avviso Comune sia presieduto dal Ministero del Lavoro con la presenza del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare e sia composto da:
- Inail;
- Inps;
- Ance;
- Anaepa Confartigianato, Anse Assoedili Cna, Fiae Casartigiani, Claai;
- Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Aicpl Agci;
- Aniem Confapi;
- Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
Le parti concordano altresì che il Tavolo sia reso permanente con lo scopo di monitorare il fenomeno del lavoro irregolare.

Allegato "M" Protocollo d'intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai paesi stranieri da impiegare per la esecuzione delle grandi opere (legge 443/2001)
Le Associazioni cooperative e le categorie Sindacali firmatarie il presente contratto prendono atto che il settore delle costruzioni manifesta l'esigenza di reperire maestranze qualificate ad oggi sempre più scarsamente disponibili nel mercato del lavoro nazionale.
Le Parti sottoscritte prendono atto che le maggiori cooperative nazionali lamentano una carenza di maestranze da utilizzare per assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera per l'esecuzione delle cosiddette "Grandi Opere", intendendo per tali le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, del CIPE con delibera 21/12/2003 ed inseriti nel DPEF 2004/2007.
Si riconosce quindi l'esigenza di immettere e mantenere nel settore delle costruzioni operatori e maestranze anche straniere, ovvero proveniente da paesi limitrofi, così come esemplificativamente indicato nella circolare n. 5 del 2004 del Ministero del Lavoro.
È altresì necessario che tali lavoratori diventino nel tempo sempre più professionalizzati, considerato che imprese devono mantenere elevati e significativi standards di qualità, competitività e capacità organizzativa e gestionale nel mercato delle opere pubbliche.
Operativamente, le parti convengono che la preselezione, effettuata nei Paesi di origine dei lavoratori, sia accompagnata da una introduzione alla lingua italiana e da un primo orientamento finalizzato a fornire elementi di base di educazione civica, di contrattualistica e di normative del lavoro.
Successivamente, in Italia, la formazione sarà realizzata utilizzando il sistema formativo bilaterale del settore e riguarderà sostanzialmente l'acquisizione delle necessarie conoscenze relative alla prevenzione e alla sicurezza e successivamente delle competenze relative alla qualità, l'organizzazione del lavoro e le specifiche tecniche e operative relative alle lavorazioni.
Le parti ritengono conseguentemente opportuno valorizzare a tal fine le specifiche iniziative ed i progetti prodotti a livello regionale e provinciale tesi a favorire l'ingresso in Italia di manodopera qualificata da inserire nel settore edile e di contribuire ad accrescere le modalità di fidelizzazione per i nuovi entrati.
Le parti intendono altresì incentivare i processi formativi sia dei lavoratori italiani che dei lavoratori stranieri anche attraverso riconoscimenti espliciti dal punto di vista contrattuale con modalità da espletare e verificare nelle sedi proprie.
Le parti intendono riservare ai lavoratori immigrati un'accoglienza di buon livello, consistente in alloggio e vitto con standards di qualità analoghi a quelli che vengono forniti ai lavoratori italiani, riconoscendo pienamente quanto previsto dalla normativa vigente sull'alloggio del lavoratore immigrato.
Inoltre, le imprese riconosceranno pienamente quanto la legge prevede per il viaggio di rientro al Paese di origine di suddetti lavoratori, anzi congiuntamente si favoriranno condizioni organizzative dei tempi di lavoro per eventuali brevi periodi di visita nei Paesi di provenienza.
Le parti infine si impegnano a sostenere nei confronti delle Istituzioni (Governo, Regioni, Enti pubblici) i progetti formativi prodotti dal sistema bilaterale della formazione edile, utilizzando ove esistente o incentivando se emananda, la legislazione nazionale e regionale a sostegno della formazione dei lavoratori stranieri.

Roma, 24 maggio 2004

Allegato "N" Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali "mobbing"
1) - Definizioni

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Le molestie sessuali più diffuse sono:
- insistiti apprezzamenti verbali e sgradevoli ammiccamenti a carattere sessuale;
- le ripetute richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi;
- le foto pornografiche o altro materiale analogo esibito inopportunamente nei luoghi di lavoro;
- i messaggi scritti, o gli oggetti, pesantemente allusivi;
- i contatti fisici intenzionali indesiderati;
- promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni sessuali;
- intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.
Per mobbing si intendono: tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da datori di lavoro, capi intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psicofisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera.
In particolare le attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di informative o informazioni volutamente errate al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti.

