Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 29 luglio 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Federpesca e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Reti da pesca
Fonte: FILCEM-CGIL (Filtcem)

Sommario:

Art. ... (9) - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Art. ... (1 punto B) - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1 - Soggetti
2 - Requisiti
3 - Finalità e contenuti
4 - Procedure di consultazione e di verifica
5 - Procedure
Art. ...(10) - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Art. ... (15) - Delegato d'impresa
Art. ( ) Iniziative finalizzate all'assistenza sanitaria integrativa
Art. ... ( ) - Azioni positive per le pari opportunità
Art. ... (23) - Apprendistato professionalizzante
Art. ... (48) - Classificazione del personale
Art. ... (33) - Orario di lavoro
Art. ... (34) - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. ... (51) - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. ... - Volontariato civile
Art. ...(56) - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. ... (69) - Multe e sospensioni
Tabelle retributive
• Tab. A - Aumenti dei minimi contrattuali
• Importo forfetario una tantum
• Elemento perequativo
Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL
Allegato "A" al protocollo del 29 luglio 2010 - Comunicato ai lavoratori
Allegato "B" al Protocollo del 29 luglio 2010 - Quota di partecipazione alle spese contrattuali per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil

Addì, 29 luglio 2010 a Roma tra Federpesca e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil è stata firmata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL 6 maggio 2008

L'art. 1 punto B - Contrattazione aziendale è sostituito dal seguente:
Art. ... (1 punto B) - Regolamentazione della contrattazione aziendale

1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nei settori, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

2 - Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

3 - Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
[...]
In applicazione dei rimandi già previsti dal presente CCNL le parti, al fine di qualificare ed estendere la contrattazione di secondo livello, individuano le materie che, oltre a quanto previsto dal presente punto e da altri punti del CCNL, sono oggetto di confronto: orario di lavoro, flessibilità, ferie e formazione professionale.
Le Parti, entro il 31.12.2010, formuleranno a livello nazionale linee guida e parametri significativi e caratteristici delle attività aziendali, utili per la definizione di modelli di premio da adattare alle esigenze delle singole imprese o alle realtà di uno specifico territorio.

4 - Procedure di consultazione e di verifica
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali. Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

5 - Procedure
[...]
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, a richiesta di una delle due Parti, si svolgerà un confronto a livello territoriale tra l'Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e formulare proposte finalizzate al raggiungimento dell'intesa aziendale.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo delle norme delle presente regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi

Art. ...(10) - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Dopo l'ultimo comma aggiungere:
Al fine di promuovere una concreta partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa, le parti ritengono opportuno che in sede di Osservatorio vengano discusse e individuate forme di governance bilaterali condivise (osservatori aziendali, comitati strategici aziendali, ecc.), onde facilitarne la sperimentazione/adozione da parte di Gruppi o Aziende interessate.

Al capitolo Informazioni a livello territoriale e/o di di sub-area produttiva dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:
Le aziende forniranno in forma aggregata alle OO.SS. Territoriali, per il tramite delle Associazioni Territoriali, informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.

Al capitolo Informazioni e consultazioni al livello aziendale dopo il 1° comma è aggiunto il seguente:
Le aziende forniranno alle RSU informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.

Art. ... (15) - Delegato d'impresa
è sostituito dal seguente:
Art. ... (15) - Delegato d'impresa
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale del 18.4.1966 sulle commissioni interne inerenti il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. ... (23) - Apprendistato professionalizzante
Il 8° comma è sostituito dal seguente:
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:

Livelli Durata Complessiva Mesi Primo Periodo Mesi Secondo Periodo Mesi Terzo Periodo Mesi
8-7-6 66 20 12 34
5 60 20 12 28
4 54 18 10 26
3 48 16 8 24
2 36 14 6 16

Per i lavoratori laureati destinati a svolgere mansioni di 7° e 6° livello attinenti al titolo di studio, la durata complessiva di cui alla tabella potrà essere ridotta di un terzo, con proporzionale riduzione sui tre periodi, in relazione allo specifico percorso professionale ed alla mansione e la qualifica per le quali l'apprendistato è finalizzato.

Art. ... (48) - Classificazione del personale
L'ultima parte è così modificata:
Le parti convengono sull'opportunità di procedere ad una revisione del sistema classificatorio del personale, che colga le innovazioni intervenute nei comparti, le cui caratteristiche tecnologiche presentano sostanziali differenze.
La revisione avrà la finalità di garantire l'oggettività del sistema di inquadramento da parte dell'azienda e di rafforzare il rapporto tra organizzazione del lavoro, crescita professionale e inquadramento del personale.
Si condivide l'esigenza di riconsiderare l'attuale inquadramento basato sulla mansione superando la logica degli automatismi, e costruendo un nuovo sistema fondato sul concetto di ruolo in cui assumono rilevanza criteri quali competenza richiesta e acquisita, autonomia, efficienza, responsabilità, interdipendenza con altre funzioni, partecipazione ai processi, partecipazione a specifiche iniziative formative, professionalità derivante da mobilità verticale e orizzontale dei lavoratori.
Le parti approfondiranno anche la possibilità che il nuovo inquadramento sia articolato in aree professionali.
Il nuovo sistema classificatorio sarà definito dalle parti entro il 30 giugno 2011, predisponendo tutti gli aspetti, comprese le regole e le linee guida entro le quali, a livello aziendale, si procederà alla realizzazione del sistema predisposto a livello nazionale.
Per predisporre il nuovo sistema di inquadramento professionale, le parti si avvarranno dell'apporto di una Commissione Tecnica Paritetica che, partendo da un'analisi del ciclo produttivo, verifichi la coerenza tra le figure professionali esistenti e quelle previste dall'attuale sistema contrattuale suggerendo gli eventuali aggiornamenti e proponendo all'unanimità un'ipotesi di nuovo inquadramento da sottoporre alle parti entro il 30.6.2011.
La Commissione Tecnica, che si riunirà entro 90 giorni dalla firma del presente contratto nazionale di lavoro, sarà composta da un massimo di sei componenti in rappresentanza delle imprese e sei in rappresentanza sindacale.
Il nuovo sistema classificatorio troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, sostituendo quello attuale. A partire dal 1° luglio 2010 saranno attuati, secondo le modalità fissate dalle parti, tutti gli atti necessari all'applicazione del nuovo inquadramento, comprese eventuali forme di sperimentazione.
Qualora in sede di attuazione del nuovo inquadramento emergano divergenze interpretative e/o applicative non risolte a livello aziendale, esse saranno portate - su richiesta di una delle parti - all'attenzione della Commissione Tecnica Paritetica.
Nota a verbale

Eventuali situazioni aziendali in essere saranno armonizzate in base alla nuova classificazione

Art. ... (33) - Orario di lavoro
Il 5° comma è sostituito dai seguenti:
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordati a livello aziendale, previa comunicazione dell'azienda alla RSU.
Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 30 giorni dalla richiesta, per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro; rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.

Art. ... (34) - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
è sostituito dal seguente:
Art. ... (34) - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 2° comma dell'art. 35 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale.
[...]
Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU entro cinque giorni dalla comunicazione. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Esaurita la procedura di cui sopra, il programma di flessibilità diventa operativo.
Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le Parti.
Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Con la modifica al presente articolo, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale dell'orario di lavoro, ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'art. 37, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.

Art. ... (69) - Multe e sospensioni
Le lettera a) e b) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:
a) salvo giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda, ne anticipi la cessazione o l'abbandoni
[...]