REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana
Dott. MARZANO Francesco
Dott. IACOPINO Silvana G
Dott. GALBIATI Ruggero
Dott. BIANCHI Luisa

- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) T.D. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 3622/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 25/06/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 25/6/2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 26/5/2005 con la quale il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, aveva dichiarato T.D. colpevole del delitto di cui all'articolo 590 c.p., commi 1 e 3 in danno di M.B. nonché della contravvenzione sub a) p. e p dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, lettera c), articolo 389, lettera c) e di quella, specificata al capo b), di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, commi 1 e 2, articolo 89, comma 2, lettera a), e, ritenuto il concorso formale dei reati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la aveva condannata, ritenuto più grave il delitto, alla pena di euro 2000,00 di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile ed alla rifusione allo Stato delle spese sostenute dalla medesima parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della T., deducendo difetto, illogicità ed incoerenza della motivazione della decisione impugnata.
La corte di appello aveva spiegato il rigetto delle doglianze esclusivamente attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza del Tribunale
Ha, in particolare, rilevato che il M. svolgeva l'attività di falegname da oltre trenta anni e che il macchinario cui era addetto era una macchina base in falegnameria sicché nulla si doveva fare per verificare le reali, e non meramente asserite, capacità di lavoro del dipendente, considerato anche che sulla macchina erano stampigliate le velocità massime cui poteva essere posizionata la fresa in relazione alla grandezza della stessa. Il M. conosceva bene il funzionamento della macchina ed era imputabile a sua distrazione, e non a difetto di conoscenza, il posizionamento della velocità a 10000 giri.
Il ricorrente ha anche fatto presente che i dispositivi di protezione individuali erano stati forniti sicché era stato il M. a non farne uso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze mosse con riferimento al riconoscimento della responsabilità della ricorrente sono ripetitive di censure già sottoposte all'esame della corte territoriale e da questa disattese con argomentazioni adeguate e coerenti che hanno dato conto della valutazione compiuta delle emergenze acquisite. I giudici hanno condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale ribadendo che l'infortunio si era verificato in quanto la parte lesa non era stata istruita preventivamente sul corretto funzionamento della macchina. Era stato permesso al M. di operare sulla stessa senza una adeguata formazione, confidando sulle capacità del dipendente e senza spiegargli il funzionamento del macchinario.
La prevenuta, inoltre, non aveva controllato che il M. indossasse il grembiule di cuoio e, quindi, utilizzasse i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione. L'incidente, quindi, era riconducibile anche a colpa della prevenuta, e non esclusivamente alla condotta del M., pur essendo in questa individuabili profili concorrenti di colpa perché costui imprudentemente, posizionata la fresa, aveva avviato la toupie a 10000 giri, di gran lunga superiori ai 4500 richiesti dalla fresa.
Ne consegue il rigetto del gravame in ordine all'attribuibilità dei fatti alla T..
I reati contravvenzionali, commessi il ***, si sono però prescritti.
Va, pertanto, annullata sul punto la sentenza con eliminazione dell'aumento di pena relativo, fissato per ciascuna violazione della normativa antinfortunistica in euro 250,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) per essere estinti per prescrizione ed elimina gli aumenti di pena stabiliti per gli stessi in complessivi euro 500,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.