2) - Dichiarazioni di principio
- è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale o mobbing nelle definizioni sopra riportate;
- è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
- è sancito il diritto delle operatrici/operatori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti ostili o comportamenti molesti;
- è istituita la figura della/del Consigliera/e di Fiducia, denominata/o d'ora in poi Consigliera/e, il cui ruolo, l'ambito di intervento, i requisiti culturali e professionali e le modalità di nomina sono definite nell'allegato regolamento;
- è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
- nei confronti degli autori/autrici di molestie sessuali e mobbing si applicano le misure disciplinari secondo quanto previsto nel presente contratto collettivo nazionale di settore e nei regolamenti interni delle cooperative.
Le cooperative al momento dell'adozione del codice, anche con il coinvolgimento delle OOSS, entro un periodo certo e definito, introdurranno le opportune modifiche o integrazioni ai Regolamenti che contenessero norme in contrasto o contraddittorie rispetto al Codice stesso.
Le Associazioni si impegnano a dare un'ampia diffusione al presente Codice di comportamento e, in particolare, sulle procedure da adottarsi in caso di molestie e mobbing allo scopo di affermare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona, anche attraverso formazione/informazione ai dipendenti con la collaborazione della/del Consigliera/e di fiducia.

3) - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali e mobbing
La lavoratrice/lavoratore che ritenga essere vittima di molestie, ricatti sessuali o mobbing, può scegliere fra le seguenti procedure di denuncia e di eventuale composizione della conseguente situazione e/o controversia:
- procedura informale e riservata;
- il ricorso all'arbitrato;
- denuncia formale.

4) - Procedura informale - Intervento della consigliera/e
In caso di mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro la persona vittima potrà rivolgersi alla/al Consigliera/e designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
La procedura informale e riservata consiste nel tentativo di composizione della controversia mediante rapporto diretto con l'autore/autrice delle molestie sessuali o del mobbing.
La Consigliera/il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente al presunto autore/autrice che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. L'intervento della Consigliera/re deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
La Consigliera/il Consigliere di Fiducia può procedere all'acquisizione di elementi utili per l'accertamento dei fatti con l'eventuale audizione di colleghi e altre eventuali persone informate dei fatti.
Successivamente il consigliere/la consigliera di fiducia convoca le parti effettuando un tentativo di composizione pacifica della controversia.
L'intervento della Consigliera/e dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi e in assoluta riservatezza, in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

5) - Ricorso consensuale all'arbitrato
Le parti consensualmente, qualora non intendano giungere alla composizione pacifica prevista dall'articolo precedente o nell'ipotesi che il tentativo di composizione pacifica non vada a buon fine, possono chiedere al/alla Consigliera/e di Fiducia di risolvere la controversia in sede arbitrale.
Per la presente procedura si fa riferimento a quanto previsto al punto 8 comma d) del Protocollo nazionale di relazioni sindacali sottoscritto tra le parti in data 5/04/1990.

6) - Denuncia formale
Ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing non ritenga di far ricorso alla procedura informale, ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, anche avvalendosi dell'assistenza della/del Consigliera/e, al/alla propria Dirigente o al Dirigente del Personale, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora la persona autrice di molestia o mobbing sia un/una dirigente la denuncia formale potrà essere inoltrata direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la L. 125/91, qualora la Direzione del personale nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti, adotterà le misure organizzative opportune per la cessazione immediata dei comportamenti di molestia, d'intesa con le OOSS e sentita la Consigliera/e, al fine di ripristinare un ambiente di lavoro improntato al rispetto della libertà e della dignità delle persone.
Qualora la/il presunto/a autore di molestie sessuali o mobbing sia il/la dirigente le idonee misure organizzative saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con le OOSS, sentita la Consigliera/e.
In attesa della conclusione del procedimento disciplinare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, la cooperativa, nel rispetto della L. 125/91, potrà adottare un provvedimento di trasferimento in via temporanea al fine di ristabilire un clima sereno; questo, nel caso vi siano sedi distaccate e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
È data la possibilità agli interessati di un colloquio per esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza della Consigliera/e di fiducia e/o delle Organizzazioni Sindacali. È comunque auspicabile che per entrambe le persone il trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.

7) - Interventi di sostegno
L'Azienda anche in forma associativa con altre cooperative, individua le modalità, le forme e le sedi per l'eventuale sostegno psicologico alle persone vittime di molestie o mobbing. In tal senso possono essere sottoscritte convenzioni con le strutture pubbliche o con cooperative sociali esistenti sul territorio.

8) - Attività di sensibilizzazione
Nei programmi di formazione del personale delle Cooperative dovranno essere incluse informazioni circa gli orientamenti aziendali adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing ed alle procedure da seguire qualora la molestia o il mobbing abbia luogo.
La cooperativa che recepisce il presente codice dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali o mobbing.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione dei/delle dirigenti che dovranno pertanto, con la collaborazione e anche su proposta del/della Consigliera di Fiducia, essere impegnati a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing nei luoghi di lavoro.
Sarà cura della cooperativa promuovere, in collaborazione con il/la Consigliera/e di Fiducia, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni del movimento cooperativo firmatarie del presente CCNL, la conoscenza e la diffusione tra le lavoratrici e i lavoratori del Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato a tutti gli operatori e le operatrici della cooperazione, sul comportamento da adottare per la prevenzione e per la soluzione dei casi di molestie sessuali e di mobbing.
Sarà cura delle Associazioni firmatarie del presente CCNL, promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di Comportamento nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali e il mobbing. A tale scopo la Consigliera/e, d'intesa con i Tavoli Territoriali di Pari Opportunità (TDPT) laddove esistano, provvederà a trasmettere annualmente, all'Osservatorio Nazionale, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente codice.
I soggetti firmatari del presente Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di Comportamento ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

