Categoria: Cassazione penale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna
Dott. BIANCHI Luisa
Dott. MAISANO Giulio
Dott. IZZO Fausto

- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) C.M.L. N. IL ***;
2) R.F.C. N. IL ***;
3) B.L. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 3802/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
udito il P.G. in persona del Dott. Cons. Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gualtieri Giacomo del Foro di Milano per tutti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In data 16 gennaio 2003 mentre era intento alle operazioni di getto del calcestruzzo, P.F., dipendente della S.S. costruzioni srl, cadeva dalla soletta su cui stava compiendo il proprio lavoro, sita al primo piano di un edificio in costruzione, e riportava lesioni guarite in 121 giorni. Del fatto erano chiamati a rispondere C.M.L., R.F.C. e B. L. nella qualità il primo di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratori delegati - gli altri due - della S.S. costruzioni srl, nonché B.L. rappresentante della ditta (Bo. srl) che aveva disposto e realizzato le armature insufficienti, separatamente giudicato. Si accertava che la soletta era crollata in quanto priva di armature idonee a sopportare il peso e le sollecitazioni derivanti dal getto di calcestruzzo ed in particolare che la stessa era composta da una sequenza di cavalletti da ponteggio sui quali erano stati collocati travetti di legno che, a loro volta, fungevano d'appoggio per puntelli d'armatura; in tal modo era stata raggiunta l'altezza necessaria per il sostegno della seconda soletta, mentre nella parte interna erano stati collocati dei puntelli in ferro abbinati con modalità analoghe. L'impianto era inidoneo sia per l'inidoneità intrinseca dei cavalletti a quell'uso, sia perché l'armatura aveva una portata largamente inferiore a quella necessaria a sostenere il peso della soletta; i giudici rilevavano che tale inidoneità risultava evidente non solo a seguito di calcoli da effettuarsi a tavolino, ma al semplice esame superficiale e visivo del cantiere; gli imputati C., R. F. e B., titolari della posizione di garanzia nei confronti del proprio dipendente, pur potendo agevolmente verificare tale circostanza, non se ne erano accorti o la avevano comunque trascurata.

I tre imputati erano ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 590 c.p. e delle contestate contravvenzioni antinfortunistiche, queste ultime dichiarate estinte per prescrizione dalla Corte di appello.

Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso a questa Corte gli imputati C., R.F. e B. per il tramite del comune difensore di fiducia.

Con un primo motivo sostengono che la sentenza impugnata ha individuato erroneamente l'oggetto dei motivi di appello, asserendo che il punto in discussione era se S. dovesse essere considerata impresa esecutrice sottoposta agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8; viceversa nei motivi di appello non si contestava affatto la qualifica di S. quale impresa esecutrice, come tale soggetta gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8 e al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 ma bensì l'attribuzione a S. dell'obbligo di verificare preventivamente l'idoneità delle armature già allestite da altri; si sosteneva che l'attribuzione a S. di tale obbligo contrasta con la previsione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8 che, da un lato, attribuisce ai "datori di lavoro delle imprese esecutrici" il dovere di osservare "le misure generali di tutela"; dall'altro precisa che tale dovere riguarda "ciascuno per la parte di competenza", con ciò evidentemente limitando gli obblighi di ciascun datore di lavoro alla prevenzione dei rischi che sono connessi all'attività esercitata dalla sua impresa all'interno del cantiere. In altre parole, l'obbligo di coordinamento e cooperazione concerne senz'altro le misure di sicurezza da adottare in relazione alla propria attività (ad esempio per prevenire i rischi connessi alla manovra del braccio della pompa), ma non può spingersi fino al punto di richiedere al datore di lavoro di un'impresa che produce e fornisce calcestruzzo, di verificare l'idoneità di un'armatura di sostegno la cui realizzazione, come previsto ed imposto dalla legge, deve essere progettata e diretta da personale tecnico con conoscenze e competenze specifiche (ingegnere od architetto), come richiesto sia dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 64, sia, nel caso specifico, dalla RDB (fornitrice delle lastre predalle) sui propri elaborati grafici. La ripartizione degli obblighi tra i diversi datori di lavoro che operano all'interno di un cantiere emerge con chiarezza ancora maggiore dalla lettura sistematica del D.Lgs. n. 494 del 1996.
L'art. 9 di tale decreto precisa infatti che i datori di lavoro delle imprese esecutrici debbono accettare il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal committente (che, nel caso concreto, prevedeva le armature di sostegno) e debbono redigere un piano operativo di sicurezza (POS) il cui contenuto è quello di individuare le misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle nel PSC. Non si può invece fare carico alla S., che resta sostanzialmente un fornitore, dell'obbligo di verificare l'idoneità delle strutture di sostegno. La sentenza è carente di motivazione per non avere neppure affrontato il tema in questione.

