Categoria: Cassazione penale
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:
dott. Guido De Maio Presidente
1. dott. Agostino Cordova
2. dott. Mario Gentile
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da ***, n. ***
avverso la sentenza del 21.4.2009 del tribunale di ****
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, in sostituzione dell'avv. Andrea Filippi De Santis, l'avv. Roberto Pierro, per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso:
la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *** era imputato: a) per il reato p. e p. dall'art. 89, comma 2°, lettera a), del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in riferimento all'art. 22 comma 2° lettera a) dello stesso d.lgs., perché, in qualità di legale rappresentante della ditta c.l. a r.l., ometteva di fornire ai propri lavoratori, all'atto dell'assunzione, una sufficiente e adeguata formazione sulla corretta conduzione ed utilizzo dei mezzi di sollevamento/trasporto utilizzati dalla ditta (carrelli elevatori) per la movimentazione dei carichi; b) per il reato p. e p. dall'art. 389 lettera c) del d.P.R. 547/55, in riferimento all'art. 182, comma 1 lettera b) dello stesso d.P.R., per non essersi assicurato, in qualità di legale rappresentante della ditta c.l. a r.l., che i carrelli elevatori utilizzati dalla ditta rispettassero i prescritti requisiti di sicurezza (segnalatori acustico e luminoso, inidoneità del sedile, protezione anteriore del carrello ecc.), in violazione di quanto statuito dal predetto art. 182, che prescrive che i posti di manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere costruiti o difesi in modo da consentire, l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza (in ***, il 17/03/2006).
2. A seguito di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della ditta c.l. a r.l., con sede in ***, personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro della locale ASL effettuava un sopralluogo. Dagli accertamenti risultava che al lavoratore infortunato non era stata fornita adeguata formazione all'atto dell'assunzione e che il carrello elevatore dal medesimo utilizzato non rispettava i prescritti requisiti di sicurezza.
Per questi fatti, a seguito di indagini, ***, nella qualità di legale rappresentante della c.l. a r. l., veniva tratto in giudizio per rispondere dei reati suddetti.
All'udienza del 21.04.09, svoltasi nella dichiarata contumacia dell'imputato, venivano rassegnate le conclusioni a verbale descritte.
3. Con sentenza del 21.4.2009 il tribunale di *** dichiarava il *** colpevole e lo condannava alla pena di € 3.000,00 (tremila) di ammenda.
Osservava il tribunale che il teste *** (in servizio presso ASL di Avezzano) aveva confermato i fatti contestati all'imputato, precisando di avere accertato, sia attraverso l'audizione del lavoratore ***, sia mediante la disamina della documentazione in possesso della ditta, che il dipendente, all'atto dell'assunzione, non aveva ricevuto alcuna formazione riguardo la mansione affidatagli, nella specie conduzione ed utilizzo dei mezzi di sollevamento/trasporto per la movimentazione dei carichi. Ha del pari precisato che i carrelli elevatori in uso dalla ditta erano privi dei requisiti di sicurezza, in particolare evidenziando che il sedile, oltre ad essere rovinato, era privo di dispositivi di sicurezza del dipendente in caso di urti accidentali.
Dal canto suo, il dipendente ***, oltre a confermare l'infortunio sul lavoro occorsogli nel mentre si trovava ad azionare il predetto macchinario, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione riguardo allo svolgimento di quella mansione, essendo stato in precedenza adibito ad altra attività (lavoro di ufficio).
4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in un solo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza.
La pronunzia - secondo il ricorrente - difetta del preventivo accertamento della qualità di legale rappresentante della c.l.a r.l. attribuita senza prova alcuna all'imputato. Difatti, tale corrispondenza (tra persona e funzione) non è mai stata oggetto di accertamento o documentazione.
2. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce una circostanza di fatto contrastando, genericamente e senza puntuali riferimenti agli atti del processo, le risultanze dello stesso da cui invece emergeva che dalla visura presso la camera di commercio di *** era risultato che l'imputato era il legale rappresentante della società c.l. a r.l..
Inoltre, come ulteriore elemento di prova della riferibilità all'imputato della condotta contestatagli, c'è da considerare che il teste *** ha comunque dichiarato che egli riceveva la busta paga dal *** e sulla stessa era scritto il nome dell'imputato.
Del resto l'imputato è rimasto contumace e non ha contestato tali risultanze con una diversa allegazione in fatto. Né può farlo in sede di giudizio di cassazione essendo deducibile soltanto - ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2010