Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direttiva 7 luglio 2010, Prot. n. 5.A008
Oggetto: Servizi ispettivi e attività di vigilanza


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’articolo 9 bis, comma 14, del decreto legge n. 510/1996 (conv. dalla legge n. 608/1996), nella parte in cui prevede che «il personale dei nuclei dell’Arma dei carabinieri in servizio presso l’Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l’applicazione della normativa nel settore del lavoro»;
Visto il Dm 31 luglio 1997 che istituisce presso questo Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Comando carabinieri ispettorato del lavoro», composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell’Arma;
Visto il Dm 2 marzo 2006 con il quale il predetto Comando ha assunto la denominazione di «Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro»;
Visto il decreto legislativo n. 124/2004 recante la «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Vista la direttiva del Ministro sui Servizi ispettivi e Attività di vigilanza del 18 settembre 2008;
Vista la nota n. 220/SEGR. del 16 maggio 2005 della Direzione generale delle Risolse umane e Affari generali e della Direzione generale per l’Attività ispettiva la nota n. 25/SEGR/8716 del 12 giugno 2009 e quella n. 25/SEGR/8771 del 15 giugno 2009 della Direzione generale per l’Attività ispettiva, recante «Linee guida in ordine alla procedimentalizzazione dell’attività ispettiva»;
Visto il Dm 12 novembre 2009 del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, recante la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro», in cui è prevista l’articolazione del predetto Comando in: un Comando centrale con sede a Roma ed in una organizzazione periferica, costituita da quattro «Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal Comando centrale».
Vista la lettera n. 8/91911997 «R» del 13 marzo 2010 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la riorganizzazione ordinativa del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché la nota n. 204/19.3.2005 del 17 marzo 2010 del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in cui si comunica la decorrenza, dal 26 aprile 2010, delle nuove strutture; Considerato che sulla base della struttura del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo «missioni » «programmi» e «macro aggregati» i centri di responsabilità gestiscono le risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi di propria competenza;
Ritenuto necessario, anche in occasione del Piano Straordinario di Vigilanza per l’agricoltura e l’edilizia nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia approvato il 28 gennaio 2010 dal Consiglio dei Ministri, individuate forme di coordinamento chiare nell’ambito dell’attività svolta dall’Arma e l’attività svolta dagli Uffici territoriali e centrali di questo Ministero. Emana la seguente direttiva

Finalità
La presente direttiva ha la finalità di garantire una maggiore efficacia dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale svolta dal personale dell’Arma che opera a livello centrale e territoriale e dal personale ispettivo incardinato presso le Direzioni provinciali del lavoro, attraverso un miglior coordinamento tra il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro, Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro e le strutture centrali e territoriali di questo Ministero.
Detto coordinamento, nel rispetto dei principi già indicati nella direttiva del 18 settembre 2008, è principalmente volto ad evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi mediante una pianificazione della attività, approvata dalla Direzione generale per l’Attività ispettiva ed il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché a garantire una migliore utilizzazione delle risorse economiche disponibili e il monitoraggio delle relative spese.

Pianificazione degli interventi
L’attività dei Gruppi Carabinieri dislocati a Milano, Roma e Napoli viene programmata sulla base delle istanze provenienti dalle Direzioni regionali competenti per territorio, che raccoglieranno le eventuali indicazioni fornite dalle Direzioni provinciali del lavoro.
Tale attività viene svolta anche tenendo conto delle esigenze derivanti dallo svolgimento di compiti di polizia giudiziaria.
La programmazione trimestrale viene approvata dal Direttore generale per l’Attività ispettiva d’intesa con il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e successivamente trasmessa per la fase attuativa ai Gruppi Carabinieri ed alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti.
Le Direzioni regionali provvedono poi ad attivate le competenti Direzioni provinciali del lavoro che assicureranno il coordinamento funzionale dell’attività ispettiva.
Ove si ritenga necessario, il Direttore generale della Direzione generale per l’Attività ispettiva, d’intesa con il Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, potrà disporre eventuali interventi su specifici obiettivi individuati anche sulla base di specifiche indicazioni da parte dell’Organo di direzione politica e potrà altresì modificare, ove ritenuto opportuno, gli obiettivi ed i tempi delle iniziative di vigilanza già programmate.

Compiti del Comandante del Gruppo Carabinieri
Al Comandante del gruppo è demandato lo svolgimento delle seguenti attività: collabora con gli Organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel contesto della linea di coordinamento dettata dal Comando Carabinieri, per la tutela del lavoro;
partecipa alle riunioni della Commissione regionale dell’attività di vigilanza di cui all’art. 4, comma 3, del Dlgs n. 124/2004;
esercita le sue attribuzioni gerarchiche e di controllo sul personale del Gruppo e dei Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro dipendenti;
assolve ogni altra incombenza demandatagli da leggi e regolamenti.

Oneri di spesa
L’attività dei Gruppi Carabinieri non può comportare oneri di spesa aggiuntivi rispetto alle ordinarie risorse di bilancio. Ai relativi oneri di natura economica connessi all’attività dei predetti Gruppi, comprese le attribuzioni del Comandante del Gruppo, si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti attinenti al Centro di responsabilità della competente Direzione generale.

La programmazione dell’attività e l’individuazione degli incarichi assegnati viene effettuata nei limiti delle risorse individuate dalla citata Direzione generale, previa individuazione con cadenza trimestrale della dotazione finanziaria. L’Ufficio regionale territorialmente competente, previo stanziamento delle risorse da parte del competente centro di responsabilità, predispone gli incarichi di missione necessari allo svolgimento dell’attività di vigilanza e provvede alla liquidazione delle relative spese.

Eventuali aspetti di carattere tecnico-operativo non contemplati dalla presente direttiva sono demandati a successive indicazioni da parte della competente Direzione generale per l’Attività ispettiva d’intesa con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.