Con un secondo motivo si sottolinea l'irrilevanza dei profili di colpa ritenuti dalla sentenza; il primo, la mancata redazione del POS, avrebbe dovuto ritenersi irrilevante dal momento che il contenuto di tale piano avrebbe riguardato i rischi propri dell'attività della S., il pompaggio del calcestruzzo, e quindi non i rischi di crollo della soletta connessi alla sua costruzione; il secondo, la mancanza dì preventiva informazione o accordo con chi doveva predisporre l'armatura per accertarsi della sicurezza contraddice quanto ritenuto dalla sentenza e cioè che gli amministratori di S. avessero il dovere di accertare direttamente l'idoneità della struttura; a tale riguardo si è trascurato che la stessa sentenza di appello da atto che l'armatura era stata esaminata dall'arch. B., direttore del cantiere, dall'arch. B., direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva e dall'ing. M., responsabile delle strutture. Il ricorso non merita accoglimento.

È pacifico che l'infortunio ebbe luogo nel corso dei lavori di edificazione di un capannone affidato alla ditta Bo. sas, che a sua volta si era avvalsa della S. srl per la fornitura di calcestruzzo; e che la armatura di sostegno della soletta per il getto del calcestruzzo, rivelatasi inidonea e che cedette provocando la caduta del P. (e di altre tre persone), era stata realizzata dalla S.; è altresì pacifico che il P. non si limitò alla mera consegna del mezzo contenente il calcestruzzo e che tale limitazione dei compiti non era prevista; il P., come concordato e peraltro come è prassi comune, partecipò attivamente allo scarico e al getto del calcestruzzo procedendo con modalità risultate del tutto corrette; è ancora pacifico che la causa del crollo era da individuarsi esclusivamente nella inadeguata realizzazione delle strutture di sostegno, percepibile visivamente ed immediatamente alla semplice vista. Tanto premesso, e precisato altresì che parimenti fuori discussione è che l'obbligo di realizzare una struttura idonea competeva innanzitutto alla società S., ritiene il Collegio che correttamente sia stata affermata da entrambi i giudici di merito la responsabilità degli attuali ricorrenti, responsabili della S. srl, per non aver verificato l'idoneità dell'opera sulla quale doveva operare il dipendente della S., P.F.. Come hanno osservato i giudici di merito, l'espletamento delle mansioni del P. comportava la collaborazione nel getto del calcestruzzo e il necessario utilizzo delle strutture operative e di sicurezza esistenti nel cantiere. La S. non era semplice "fornitore" del calcestruzzo, come ancora si sostiene con il presente ricorso, ma subappaltatore di alcune delle opere da realizzare nel cantiere (il servizio di fornitura e posa in opera del calcestruzzo), alle quali provvedeva con un proprio dipendente e avvalendosi delle strutture già nel cantiere da altri predisposte.

In tale situazione, i responsabili della S. e attuali ricorrenti erano tenuti alla vigilanza sulle condizioni di lavoro nelle quali avrebbe dovuto operare il proprio dipendente, specie tenuto conto della piena e immediata possibilità di percepire, "ictu oculi" la inadeguatezza delle opere provvisionali realizzate allo scopo, non potendosi ritenere esente da colpa l'imprenditore che, pur trovandosi a lavorare in un cantiere da altri predisposto, ometta ogni controllo sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza. Né vale in contrario invocare la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 494 del 1996 sulla sicurezza nei cantieri o le analoghe disposizioni del D.Lgs. n. 626 del 1994, avendo al riguardo questa stessa sezione già ripetutamente chiarito (da ultimo sez. 4^ sentenza n. 42477 del 16.7.2009 rv. 245786) che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali".

Il ricorso deve dunque essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.