Regolamento per l'individuazione e la nomina della/del consigliera/e di fiducia
Il presente regolamento fa parte integrante dell'allegato Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e mobbing per il personale della cooperazione metalmeccanica.
La cooperativa per l'adozione del Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e mobbing istituisce il/la Consigliere/a di Fiducia, anche in forma associativa con altre cooperative, al quale si possono rivolgere le persone vittime di molestie e mobbing.
La/Il Consigliera/e di Fiducia è una figura di tutela e di garanzia, può essere interna od esterna alla cooperativa, agisce in piena autonomia e, tra le sue attività, particolare rilievo avrà l'azione preventiva e informativa. In tal senso potrà avanzare proposte alla cooperativa per la formazione e l'informazione del personale, compresi i dirigenti.
Può svolgere il proprio ruolo anche per più cooperative di piccole dimensioni dello stesso territorio preferibilmente accorpando settori omogenei di attività. L'Azienda dovrà impegnarsi a mettere a disposizione della/del Consigliere tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti garantendo la riservatezza della sua attività. A questo proposito l'Azienda deve, nei limiti delle proprie disponibilità, individuare un luogo specifico dove la Consigliera/e possa svolgere il proprio compito.
Il/La Consigliera/e di Fiducia sarà dotata di mezzi e strumenti adeguati per adempiere ai propri compiti in piena autonomia. L'ammontare di tali mezzi e strumenti, a partire dalle ore necessarie a svolgere il proprio compito, dovrà essere concordato tra la cooperativa/e e le OOSS territoriali sulla base delle effettive necessità di applicazione del presente Codice nelle Aziende.

A) - Compiti
La/Il Consigliera/e svolge attività di prevenzione attraverso iniziative di tipo culturale, formativo e informativo in stretto rapporto con l'Azienda, per diffondere una cultura improntata al rispetto della dignità delle persone tale da garantire un sereno ambiente di lavoro e per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione.
La Consigliera/e svolge un compito di sostegno e assistenza alle persone vittime di molestie sessuali e mobbing che richiedono il suo intervento per la soluzione informale e/o formale dei casi.
Promuove, in collaborazione con l'azienda, gli accertamenti preliminari e fornisce il supporto tecnico alle indagini nei casi di denunce formali e informali di molestie sessuali e mobbing.
Indica le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e mobbing ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
Ai fini del conseguimento del rispetto dei principi del presente accordo e nel rispetto della L. 125/91, ha la facoltà di verificare, qualora vi siano fondati motivi, che le procedure aziendali in merito a trasferimenti, percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, compresi i turni notturni, partecipazione ad aggiornamento o formazione, non siano stati viziati da atteggiamento di molestia sessuale o mobbing avanzando, se del caso, proposte per una maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
Provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del CCNL un'apposita relazione sullo stato di attuazione del Codice di Comportamento.

B) - Requisiti
Il/La Consigliere/a di Fiducia dovrebbe essere preferibilmente interna all'azienda e possedere i requisiti culturali e professionali necessari da sviluppare anche attraverso una adeguata formazione.
I requisiti essenziali richiesti sono:
- capacità relazionali;
- esperienza dimostrabile in tema di diritto del lavoro e di diritti delle donne e degli uomini;
- dovrà, inoltre, avere la fiducia dell'azienda e del personale e delle OOSS là dove presenti;
- avere la capacità di operare con assoluta discrezione e riservatezza.
Può essere appartenente alle strutture sindacali, oppure di derivazione associativa.
Qualora non sia possibile individuare tra il personale interno una figura con le caratteristiche necessarie si può ricorrere, previo confronto con le OOSS, anche attraverso intese interaziendali o territoriali, ad un soggetto esterno da nominare come Consigliera/e.

C) - Procedure per la nomina
Il/La Consigliere/a per meglio assolvere il proprio compito deve essere persona conosciuta, di fiducia e legittimata a svolgere il proprio ruolo.
L'individuazione delle persone in possesso dei requisiti necessari ed interessate a svolgere l'incarico avverrà anche dietro presentazione di una dichiarazione di disponibilità alla Cooperativa.
L'individuazione del/la Consigliere/a avverrà d'intesa tra la Cooperativa e le OOSS aziendali e/o territoriali.
L'incarico durerà 3 anni. Può essere rinnovato alla scadenza. Qualora si verifichino situazioni che denotino insoddisfazione e comprovata incapacità a svolgere il ruolo, l'incarico può essere revocato, d'intesa tra la cooperativa e le OOSS.